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Sentenza 20 settembre 2022
Sentenza 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34883 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento a carico di: PI HI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza della stessa città del 26 maggio 2021 che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che HI OL, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis ord. pen., avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta, e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" (biblioteca, palestra) non dovesse essere scomputata dalle due da passare all'aria aperta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34883 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 30/06/2022 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., anche in relazione alle modifiche apportate all'art. 10 ord. pen. richiamato nella disposizione dell'art. 41-bis. In particolare, rileva il ricorrente che posto che l'art. 41-bis prevede un limite massimo (determinato espressamente, due ore al giorno) ed un limite minimo (non determinato espressamente, ma ricavato per relationem dall'art. 10, che prevedeva un limite di un'ora al giorno, e che dopo la modifica del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 prevede, invece, un limite minimo di due), deve ritenersi per dare razionalità al combinato delle due norme che la seconda ora possa essere utilizzata anche come ora di socialità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il collegio ritiene dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che "in tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, 2 Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.). Nella pronuncia Sez. 1, n. 7937 del 28/01/2022, Min. Giustizia in proc. Di Grazia, n. m.. è già stata scrutinata anche la questione proposta nell'odierno ricorso della modifica dell'art. 10 ord. pen., che, a giudizio del ricorrente, farebbe venir meno i presupposti del ragionamento interpretativo sviluppato dalle sentenze richiamate, e che in realtà ha già trovato nella giurisprudenza di legittimità una diversa soluzione interpretativa. Nella pronuncia n. 7937 citata, infatti, è già stato rilevato che la modifica dell'art. 10 ord. pen., non ha determinato la implicita abrogazione della lett. f) del comma 2- quater dell'art. 41-bis ord. pen., in quanto il rinvio al primo comma dell'art. 10 ord. pen. operato dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis ha natura statica e recettizia e la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo, è stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante, e che d'altronde, ove si accedesse alla tesi dell'avvenuta abrogazione tacita del rinvio, dovrebbe giungersi a quel punto alla conclusione secondo cui, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, mancherebbe la base normativa del diritto alla fruizione dell'ora d'aria per un tempo minimo. In definitiva, l'interpretazione proposta in ricorso non ha fondamento giuridico e lo stesso, pertanto, deve essere rigettato. 2. Il Ministero non è portatore in giudizio di interessi civili. Al rigetto del ricorso non consegue, pertanto, la condanna del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022.
lette le conclusioni del PG, Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza della stessa città del 26 maggio 2021 che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che HI OL, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis ord. pen., avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta, e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" (biblioteca, palestra) non dovesse essere scomputata dalle due da passare all'aria aperta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34883 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 30/06/2022 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., anche in relazione alle modifiche apportate all'art. 10 ord. pen. richiamato nella disposizione dell'art. 41-bis. In particolare, rileva il ricorrente che posto che l'art. 41-bis prevede un limite massimo (determinato espressamente, due ore al giorno) ed un limite minimo (non determinato espressamente, ma ricavato per relationem dall'art. 10, che prevedeva un limite di un'ora al giorno, e che dopo la modifica del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 prevede, invece, un limite minimo di due), deve ritenersi per dare razionalità al combinato delle due norme che la seconda ora possa essere utilizzata anche come ora di socialità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il collegio ritiene dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che "in tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, 2 Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.). Nella pronuncia Sez. 1, n. 7937 del 28/01/2022, Min. Giustizia in proc. Di Grazia, n. m.. è già stata scrutinata anche la questione proposta nell'odierno ricorso della modifica dell'art. 10 ord. pen., che, a giudizio del ricorrente, farebbe venir meno i presupposti del ragionamento interpretativo sviluppato dalle sentenze richiamate, e che in realtà ha già trovato nella giurisprudenza di legittimità una diversa soluzione interpretativa. Nella pronuncia n. 7937 citata, infatti, è già stato rilevato che la modifica dell'art. 10 ord. pen., non ha determinato la implicita abrogazione della lett. f) del comma 2- quater dell'art. 41-bis ord. pen., in quanto il rinvio al primo comma dell'art. 10 ord. pen. operato dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis ha natura statica e recettizia e la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo, è stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto della disposizione incorporante, e che d'altronde, ove si accedesse alla tesi dell'avvenuta abrogazione tacita del rinvio, dovrebbe giungersi a quel punto alla conclusione secondo cui, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, mancherebbe la base normativa del diritto alla fruizione dell'ora d'aria per un tempo minimo. In definitiva, l'interpretazione proposta in ricorso non ha fondamento giuridico e lo stesso, pertanto, deve essere rigettato. 2. Il Ministero non è portatore in giudizio di interessi civili. Al rigetto del ricorso non consegue, pertanto, la condanna del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022.