Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 40068/2023 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2023 da
Parte 1 BARI (BA), 06/03/1985)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 28 20152 MILANO ITALIA con l'Avv. MESSINA GIUSEPPE presso cui ha eletto domicilio in PIAZZA SICILIA N. 7 20146
MILANO
e
19/04/1986) Parte 2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 28 20152 MILANO ITALIA con l'Avv. LOMONACO CARLA presso cui ha eletto domicilio in CORSO PORTA VITTORIA, 5
20122 MILANO
'in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte 1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO:
SEPARAZIONE
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MONOPOLI -BA- il 03/09/2022
(anno 2022, atto n144, parte 2, serie A)
Dall'unione è nato Persona 1 il 15/05/2022.
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2023 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e dato atto della cessazione della convivenza, ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla domanda di separazione ha avanzato domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affido esclusivo, e di regolamentare le conseguenze economiche della separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 marzo 2024 i coniugi sono comparsi avanti il Giudice delegato che, dopo averli autorizzati a vivere separati ha recepito in provvedimento temporaneo gli accordi dei genitori e, su concorde richiesta dei procuratori, rinviato il procedimento in persecuzione udienza ex art 473 bis, 21 c.p.c. e 127 ter c.p.c. al 19 febbraio 2025. Con note scritte depositate in data 19 febbraio 2025 i coniugi hanno dato atto di essersi conciliati nei seguenti termini
"1) Affido condiviso del minore che continuerà ad abitare con la mamma.
2) I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione con delega alla madre ad individuare il professionista a cui rivolgersi tra la rosa di nominativi indicati dallo sportello mediazione.
3) Il padre si impegna a trasmettere i propri turni di lavoro alla madre fino a dicembre 2024 e ad ottobre 2024 trasmettere i turni per l'anno prossimo.
4) CP_2 ogni e migliore accordo tra i genitori Per 2 vedrà il papà
- due volte alla settimana, un giorno dalle 15:30 alle 18:30 e un giorno dalle 17:00 alle 20:00; successivamente al compimento del terzo anno di età (15.05.2025), potrà gradualmente essere introdotto il pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, secondo gli accordi assunti dalle parti;
durante le vacanze natalizie e pasquali, Per 1 trascorrerà analoghi periodi ad anni alterni con ciascuno dei genitori, che verranno concordati dagli stessi con un preavviso di almeno due mesi;
5) Il padre si impegna a non divulgare foto del bambino ed entrambi si impegnano a non pubblicare foto sui social.
6) Nei periodi in cui il bambino sta con loro, i genitori si impegnano a comunicare attività extra ordinarie del minore o spostamenti e a mandare due foto e messaggi la mattina e la sera
7) il padre si impegna a versare l'importo di 550,00 a titolo di contributo perequativo da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione marzo 2025;
6) il padre contribuirà nella misura del 60% e la madre nella misura del 40% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visitespecialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
· spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
-
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di
-
avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I genitori concordano su continuare l'asilo nido e confermare il mandato alla baby sitter con costi a carico della madre al 40% e carico del padre al 60%.
8) L'AUU verrà percepito per intero dalla madre.
9) I genitori danno il reciproco consenso al rinnovo / rilascio dei documenti validi per l'espatrio".
10) il Sig. Parte 1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Pt 2 un contributo per le spese legali di euro 2.500,00 da liquidarsi in sei ratei mensili di pari importo, da versarsi unitamente all'assegno mensile di mantenimento, con decorrenza dal mese di marzo 2025, con ulteriori spese legali compensate Il Giudice delegato, in data 20 febbraio 2025 ha rimesso la causa in decisione ex art 473 bis. 21 u.c.c.
p.c.. Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato ed in assenza di ragioni di pregiudizio per il bambino rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Persona 3 15/05/2022
Detti accordi ì devono, pertanto, essere recepiti in sentenza e confermato l'invito ai genitori, vista la tenera età del minore a mantenere attivo il percorso di mediazione al fine di migliorare la comunicazione tra loro e implementare l'esercizio condiviso della genitorialità sperimentato per pochissimo tempo insieme come coppia.
Sulle spese di lite. unIl Collegio prende atto che il Sig. Parte 1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Pt 2 contributo per le spese legali di euro 2.500,00 da liquidarsi in sei ratei mensili di pari importo, da versarsi unitamente all'assegno mensile di mantenimento, con decorrenza dal mese di marzo 2025, con ulteriori spese legali compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
40068 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...] Pt 2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MONOPOLI -
BA- il03/09/2022, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MONOPOLI -BA- (anno 2022, atto n144, parte 2, serie A);
2. Provvede come da accordi delle parti sopra trascritti
3. Invita i genitori a mantenere attivo il percorso di mediazione;
4. Prende atto che Sig. Parte 1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Pt_2 n contributo per le spese legali di euro 2.500,00 da liquidarsi in sei ratei mensili di pari importo, da versarsi unitamente all'assegno mensile di mantenimento, con decorrenza dal mese di marzo 2025, con ulteriori spese legali compensate
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONOPOLI -BA-, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura A mato