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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4503/2022 R.G., promossa
DA
(P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gian Luca Grisanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CO, Via Cardeto 41
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. VA , rappresentata da (C.F. e Controparte_1 P.VA_2 Controparte_2
P.VA in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti P.VA_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Giovanni Ferreri, e dall'Avv. Vittorio Ferreri, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC
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CONVENUTA-OPPOSTA oggetto: Fideiussione conclusioni: come precisate all' udienza del 23.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte:
-per l'attore-opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogi istanza ed eccezione contraria ed in accoglimento della presente opposizione, revocare per le ragioni di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 1001/ 2022 – emesso dal Tribunale di CO in data
22.10.2021 nel procedimento RG 3511/2022, notificato a mezzo pec in data 7.8.2022.Con Vittoria di spese e competente del presente giudizio.” pagina 1 di 12 - per la convenuta-opposta: “Voglia il Tribunale adito, per i motivi dedotti in narrativa e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, nel rito concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ex adverso proposta e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo nei confronti di
IN VIA SUBORDINATA Parte_1
dichiarare tenuta e conseguentemente condannare con sede legale in via Verdi n. 3, Osimo (AN), codice fiscale e Parte_1 numero di iscrizione al Registro Imprese di CO , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.VA_1 signor nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Gattuccio n. 9/A, Osimo (AN), di pagare ad in qualità di garante di codice fiscale e numero di CP_1 Parte_2 iscrizione al registro imprese di CO , in Concordato Preventivo (C.P. n. 34/2015 – Tribunale di P.VA_4
CO), l'importo di Euro 120.703,60, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 24/10/2018, oltre
i compensi e le spese di giudizio, oltre le successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) disporsi verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute sottoponendo ad apposito esame Parte_3
Codice Fiscale con ultima residenza nota in Osimo, via Saffi n. 5 indicando quali scritture di C.F._2 comparazione, oltre ai documenti personali, quelli indicati in narrativa e precisamente:
8) contratto di mutuo chirografario e relativi allegati;
11) fideiussione specifica 19/6/2012;
17) Istanza ex art. 182, quinquies, L.F. in originale depositata avanti la Cancelleria del Tribunale di CO.
b) per le ragioni esposte in narrativa disporsi, in merito al disconoscimento di firma operato, interrogatorio formale di
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Gattuccio n. 9/A, Osimo (AN), in qualità di legale rappresentante di nonché di numerose società appartenenti al Parte_1 gruppo Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite e con ogni più ampia riserva di legge anche istruttoria.”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1001/2022 reso dal Tribunale di CO (R.G. 3511/2022) - notificato in data 03/08/2022 (doc. 16 parte pagina 2 di 12 opposta) - in favore della con il quale è stato ingiunto al fideiussore di pagare CP_1 Parte_1 alla ricorrente la somma di € 120.703,60, oltre agli interessi come da domanda e le spese del procedimento.
L'importo ingiunto derivava dal debito residuo in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 24/10/2018, discendente dal mutuo chirografario n. 3638295 stipulato in data
27/06/2012 dalla debitrice principale appoggiato sul conto corrente n. 454/1809088 a Parte_2 quest'ultima intestato presso la filiale di CO. Controparte_4
La titolarità del credito e delle relative garanzie, personali e reali, sono state cedute da (già CP_5 incorporata mediante atto di fusione stipulato in data Controparte_6
15/05/2013 in poi giusta Controparte_7 Controparte_5 trasformazione e modifica della denominazione sociale assunte con delibera assembleare del 26/11/2016, iscritta al Registro delle Imprese di Modena dal Notaio ai nn. rep. 45534/Racc. 13940, e di Persona_1 seguito anche ) ad nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. CP_5 Controparte_1
130 del 1999, iscritta al Registro Imprese in data 25/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda n. 128, del 03/11/2018 (doc. 5 parte opposta).
è stata ritualmente ammessa al passivo della procedura concordataria n. 34/2015 cui veniva CP_5 sottoposta la debitrice principale ed ha dedotto di non avere percepito nessuna somma Parte_2 dalla procedura stessa.
I motivi di opposizione si fondano su:
(i) il disconoscimento della firma apposta in calce alla fideiussione azionata;
(ii) la nullità, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, della fideiussione specifica rilasciata da in data 19.6.2012 (doc.11 parte opposta), nella parte in cui prevede la deroga all'art. 1957 c.c. Parte_1 ricalcando pedissequamente la clausola sul modello dello schema elaborato dall'ABI e cioè una delle clausole sanzionate dalla BA d'IT con provvedimento n.55 del 02.05.2005, in quanto contrarie all'art 2
L. 287/1990 (Legge antitrust);
(iii) decadenza dal termine semestrale ex art. 1957 c.c., posto che il debitore si è reso inadempiente almeno dal 19.10.2017, data della omologa del concordato (doc. 3 parte opponente);
(iii) mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in applicazione di quanto disposto dall'art. 184 L.F: in particolare, parte opponente valorizza la circostanza dell'ammissione di al CP_5 passivo del concordato, con effetto impeditivo della azione nei confronti del fideiussore per l'intero importo del debito, e asserisce che l'azione possa essere promossa solo per il residuo del debito che non risulti eventualmente soddisfatto dal concordato.
La società creditrice opposta ha puntualmente contestato tutte le eccezioni.
pagina 3 di 12 Veniva ammessa in giudizio la CTU volta a verificare “se le sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione rilasciata da in data 19/6/2012 (doc. 11 al fascicolo di parte opposta - siano riconducibili a Parte_1 CP_1
(verbale di udienza del 28.11.2023). Parte_3
Ad operazioni peritali iniziate perveniva istanza di proroga del CTU di giorni 12 e quindi il deposito della relazione peritale in data 24.03.2024.
All'udienza del 16.04.2024 parte opposta contestava le risultanze della CTU, eccependo la difformità del contratto di fideiussione depositato in atti dall'opposta (doc. 11 parte opposta) rispetto al Controparte_1 documento originale in verifica oggetto della CTU, per la presenza in calce al documento di scritture non presenti nella copia agli atti.
Con Ordinanza del 14.06.2024 il giudice – sciolta la riserva - ritenuto che il CTU avesse già esaminato in sede di osservazioni la questione della difformità documentale prospettata da parte opponente, ritenuta la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.01.25 - precisate le conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che in data 03.11.2018, la società (Registro delle Controparte_5 imprese Modena , C.F.: ) cedeva ad (Registro delle imprese: P.VA_5 P.VA_5 Controparte_1
Treviso-Belluno ,C.F.: ) la titolarità del credito per cui è causa e delle relative P.VA_2 P.VA_2 garanzie, personali e reali, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99; operazione iscritta al Registro Imprese in data 25.10.2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda n. 128, in data 03.11.2018 (doc. 5 parte opposta).
Privo di pregio giuridico è il primo motivo di opposizione concernente il disconoscimento della firma apposta in calce alla fideiussione azionata.
Come efficacemente posto in luce dalla espletata CTU: “in seguito al dettagliato esame delle firme in verifica, siglate
X1—X2-X3-X4, comparate con le firme e gli scritti autografi del sig. stabilisce che le firme apposte al Parte_3 contratto di affitto di fideiussione rilasciata da in data 19/6/2012 (doc.11 al fascicolo di parte opposta-Aqui Parte_1
sono riconducibili alla mano del Sig. (pag. 27 elaborato peritale) CP_1 Parte_3
Questo Tribunale non ha ragione di discostarsi dalle risultanze della CTU, la quale ha motivato in maniera esauriente ed esaustiva, sulla base di valutazioni tecnico scientifiche, la riconducibilità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata da in data 19.6.2012 al Sig. Parte_1 Parte_3
Risulta peraltro incontestato da parte opponente il ruolo del Sig. all'interno della Parte_3 fideiussoria società il cui potere di rappresentazione organica della società stessa è stato dedotto Parte_1 pagina 4 di 12 in atti dalla odierna opposta mediante documentazione dalla quale emerge la qualifica di Controparte_8
Amministratore Delegato del sino al 16.01.2016, nonché la qualifica di Presidente del Parte_3
Consiglio di Amministrazione e Socio alla data del 27.02.2017 (doc. 18 parte opposta).
Neppure risulta fondata l'eccezione di parte opponente circa la mancanza di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa da parte del funzionario incaricato della BA, in quanto smentita dalla fideiussione stessa come depositata in atti (doc. 11 parte opposta), dalla quale emerge ictu oculi l'apposizione tanto del timbro quanto della sottoscrizione del funzionario di su ogni facciata del CP_5 documento, nonché in calce al documento stesso.
Quanto alla eccepita difformità tra il contratto di fideiussione depositato in atti dall'opposta Controparte_1
(doc. 11 parte opposta) ed il documento originale in verifica, oggetto della CTU, questo Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU sul punto - espresse a pag. 6 e 26 dell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del CTP di parte opponente - considerato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la perfetta sovrapponibilità delle scritture in questione, per le motivazioni dal medesimo spiegate, paiono logiche e pienamente condivisibili.
In particolare, come emerge da pag. 6 dell'elaborato peritale, il CTU ha esaminato la dedotta difformità prima di procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, ed ha escluso che si trattasse di una discrepanza documentale in grado di inficiare la verificazione delle firme, concludendo, come ribadito anche all'esito della espletata CTU (p. 26 elaborato peritale), che le scritture oggetto di indagine fossero pienamente sovrapponibili a quelle presenti nella copia della fideiussione allegata agli atti di causa (doc. 11 parte opposta):
“il CTU ribadisce quanto già segnalato alla pag. 6 del presente elaborato peritale, nel punto in cui si evidenzia come nell'originale del documento oggetto di verifica, sono presenti scritture in calce al documento, non presenti nel documento in copia che non inficiano l'attendibilità delle scritture apposte, oggetto della presente indagine, in quanto del tutto sovrapponibili a quelle presenti nella copia del documento allegato agli atti di causa e che per tal motivo si è proceduto all' analisi e all'indagine delle stesse.” (pag. 26 elaborato peritale, deposito del 24.04.2024).
Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione specifica limitata, sottoscritto in data
19.6.2012 (doc.11 parte opposta) per violazione della normativa Antitrust, ed in particolare dell'art. 2, L.
287/1990.
Più precisamente, viene eccepita la nullità sia totale che parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole e, segnatamente della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., perché identica allo schema sanzionato con il provvedimento emanato da BA d'IT del 2.5.2005.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della BA d'IT si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è pagina 5 di 12 stata sottoscritta nell'anno 2012 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla BA d'IT
(cfr: Corte di Appello, CO, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, CO, Sez. I, 21.03.2023, n.
499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, né è stato dimostrato che la società fosse CP_5 parte del patto a monte anticoncorrenziale.
Ritiene inoltre e comunque il Tribunale che la fideiussione oggetto di causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione specifica, in quanto prevede un importo massimo ed è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di mutuo: in altri termini, la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie od obbligazioni future, poiché il debito garantito origina dal contratto di mutuo chirografario n. 3638295 stipulato in data 27/06/2012 dalla debitrice principale (appoggiato sul conto corrente n. Parte_2
454/1809088 a quest'ultima intestato presso la filiale di CO), con espressa CP_5 indicazione nel corpo del contratto di fideiussione del valore garantito pari ad € 140.000,00, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto, la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di mutuo non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1938 c.c.
Qualificata la fideiussione come specifica, ritiene questo Tribunale che l'opponente non possa comunque giovarsi in alcun modo dell'accertamento della BA d'IT, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le 'fideiussioni omnibus' senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
pagina 6 di 12 Tanto più va ricordato che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma
3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della BA d'IT anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c. ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla
[...] contraente la fideiussione, pur privata delle clausole contrattuali illecite, si presenta idonea a CP_5 garantire il rapporto a cui accede.
Con particolare riguardo alla dedotta liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., norma legittimamente esclusa dalle parti nell'ambito della riconosciuta disponibilità del diritto (Cass.
31569/2019) con la clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia, deve richiamarsi l'orientamento della
Corte di Cassazione che in più occasioni ha ritenuto sufficiente la richiesta stragiudiziale per impedire la decadenza, allorché le parti abbiano statuito come sufficiente la richiesta scritta, indicata nella specie all'art. 7 del contratto di garanzia (doc. 11 parte opposta).
Sul punto, per tutte, Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017, e di recente Cassazione civile sez. I, 03/11/2021,
n.31509, ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. pagina 7 di 12 Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non abbia natura di contratto autonomo di garanzia, come nella specie, in quanto l'articolo 9 del contratto di garanzia statuisce che nessuna eccezione può essere svolta riguardo al momento in cui il Concedente esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore, così limitando la possibilità di eccezioni, essendo possibile comunque formulare eccezioni circa la validità della obbligazione garantita (si condivide quanto valutato dal Trib. Lanciano in sent.n. 14/2023).
Ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Tribunale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c., in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass.
7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Il tutto senza ulteriormente considerare che, in concreto, la BA non risulta essere incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata nel termine decadenziale con azioni di recupero del credito e del bene contro il debitore principale.
Emerge documentalmente – ed è incontestato tra le parti - che il credito è divenuto esigibile in data
19.10.2017, data di omologa del concordato (doc. 3 parte opponente;
atto di citazione in opposizione pag.
8; comparsa di costituzione e risposta pag. 24).
La ha coltivato il proprio credito nei confronti della debitrice principale Controparte_5 Parte_2 già a far data dal 20.12.2016, tramite la precisazione del credito in seno alla procedura di concordato preventivo (doc. 06 parte opposta); procedura in cui in qualità di cedente, ha ritualmente Controparte_1 depositato la comunicazione ex art. 115 L.Fall. (doc. 19 parte opposta).
A tal proposito, essendo l'atto stragiudiziale idoneo a precludere la decadenza dalla garanzia fideiussoria, a maggior ragione deve ritenersi sufficiente l'istanza formalizzata in seno alla procedura di concordato preventivo, mediante il quale il creditore si insinui al passivo del debitore principale.
A questa conclusione la giurisprudenza più recente è addivenuta mediante l'evoluzione che ha interessato l'interpretazione dell'art. 168 L. Fall., stando al quale “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”
Un primo filone giurisprudenziale, più risalente nel tempo, era orientato nel senso di ritenere insufficiente l'istanza di ammissione al passivo quale atto impeditivo della decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 8 di 12 “Nel caso di concordato preventivo del debitore principale il creditore per non decadere dal diritto di rivalersi sul fideiussore ex art. 1957 c.c. è tenuto a salvaguardare il proprio credito sia esperendo le azioni di cognizione (che a differenza delle azioni esecutive non risultano precluse dall'apertura della procedura concorsuale) a lui eventualmente spettanti verso il debitore principale, sia tutelando con tempestività e in maniera efficace i suoi diritti in sede concorsuale (in particolare mediante una rituale istanza di ammissione al passivo e un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali)" (Cass. civ. Sez. III,
03/04/1996, n. 3085).
Tale principio era stato, già affermato da Cass. civ., 19-12-1985, n. 6498: "L'onere imposto al creditore dall'art.
1957,1. comma, c. c. può ritenersi adempiuto soltanto quando, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, sia stata proposta un'azione giudiziale, di cognizione o di esecuzione, contro il debitore principale nel caso di fideiussione semplice e contro quest'ultimo o il fideiussore in caso di fideiussione solidale, sicché non vale ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria la partecipazione del creditore all'adunanza dei creditori convocata a seguito della proposta di concordato preventivo presentata dal debitore, trattandosi di attività che non costituisce domanda giudiziale e non integra
l'esercizio di un mezzo di tutela processuale".
L'evoluzione giurisprudenziale che è seguita ha tuttavia superato radicalmente i principi in questione, giungendo ad affermare in sede di legittimità quanto segue:
“Peraltro secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte - cui questo Collegio aderisce - la decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 cod. civ.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della "negligenza del creditore"
(presupposto dell'applicabilità della norma "de qua") e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia.
In particolare, questa Corte ha già rilevato che né in sede di concordato fallimentare né in quella della successiva procedura fallimentare, è concessa al creditore altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria - circostanza nel caso di specie pacificamente avvenuta - e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare. (Cass 11771/02; Cass 8723/94; Cass 6604/94). Alla luce di questo principio del tutto corretta appare la pronuncia della Corte di merito che ha ritenuto che, avendo la cassa di Risparmio presentato domanda di ammissione al voto del concordato della società debitrice principale (omissis), ottenendo il riconoscimento del proprio credito ed il successivo pagamento, non vi era ragione per dare applicazione all'art. 1957 c.c.. di instaurare un autonomo giudizio di accertamento in sede di cognizione ordinaria.” (Cass. civ., sez. I, 08/02/2005, n.2532)
Da ultimo, la più recente Cass. civ., sez. I, 29/01/2024, n.2607 ha ribadito il medesimo principio: "La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue "istanze" (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, pagina 9 di 12 non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo."
Questo Tribunale non intende discostarsi dai principi più recentemente affermati dalla Suprema Corte di legittimità quanto all'interpretazione del raccordo tra normativa fallimentare ed art 1957 c.c.; fermo restando la dirimente circostanza – già in parte attenzionata – che la derogabilità dell'art. 1957 c.c. per volontà delle parti, e nel caso di specie derogata dall'art. 6 della fideiussione in atti (doc. 11 parte opposta),
è motivo di per sé sufficiente al rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.:
"La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall' art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. civ., sez. VI, 04/12/2017, n.28943; Cass. civ. sez. VI, 24/09/2013,
n.21867).
Infine, è altresì meritevole di essere respinta l'eccezione di parte opponente volta a lamentare la mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in applicazione di quanto disposto dall'art. 184 L.
Fall.
Parte opponente valorizza la circostanza dell'ammissione di al passivo del concordato Controparte_5 preventivo, pretendendo di far discendere da tale ammissione l'effetto impeditivo dell'azione di nei CP_5 confronti del fideiussore per l'intero importo del debito, contestando che l'azione possa essere promossa solo per la parte residua del debito che non dovesse eventualmente risultare soddisfatto dal concordato.
Detta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto in primo luogo smentita dalla lettera dalla normativa stessa in materia fallimentare.
L'art. 184 L. Fall., rubricato “Effetti del concordato per i creditori”, prevede infatti che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo
161.Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso […]”.
Il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione ritiene che la norma contenuta all'art. 184 L.
Fall., comma 1, secondo periodo, nel sancire che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati e fideiussori, consente al creditore - ancorché abbia aderito alla proposta concordataria - di agire contro il fideiussore per il recupero del credito, sia dopo l'omologa che dopo la piena esecuzione del concordato.
pagina 10 di 12 In particolare, come affermato da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3022 del 16.2.2015, “va osservato che la ratio che
è alla base dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f., (così come dell'art. 135, comma 2, l.f.) è quella che i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Tale ratio necessariamente ricomprende non solo rapporti obbligatori a carattere personale ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca o pegno o in alcuni casi di privilegio. Va, infatti ulteriormente osservato che, come i rapporti obbligatori a carattere personale, ed in particolare la fideiussione, che costituisce una garanzia personale, si estinguono per effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale così come analogamente la garanzia reale si estingue per effetto del pagamento del debito garantito. In tal senso l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma
1, u.p., l.f..”
In senso analogo anche Cassazione Civile n. 22382 del 6.9.2019, così massimata: “Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art.
1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.”
Peraltro, è la stessa giurisprudenza di merito citata da parte opponente, Tribunale di Roma, sez. XVII, sent.
n. 5670 del 15.03.2019, a conformarsi alla giurisprudenza di legittimità citata, statuendo quando segue:
“Privo di pregio giuridico è anche l'ultimo motivo di opposizione concernente l'inesigibilità parziale del credito per la banca opposta in ragione dell'apertura della procedura di concordato preventivo su istanza ex art. 161 L. F. della debitrice principale Al riguardo si deve rilevare che l'art. 184 della Legge Fallimentare - rubricato “Effetti del concordato per i creditori” - prevede espressamente che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”. Di conseguenza si deve ritenere che la banca opposta possa legittimamente agire nei confronti del (omissis) allo scopo di precostituirsi un efficace titolo nei suoi riguardi, visto che il garante rimane comunque obbligato per l'intero a prescindere dalla eventuale percentuale riconosciuta al creditore in sede di concordato preventivo.”
In conclusione l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1001/2022 emesso dal Tribunale di CO /RG 3511/2022).
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 188/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1001/2022 emesso dal Tribunale di
CO /RG 3511/2022);
2) condanna (P.VA , a rimborsare ad (C.F. e P. VA Parte_1 P.VA_1 Controparte_1
) rappresentata da (C.F. e P.VA ), le spese di lite, P.VA_2 Controparte_2 P.VA_3 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese.
3) condanna (P.VA ) al pagamento integrale delle spese di CTU come Parte_1 P.VA_1 liquidate in separato decreto.
CO, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4503/2022 R.G., promossa
DA
(P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gian Luca Grisanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CO, Via Cardeto 41
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. VA , rappresentata da (C.F. e Controparte_1 P.VA_2 Controparte_2
P.VA in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti P.VA_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Giovanni Ferreri, e dall'Avv. Vittorio Ferreri, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA oggetto: Fideiussione conclusioni: come precisate all' udienza del 23.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte:
-per l'attore-opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogi istanza ed eccezione contraria ed in accoglimento della presente opposizione, revocare per le ragioni di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 1001/ 2022 – emesso dal Tribunale di CO in data
22.10.2021 nel procedimento RG 3511/2022, notificato a mezzo pec in data 7.8.2022.Con Vittoria di spese e competente del presente giudizio.” pagina 1 di 12 - per la convenuta-opposta: “Voglia il Tribunale adito, per i motivi dedotti in narrativa e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, nel rito concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ex adverso proposta e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo nei confronti di
IN VIA SUBORDINATA Parte_1
dichiarare tenuta e conseguentemente condannare con sede legale in via Verdi n. 3, Osimo (AN), codice fiscale e Parte_1 numero di iscrizione al Registro Imprese di CO , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.VA_1 signor nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Gattuccio n. 9/A, Osimo (AN), di pagare ad in qualità di garante di codice fiscale e numero di CP_1 Parte_2 iscrizione al registro imprese di CO , in Concordato Preventivo (C.P. n. 34/2015 – Tribunale di P.VA_4
CO), l'importo di Euro 120.703,60, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 24/10/2018, oltre
i compensi e le spese di giudizio, oltre le successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) disporsi verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute sottoponendo ad apposito esame Parte_3
Codice Fiscale con ultima residenza nota in Osimo, via Saffi n. 5 indicando quali scritture di C.F._2 comparazione, oltre ai documenti personali, quelli indicati in narrativa e precisamente:
8) contratto di mutuo chirografario e relativi allegati;
11) fideiussione specifica 19/6/2012;
17) Istanza ex art. 182, quinquies, L.F. in originale depositata avanti la Cancelleria del Tribunale di CO.
b) per le ragioni esposte in narrativa disporsi, in merito al disconoscimento di firma operato, interrogatorio formale di
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Gattuccio n. 9/A, Osimo (AN), in qualità di legale rappresentante di nonché di numerose società appartenenti al Parte_1 gruppo Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite e con ogni più ampia riserva di legge anche istruttoria.”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1001/2022 reso dal Tribunale di CO (R.G. 3511/2022) - notificato in data 03/08/2022 (doc. 16 parte pagina 2 di 12 opposta) - in favore della con il quale è stato ingiunto al fideiussore di pagare CP_1 Parte_1 alla ricorrente la somma di € 120.703,60, oltre agli interessi come da domanda e le spese del procedimento.
L'importo ingiunto derivava dal debito residuo in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 24/10/2018, discendente dal mutuo chirografario n. 3638295 stipulato in data
27/06/2012 dalla debitrice principale appoggiato sul conto corrente n. 454/1809088 a Parte_2 quest'ultima intestato presso la filiale di CO. Controparte_4
La titolarità del credito e delle relative garanzie, personali e reali, sono state cedute da (già CP_5 incorporata mediante atto di fusione stipulato in data Controparte_6
15/05/2013 in poi giusta Controparte_7 Controparte_5 trasformazione e modifica della denominazione sociale assunte con delibera assembleare del 26/11/2016, iscritta al Registro delle Imprese di Modena dal Notaio ai nn. rep. 45534/Racc. 13940, e di Persona_1 seguito anche ) ad nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. CP_5 Controparte_1
130 del 1999, iscritta al Registro Imprese in data 25/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda n. 128, del 03/11/2018 (doc. 5 parte opposta).
è stata ritualmente ammessa al passivo della procedura concordataria n. 34/2015 cui veniva CP_5 sottoposta la debitrice principale ed ha dedotto di non avere percepito nessuna somma Parte_2 dalla procedura stessa.
I motivi di opposizione si fondano su:
(i) il disconoscimento della firma apposta in calce alla fideiussione azionata;
(ii) la nullità, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, della fideiussione specifica rilasciata da in data 19.6.2012 (doc.11 parte opposta), nella parte in cui prevede la deroga all'art. 1957 c.c. Parte_1 ricalcando pedissequamente la clausola sul modello dello schema elaborato dall'ABI e cioè una delle clausole sanzionate dalla BA d'IT con provvedimento n.55 del 02.05.2005, in quanto contrarie all'art 2
L. 287/1990 (Legge antitrust);
(iii) decadenza dal termine semestrale ex art. 1957 c.c., posto che il debitore si è reso inadempiente almeno dal 19.10.2017, data della omologa del concordato (doc. 3 parte opponente);
(iii) mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in applicazione di quanto disposto dall'art. 184 L.F: in particolare, parte opponente valorizza la circostanza dell'ammissione di al CP_5 passivo del concordato, con effetto impeditivo della azione nei confronti del fideiussore per l'intero importo del debito, e asserisce che l'azione possa essere promossa solo per il residuo del debito che non risulti eventualmente soddisfatto dal concordato.
La società creditrice opposta ha puntualmente contestato tutte le eccezioni.
pagina 3 di 12 Veniva ammessa in giudizio la CTU volta a verificare “se le sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione rilasciata da in data 19/6/2012 (doc. 11 al fascicolo di parte opposta - siano riconducibili a Parte_1 CP_1
(verbale di udienza del 28.11.2023). Parte_3
Ad operazioni peritali iniziate perveniva istanza di proroga del CTU di giorni 12 e quindi il deposito della relazione peritale in data 24.03.2024.
All'udienza del 16.04.2024 parte opposta contestava le risultanze della CTU, eccependo la difformità del contratto di fideiussione depositato in atti dall'opposta (doc. 11 parte opposta) rispetto al Controparte_1 documento originale in verifica oggetto della CTU, per la presenza in calce al documento di scritture non presenti nella copia agli atti.
Con Ordinanza del 14.06.2024 il giudice – sciolta la riserva - ritenuto che il CTU avesse già esaminato in sede di osservazioni la questione della difformità documentale prospettata da parte opponente, ritenuta la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.01.25 - precisate le conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che in data 03.11.2018, la società (Registro delle Controparte_5 imprese Modena , C.F.: ) cedeva ad (Registro delle imprese: P.VA_5 P.VA_5 Controparte_1
Treviso-Belluno ,C.F.: ) la titolarità del credito per cui è causa e delle relative P.VA_2 P.VA_2 garanzie, personali e reali, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99; operazione iscritta al Registro Imprese in data 25.10.2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda n. 128, in data 03.11.2018 (doc. 5 parte opposta).
Privo di pregio giuridico è il primo motivo di opposizione concernente il disconoscimento della firma apposta in calce alla fideiussione azionata.
Come efficacemente posto in luce dalla espletata CTU: “in seguito al dettagliato esame delle firme in verifica, siglate
X1—X2-X3-X4, comparate con le firme e gli scritti autografi del sig. stabilisce che le firme apposte al Parte_3 contratto di affitto di fideiussione rilasciata da in data 19/6/2012 (doc.11 al fascicolo di parte opposta-Aqui Parte_1
sono riconducibili alla mano del Sig. (pag. 27 elaborato peritale) CP_1 Parte_3
Questo Tribunale non ha ragione di discostarsi dalle risultanze della CTU, la quale ha motivato in maniera esauriente ed esaustiva, sulla base di valutazioni tecnico scientifiche, la riconducibilità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata da in data 19.6.2012 al Sig. Parte_1 Parte_3
Risulta peraltro incontestato da parte opponente il ruolo del Sig. all'interno della Parte_3 fideiussoria società il cui potere di rappresentazione organica della società stessa è stato dedotto Parte_1 pagina 4 di 12 in atti dalla odierna opposta mediante documentazione dalla quale emerge la qualifica di Controparte_8
Amministratore Delegato del sino al 16.01.2016, nonché la qualifica di Presidente del Parte_3
Consiglio di Amministrazione e Socio alla data del 27.02.2017 (doc. 18 parte opposta).
Neppure risulta fondata l'eccezione di parte opponente circa la mancanza di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa da parte del funzionario incaricato della BA, in quanto smentita dalla fideiussione stessa come depositata in atti (doc. 11 parte opposta), dalla quale emerge ictu oculi l'apposizione tanto del timbro quanto della sottoscrizione del funzionario di su ogni facciata del CP_5 documento, nonché in calce al documento stesso.
Quanto alla eccepita difformità tra il contratto di fideiussione depositato in atti dall'opposta Controparte_1
(doc. 11 parte opposta) ed il documento originale in verifica, oggetto della CTU, questo Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU sul punto - espresse a pag. 6 e 26 dell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del CTP di parte opponente - considerato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la perfetta sovrapponibilità delle scritture in questione, per le motivazioni dal medesimo spiegate, paiono logiche e pienamente condivisibili.
In particolare, come emerge da pag. 6 dell'elaborato peritale, il CTU ha esaminato la dedotta difformità prima di procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, ed ha escluso che si trattasse di una discrepanza documentale in grado di inficiare la verificazione delle firme, concludendo, come ribadito anche all'esito della espletata CTU (p. 26 elaborato peritale), che le scritture oggetto di indagine fossero pienamente sovrapponibili a quelle presenti nella copia della fideiussione allegata agli atti di causa (doc. 11 parte opposta):
“il CTU ribadisce quanto già segnalato alla pag. 6 del presente elaborato peritale, nel punto in cui si evidenzia come nell'originale del documento oggetto di verifica, sono presenti scritture in calce al documento, non presenti nel documento in copia che non inficiano l'attendibilità delle scritture apposte, oggetto della presente indagine, in quanto del tutto sovrapponibili a quelle presenti nella copia del documento allegato agli atti di causa e che per tal motivo si è proceduto all' analisi e all'indagine delle stesse.” (pag. 26 elaborato peritale, deposito del 24.04.2024).
Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione specifica limitata, sottoscritto in data
19.6.2012 (doc.11 parte opposta) per violazione della normativa Antitrust, ed in particolare dell'art. 2, L.
287/1990.
Più precisamente, viene eccepita la nullità sia totale che parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole e, segnatamente della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., perché identica allo schema sanzionato con il provvedimento emanato da BA d'IT del 2.5.2005.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della BA d'IT si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è pagina 5 di 12 stata sottoscritta nell'anno 2012 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla BA d'IT
(cfr: Corte di Appello, CO, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, CO, Sez. I, 21.03.2023, n.
499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, né è stato dimostrato che la società fosse CP_5 parte del patto a monte anticoncorrenziale.
Ritiene inoltre e comunque il Tribunale che la fideiussione oggetto di causa va inquadrata nel tipo legale della fideiussione specifica, in quanto prevede un importo massimo ed è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di mutuo: in altri termini, la garanzia non ha ad oggetto operazioni bancarie od obbligazioni future, poiché il debito garantito origina dal contratto di mutuo chirografario n. 3638295 stipulato in data 27/06/2012 dalla debitrice principale (appoggiato sul conto corrente n. Parte_2
454/1809088 a quest'ultima intestato presso la filiale di CO), con espressa CP_5 indicazione nel corpo del contratto di fideiussione del valore garantito pari ad € 140.000,00, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto, la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di mutuo non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1938 c.c.
Qualificata la fideiussione come specifica, ritiene questo Tribunale che l'opponente non possa comunque giovarsi in alcun modo dell'accertamento della BA d'IT, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le 'fideiussioni omnibus' senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
pagina 6 di 12 Tanto più va ricordato che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma
3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della BA d'IT anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c. ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla
[...] contraente la fideiussione, pur privata delle clausole contrattuali illecite, si presenta idonea a CP_5 garantire il rapporto a cui accede.
Con particolare riguardo alla dedotta liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., norma legittimamente esclusa dalle parti nell'ambito della riconosciuta disponibilità del diritto (Cass.
31569/2019) con la clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia, deve richiamarsi l'orientamento della
Corte di Cassazione che in più occasioni ha ritenuto sufficiente la richiesta stragiudiziale per impedire la decadenza, allorché le parti abbiano statuito come sufficiente la richiesta scritta, indicata nella specie all'art. 7 del contratto di garanzia (doc. 11 parte opposta).
Sul punto, per tutte, Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017, e di recente Cassazione civile sez. I, 03/11/2021,
n.31509, ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. pagina 7 di 12 Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non abbia natura di contratto autonomo di garanzia, come nella specie, in quanto l'articolo 9 del contratto di garanzia statuisce che nessuna eccezione può essere svolta riguardo al momento in cui il Concedente esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore, così limitando la possibilità di eccezioni, essendo possibile comunque formulare eccezioni circa la validità della obbligazione garantita (si condivide quanto valutato dal Trib. Lanciano in sent.n. 14/2023).
Ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Tribunale che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c., in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Va richiamata sul punto Cass.
7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”.
Il tutto senza ulteriormente considerare che, in concreto, la BA non risulta essere incorsa in alcuna decadenza, essendosi attivata nel termine decadenziale con azioni di recupero del credito e del bene contro il debitore principale.
Emerge documentalmente – ed è incontestato tra le parti - che il credito è divenuto esigibile in data
19.10.2017, data di omologa del concordato (doc. 3 parte opponente;
atto di citazione in opposizione pag.
8; comparsa di costituzione e risposta pag. 24).
La ha coltivato il proprio credito nei confronti della debitrice principale Controparte_5 Parte_2 già a far data dal 20.12.2016, tramite la precisazione del credito in seno alla procedura di concordato preventivo (doc. 06 parte opposta); procedura in cui in qualità di cedente, ha ritualmente Controparte_1 depositato la comunicazione ex art. 115 L.Fall. (doc. 19 parte opposta).
A tal proposito, essendo l'atto stragiudiziale idoneo a precludere la decadenza dalla garanzia fideiussoria, a maggior ragione deve ritenersi sufficiente l'istanza formalizzata in seno alla procedura di concordato preventivo, mediante il quale il creditore si insinui al passivo del debitore principale.
A questa conclusione la giurisprudenza più recente è addivenuta mediante l'evoluzione che ha interessato l'interpretazione dell'art. 168 L. Fall., stando al quale “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”
Un primo filone giurisprudenziale, più risalente nel tempo, era orientato nel senso di ritenere insufficiente l'istanza di ammissione al passivo quale atto impeditivo della decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 8 di 12 “Nel caso di concordato preventivo del debitore principale il creditore per non decadere dal diritto di rivalersi sul fideiussore ex art. 1957 c.c. è tenuto a salvaguardare il proprio credito sia esperendo le azioni di cognizione (che a differenza delle azioni esecutive non risultano precluse dall'apertura della procedura concorsuale) a lui eventualmente spettanti verso il debitore principale, sia tutelando con tempestività e in maniera efficace i suoi diritti in sede concorsuale (in particolare mediante una rituale istanza di ammissione al passivo e un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali)" (Cass. civ. Sez. III,
03/04/1996, n. 3085).
Tale principio era stato, già affermato da Cass. civ., 19-12-1985, n. 6498: "L'onere imposto al creditore dall'art.
1957,1. comma, c. c. può ritenersi adempiuto soltanto quando, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, sia stata proposta un'azione giudiziale, di cognizione o di esecuzione, contro il debitore principale nel caso di fideiussione semplice e contro quest'ultimo o il fideiussore in caso di fideiussione solidale, sicché non vale ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria la partecipazione del creditore all'adunanza dei creditori convocata a seguito della proposta di concordato preventivo presentata dal debitore, trattandosi di attività che non costituisce domanda giudiziale e non integra
l'esercizio di un mezzo di tutela processuale".
L'evoluzione giurisprudenziale che è seguita ha tuttavia superato radicalmente i principi in questione, giungendo ad affermare in sede di legittimità quanto segue:
“Peraltro secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte - cui questo Collegio aderisce - la decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 cod. civ.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della "negligenza del creditore"
(presupposto dell'applicabilità della norma "de qua") e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia.
In particolare, questa Corte ha già rilevato che né in sede di concordato fallimentare né in quella della successiva procedura fallimentare, è concessa al creditore altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria - circostanza nel caso di specie pacificamente avvenuta - e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare. (Cass 11771/02; Cass 8723/94; Cass 6604/94). Alla luce di questo principio del tutto corretta appare la pronuncia della Corte di merito che ha ritenuto che, avendo la cassa di Risparmio presentato domanda di ammissione al voto del concordato della società debitrice principale (omissis), ottenendo il riconoscimento del proprio credito ed il successivo pagamento, non vi era ragione per dare applicazione all'art. 1957 c.c.. di instaurare un autonomo giudizio di accertamento in sede di cognizione ordinaria.” (Cass. civ., sez. I, 08/02/2005, n.2532)
Da ultimo, la più recente Cass. civ., sez. I, 29/01/2024, n.2607 ha ribadito il medesimo principio: "La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue "istanze" (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, pagina 9 di 12 non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo."
Questo Tribunale non intende discostarsi dai principi più recentemente affermati dalla Suprema Corte di legittimità quanto all'interpretazione del raccordo tra normativa fallimentare ed art 1957 c.c.; fermo restando la dirimente circostanza – già in parte attenzionata – che la derogabilità dell'art. 1957 c.c. per volontà delle parti, e nel caso di specie derogata dall'art. 6 della fideiussione in atti (doc. 11 parte opposta),
è motivo di per sé sufficiente al rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.:
"La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall' art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. civ., sez. VI, 04/12/2017, n.28943; Cass. civ. sez. VI, 24/09/2013,
n.21867).
Infine, è altresì meritevole di essere respinta l'eccezione di parte opponente volta a lamentare la mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in applicazione di quanto disposto dall'art. 184 L.
Fall.
Parte opponente valorizza la circostanza dell'ammissione di al passivo del concordato Controparte_5 preventivo, pretendendo di far discendere da tale ammissione l'effetto impeditivo dell'azione di nei CP_5 confronti del fideiussore per l'intero importo del debito, contestando che l'azione possa essere promossa solo per la parte residua del debito che non dovesse eventualmente risultare soddisfatto dal concordato.
Detta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto in primo luogo smentita dalla lettera dalla normativa stessa in materia fallimentare.
L'art. 184 L. Fall., rubricato “Effetti del concordato per i creditori”, prevede infatti che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo
161.Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso […]”.
Il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione ritiene che la norma contenuta all'art. 184 L.
Fall., comma 1, secondo periodo, nel sancire che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati e fideiussori, consente al creditore - ancorché abbia aderito alla proposta concordataria - di agire contro il fideiussore per il recupero del credito, sia dopo l'omologa che dopo la piena esecuzione del concordato.
pagina 10 di 12 In particolare, come affermato da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3022 del 16.2.2015, “va osservato che la ratio che
è alla base dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f., (così come dell'art. 135, comma 2, l.f.) è quella che i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Tale ratio necessariamente ricomprende non solo rapporti obbligatori a carattere personale ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca o pegno o in alcuni casi di privilegio. Va, infatti ulteriormente osservato che, come i rapporti obbligatori a carattere personale, ed in particolare la fideiussione, che costituisce una garanzia personale, si estinguono per effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale così come analogamente la garanzia reale si estingue per effetto del pagamento del debito garantito. In tal senso l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma
1, u.p., l.f..”
In senso analogo anche Cassazione Civile n. 22382 del 6.9.2019, così massimata: “Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art.
1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.”
Peraltro, è la stessa giurisprudenza di merito citata da parte opponente, Tribunale di Roma, sez. XVII, sent.
n. 5670 del 15.03.2019, a conformarsi alla giurisprudenza di legittimità citata, statuendo quando segue:
“Privo di pregio giuridico è anche l'ultimo motivo di opposizione concernente l'inesigibilità parziale del credito per la banca opposta in ragione dell'apertura della procedura di concordato preventivo su istanza ex art. 161 L. F. della debitrice principale Al riguardo si deve rilevare che l'art. 184 della Legge Fallimentare - rubricato “Effetti del concordato per i creditori” - prevede espressamente che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”. Di conseguenza si deve ritenere che la banca opposta possa legittimamente agire nei confronti del (omissis) allo scopo di precostituirsi un efficace titolo nei suoi riguardi, visto che il garante rimane comunque obbligato per l'intero a prescindere dalla eventuale percentuale riconosciuta al creditore in sede di concordato preventivo.”
In conclusione l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1001/2022 emesso dal Tribunale di CO /RG 3511/2022).
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 complessità media) alla sua natura ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 188/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1001/2022 emesso dal Tribunale di
CO /RG 3511/2022);
2) condanna (P.VA , a rimborsare ad (C.F. e P. VA Parte_1 P.VA_1 Controparte_1
) rappresentata da (C.F. e P.VA ), le spese di lite, P.VA_2 Controparte_2 P.VA_3 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge spese.
3) condanna (P.VA ) al pagamento integrale delle spese di CTU come Parte_1 P.VA_1 liquidate in separato decreto.
CO, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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