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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/10/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4325/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio CA
EL, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti PIEPOLI GIACOMO -c.f. e C.F._2 CP_1
-c.f. ;
[...] C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_2
-c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi il
12/09/2022) ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_2 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie –in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso al ricorrente- la consulenza
1 tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura del 3%, inferiore alla percentuale minima indennizzabile, confermando sostanzialmente la valutazione del 3% compiuta dall' in CP_2 sede amministrativa.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la mancata produzione dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5200,01-26000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata con separato decreto- vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi Euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte ricorrente.
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio CA EL)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio CA
EL, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti PIEPOLI GIACOMO -c.f. e C.F._2 CP_1
-c.f. ;
[...] C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_2
-c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi il
12/09/2022) ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_2 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie –in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso al ricorrente- la consulenza
1 tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura del 3%, inferiore alla percentuale minima indennizzabile, confermando sostanzialmente la valutazione del 3% compiuta dall' in CP_2 sede amministrativa.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la mancata produzione dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5200,01-26000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata con separato decreto- vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi Euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte ricorrente.
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio CA EL)
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