CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240013432918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- RUOLO n. 2024/000942 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3184/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese. Si riporta, altresì, alle note depositate da ultimo al PTT per l'udienza scorsa.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento n. 29720240013432918000 relativa a tassa automobilistica
Regione Sicilia anno 2021, notificata in data 29.01.2025, deducendone – tra l'altro – la prescrizione triennale del credito, nonché ulteriori vizi afferenti l'attività dell'Agente della Riscossione.
La Regione Siciliana si costituiva depositando controdeduzioni, nelle quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di notifica, sostenendo che tali profili competono esclusivamente all'Agente della Riscossione.
Con ordinanza del 23 settembre 2025, questo Giudice disponeva la chiamata in giudizio di ADER ai sensi dell'art. 14 nuovo testo D.Lgs. 546/92, onerando il ricorrente della relativa notifica entro 30 giorni e rinviando all'udienza del 15.12.2025 per la trattazione del merito.
ADER, benché ritualmente chiamata, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione dell'Agente della Riscossione
La chiamata in giudizio di ADER risulta ritualmente eseguita.
L'ente intimato non ha svolto difese, né ha depositato documenti o memorie.
Ne consegue che le specifiche contestazioni del ricorrente in ordine ai vizi dell'attività dell'Agente notificatore rimangono incontestate, ai sensi dei principi generali e dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
2. Sulla prescrizione del credito .
Il ricorrente ha dedotto che l'azione di riscossione per tassa automobilistica Sicilia è soggetta a termine triennale ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/82 come modificato, nonché della costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 28058/2021, 25461/2021, 23261/2020, 315/2014). Poiché il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nel 2021, il relativo termine di prescrizione triennale veniva a spirare il 31.12.2024, salvo atti interruttivi – qui non allegati né provati dall'ente della riscossione, che ne aveva l'onere. La cartella risulta notificata 29.01.2025, ben oltre il termine.
La Regione Siciliana, nelle controdeduzioni, si è limitata a sostenere la correttezza della formazione del ruolo nel 2024, affermando il proprio difetto di legittimazione per quanto attiene all'attività notificatoria svolta da ADER, senza tuttavia confutare in modo idoneo l'eccezione di prescrizione, né fornire prova di atti interruttivi anteriori alla scadenza del termine. Poiché ADER non si è costituita, nessuna prova contraria è stata fornita.
Il motivo è dunque fondato.
3. Spese di giudizio
Considerata la mancata costituzione di ADER, cui sono imputabili i vizi che hanno condotto all'annullamento, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico esclusivo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Le spese, liquidate a favore della parte ricorrente vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario come da dispositivo.
La Regione Siciliana non può essere onerata di spese, non avendo avuto ruolo causale nella notifica della cartella e avendo eccepito la propria estraneità funzionale alla fase della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario. Compensa le spese con
Regione Sicilia. Palermo, 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240013432918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- RUOLO n. 2024/000942 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3184/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese. Si riporta, altresì, alle note depositate da ultimo al PTT per l'udienza scorsa.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento n. 29720240013432918000 relativa a tassa automobilistica
Regione Sicilia anno 2021, notificata in data 29.01.2025, deducendone – tra l'altro – la prescrizione triennale del credito, nonché ulteriori vizi afferenti l'attività dell'Agente della Riscossione.
La Regione Siciliana si costituiva depositando controdeduzioni, nelle quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di notifica, sostenendo che tali profili competono esclusivamente all'Agente della Riscossione.
Con ordinanza del 23 settembre 2025, questo Giudice disponeva la chiamata in giudizio di ADER ai sensi dell'art. 14 nuovo testo D.Lgs. 546/92, onerando il ricorrente della relativa notifica entro 30 giorni e rinviando all'udienza del 15.12.2025 per la trattazione del merito.
ADER, benché ritualmente chiamata, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione dell'Agente della Riscossione
La chiamata in giudizio di ADER risulta ritualmente eseguita.
L'ente intimato non ha svolto difese, né ha depositato documenti o memorie.
Ne consegue che le specifiche contestazioni del ricorrente in ordine ai vizi dell'attività dell'Agente notificatore rimangono incontestate, ai sensi dei principi generali e dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
2. Sulla prescrizione del credito .
Il ricorrente ha dedotto che l'azione di riscossione per tassa automobilistica Sicilia è soggetta a termine triennale ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/82 come modificato, nonché della costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 28058/2021, 25461/2021, 23261/2020, 315/2014). Poiché il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nel 2021, il relativo termine di prescrizione triennale veniva a spirare il 31.12.2024, salvo atti interruttivi – qui non allegati né provati dall'ente della riscossione, che ne aveva l'onere. La cartella risulta notificata 29.01.2025, ben oltre il termine.
La Regione Siciliana, nelle controdeduzioni, si è limitata a sostenere la correttezza della formazione del ruolo nel 2024, affermando il proprio difetto di legittimazione per quanto attiene all'attività notificatoria svolta da ADER, senza tuttavia confutare in modo idoneo l'eccezione di prescrizione, né fornire prova di atti interruttivi anteriori alla scadenza del termine. Poiché ADER non si è costituita, nessuna prova contraria è stata fornita.
Il motivo è dunque fondato.
3. Spese di giudizio
Considerata la mancata costituzione di ADER, cui sono imputabili i vizi che hanno condotto all'annullamento, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico esclusivo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Le spese, liquidate a favore della parte ricorrente vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario come da dispositivo.
La Regione Siciliana non può essere onerata di spese, non avendo avuto ruolo causale nella notifica della cartella e avendo eccepito la propria estraneità funzionale alla fase della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario. Compensa le spese con
Regione Sicilia. Palermo, 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO