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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LE CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, OR
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica Ang. Via Rav 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IRAP
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00834/2019 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00834/2019 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001722022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00588/2013 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001692022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00589/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001702022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00590/2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001732022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001732022
- sul ricorso n. 302/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica Ang. Via Rav 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001722022 SANZ. E INT. 2012
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001692022 SANZ. E INT. 2013
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001702022 SANZ. E INT. 2014
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001712022 SANZ. E INT. 2015
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001732022 SANZ. E INT. 2016
- sul ricorso n. 558/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240010271649000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ricorrente_1 Srl” con tre distinti ricorsi proposti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 11776202400000003000 notificatagli in data
17.01.2024, avente quali carichi esattoriali presupposti l'iscrizione provvisoria di un terzo delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi di cui agli avvisi di accertamento notificati alla società contribuente per gli anni dal 2012 al 2016, impugnati ed oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo
1 commi da 186 a 205 della Legge numero 197/2022; (ricorso iscritto al numero di RG 74/2024);
- una serie di provvedimenti di sgravio parziale (relativi ad intimazioni di pagamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate e precisamente: atto del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 633.185,27 in relazione all'anno 2013; provvedimento del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 319.445,88 in relazione all'anno
2014; atto del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 65.281,98 in relazione all'anno 2015; provvedimento del 14/2/2024 per l'importo sgravato di euro 226.220,57 in relazione all'anno 2012; atto di sgravio parziale del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 87.461,23 relativamente all'anno 2012; altro provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 2.148.618,44 in relazione all'anno 2016; (ricorso iscritto al numero di RG 302/2024);
- la cartella esattoriale numero 117 2024 00102716 49 000 emessa per sanzioni relative all'anno 2015, notificata a mezzo pec in data 13.06.2024. (ricorso iscritto al numero di RG 558/2024).
La controversia origina dai seguenti fatti.
La società ricorrente venne interessata da una verifica fiscale eseguita, per gli anni dal 2012 al 2016, dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Accertamento – Settore contrasto illeciti, conclusasi con PVC prot.
519740 del 19.12.2018 e con PVC prot. 1333 RU del 29.05.2019 redatto dell'Agenzia delle Dogane di Varese.
L'intero impianto accertativo era teso a ricostruire una serie di operazioni in ipotesi fraudolente, asseritamente poste in essere da “Ricorrente_1 Srl” per ottenere un presunto indebito vantaggio;
contestazioni che la società ritiene di aver smentito sulla base della ricostruzione analitica proposta con i ricorsi in esame.
Agli atti appena indicati seguiva la notifica alla società di cinque distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016. Avverso tali atti la ricorrente presentava tempestivi ricorsi (rubricati rispettivamente ai nn. di RGR 121/2020 – 123/2020 – 124/2020 – 128/2020 – 126/2020) avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Varese (ora Corte di Giustizia di primo grado di Varese) decisi, previa riunione, con sentenza n. 140/3/21 del 17.11.2020 depositata il 30.03.2021 e notificata il 22.04.2021 che rigettava i ricorsi. La “Ricorrente_1 srl” impugnava la detta sentenza e l'appello veniva respinto;
da qui l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme dovute nella misura di un terzo posto che i restanti due terzi erano già stati precedentemente iscritti a ruolo.
In pendenza del detto contenzioso, il Legislatore introduceva la Legge numero 197/2022, che prevedeva una serie di agevolazioni a supporto delle imprese, tra le quali la cosiddetta “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” disciplinata nei commi da 186 a 202.
La società contribuente presentava nei termini di legge le domande di definizione agevolata delle liti pendenti per ciascun atto impugnato, versando altresì le rispettive prime rate in data 28.09.2023.
Nelle more dell'adesione all'istituto di favore la ricorrente veniva raggiunta dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio degli importi originari contenuti negli avvisi di accertamento dedotti nei giudizi già pendenti. Tale comunicazione preventiva veniva tempestivamente impugnata, come già accennato, con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria (iscritto al numero 74/2024 del registro Generale) per carenza di motivazione;
omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca ed omessa indicazione dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria.
L'Ufficio, intanto, procedeva a verificare la regolarità delle domande di definizione agevolata presentate dalla società contribuente, rilevando un versamento inferiore rispetto al quantum dovuto (per gli anni da 2013 a
2016) e l'odierna ricorrente provvedeva ad integrare il versamento.
L'Ufficio, quindi, preso atto del regolare pagamento della prima rata dovuta per la definizione delle controversie, ha ritenuto perfezionate le istanze di definizione ed ha proceduto alla successiva fase di liquidazione delle stesse. Nell'ambito di tale attività l'Ufficio ha emesso i seguenti provvedimenti di sgravio parziale:
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 633.185,27 in relazione all'anno 2013;
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 319.445,88 in relazione all'anno 2014;
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 - per euro 65.281,98 in relazione all'anno 2015;
provvedimento di sgravio parziale del 14/2/2024 per euro 226.220,57 e provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 87.461,23 - in relazione all'anno 2012; - provvedimento di sgravio parziale del
29/2/2024 per euro 2.148.618,44 in relazione all'anno 2016.
Tutti i provvedimenti appena indicati, relativi ad intimazioni di pagamento emesse dall'Ufficio a seguito di sentenza di secondo grado favorevole all'Ufficio, sono stati impugnati dalla ricorrente (procedimento iscritto al numero 302/2024 del Registro Generale) eccependo i seguenti motivi di impugnazione: illegittimità per carenza di motivazione;
violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 e dell'articolo 7 comma 5 bis del D.L.vo numero 546/92; illegittimità per radicale infondatezza nel merito;
violazione dell'articolo 1 commi da 186 a 202 della Legge numero 197/2022; violazione dell'articolo 15 ter comma 2 del DPR n.
602/1973.
Successivamente veniva notificata alla società ricorrente la cartella esattoriale numero
11720240010271649000 recante sanzioni per l'anno 2015 che veniva impugnata (con ricorso iscritto al numero 558/2024 del Registro Generale) in quanto la caducazione dal piano rateale originario avrebbe dovuto comportare, in forza dei richiami normativi dell'articolo 1 commi da 186 a 202 della Legge numero
197/2022, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta nonché della sanzione aggiuntiva del 45% calcolata sul residuo importo dovuto a solo titolo di imposta (ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR n.
602/73) mentre l'Ufficio aveva irrogato ed iscritto a ruolo una sanzione pari al 45%, calcolata non già sulla sola imposta residua, bensì sull'importo costituente la somma dell'imposta residua e degli interessi di rateazione, relativi alla definizione agevolata, e quindi una sanzione di euro 180.498,28 (pari al 45% di euro
401.107,28) in luogo di quella, ritenuta legittima da parte ricorrente, di euro 162.212,18 (pari al 45% della sola imposta residua, che ammontava ad euro 360.471,52).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti i giudizi instaurati osservando quanto segue: RGR 74/2024
Circa la presunta carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (come eccepita nell'ambito del procedimento numero 74/2024) l'Ufficio sostiene che l'atto sia pienamente e dettagliatamente motivato.
Relativamente al secondo motivo con cui la società contesta, sostanzialmente, che avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) articolo 1 commi 186-203, la pretesa contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe più dovuta in quanto gli atti sottostanti sono stati definiti, l'Ufficio evidenzia che dopo il pagamento della prima rata la Società ha interrotto i versamenti non provvedendo a versare le rate successive. Con riguardo a tale deduzione fa presente che riconosce il valido perfezionamento delle procedure di definizione agevolata a cui la società ha aderito, ma considerando che le rate successive alla prima non sono state versate e che, pertanto la società è decaduta dalla rateazione, ha emesso dei provvedimenti di sgravio parziale e non totale perché resta dovuta la parte di imposta che la società non ha versato e che avrebbe dovuto versare con le rate successive alla prima (in forza della definizione agevolata della lite la società avrebbe dovuto versare il cento per cento dell'imposta) e restano dovute le sanzioni per decadenza dal beneficio della rateazione, irrogate ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR numero 602/73 (nella misura del
45% degli importi non versati). Pertanto chiede che si dichiari la parziale estinzione del giudizio per parziale cessazione della materia del contendere per la parte dell'atto impugnato che è stata già oggetto di provvedimento di sgravio parziale come da provvedimenti del 29/2/2024 e del 14/2/2024 per un importo complessivo pari a euro 3.480.213,37; che si rigetti il ricorso per la parte restante che non è stata oggetto di provvedimenti di sgravio con riguardo all'importo di euro 3.034.501,64 (pari alla differenza tra l'importo richiesto con l'atto impugnato e l'importo già sgravato).
RGR 302/2024
L'Ufficio, in via pregiudiziale, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 19 del D.L.vo numero 546/92 che indica gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. Il provvedimento di sgravio parziale non rientra nell'ambito applicativo del sopra menzionato articolo 19 e pertanto è un atto non impugnabile. Sostiene di non aver iscritto a ruolo nessun importo a titolo di interessi, ma gli interessi di rateazione sono stati soltanto tenuti in considerazione ai fini della determinazione della sanzione per decadenza dal beneficio della rateazione e quindi chiede, in via subordinate, nel merito il rigetto del ricorso.
RGR 558/2024
In ordine al primo motivo di ricorso, riguardante l'asserita illegittimità degli atti dedotti in giudizio per carenza di motivazione, parte resistente rileva che la cartella di pagamento impugnata contiene una motivazione precisa e dettagliata nella quale si fa espresso rifermento alla “Definizione agevolata liti pendenti Legge
197/2022 - articolo 1, commi da 186 a 203” e precisa che l'iscrizione a ruolo della sanzione dovuta deriva dalla decadenza dal beneficio della rateazione a seguito mancato pagamento della seconda rata.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso rileva che le modalità di determinazione degli interessi da rateazione e della sanzione nella misura del 45% degli importi non versati sono previsti espressamente dalla legge.
Sulla base delle considerazioni qui sinteticamente riportate, conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita solo nell'ambito del ricorso numero 558/2024, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. In punto carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 osserva che si tratta di contestazione priva di pregio in quanto la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Richiama, sul punto, il pronunciamento della Corte di Cassazione a Sez. Unite che ha avuto modo di affermare che: "il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario" (cfr. Cass. S.U. n.11722/10).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, passando all'esame delle doglianze sollevate dalla ricorrente con i ricorsi riuniti, oggetto del presente giudizio, rileva quanto segue.
RGR 74/2024 – la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n.
11776202400000003000 – fascicolo n. 2024/47664 non presente alcuna carenza o difetto di motivazione.
Dal contenuto della detta comunicazione si evincono chiaramente gli atti presupposti (intimazioni di pagamento) su cui la comunicazione stessa si fonda e tali atti sono stati tutti regolarmente notificati alla società ricorrente, non sono mai stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi (tale circostanza non costituisce oggetto di contestazione). La comunicazione, inoltre, contiene il dettaglio degli importi dovuti,
l'invito a versare tali somme entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione stessa, la chiara indicazione delle conseguenze del mancato versamento, la specifica indicazione delle norme che prevedono tali conseguenze nonché il nome e la qualifica del responsabile della procedura. Si sottolinea, inoltre, che l'atto impugnato contiene un chiaro prospetto riportante il “dettaglio delle somme da pagare” in cui sono stati riportati i dati relativi alle intimazioni di pagamento presupposte e il dettaglio delle somme dovute.
Posto che l'atto impugnato è una “comunicazione preventiva” di iscrizione ipotecaria, non è ovviamente necessaria l'indicazione nella stessa dei beni da sottoporre ad ipoteca, né delle circostanze che rendono necessario procedere all'iscrizione ipotecaria. Nessuna norma, infatti, prevede tali indicazioni considerando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un invito rivolto al debitore di pagare il suo debito entro trenta giorni dalla notifica dell'atto. In mancanza di pagamento del dovuto, come espressamente indicato nell'atto impugnato, l'Agente della Riscossione provvederà, ai sensi dell'articolo 77 comma 2 bis del DPR 602/73, ad iscrivere ipoteca sulla quota dei diritti relativi ai beni rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti ex articolo 18 del decreto legislativo n. 112/1999.
Sul secondo motivo di ricorso. “Dell'illegittimità derivata del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per inefficacia e/o improcedibilità della procedura avviata dalla Riscossione per accesso alla c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Legge n. 197/2022)” con il quale la società contesta, sostanzialmente, che avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della
Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) articolo 1 commi 186-203, la pretesa contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe più dovuta in quanto gli atti sottostanti sono stati definiti. Con riguardo a tale deduzione si osserva che l'Ufficio ha riconosciuto il valido perfezionamento delle procedure di definizione agevolata a cui la società ha aderito, posto che il legislatore ha previsto il perfezionamento della stessa anche con il versamento della sola prima rata, ma rilevando che le rate successive alla prima non sono state versate e che, pertanto la società è decaduta dalla rateazione, ha emesso dei provvedimenti di sgravio parziale e non totale perché resta dovuta la parte di imposta che la società non ha versato e che avrebbe dovuto versare con le rate successive alla prima previste nel piano di rateazione della definizione agevolata e restano dovute, inoltre, le sanzioni per decadenza dal beneficio della rateazione, irrogate ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR numero 602/73 (nella misura del 45% degli importi non versati). L'Ufficio, in sede di liquidazione delle domande di definizione agevolata delle liti, ha già tenuto in considerazione gli importi versati quale prima rata e a titolo di versamento integrativo. Quindi, concludendo, gli importi indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, per la parte che non è già stata oggetto di provvedimenti di sgravio del 29/2/2024 e del
14/2/2024, restano dovuti e sono pienamente legittimi.
Va, pertanto, dichiarata la parziale estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere con riguardo alla parte dell'atto impugnato che è stata già oggetto di provvedimento di sgravio parziale come da provvedimenti del 29/2/2024 e del 14/2/2024 per un importo complessivo pari a euro 3.480.213,37 e va rigettato il ricorso per la parte restante che non è stata oggetto di provvedimenti di sgravio e che rimane legittima e dovuta per l'importo di euro 3.034.501,64 (pari alla differenza tra l'importo richiesto con l'atto impugnato e l'importo oggetto di sgravio).
RGR 302 – con tale ricorso la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate. Al riguardo il Collegio non può che condividere quanto sostenuto dall'Ufficio circa l'inammissibilità di tale ricorso per violazione dell'articolo 19 del D.L.vo numero 546/92 che individua in modo tassativo gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. In tema di contenzioso tributario l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'articolo 19 citato e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (da ultimo, in questi termini, sul punto, l'ordinanza della Suprema
Corte numero 7985/2025).
RGR 558/2024 – La Corte osserva che anche nel caso oggetto del procedimento appena indicato non si può ravvisare alcuna violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 e dell'articolo 7 comma 5 bis del D.L.vo 546/92 in quanto la cartella impugnata è corredata di tutti gli elementi e delle informazioni indispensabili per la sua comprensione e per mettere la società destinataria nella condizione di potersi adeguatamente difendere. Per quanto riguarda invece l'altra eccezione sollevata dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” il Collegio ritiene di discostarsi dalla metodologia usata dall'Ufficio nella determinazione della sanzione del
45% da applicarsi ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR 602/73. Tale norma infatti al 2° comma dispone che:
“2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.”
La semplice lettura di detta disposizione contrasta con quanto sostenuto dall'Ufficio ovvero che la sanzione del 45% di cui all'articolo 17 del D.L.vo 471/1997 debba applicarsi, oltre che all'importo dell'imposta residua, anche agli interessi da rateazione.
Pertanto la sanzione del 45%, nel caso di specie, va calcolata sull'importo relativo all'imposta residua pari ad € 360.471,52 anziché sull'importo di € 401.107,28 comprensivo degli interessi da rateazione pari ad
€ 40.635,76.
In conclusione, nel prendere atto della parziale cessazione della materia del contendere, il ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va respinto. Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate e va infine in parte accolto il ricorso promosso dalla ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento numero 11720240010271649000. In relazione all'esito della controversia ed in particolare al parziale accoglimento delle ragioni addotte da parte ricorrente, il Collegio ritiene che le spese processuali vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale così provvede:
respinge il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero
11776202400000003000;
dichiara inammissibile il ricorso riguardante i provvedimenti di sgravio adottati dall'Agenzia delle Entrate di Varese in data 14 febbraio 2024 e 29 febbraio 2024;
in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento numero
11720240010271649000 determina in 162.212,18 Euro la sanzione irrogata.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LE CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, OR
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica Ang. Via Rav 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IRES-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776202400000003000 IRAP
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00834/2019 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00834/2019 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001722022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00588/2013 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001692022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00589/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001702022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00590/2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001732022 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93032G00838/2019 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN001732022
- sul ricorso n. 302/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica Ang. Via Rav 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001722022 SANZ. E INT. 2012
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001692022 SANZ. E INT. 2013
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001702022 SANZ. E INT. 2014
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001712022 SANZ. E INT. 2015
- PROVV. SGRAVIO n. YPT93IPRN001732022 SANZ. E INT. 2016
- sul ricorso n. 558/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240010271649000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ricorrente_1 Srl” con tre distinti ricorsi proposti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 11776202400000003000 notificatagli in data
17.01.2024, avente quali carichi esattoriali presupposti l'iscrizione provvisoria di un terzo delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi di cui agli avvisi di accertamento notificati alla società contribuente per gli anni dal 2012 al 2016, impugnati ed oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo
1 commi da 186 a 205 della Legge numero 197/2022; (ricorso iscritto al numero di RG 74/2024);
- una serie di provvedimenti di sgravio parziale (relativi ad intimazioni di pagamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate e precisamente: atto del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 633.185,27 in relazione all'anno 2013; provvedimento del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 319.445,88 in relazione all'anno
2014; atto del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 65.281,98 in relazione all'anno 2015; provvedimento del 14/2/2024 per l'importo sgravato di euro 226.220,57 in relazione all'anno 2012; atto di sgravio parziale del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 87.461,23 relativamente all'anno 2012; altro provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per l'importo sgravato di euro 2.148.618,44 in relazione all'anno 2016; (ricorso iscritto al numero di RG 302/2024);
- la cartella esattoriale numero 117 2024 00102716 49 000 emessa per sanzioni relative all'anno 2015, notificata a mezzo pec in data 13.06.2024. (ricorso iscritto al numero di RG 558/2024).
La controversia origina dai seguenti fatti.
La società ricorrente venne interessata da una verifica fiscale eseguita, per gli anni dal 2012 al 2016, dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Accertamento – Settore contrasto illeciti, conclusasi con PVC prot.
519740 del 19.12.2018 e con PVC prot. 1333 RU del 29.05.2019 redatto dell'Agenzia delle Dogane di Varese.
L'intero impianto accertativo era teso a ricostruire una serie di operazioni in ipotesi fraudolente, asseritamente poste in essere da “Ricorrente_1 Srl” per ottenere un presunto indebito vantaggio;
contestazioni che la società ritiene di aver smentito sulla base della ricostruzione analitica proposta con i ricorsi in esame.
Agli atti appena indicati seguiva la notifica alla società di cinque distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016. Avverso tali atti la ricorrente presentava tempestivi ricorsi (rubricati rispettivamente ai nn. di RGR 121/2020 – 123/2020 – 124/2020 – 128/2020 – 126/2020) avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Varese (ora Corte di Giustizia di primo grado di Varese) decisi, previa riunione, con sentenza n. 140/3/21 del 17.11.2020 depositata il 30.03.2021 e notificata il 22.04.2021 che rigettava i ricorsi. La “Ricorrente_1 srl” impugnava la detta sentenza e l'appello veniva respinto;
da qui l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme dovute nella misura di un terzo posto che i restanti due terzi erano già stati precedentemente iscritti a ruolo.
In pendenza del detto contenzioso, il Legislatore introduceva la Legge numero 197/2022, che prevedeva una serie di agevolazioni a supporto delle imprese, tra le quali la cosiddetta “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” disciplinata nei commi da 186 a 202.
La società contribuente presentava nei termini di legge le domande di definizione agevolata delle liti pendenti per ciascun atto impugnato, versando altresì le rispettive prime rate in data 28.09.2023.
Nelle more dell'adesione all'istituto di favore la ricorrente veniva raggiunta dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio degli importi originari contenuti negli avvisi di accertamento dedotti nei giudizi già pendenti. Tale comunicazione preventiva veniva tempestivamente impugnata, come già accennato, con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria (iscritto al numero 74/2024 del registro Generale) per carenza di motivazione;
omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca ed omessa indicazione dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria.
L'Ufficio, intanto, procedeva a verificare la regolarità delle domande di definizione agevolata presentate dalla società contribuente, rilevando un versamento inferiore rispetto al quantum dovuto (per gli anni da 2013 a
2016) e l'odierna ricorrente provvedeva ad integrare il versamento.
L'Ufficio, quindi, preso atto del regolare pagamento della prima rata dovuta per la definizione delle controversie, ha ritenuto perfezionate le istanze di definizione ed ha proceduto alla successiva fase di liquidazione delle stesse. Nell'ambito di tale attività l'Ufficio ha emesso i seguenti provvedimenti di sgravio parziale:
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 633.185,27 in relazione all'anno 2013;
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 319.445,88 in relazione all'anno 2014;
provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 - per euro 65.281,98 in relazione all'anno 2015;
provvedimento di sgravio parziale del 14/2/2024 per euro 226.220,57 e provvedimento di sgravio parziale del 29/2/2024 per euro 87.461,23 - in relazione all'anno 2012; - provvedimento di sgravio parziale del
29/2/2024 per euro 2.148.618,44 in relazione all'anno 2016.
Tutti i provvedimenti appena indicati, relativi ad intimazioni di pagamento emesse dall'Ufficio a seguito di sentenza di secondo grado favorevole all'Ufficio, sono stati impugnati dalla ricorrente (procedimento iscritto al numero 302/2024 del Registro Generale) eccependo i seguenti motivi di impugnazione: illegittimità per carenza di motivazione;
violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 e dell'articolo 7 comma 5 bis del D.L.vo numero 546/92; illegittimità per radicale infondatezza nel merito;
violazione dell'articolo 1 commi da 186 a 202 della Legge numero 197/2022; violazione dell'articolo 15 ter comma 2 del DPR n.
602/1973.
Successivamente veniva notificata alla società ricorrente la cartella esattoriale numero
11720240010271649000 recante sanzioni per l'anno 2015 che veniva impugnata (con ricorso iscritto al numero 558/2024 del Registro Generale) in quanto la caducazione dal piano rateale originario avrebbe dovuto comportare, in forza dei richiami normativi dell'articolo 1 commi da 186 a 202 della Legge numero
197/2022, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta nonché della sanzione aggiuntiva del 45% calcolata sul residuo importo dovuto a solo titolo di imposta (ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR n.
602/73) mentre l'Ufficio aveva irrogato ed iscritto a ruolo una sanzione pari al 45%, calcolata non già sulla sola imposta residua, bensì sull'importo costituente la somma dell'imposta residua e degli interessi di rateazione, relativi alla definizione agevolata, e quindi una sanzione di euro 180.498,28 (pari al 45% di euro
401.107,28) in luogo di quella, ritenuta legittima da parte ricorrente, di euro 162.212,18 (pari al 45% della sola imposta residua, che ammontava ad euro 360.471,52).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti i giudizi instaurati osservando quanto segue: RGR 74/2024
Circa la presunta carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (come eccepita nell'ambito del procedimento numero 74/2024) l'Ufficio sostiene che l'atto sia pienamente e dettagliatamente motivato.
Relativamente al secondo motivo con cui la società contesta, sostanzialmente, che avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) articolo 1 commi 186-203, la pretesa contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe più dovuta in quanto gli atti sottostanti sono stati definiti, l'Ufficio evidenzia che dopo il pagamento della prima rata la Società ha interrotto i versamenti non provvedendo a versare le rate successive. Con riguardo a tale deduzione fa presente che riconosce il valido perfezionamento delle procedure di definizione agevolata a cui la società ha aderito, ma considerando che le rate successive alla prima non sono state versate e che, pertanto la società è decaduta dalla rateazione, ha emesso dei provvedimenti di sgravio parziale e non totale perché resta dovuta la parte di imposta che la società non ha versato e che avrebbe dovuto versare con le rate successive alla prima (in forza della definizione agevolata della lite la società avrebbe dovuto versare il cento per cento dell'imposta) e restano dovute le sanzioni per decadenza dal beneficio della rateazione, irrogate ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR numero 602/73 (nella misura del
45% degli importi non versati). Pertanto chiede che si dichiari la parziale estinzione del giudizio per parziale cessazione della materia del contendere per la parte dell'atto impugnato che è stata già oggetto di provvedimento di sgravio parziale come da provvedimenti del 29/2/2024 e del 14/2/2024 per un importo complessivo pari a euro 3.480.213,37; che si rigetti il ricorso per la parte restante che non è stata oggetto di provvedimenti di sgravio con riguardo all'importo di euro 3.034.501,64 (pari alla differenza tra l'importo richiesto con l'atto impugnato e l'importo già sgravato).
RGR 302/2024
L'Ufficio, in via pregiudiziale, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 19 del D.L.vo numero 546/92 che indica gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. Il provvedimento di sgravio parziale non rientra nell'ambito applicativo del sopra menzionato articolo 19 e pertanto è un atto non impugnabile. Sostiene di non aver iscritto a ruolo nessun importo a titolo di interessi, ma gli interessi di rateazione sono stati soltanto tenuti in considerazione ai fini della determinazione della sanzione per decadenza dal beneficio della rateazione e quindi chiede, in via subordinate, nel merito il rigetto del ricorso.
RGR 558/2024
In ordine al primo motivo di ricorso, riguardante l'asserita illegittimità degli atti dedotti in giudizio per carenza di motivazione, parte resistente rileva che la cartella di pagamento impugnata contiene una motivazione precisa e dettagliata nella quale si fa espresso rifermento alla “Definizione agevolata liti pendenti Legge
197/2022 - articolo 1, commi da 186 a 203” e precisa che l'iscrizione a ruolo della sanzione dovuta deriva dalla decadenza dal beneficio della rateazione a seguito mancato pagamento della seconda rata.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso rileva che le modalità di determinazione degli interessi da rateazione e della sanzione nella misura del 45% degli importi non versati sono previsti espressamente dalla legge.
Sulla base delle considerazioni qui sinteticamente riportate, conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita solo nell'ambito del ricorso numero 558/2024, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. In punto carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 osserva che si tratta di contestazione priva di pregio in quanto la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Richiama, sul punto, il pronunciamento della Corte di Cassazione a Sez. Unite che ha avuto modo di affermare che: "il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario" (cfr. Cass. S.U. n.11722/10).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, passando all'esame delle doglianze sollevate dalla ricorrente con i ricorsi riuniti, oggetto del presente giudizio, rileva quanto segue.
RGR 74/2024 – la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n.
11776202400000003000 – fascicolo n. 2024/47664 non presente alcuna carenza o difetto di motivazione.
Dal contenuto della detta comunicazione si evincono chiaramente gli atti presupposti (intimazioni di pagamento) su cui la comunicazione stessa si fonda e tali atti sono stati tutti regolarmente notificati alla società ricorrente, non sono mai stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi (tale circostanza non costituisce oggetto di contestazione). La comunicazione, inoltre, contiene il dettaglio degli importi dovuti,
l'invito a versare tali somme entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione stessa, la chiara indicazione delle conseguenze del mancato versamento, la specifica indicazione delle norme che prevedono tali conseguenze nonché il nome e la qualifica del responsabile della procedura. Si sottolinea, inoltre, che l'atto impugnato contiene un chiaro prospetto riportante il “dettaglio delle somme da pagare” in cui sono stati riportati i dati relativi alle intimazioni di pagamento presupposte e il dettaglio delle somme dovute.
Posto che l'atto impugnato è una “comunicazione preventiva” di iscrizione ipotecaria, non è ovviamente necessaria l'indicazione nella stessa dei beni da sottoporre ad ipoteca, né delle circostanze che rendono necessario procedere all'iscrizione ipotecaria. Nessuna norma, infatti, prevede tali indicazioni considerando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un invito rivolto al debitore di pagare il suo debito entro trenta giorni dalla notifica dell'atto. In mancanza di pagamento del dovuto, come espressamente indicato nell'atto impugnato, l'Agente della Riscossione provvederà, ai sensi dell'articolo 77 comma 2 bis del DPR 602/73, ad iscrivere ipoteca sulla quota dei diritti relativi ai beni rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti ex articolo 18 del decreto legislativo n. 112/1999.
Sul secondo motivo di ricorso. “Dell'illegittimità derivata del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per inefficacia e/o improcedibilità della procedura avviata dalla Riscossione per accesso alla c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Legge n. 197/2022)” con il quale la società contesta, sostanzialmente, che avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della
Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) articolo 1 commi 186-203, la pretesa contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe più dovuta in quanto gli atti sottostanti sono stati definiti. Con riguardo a tale deduzione si osserva che l'Ufficio ha riconosciuto il valido perfezionamento delle procedure di definizione agevolata a cui la società ha aderito, posto che il legislatore ha previsto il perfezionamento della stessa anche con il versamento della sola prima rata, ma rilevando che le rate successive alla prima non sono state versate e che, pertanto la società è decaduta dalla rateazione, ha emesso dei provvedimenti di sgravio parziale e non totale perché resta dovuta la parte di imposta che la società non ha versato e che avrebbe dovuto versare con le rate successive alla prima previste nel piano di rateazione della definizione agevolata e restano dovute, inoltre, le sanzioni per decadenza dal beneficio della rateazione, irrogate ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR numero 602/73 (nella misura del 45% degli importi non versati). L'Ufficio, in sede di liquidazione delle domande di definizione agevolata delle liti, ha già tenuto in considerazione gli importi versati quale prima rata e a titolo di versamento integrativo. Quindi, concludendo, gli importi indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, per la parte che non è già stata oggetto di provvedimenti di sgravio del 29/2/2024 e del
14/2/2024, restano dovuti e sono pienamente legittimi.
Va, pertanto, dichiarata la parziale estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere con riguardo alla parte dell'atto impugnato che è stata già oggetto di provvedimento di sgravio parziale come da provvedimenti del 29/2/2024 e del 14/2/2024 per un importo complessivo pari a euro 3.480.213,37 e va rigettato il ricorso per la parte restante che non è stata oggetto di provvedimenti di sgravio e che rimane legittima e dovuta per l'importo di euro 3.034.501,64 (pari alla differenza tra l'importo richiesto con l'atto impugnato e l'importo oggetto di sgravio).
RGR 302 – con tale ricorso la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate. Al riguardo il Collegio non può che condividere quanto sostenuto dall'Ufficio circa l'inammissibilità di tale ricorso per violazione dell'articolo 19 del D.L.vo numero 546/92 che individua in modo tassativo gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. In tema di contenzioso tributario l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'articolo 19 citato e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (da ultimo, in questi termini, sul punto, l'ordinanza della Suprema
Corte numero 7985/2025).
RGR 558/2024 – La Corte osserva che anche nel caso oggetto del procedimento appena indicato non si può ravvisare alcuna violazione dell'articolo 7 della Legge numero 212/2000 e dell'articolo 7 comma 5 bis del D.L.vo 546/92 in quanto la cartella impugnata è corredata di tutti gli elementi e delle informazioni indispensabili per la sua comprensione e per mettere la società destinataria nella condizione di potersi adeguatamente difendere. Per quanto riguarda invece l'altra eccezione sollevata dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” il Collegio ritiene di discostarsi dalla metodologia usata dall'Ufficio nella determinazione della sanzione del
45% da applicarsi ai sensi dell'articolo 15 ter del DPR 602/73. Tale norma infatti al 2° comma dispone che:
“2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.”
La semplice lettura di detta disposizione contrasta con quanto sostenuto dall'Ufficio ovvero che la sanzione del 45% di cui all'articolo 17 del D.L.vo 471/1997 debba applicarsi, oltre che all'importo dell'imposta residua, anche agli interessi da rateazione.
Pertanto la sanzione del 45%, nel caso di specie, va calcolata sull'importo relativo all'imposta residua pari ad € 360.471,52 anziché sull'importo di € 401.107,28 comprensivo degli interessi da rateazione pari ad
€ 40.635,76.
In conclusione, nel prendere atto della parziale cessazione della materia del contendere, il ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va respinto. Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate e va infine in parte accolto il ricorso promosso dalla ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento numero 11720240010271649000. In relazione all'esito della controversia ed in particolare al parziale accoglimento delle ragioni addotte da parte ricorrente, il Collegio ritiene che le spese processuali vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale così provvede:
respinge il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero
11776202400000003000;
dichiara inammissibile il ricorso riguardante i provvedimenti di sgravio adottati dall'Agenzia delle Entrate di Varese in data 14 febbraio 2024 e 29 febbraio 2024;
in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento numero
11720240010271649000 determina in 162.212,18 Euro la sanzione irrogata.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 16 dicembre 2025
Il Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta