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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1074/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 6 e pubblicata il 08/10/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma richieste nell'atto di riassunzione
Resistente/Appellato: respingere le richieste contenute nell'atto di riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per il 2006 fondato su PVC redatti dalla G.d.F. di Codigoro che, secondo il ricorrente, sono viziati per incompetenza territoriale, incompatibilità del reparto
(querela di falso pendente), e utilizzo di indagini penali non idoneamente autorizzate. La CTP consentenza
284/12 accoglieva il ricorso. La CTR confermava il primo grado con sentenza n.617/17. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rinviato a Questa Corte ritenendo che la precedente sentenza della CTR: conteneva una motivazione meramente apparente e priva dell'esame dei motivi d'appello; si limitava ad aderire per relationem alla CTP senza verifica critica delle questioni sollevate;
non valutava gli elementi documentali e istruttori allegati dal contribuente;
travisava il fascicolo (errori su anno d'imposta e numero sentenza CTP); violava il “minimo costituzionale” della motivazione, comportando la nullità della decisione (art. 36, co. 2, n. 4). La Cassazione ha cassato la sentenza di appello per vizio di motivazione ed ha rinviato per nuovo esame: con la riassunzione la parte intende ottenere l'annullamento dell'avviso e alla condanna dell'Agenzia alle spese, sulla scorta delle argomentazioni di incompetenza, inutilizzabilità delle prove e difetto di analitica valutazione documentale. L'Agenzia, costituitasi insiste per la correttezza del proprio operato. L'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 concerne l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione maggiori redditi – qualificati come proventi non dichiarati, anche di natura illecita – pari a complessivi
€ 83.200,00, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza di Codigoro.
L'intera vicenda trae origine da un'articolata attività investigativa penale avviata dalla Procura della Repubblica di Ferrara nel 2008 nei confronti di Società_2 S.r.l., società riconducibile al legale rappresentante Nominativo_1 e al consulente contabile Ricorrente_1, odierno contribuente, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frodi IVA e gestione di una complessa rete di società cartiere. Nel corso di tali indagini emergeva anche il ruolo dell'impresa individuale “Società_1”, priva di struttura aziendale e sostanzialmente gestita di fatto dal contribuente Ricorrente_1 e dal Nominativo_1, che veniva utilizzata per emettere fatture false, compensare indebitamente IVA e movimentare flussi finanziari correlati alla vendita in nero di beni commercializzati da Società_2 S.r.l. A seguito del p.v.c. redatto nel 2009 nei confronti della ditta Società_1 – atto sulla cui genuinità lo stesso contribuente ha successivamente promosso querela di falso – la Guardia di Finanza, sulla base di autonoma autorizzazione del Pubblico Ministero, ha proceduto a ulteriori indagini finanziarie nei confronti personali di Ricorrente_1., culminate nel p.v.c., con cui venivano rilevati versamenti personali del contribuente sul conto corrente a lui intestato, non giustificati e compatibili con redditi professionali “in nero”. L'avviso di accertamento THD01T601997/2010 riportava maggiori redditi imponibili per € 83.200,00 con conseguente accertamento d'imposta di € 34.954,00=, oggetto del presente giudizio.Il contribuente deduce: sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992 per pendenza della querela di falso sul p.v.c. del 2009; nullità del p.v.c. 2010 per asserito conflitto di interessi degli agenti che lo hanno redatto;
giustificazione dei versamenti mediante compensi percepiti da Società_2.; istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere l'esibizione degli assegni emessi da Società_2 S.r.l. L'Agenzia delle Entrate resiste e chiede il rigetto del ricorso, invocando, tra l'altro, la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, nonché il principio – fatto valere anche in primo grado – secondo cui gli atti del procedimento penale possono legittimamente essere utilizzati nel giudizio tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte sulla richiesta di sospensione ex art. 39 d.lgs. 546/1992 ritiene la doglianza infondata. La querela di falso riguarda il p.v.c. del 2009, relativo ai redditi dell'impresa “Società_1”. Tale atto non costituisce l'atto presupposto dell'avviso di accertamento oggi oggetto di causa, fondato invece esclusivamente sul p.v.c. del 2010, redatto a seguito di autonome indagini finanziarie sui conti personali del contribuente. Secondo consolidato orientamento della Cassazione, la sospensione è ammissibile solo quando il giudizio esterno incide direttamente sulla validità dell'atto impugnato, non quando si riferisce ad atti meramente indiretti o precedenti logici. Poiché il contenuto del p.v.c. 2009 non è richiamato quale fondamento dell'accertamento 2006, il processo non può essere sospeso. Sulla legittimità del p.
v.c. 2010. L'eccezione di nullità è priva di ogni consistenza. La querela di falso non ha ad oggetto i funzionari verbalizzanti, ma un documento;
non esiste nel nostro ordinamento alcun dovere di astensione degli ufficiali di p.g. in caso di contestazione di un precedente verbale.È inoltre ius receptum (vedi cass.richiamata) che gli atti delle indagini penali, utilizzati previa autorizzazione del Pubblico Ministero, possono essere pienamente valorizzati dal giudice tributario, non essendo richiesto un provvedimento irrevocabile del giudice penale. Ne consegue la piena utilizzabilità del p.v.c. del 2010. Sulla presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie. Il fulcro della ripresa fiscale sono i versamenti per € 83.200,00 effettuati dal contribuente nel 2006. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. 600/1973: i versamenti su conto corrente non giustificati costituiscono presunzione legale relativa di maggiori ricavi o compensi. Tale presunzione: non richiede i requisiti della presunzione semplice ex art. 2729 c.c.; determina un'inversione dell'onere della prova integralmente a carico del contribuente;
può essere vinta solo con prova analitica e puntuale, riferita a ogni singolo movimento . Il contribuente si limita ad addurre: che i versamenti deriverebbero da compensi percepiti per la propria attività in favore di Società_2 S.r.l.; che talvolta riscuoteva gli assegni presso filiali bancarie differenti da quella del proprio conto. Si tratta di una giustificazione del tutto generica, non supportata da idonea documentazione, da tracciabilità dei titoli, da riscontri contabili o dalla prova analitica richiesta dal consolidato orientamento della Cassazione. L'argomento, oltre a essere indimostrato, risulta anche intrinsecamente non credibile, come evidenziato dall'Ufficio: non ha alcuna logica ritenere che il contribuente percorresse decine di chilometri per riscuotere assegni presso banche situate persino in altra regione per poi versarli nella propria banca, situata a Lido degli Estensi. Di conseguenza, la presunzione ex art. 32 non
è stata in alcun modo superata. Sulla natura illecita dei proventi, le risultanze delle indagini penali su
Società_2 S.r.l. e sull'impresa “Società_1” sono pienamente utilizzabili nel giudizio tributario e confermano la riconducibilità dei versamenti a proventi derivanti da attività illecite (emissione e utilizzo di fatture inesistenti, movimentazione di fondi in nero, gestione di società cartiere). Ai sensi dell'art. 14, comma
4, l. 537/1993, come interpretato dall'art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006, i proventi illeciti costituiscono comunque redditi imponibili, anche quando non siano inquadrabili in una delle categorie reddituali dell'art. 6 TUIR. Pertanto l'accertamento è corretto anche sotto il profilo qualitativo della qualificazione dei proventi.
Inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., l'ordinanza di esibizione è ammissibile, come da costante giurisprudenza, solo quando abbia a oggetto atti specificamente e previamente individuati, non quando sia finalizzata a ispezioni esplorative o meramente suppletive.L'istanza del contribuente è del tutto generica
(“tutti gli assegni emessi da Società_2 S.r.l.”), riguarda soggetti terzi con cui il contribuente non ha rapporti, ed è volta unicamente a sopperire all'assoluta carenza probatoria della sua difesa.Deve quindi essere respinta. La Guardia di Finanza ha operato legittimamente, gli atti penali sono pienamente utilizzabili,
l'accertamento è correttamente fondato sulle indagini finanziarie e la presunzione di maggior reddito non è stata superata. Pertanto l'appello del contribuente è integralmente infondato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, conferma l'avviso di accertamento. Condanna parte soccombente alle spese che liquida in complessivi euro 5.000,00=.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1074/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 6 e pubblicata il 08/10/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01T601997-2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma richieste nell'atto di riassunzione
Resistente/Appellato: respingere le richieste contenute nell'atto di riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per il 2006 fondato su PVC redatti dalla G.d.F. di Codigoro che, secondo il ricorrente, sono viziati per incompetenza territoriale, incompatibilità del reparto
(querela di falso pendente), e utilizzo di indagini penali non idoneamente autorizzate. La CTP consentenza
284/12 accoglieva il ricorso. La CTR confermava il primo grado con sentenza n.617/17. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rinviato a Questa Corte ritenendo che la precedente sentenza della CTR: conteneva una motivazione meramente apparente e priva dell'esame dei motivi d'appello; si limitava ad aderire per relationem alla CTP senza verifica critica delle questioni sollevate;
non valutava gli elementi documentali e istruttori allegati dal contribuente;
travisava il fascicolo (errori su anno d'imposta e numero sentenza CTP); violava il “minimo costituzionale” della motivazione, comportando la nullità della decisione (art. 36, co. 2, n. 4). La Cassazione ha cassato la sentenza di appello per vizio di motivazione ed ha rinviato per nuovo esame: con la riassunzione la parte intende ottenere l'annullamento dell'avviso e alla condanna dell'Agenzia alle spese, sulla scorta delle argomentazioni di incompetenza, inutilizzabilità delle prove e difetto di analitica valutazione documentale. L'Agenzia, costituitasi insiste per la correttezza del proprio operato. L'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 concerne l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione maggiori redditi – qualificati come proventi non dichiarati, anche di natura illecita – pari a complessivi
€ 83.200,00, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza di Codigoro.
L'intera vicenda trae origine da un'articolata attività investigativa penale avviata dalla Procura della Repubblica di Ferrara nel 2008 nei confronti di Società_2 S.r.l., società riconducibile al legale rappresentante Nominativo_1 e al consulente contabile Ricorrente_1, odierno contribuente, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frodi IVA e gestione di una complessa rete di società cartiere. Nel corso di tali indagini emergeva anche il ruolo dell'impresa individuale “Società_1”, priva di struttura aziendale e sostanzialmente gestita di fatto dal contribuente Ricorrente_1 e dal Nominativo_1, che veniva utilizzata per emettere fatture false, compensare indebitamente IVA e movimentare flussi finanziari correlati alla vendita in nero di beni commercializzati da Società_2 S.r.l. A seguito del p.v.c. redatto nel 2009 nei confronti della ditta Società_1 – atto sulla cui genuinità lo stesso contribuente ha successivamente promosso querela di falso – la Guardia di Finanza, sulla base di autonoma autorizzazione del Pubblico Ministero, ha proceduto a ulteriori indagini finanziarie nei confronti personali di Ricorrente_1., culminate nel p.v.c., con cui venivano rilevati versamenti personali del contribuente sul conto corrente a lui intestato, non giustificati e compatibili con redditi professionali “in nero”. L'avviso di accertamento THD01T601997/2010 riportava maggiori redditi imponibili per € 83.200,00 con conseguente accertamento d'imposta di € 34.954,00=, oggetto del presente giudizio.Il contribuente deduce: sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992 per pendenza della querela di falso sul p.v.c. del 2009; nullità del p.v.c. 2010 per asserito conflitto di interessi degli agenti che lo hanno redatto;
giustificazione dei versamenti mediante compensi percepiti da Società_2.; istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere l'esibizione degli assegni emessi da Società_2 S.r.l. L'Agenzia delle Entrate resiste e chiede il rigetto del ricorso, invocando, tra l'altro, la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, nonché il principio – fatto valere anche in primo grado – secondo cui gli atti del procedimento penale possono legittimamente essere utilizzati nel giudizio tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte sulla richiesta di sospensione ex art. 39 d.lgs. 546/1992 ritiene la doglianza infondata. La querela di falso riguarda il p.v.c. del 2009, relativo ai redditi dell'impresa “Società_1”. Tale atto non costituisce l'atto presupposto dell'avviso di accertamento oggi oggetto di causa, fondato invece esclusivamente sul p.v.c. del 2010, redatto a seguito di autonome indagini finanziarie sui conti personali del contribuente. Secondo consolidato orientamento della Cassazione, la sospensione è ammissibile solo quando il giudizio esterno incide direttamente sulla validità dell'atto impugnato, non quando si riferisce ad atti meramente indiretti o precedenti logici. Poiché il contenuto del p.v.c. 2009 non è richiamato quale fondamento dell'accertamento 2006, il processo non può essere sospeso. Sulla legittimità del p.
v.c. 2010. L'eccezione di nullità è priva di ogni consistenza. La querela di falso non ha ad oggetto i funzionari verbalizzanti, ma un documento;
non esiste nel nostro ordinamento alcun dovere di astensione degli ufficiali di p.g. in caso di contestazione di un precedente verbale.È inoltre ius receptum (vedi cass.richiamata) che gli atti delle indagini penali, utilizzati previa autorizzazione del Pubblico Ministero, possono essere pienamente valorizzati dal giudice tributario, non essendo richiesto un provvedimento irrevocabile del giudice penale. Ne consegue la piena utilizzabilità del p.v.c. del 2010. Sulla presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie. Il fulcro della ripresa fiscale sono i versamenti per € 83.200,00 effettuati dal contribuente nel 2006. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. 600/1973: i versamenti su conto corrente non giustificati costituiscono presunzione legale relativa di maggiori ricavi o compensi. Tale presunzione: non richiede i requisiti della presunzione semplice ex art. 2729 c.c.; determina un'inversione dell'onere della prova integralmente a carico del contribuente;
può essere vinta solo con prova analitica e puntuale, riferita a ogni singolo movimento . Il contribuente si limita ad addurre: che i versamenti deriverebbero da compensi percepiti per la propria attività in favore di Società_2 S.r.l.; che talvolta riscuoteva gli assegni presso filiali bancarie differenti da quella del proprio conto. Si tratta di una giustificazione del tutto generica, non supportata da idonea documentazione, da tracciabilità dei titoli, da riscontri contabili o dalla prova analitica richiesta dal consolidato orientamento della Cassazione. L'argomento, oltre a essere indimostrato, risulta anche intrinsecamente non credibile, come evidenziato dall'Ufficio: non ha alcuna logica ritenere che il contribuente percorresse decine di chilometri per riscuotere assegni presso banche situate persino in altra regione per poi versarli nella propria banca, situata a Lido degli Estensi. Di conseguenza, la presunzione ex art. 32 non
è stata in alcun modo superata. Sulla natura illecita dei proventi, le risultanze delle indagini penali su
Società_2 S.r.l. e sull'impresa “Società_1” sono pienamente utilizzabili nel giudizio tributario e confermano la riconducibilità dei versamenti a proventi derivanti da attività illecite (emissione e utilizzo di fatture inesistenti, movimentazione di fondi in nero, gestione di società cartiere). Ai sensi dell'art. 14, comma
4, l. 537/1993, come interpretato dall'art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006, i proventi illeciti costituiscono comunque redditi imponibili, anche quando non siano inquadrabili in una delle categorie reddituali dell'art. 6 TUIR. Pertanto l'accertamento è corretto anche sotto il profilo qualitativo della qualificazione dei proventi.
Inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., l'ordinanza di esibizione è ammissibile, come da costante giurisprudenza, solo quando abbia a oggetto atti specificamente e previamente individuati, non quando sia finalizzata a ispezioni esplorative o meramente suppletive.L'istanza del contribuente è del tutto generica
(“tutti gli assegni emessi da Società_2 S.r.l.”), riguarda soggetti terzi con cui il contribuente non ha rapporti, ed è volta unicamente a sopperire all'assoluta carenza probatoria della sua difesa.Deve quindi essere respinta. La Guardia di Finanza ha operato legittimamente, gli atti penali sono pienamente utilizzabili,
l'accertamento è correttamente fondato sulle indagini finanziarie e la presunzione di maggior reddito non è stata superata. Pertanto l'appello del contribuente è integralmente infondato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, conferma l'avviso di accertamento. Condanna parte soccombente alle spese che liquida in complessivi euro 5.000,00=.