CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 373/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e dife- P.IVA_1 sa dall'avv. Santo Spagnolo –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
RC AS –
Appellata
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo e cartella
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4595 dell'8.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall'odierna appellata
1 R.G. 373_2022 avverso il preavviso di fermo e la sottesa cartella di pagamento n. 293 2015000
5032 840000, avente ad oggetto il recupero della contribuzione iscritta a ruolo dalla per gli anni dal 2007 al 2011. Parte_1
Il Tribunale dichiarava prescritti soltanto i crediti relativi all'anno 2007 «atteso che alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 il termine quinquennale era già maturato».
Spese compensate.
Impugnava la sentenza la con atto del 2.5.2022; si costituiva l'appellata; Pt_1 rimaneva contumace l Controparte_4
Con le note telematiche del 31.3.2025, l'appellata ha fatto presente di aver avanzato in data 23/06/2023, prot. Nr. W-2023062307701142, domanda di de- finizione agevolata ex art. 1, comma 236 della L. 197/2022, «anche, per le somme di cui alla cartella di pagamento n. 29320150005032840000, oggetto del presente gravame».
A seguito di ordinanza di questa Corte del 10.4.2025, l'appellata ha prodotto l'ulteriore documentazione richiesta.
Le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione in data 25.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato CP_4 notificato (cfr. deposito del 9.5.2022 del messaggio pec di notifica del gravame all ) ai soli fini della denuntiatio litis non Controparte_4 essendo state proposte domande nei confronti di . CP_4
2. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, va rilevato che, a seguito dell'ordinanza di questa Corte, l'appellata ha prodot- to: «A) ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizio- ne agevolata (“rottamazione-quater”), prot. n. W-2023062307701142 presenta- ta il 23/06/2023 con modalità telematiche, secondo la procedura online predi- sposta sul sito dell con modello R-DA 2023, Controparte_4 relativa anche alla cartella di pagamento n. 29320150005032840000 (oggetto
2 R.G. 373_2022 del presente gravame); B) comunicazione del 28/07/2023 Agente della Riscos- sione di accoglimento definizione agevolata con prospetto di rateizzazione;
C)
n. 9 ricevute di pagamento per rate scadenze 31/10/2023, 30/11/2023,
28/02/2024, 31/05/2024, 31/07/2024, 30/11/2024, 28/02/2025, 31/05/2025,
31/07/2025», chiedendo la sospensione del giudizio.
La ricevuta di presentazione contiene anche l'impegno a rinunziare ai giudizi, per come previsto dall'art. 1, comma 236 della L. 197/2022.
3. Alla luce di tali circostanze, il collegio ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio.
L'art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito nella legge n. 108/2025 prevede che
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - 1. Il secondo periodo del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nel- la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'arti- colo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte Controparte_4 nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichia- razione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del
2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della mede- sima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'i- nefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, ri-
3 R.G. 373_2022 ferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acqui- site e non sono rimborsabili».
Pertanto, è sufficiente anche il versamento di una sola rata al fine di estinguere il giudizio. Nel caso in esame, peraltro, è documentato il pagamento di 9 delle
18 indicate nel prospetto di del 28.7.2023, prodotto da parte appellata;
CP_4
l'ultimo pagamento è avvenuto il 2.3.2025.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto.
4. Tenuto conto dello ius superveniens costituito dalle due normative appena indicate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le odierne parti costituite delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infon- datezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugna- zione (Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
4 R.G. 373_2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 373/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e dife- P.IVA_1 sa dall'avv. Santo Spagnolo –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
RC AS –
Appellata
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo e cartella
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4595 dell'8.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall'odierna appellata
1 R.G. 373_2022 avverso il preavviso di fermo e la sottesa cartella di pagamento n. 293 2015000
5032 840000, avente ad oggetto il recupero della contribuzione iscritta a ruolo dalla per gli anni dal 2007 al 2011. Parte_1
Il Tribunale dichiarava prescritti soltanto i crediti relativi all'anno 2007 «atteso che alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 il termine quinquennale era già maturato».
Spese compensate.
Impugnava la sentenza la con atto del 2.5.2022; si costituiva l'appellata; Pt_1 rimaneva contumace l Controparte_4
Con le note telematiche del 31.3.2025, l'appellata ha fatto presente di aver avanzato in data 23/06/2023, prot. Nr. W-2023062307701142, domanda di de- finizione agevolata ex art. 1, comma 236 della L. 197/2022, «anche, per le somme di cui alla cartella di pagamento n. 29320150005032840000, oggetto del presente gravame».
A seguito di ordinanza di questa Corte del 10.4.2025, l'appellata ha prodotto l'ulteriore documentazione richiesta.
Le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione in data 25.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato CP_4 notificato (cfr. deposito del 9.5.2022 del messaggio pec di notifica del gravame all ) ai soli fini della denuntiatio litis non Controparte_4 essendo state proposte domande nei confronti di . CP_4
2. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, va rilevato che, a seguito dell'ordinanza di questa Corte, l'appellata ha prodot- to: «A) ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizio- ne agevolata (“rottamazione-quater”), prot. n. W-2023062307701142 presenta- ta il 23/06/2023 con modalità telematiche, secondo la procedura online predi- sposta sul sito dell con modello R-DA 2023, Controparte_4 relativa anche alla cartella di pagamento n. 29320150005032840000 (oggetto
2 R.G. 373_2022 del presente gravame); B) comunicazione del 28/07/2023 Agente della Riscos- sione di accoglimento definizione agevolata con prospetto di rateizzazione;
C)
n. 9 ricevute di pagamento per rate scadenze 31/10/2023, 30/11/2023,
28/02/2024, 31/05/2024, 31/07/2024, 30/11/2024, 28/02/2025, 31/05/2025,
31/07/2025», chiedendo la sospensione del giudizio.
La ricevuta di presentazione contiene anche l'impegno a rinunziare ai giudizi, per come previsto dall'art. 1, comma 236 della L. 197/2022.
3. Alla luce di tali circostanze, il collegio ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio.
L'art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito nella legge n. 108/2025 prevede che
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - 1. Il secondo periodo del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nel- la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'arti- colo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte Controparte_4 nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichia- razione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del
2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della mede- sima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'i- nefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, ri-
3 R.G. 373_2022 ferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acqui- site e non sono rimborsabili».
Pertanto, è sufficiente anche il versamento di una sola rata al fine di estinguere il giudizio. Nel caso in esame, peraltro, è documentato il pagamento di 9 delle
18 indicate nel prospetto di del 28.7.2023, prodotto da parte appellata;
CP_4
l'ultimo pagamento è avvenuto il 2.3.2025.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto.
4. Tenuto conto dello ius superveniens costituito dalle due normative appena indicate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le odierne parti costituite delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infon- datezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugna- zione (Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
4 R.G. 373_2022