Articolo 5 della Legge 5 agosto 1978, n. 505
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 settembre 1978
Art. 5.
L'indennita' oraria di cui all' articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700.
Entrata in vigore il 19 settembre 1978