Art. 1.
Le provvidenze previste dall' articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, ((del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo)) nonche' degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , in data anteriore agli eventi sismici.
Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all' articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 .
Le provvidenze previste dall' articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, ((del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo)) nonche' degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , in data anteriore agli eventi sismici.
Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all' articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 .