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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/12/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FAVARIO Parte_1 C.F._1
CL e PP RI ( ) Corso Ferrrucci, 6 10138 Torino, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONTECUCCOLI, 6 10121 TORINO, presso il difensore avv. FAVARIO
CL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI IA e CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHANOUX 20 11020 HONE presso lo studio dell'avv. MORI
IA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, pronunciata la sentenza di separazione,
la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- conceda alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6
pagina 1 di 12 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 20.03.2016 in Chiaverano CP_1 Parte_1
(TO); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Chiaverano, al n.1, P.I, S.C., anno 2016;
• ordinare al Comune di Chiaverano (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• accogliere le seguenti condizioni relative al divorzio:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione,
alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3. La casa familiare sita in Issogne (AO), Fraz. Clapeyas n. 33, di proprietà del Sig. , resterà nell'esclusiva disponibilità Parte_1
dello stesso, con impegno della Sig.ra a rilasciare l'immobile CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a restituire le chiavi dell'immobile;
4. Il Sig. rinuncia alla richiesta di rimborso delle Parte_1
somme dovute per il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale per i mesi di utilizzo dell'immobile da parte della Sig.ra pagina 2 di 12 sino al rilascio della casa coniugale da parte della medesima;
CP_1
5. Quanto alle utenze di luce e gas metano, considerato che le stesse sono ad oggi intestate alla Sig.ra , che rinuncia a chiedere il CP_1
rimborso di tali somme al le parti si impegnano, Parte_1
ciascuna per quanto di propria spettanza, a chiedere il subentro nei contratti di fornitura predetti entro e non oltre cinque giorni dal rilascio effettivo dell'immobile da parte della Sig.ra CP_1
6. In occasione del rilascio effettivo dell'immobile in Issogne, i coniugi, previo sopralluogo in contraddittorio, rileveranno i consumi delle utenze predette alla data di rilascio del bene immobile da parte della Sig.ra la quale pertanto si farà carico CP_1
esclusivamente dei consumi maturati sino a tale data;
spetterà al
Sig. provvedere al pagamento dei consumi maturati Parte_1
successivamente al rilascio del bene da parte della moglie;
7. La Sig.ra si impegna ad asportare ogni bene di sua CP_1
proprietà dall'immobile di cui al precedente punto 3) entro il 31
gennaio 2025 e ad effettuare il cambio della propria residenza e di quella della minore entro il medesimo termine, con onere di comunicare al padre il luogo di futura residenza della figlia;
8. I coniugi sono concordi a che la Sig.ra prelevi CP_1
dall'immobile in Issogne i seguenti beni: anello di valore custodito nella cassaforte, piatti, bicchieri, pentolame, posate presenti nei mobili della cucina, lenzuola letto matrimoniale, asse da stiro,
bicicletta, ferro da stiro, frullatore, televisore presente nello studio, divano Ikea presente nello studio, tavolo presente nello studio, rete matrimoniale/letto con cassettone e materasso matrimoniale;
9. Il Sig. verserà alla Sig.ra sul conto corrente Parte_1 CP_1
pagina 3 di 12 bancario alla stessa intestato (IBAN N. [...]),
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2025 (con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici
Istat a partire dal mese di febbraio dell'anno 2026) nell'eventualità
in cui la Sig.ra rilasci l'immobile in Issogne entro il CP_1
31.12.2024; nel caso, invece, in cui la stessa rilasci l'immobile di proprietà del Sig. entro il 15.01.2025 quest'ultimo si Parte_1
impegna a versare a titolo di mantenimento relativamente al mese di gennaio 2025 la somma di € 275,00 (€ 100,00 per i primi quindici giorni di gennaio ed € 175,00 per i successivi quindici giorni); dal mese di febbraio 2025 il mantenimento ordinario dovrà essere pari ad
€ 350,00 (trecentocinquanta/00);
10. Il Sig. si farà carico altresì del 50 % delle spese Parte_1
extra assegno relative alla figlia secondo le linee Guida del
Tribunale di AO, protocollo del 22.02.2019 il cui contenuto si riporta di seguito (doc. 12):
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 12 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 12 Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
11. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale
di AO del 22.02.2019 le spese relative alla mensa dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il
Sig. verserà in favore della Sig.ra sul conto Parte_1 CP_1
corrente indicato al precedente punto 9) e con cadenza trimestrale e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica, quota residenti;
Per quanto concerne la spesa della mensa scolastica relativa alle mensilità di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024, il Sig.
verserà alla Sig.ra , entro quindici giorni Parte_1 CP_1
dall'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% dell'importo dovuto (importo quota non residenti);
12.Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente alle esigenze Per_1
lavorative dello stesso e scolastiche della minore, secondo le seguenti modalità:
-il padre terrà con sé a settimane alterne, dal venerdì Per_1
all'uscita di scuola e sino al lunedì successivo, quando la ricondurrà a scuola;
il padre terrà inoltre la figlia con sé il martedì, con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre, ed il mercoledì e giovedì, entrambi con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week end Per_1
presso la madre.
pagina 6 di 12 - Nel periodo di sospensione scolastica il padre terrà inoltre la figlia con sé anche il mercoledì sino alle ore 16.30 quando la minore verrà riconsegnata alla madre, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre. Nella settimana in cui Per_1
trascorre il week end presso la madre, il padre potrà tenere con sè
la minore anche il venerdì sino alle ore 16.30 quando la minore verrà
riconsegnata alla madre: tali giornate devono intendersi in aggiunta alle giornate già concordate ed in vigore nel periodo scolastico.
-vacanze di Natale: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla mattina del 24 dicembre (ore 10.00) alla mattina del
25 dicembre (ore 10.00), o dal 25 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre
(ore 10.00) (Vigilia di Natale 2025 con il Padre e Natale e Santo
Stefano 2025 con la madre). Le festività natalizie proseguiranno poi,
seguendo sempre il criterio dell'alternanza, dal 26.12 (ore 10.00) al
01.01. (compreso il pernottamento) con un genitore (relativamente all'anno 2025 con il padre) e dal 02.01. (ore 10.00) al
06.01.(compreso il pernottamento) presso l'altro genitore
(relativamente all'anno 2025 con la madre);
- festività della Pasqua e del Lunedì Santo: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la festività della Pasqua (con pernottamento e riconsegna della minore entro le ore 10.00 del giorno successivo) e del Lunedì Santo (con pernottamento e riconsegna della minore entro le ore 10.00 del giorno successivo) - quanto alle vacanze infrannuali di Pasqua e di carnevale si applicherà il criterio dell'alternanza annuale con sospensione del diritto di visita (relativamente all'anno 2026 le vacanze di carnevale con la madre e le vacanze di Pasqua con il padre);
- quanto ai ponti/festività/vacanze infrannuali: si applicherà il pagina 7 di 12 criterio dell'alternanza annuale (relativamente all'anno 2025 la minore trascorrerà il 1/11/25 con il padre, 08.12.25 con la madre,
25.04.26 con il padre, 01.05.2026 con la madre, 02.06.26 con il padre, 01.11.26 con la madre, 08.12.26 con il padre e così ad anni alterni per gli anni successivi).
Nell'eventualità in cui in occasione della festività si creino dei ponti e la minore sia in vacanza, allora la stessa trascorrerà il periodo di predetta vacanza ad anni alterni con il genitore con cui trascorrerà la giornata di festa (con sospensione del diritto di visita)
Nell'eventualità in cui la festività di Ferragosto non dovesse ricadere nelle settimane di ferie individuate dalle parti, la minore trascorrerà la predetta giornata di festa ad anni alterni con ciascun genitore (relativamente all'anno 2026 con la madre);
-nel periodo di sospensione scolastica estiva: trascorrerà Per_1
inoltre con ciascun genitore tre settimane di vacanze, di cui due anche consecutive, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio. In caso di disaccordo o di mancata comunicazione entro il 31.05 i genitori potranno fissare le proprie ferie rispettando il seguente calendario: negli anni pari il padre potrà individuare il periodo feriale nei primi 15 giorni di giugno, e/o nei primi 15 giorni di luglio, e/o nella prima metà di agosto (dal 1 al 16 compreso) e/o nella prima settimana di settembre mentre la madre avrà facoltà di scegliere il periodo di ferie nella seconda metà di giugno, e/o nella seconda metà di luglio e/o dal 17
al 31 agosto e/o nella seconda settimana di settembre;
viceversa negli anni dispari la madre potrà individuare il periodo feriale nei primi 15 giorni di giugno, e/o nei primi 15 giorni di luglio e/o pagina 8 di 12 nella prima metà di agosto (dal 1 al 16 compreso) e/o nella prima settimana di settembre, mentre il padre avrà facoltà di scegliere il periodo ferie nella seconda metà di giugno e/o nella seconda metà di luglio e/o dal 17 al 31 agosto e/o nella seconda settimana di settembre;
-Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna della minore le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti.
13. A tacitazione di ogni questione patrimoniale pregressa tra i coniugi, ed in particolar modo a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione de residuo e degli interventi di ristrutturazione effettuati sulla casa coniugale nel corso degli anni
2017-2023, il Sig. verserà, contestualmente al rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della Sig.ra e alla restituzione CP_1
delle chiavi dell'immobile, sul conto corrente bancario alla stessa intestato ed indicato al precedente punto 9), la somma complessiva di
€ 20.000,00 (ventimila/00);
14. A fronte del versamento della somma di cui al precedente punto
13) la Sig.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione CP_1
giudiziaria nei confronti del Sig. volta alla Parte_1
restituzione di somme impiegate nella ristrutturazione dell'immobile in Issogne e di null'altro pretendere e/o rivendicare nei confronti del predetto per qualsivoglia motivo, anche in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie maturate, escluse le spese per la mensa scolastica del corrente anno scolastico;
15. Le parti convengono espressamente che la signora CP_1
continuerà a farsi carico integralmente e sino all'estinzione dello stesso del finanziamento n. 0030013703 acceso, per la pagina 9 di 12 ristrutturazione della casa coniugale, presso Unicredit;
di contro il signor continuerà a provvedere in via esclusiva e sino Parte_1
all'estinzione dello stesso, al pagamento delle rate del finanziamento Intesa Sanpaolo n. 00/11483866 acceso per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Mito intestata alla signora CP_1
16. Le detrazioni fiscali derivanti dalla ristrutturazione della casa coniugale continueranno a rimanere ad esclusivo beneficio della
Sig.ra che le percepirà integralmente (così come le somme già CP_1
percepite negli anni 2021-2022 e 2023 resteranno a suo esclusivo godimento); l'eventuale perdita di tale beneficio per qualsivoglia ragione non potrà in alcun modo essere imputata al signor
; Parte_1
17. Le detrazioni fiscali per la figlia minore saranno percepite integralmente dalla Sig.ra ; qualora il signor CP_1 Parte_1
dovesse, in futuro, modificare il proprio regime fiscale, le detrazioni verranno invece suddivise tra i genitori al 50%;
18. l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100%; CP_1
19. I ricorrenti si concedono ampia e liberatoria quietanza rispetto a qualsivoglia ulteriore pretesa ad ogni titolo, ragione e/o causa,
dichiarando reciprocamente di null'altro avere a pretendere ed avendo definito ogni loro rapporto con la presente separazione personale dei coniugi;
20. dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
pagina 10 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Chiaverano
il 20 marzo 2016
(cf: ), nata in Romania, a [...], il CP_1 C.F._3
09.05.1988
e
(cf.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._4
24.01.1979
pagina 11 di 12 Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Chiaverano al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad AO nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FAVARIO Parte_1 C.F._1
CL e PP RI ( ) Corso Ferrrucci, 6 10138 Torino, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONTECUCCOLI, 6 10121 TORINO, presso il difensore avv. FAVARIO
CL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI IA e CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHANOUX 20 11020 HONE presso lo studio dell'avv. MORI
IA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, pronunciata la sentenza di separazione,
la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- conceda alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6
pagina 1 di 12 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 20.03.2016 in Chiaverano CP_1 Parte_1
(TO); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Chiaverano, al n.1, P.I, S.C., anno 2016;
• ordinare al Comune di Chiaverano (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• accogliere le seguenti condizioni relative al divorzio:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione,
alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3. La casa familiare sita in Issogne (AO), Fraz. Clapeyas n. 33, di proprietà del Sig. , resterà nell'esclusiva disponibilità Parte_1
dello stesso, con impegno della Sig.ra a rilasciare l'immobile CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a restituire le chiavi dell'immobile;
4. Il Sig. rinuncia alla richiesta di rimborso delle Parte_1
somme dovute per il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale per i mesi di utilizzo dell'immobile da parte della Sig.ra pagina 2 di 12 sino al rilascio della casa coniugale da parte della medesima;
CP_1
5. Quanto alle utenze di luce e gas metano, considerato che le stesse sono ad oggi intestate alla Sig.ra , che rinuncia a chiedere il CP_1
rimborso di tali somme al le parti si impegnano, Parte_1
ciascuna per quanto di propria spettanza, a chiedere il subentro nei contratti di fornitura predetti entro e non oltre cinque giorni dal rilascio effettivo dell'immobile da parte della Sig.ra CP_1
6. In occasione del rilascio effettivo dell'immobile in Issogne, i coniugi, previo sopralluogo in contraddittorio, rileveranno i consumi delle utenze predette alla data di rilascio del bene immobile da parte della Sig.ra la quale pertanto si farà carico CP_1
esclusivamente dei consumi maturati sino a tale data;
spetterà al
Sig. provvedere al pagamento dei consumi maturati Parte_1
successivamente al rilascio del bene da parte della moglie;
7. La Sig.ra si impegna ad asportare ogni bene di sua CP_1
proprietà dall'immobile di cui al precedente punto 3) entro il 31
gennaio 2025 e ad effettuare il cambio della propria residenza e di quella della minore entro il medesimo termine, con onere di comunicare al padre il luogo di futura residenza della figlia;
8. I coniugi sono concordi a che la Sig.ra prelevi CP_1
dall'immobile in Issogne i seguenti beni: anello di valore custodito nella cassaforte, piatti, bicchieri, pentolame, posate presenti nei mobili della cucina, lenzuola letto matrimoniale, asse da stiro,
bicicletta, ferro da stiro, frullatore, televisore presente nello studio, divano Ikea presente nello studio, tavolo presente nello studio, rete matrimoniale/letto con cassettone e materasso matrimoniale;
9. Il Sig. verserà alla Sig.ra sul conto corrente Parte_1 CP_1
pagina 3 di 12 bancario alla stessa intestato (IBAN N. [...]),
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2025 (con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici
Istat a partire dal mese di febbraio dell'anno 2026) nell'eventualità
in cui la Sig.ra rilasci l'immobile in Issogne entro il CP_1
31.12.2024; nel caso, invece, in cui la stessa rilasci l'immobile di proprietà del Sig. entro il 15.01.2025 quest'ultimo si Parte_1
impegna a versare a titolo di mantenimento relativamente al mese di gennaio 2025 la somma di € 275,00 (€ 100,00 per i primi quindici giorni di gennaio ed € 175,00 per i successivi quindici giorni); dal mese di febbraio 2025 il mantenimento ordinario dovrà essere pari ad
€ 350,00 (trecentocinquanta/00);
10. Il Sig. si farà carico altresì del 50 % delle spese Parte_1
extra assegno relative alla figlia secondo le linee Guida del
Tribunale di AO, protocollo del 22.02.2019 il cui contenuto si riporta di seguito (doc. 12):
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 12 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 12 Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
11. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale
di AO del 22.02.2019 le spese relative alla mensa dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il
Sig. verserà in favore della Sig.ra sul conto Parte_1 CP_1
corrente indicato al precedente punto 9) e con cadenza trimestrale e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica, quota residenti;
Per quanto concerne la spesa della mensa scolastica relativa alle mensilità di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024, il Sig.
verserà alla Sig.ra , entro quindici giorni Parte_1 CP_1
dall'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% dell'importo dovuto (importo quota non residenti);
12.Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente alle esigenze Per_1
lavorative dello stesso e scolastiche della minore, secondo le seguenti modalità:
-il padre terrà con sé a settimane alterne, dal venerdì Per_1
all'uscita di scuola e sino al lunedì successivo, quando la ricondurrà a scuola;
il padre terrà inoltre la figlia con sé il martedì, con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre, ed il mercoledì e giovedì, entrambi con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week end Per_1
presso la madre.
pagina 6 di 12 - Nel periodo di sospensione scolastica il padre terrà inoltre la figlia con sé anche il mercoledì sino alle ore 16.30 quando la minore verrà riconsegnata alla madre, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre. Nella settimana in cui Per_1
trascorre il week end presso la madre, il padre potrà tenere con sè
la minore anche il venerdì sino alle ore 16.30 quando la minore verrà
riconsegnata alla madre: tali giornate devono intendersi in aggiunta alle giornate già concordate ed in vigore nel periodo scolastico.
-vacanze di Natale: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla mattina del 24 dicembre (ore 10.00) alla mattina del
25 dicembre (ore 10.00), o dal 25 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre
(ore 10.00) (Vigilia di Natale 2025 con il Padre e Natale e Santo
Stefano 2025 con la madre). Le festività natalizie proseguiranno poi,
seguendo sempre il criterio dell'alternanza, dal 26.12 (ore 10.00) al
01.01. (compreso il pernottamento) con un genitore (relativamente all'anno 2025 con il padre) e dal 02.01. (ore 10.00) al
06.01.(compreso il pernottamento) presso l'altro genitore
(relativamente all'anno 2025 con la madre);
- festività della Pasqua e del Lunedì Santo: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la festività della Pasqua (con pernottamento e riconsegna della minore entro le ore 10.00 del giorno successivo) e del Lunedì Santo (con pernottamento e riconsegna della minore entro le ore 10.00 del giorno successivo) - quanto alle vacanze infrannuali di Pasqua e di carnevale si applicherà il criterio dell'alternanza annuale con sospensione del diritto di visita (relativamente all'anno 2026 le vacanze di carnevale con la madre e le vacanze di Pasqua con il padre);
- quanto ai ponti/festività/vacanze infrannuali: si applicherà il pagina 7 di 12 criterio dell'alternanza annuale (relativamente all'anno 2025 la minore trascorrerà il 1/11/25 con il padre, 08.12.25 con la madre,
25.04.26 con il padre, 01.05.2026 con la madre, 02.06.26 con il padre, 01.11.26 con la madre, 08.12.26 con il padre e così ad anni alterni per gli anni successivi).
Nell'eventualità in cui in occasione della festività si creino dei ponti e la minore sia in vacanza, allora la stessa trascorrerà il periodo di predetta vacanza ad anni alterni con il genitore con cui trascorrerà la giornata di festa (con sospensione del diritto di visita)
Nell'eventualità in cui la festività di Ferragosto non dovesse ricadere nelle settimane di ferie individuate dalle parti, la minore trascorrerà la predetta giornata di festa ad anni alterni con ciascun genitore (relativamente all'anno 2026 con la madre);
-nel periodo di sospensione scolastica estiva: trascorrerà Per_1
inoltre con ciascun genitore tre settimane di vacanze, di cui due anche consecutive, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio. In caso di disaccordo o di mancata comunicazione entro il 31.05 i genitori potranno fissare le proprie ferie rispettando il seguente calendario: negli anni pari il padre potrà individuare il periodo feriale nei primi 15 giorni di giugno, e/o nei primi 15 giorni di luglio, e/o nella prima metà di agosto (dal 1 al 16 compreso) e/o nella prima settimana di settembre mentre la madre avrà facoltà di scegliere il periodo di ferie nella seconda metà di giugno, e/o nella seconda metà di luglio e/o dal 17
al 31 agosto e/o nella seconda settimana di settembre;
viceversa negli anni dispari la madre potrà individuare il periodo feriale nei primi 15 giorni di giugno, e/o nei primi 15 giorni di luglio e/o pagina 8 di 12 nella prima metà di agosto (dal 1 al 16 compreso) e/o nella prima settimana di settembre, mentre il padre avrà facoltà di scegliere il periodo ferie nella seconda metà di giugno e/o nella seconda metà di luglio e/o dal 17 al 31 agosto e/o nella seconda settimana di settembre;
-Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna della minore le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti.
13. A tacitazione di ogni questione patrimoniale pregressa tra i coniugi, ed in particolar modo a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione de residuo e degli interventi di ristrutturazione effettuati sulla casa coniugale nel corso degli anni
2017-2023, il Sig. verserà, contestualmente al rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della Sig.ra e alla restituzione CP_1
delle chiavi dell'immobile, sul conto corrente bancario alla stessa intestato ed indicato al precedente punto 9), la somma complessiva di
€ 20.000,00 (ventimila/00);
14. A fronte del versamento della somma di cui al precedente punto
13) la Sig.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione CP_1
giudiziaria nei confronti del Sig. volta alla Parte_1
restituzione di somme impiegate nella ristrutturazione dell'immobile in Issogne e di null'altro pretendere e/o rivendicare nei confronti del predetto per qualsivoglia motivo, anche in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie maturate, escluse le spese per la mensa scolastica del corrente anno scolastico;
15. Le parti convengono espressamente che la signora CP_1
continuerà a farsi carico integralmente e sino all'estinzione dello stesso del finanziamento n. 0030013703 acceso, per la pagina 9 di 12 ristrutturazione della casa coniugale, presso Unicredit;
di contro il signor continuerà a provvedere in via esclusiva e sino Parte_1
all'estinzione dello stesso, al pagamento delle rate del finanziamento Intesa Sanpaolo n. 00/11483866 acceso per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Mito intestata alla signora CP_1
16. Le detrazioni fiscali derivanti dalla ristrutturazione della casa coniugale continueranno a rimanere ad esclusivo beneficio della
Sig.ra che le percepirà integralmente (così come le somme già CP_1
percepite negli anni 2021-2022 e 2023 resteranno a suo esclusivo godimento); l'eventuale perdita di tale beneficio per qualsivoglia ragione non potrà in alcun modo essere imputata al signor
; Parte_1
17. Le detrazioni fiscali per la figlia minore saranno percepite integralmente dalla Sig.ra ; qualora il signor CP_1 Parte_1
dovesse, in futuro, modificare il proprio regime fiscale, le detrazioni verranno invece suddivise tra i genitori al 50%;
18. l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito dalla
Sig.ra nella misura del 100%; CP_1
19. I ricorrenti si concedono ampia e liberatoria quietanza rispetto a qualsivoglia ulteriore pretesa ad ogni titolo, ragione e/o causa,
dichiarando reciprocamente di null'altro avere a pretendere ed avendo definito ogni loro rapporto con la presente separazione personale dei coniugi;
20. dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
pagina 10 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Chiaverano
il 20 marzo 2016
(cf: ), nata in Romania, a [...], il CP_1 C.F._3
09.05.1988
e
(cf.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._4
24.01.1979
pagina 11 di 12 Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Chiaverano al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad AO nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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