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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2023 promossa da:
(P.I.V.A: ), corrente in Roma, V.le Europa n.° 175, in persona del Parte_1 P.IVA_1 ntante pro t esentata e difesa dal Prof. Avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n.° 5come da procura rilasciata ex art 83 c.p.c in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.I.V.A.: ),corrente in Collecchio (PR) Via Prampolini n.° 40 in persona CP_1 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Molinari del Foro di
Parma, con domicilio eletto presso il suo Studio in Parma, Via Conservatorio n.° 15 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da , in persona del proprio Parte_1 pagina 1 di 5 Legale Rappresentante pro tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n.° 1320/2023 del 30.10.2023 (R.G. n.° 3558/2023 ) richiesto da ed emesso dal Tribunale di Parma a mezzo del quale è CP_1 stato ingiunto il pagamento della . 49.781,76 oltre interessi e spese della procedura.
************
L'opposizione proposta da si fonda sull'asserita insussistenza dei presupposti per l'emissione Pt_1 del decreto ingiuntivo in prova scritta del preteso credito fatto valere posto che fatture sarebbero state prodotte in formato “pdf” e non in quello corretto “Xml”
Nel merito contesta la debenza delle somme richieste poiché ritiene che siano corrispettivi per servizi non prestati dall' . Controparte_2
Ritiene che il pagamento richiesto non sia stato oggetto di affidamento da parte di e/o comunque Pt_1Cont non oggetto del Contratto né dell'atto costitutivo di considerato altresì che n do Settembre 2021-Febbario 2022 non h avrebbe comm ato alcun ordine di stampa-né tanto meno di Pt_1Cont recapito a in re al contratto in essere. Cont L'Attività di recapito pertanto non rientrerebbe nell'oggetto sociale di e la stessa non ha dato Per prova di aver eseguito le prestazioni in oggetto, posto che nè la gara alto né il Contratto hanno ad oggetto l'attività di recapito e pertanto trattasi di somme che non possono essere rimbo e/o corrisposte
Pertanto deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando che A) l'attività di recapito Pt_1 Cont insieme i stampa oggetto della fatturazione non rientrasse nell'oggetto sociale di;
B) Cont che non avesse dedotto né fornito prova di aver commissionato ad altra società l' à di reca nticipandone i costi;
C) né la gara di appalto né il Contratto CIG 6765247A6D avessero ad oggetto l'attività di recapito, in nessun caso fosse contrattualmente previsto l'eventuale anticipo dell'importo di recapito con successiva richiesta di rimborso alla Mandataria D) trattasi di Pt_1Cont prestazioni asseritamente rese dalla Mandante direttamente a favo Committente nell'ambito del RTI ative fatture non potevano essere azionate nei Parte_2 eccependo così il difetto di legittimazione Pt_1 Parte_2 passiva dell'
Conclude Parte Attrice Opponente come da note conclusionali del 30.09.2025 e da atto di citazione
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed eccezione disattese, per tutti i motivi sopra esposti e per quelli eventualmente rilevabili d'ufficio, previe le necessarie declaratorie, 1) non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione, neanche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, poiché la pretesa creditoria azionata da controparte è palesemente infondata e poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei presupposti di legge, senza che parte opposta abbia fornito idonea prova scritta del presunto credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; 2) in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, inefficace, nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1320/2023 (R.G. 3558/2023), pubblicato in data 30.10.2023, per i motivi tutti espressi in narrativa;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla Parte_1 deve a in relazione all'asserito credito fatto valere nel decreto ingiun con CP_1 riferim me ivi recate;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava tutto quanto CP_1 eccepito e d ntroparte sostenendo di avere eseguito ,per conto di servizi Pt_1 informativi a favore di nell'ambito del contratto CIG 47AD in Controparte_4 raggruppamento tempora .l. e di aver pertanto maturato un credito di €. 49.781,76 tra il mese di Settembre 2022 e Febbraio 2022 per conto di allegando, in primis, che Pt_1 le fatture elettroniche prodotte in una con il ricorso per D.I devono i equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili secondo sia la giurisprudenza di merito, anche del Tribunale di Parma, che di legittimità (Sentenza Cass. n.° 3581 del 8/02.2024)
pagina 2 di 5 Eccepisce ancora che le fatture non sono mai state contestate ma solo con la presente opposizione al DI ad oltre un anno dalla loro emissione.
Evidenzia che interamente partecipata da è subentrata nella posizione di Pt_1 CP_5 XI TW nel rapporto intercorrente t - KPM e Parte_2 (contratto CIG 6765247°6D) e che la procedura è sempre stata la stessa, anche Cont
, così le prestazioni di sono sempre le stesse ed anche il metodo di fatturazione. Pt_1 Cont Precisamente inviava i dati della stampa e delle spedizioni eseguite nel mese di riferimento a XI per la v a. XI mandava un ordine di acquisto in base al quale si emettevano le fatture sempre regolarmente pagate da XI
Conclude Parte Attrice Opposta come da comparsa di costituzione e memoria autorizzata del 10.10.2025 :
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria ragione ed eccezione disattesa: - in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione di in quanto Parte_1 infondate, nulle, non provate, prescritte o come meglio e confermare quindi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte anche in relazione alla somma dovuta da in favore di Parte_1 CP_1 con vittoria di spese, compensi e accessori, con condanna di per lite temeraria ex art 96 cpc con Pt_1 distrazione delle spese”
La causa e stata istruita con le produzioni documentali delle Parti , con le prove testimoniali e, ritenuta sufficientemente matura, veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza di discussione , in base al nuovo terzo comma dell'Art. 127 ter cpc, poi trattenuta in decisione in data 14.10.2025
***************
Ad avviso del Giudicante la domanda di parte Opposta è fondata per le ragioni appresso esposte.
In merito all'eccepita all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto stante la produzione delle fatture in formato pdf (prive dei dati identificativi delle fatture elettroniche) anzichè nel formato “xml”
(generato dal sistema interscambio) occorre evidenziare che a prevederlo espressamente è stato il c.d. correttivo del processo civile e, cioè il D.Lgs n.° 164 del 31 Ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024) che ha modificato il secondo comma dell'Art. 634 cpc entrato in vigore il 26 Novembre 2024 e quindi in data successiva rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Ora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3581/2024 ha pronunciato il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.).
La predetta sentenza riguarda l'efficacia probatoria delle fatture commerciali e stabilisce che una fattura non contestata, una volta annotata nelle scritture contabili del destinatario, ha valore di "confessione".
In altre parole, se una fattura viene regolarmente registrata senza che il destinatario la contesti, si presume che i fatti in essa riportati siano veri.
pagina 3 di 5 In essa viene ribadito il principio secondo cui, sebbene la fattura commerciale, atto unilaterale del creditore, non abbia di per sé valore di piena prova circa l'esistenza del credito e del contratto ad essa sotteso, è comunque elevata al rango di prova dei predetti fatti, allorché il debitore non abbia provveduto a contestarla (anche per via stragiudiziale), rendendo così controversa la sussistenza del debito e/o del rapporto obbligatorio ed abbia, altresì, provveduto alla relativa annotazione nelle proprie scritture contabili (Cass. 12 gennaio 2016 n. 299). Cont Ora risulta che solo con l'atto di citazione venivano contestate le prestazioni effettuate da ad un anno di distanza dall'emissione delle fatture corredate peraltro di descrizione analitica.
Risulta in maniera incontrovertibile che interamente partecipata da è Pt_1 CP_5 Cont subentrata nella posizione di XI TWrk srl nel rapporto intercorrente tra XI, e
[...]
Parte_2
A fronte dell'eccezione sollevata da in merito al fatto che non fossero previste le mansioni Pt_1 Cont espletate da nel contratto originario occorre evidenziare che vi è stata una richiesta di proroga del
10 giugno 2021 del contratto ( CIG 67652476D ) per l 'affidamento del servizio di elaborazione stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione di avvisi di pagamento richiesta da
[...] indirizzata a XI TWrk/KPM per il periodo dal 2 Settembre 2021-28 Febbraio 2022 , Parte_2 lo stesso lasso temporale delle fatture oggetto del DI opposto , quando subentrava appunto Pt_1 nella posizione di XI.
Richiamato integralmente il proprio provvedimento del 18.11.2024 - nel quale si legge che la “ratio legis” sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale ma si può ritenere ammissibile la prova testimoniale in relazione ad un patto stipulato successivamente alla redazione del documento in questione aggiunto o contrario al contenuto ai sensi dell'Art. 2723 c.c. quando appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali al documento (Cass. Civ. n.°
11932/2006; Cass Civ. 6109/2006; Cass Civ n.° 10319/2004) -si evidenzia che sia dalla Cont documentazione versata in atti che dall'istruttoria espletata è emerso che effettuasse oltre l'attività di stampa ed imbustamento anche l'attività di recapito anticipandone i costi, attività prevista peraltro anche dal Capitolato tecnico di ” Controparte_4
L'istruttoria ha confermato sul Cap. 1), anche a controprova, che ”successivamente alla sottoscrizione Cont del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra e XI chiese a di CP_6 CP_1 provvedere oltre a quanto contrattualmente previsto, anche alla attività di stampa-imbustamento- scansione oltre che l'affido al servizio di recapito ( ) dei flussi informatici documenti di CP_5
e quindi di anticiparne i costi di recapito. (teste , teste dipendente Parte_2 Tes_1 Tes_2 della soc. HUB)
E' stata altresì confermata la prassi dell'anticipo dei costi di recapito sia dal teste , chiamato da Tes_3
a prova contraria così come il teste (sempre di parte sul Cap.2) Pt_1 Tes_4 Pt_1
In particolare venivano confermati i Cap. 2) e 3) 4) 5) in quanto i testi dichiaravano che l'attività di Cont
consistesse nella ricezione di flussi informatici direttamente da parte di poi Parte_2 Cont
procedeva alla elaborazione dei flussi di stampa, alla stampa dei flussi, all'imbustamento e all'affido al vettore di recapito (testi e nonché il teste a prova Controparte_7 Tes_1 Tes_2 contraria di e teste – CP_8 Tes_4
Cont Contr L'affido dei flussi da parte di a avveniva in modalità “senza materiale CP_5 Contr affrancatura” con il “francobollo” prestampato sulla busta (teste e . La modalità Tes_1 Tes_2 permetteva di pagare l'importo della spedizione, senza applicare il francobollo, ed in modalità differita
(testi e indicato a prova contraria da e . Le buste Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_1 Controparte_10 stampate ed imbustate, venivano riposte in scatole, opportunamente catalogate secondo le specifiche di
, e portate fisicamente al punto di accettazione di di Bologna (teste CP_5 CP_5 Tes_2 pagina 4 di 5 che conferma che questa era la “normalità” – per tutti era così- teste a prova contraria da Tes_4
Pt_1
Sempre dall'istruttoria è emerso che successivamente al subentro di nella posizione di Parte_1
XI TWrk s.r.l. le modalità di esecuzione delle prestazioni previste dagli accordi inter partes sono rimaste uguali (teste e e così le modalità di fatturazione delle prestazioni Tes_1 Tes_2 effettuate da sono rimaste le medesime (teste che appunto materialmente le CP_1 Tes_1 compilava).
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta di condanna dell'Attrice Opponente per lite temeraria ex art 96 cpc poiché nella circostanza il comportamento della medesima appare contenuto nei limiti di ciò che consente di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
La Corte di Cassazione (Sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio
(ripreso da ultimo da ulteriori pronunce di merito) per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Le spese, calcolate secondo i parametri del DM Giustizia n.° 147/2022, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi tenuto conto del grado di complessità, in base all'importo complessivamente liquidato all'esito della causa, secondo il c.d criterio del “decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo N.°
1320/2023 del 30.10.2023 (R.G. n.° 3558/2023 ) richiesto da , in persona del Legale CP_1
Rappresentante pro tempore ed emesso dal Tribunale di Parma nei confronti di in Parte_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore.
2)Condanna la soccombente in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare alla Parte opposta, , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, le spese CP_1 di lite del presente procedimento che vengono liquidate in ragione di €. 3.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. C.P.A. , come per legge
Pone definitivamente a carico di Parte Opponente le spese ed i compensi della fase monitoria, liquidate come in calce al D.I opposto, oltre successivi interessi al saggio stabilito da D.Lgs. N°231/02
Con distrazione delle spese di lite al Procuratore dichiarato antistatario
Parma, lì 11.11.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2023 promossa da:
(P.I.V.A: ), corrente in Roma, V.le Europa n.° 175, in persona del Parte_1 P.IVA_1 ntante pro t esentata e difesa dal Prof. Avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n.° 5come da procura rilasciata ex art 83 c.p.c in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.I.V.A.: ),corrente in Collecchio (PR) Via Prampolini n.° 40 in persona CP_1 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Molinari del Foro di
Parma, con domicilio eletto presso il suo Studio in Parma, Via Conservatorio n.° 15 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da , in persona del proprio Parte_1 pagina 1 di 5 Legale Rappresentante pro tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n.° 1320/2023 del 30.10.2023 (R.G. n.° 3558/2023 ) richiesto da ed emesso dal Tribunale di Parma a mezzo del quale è CP_1 stato ingiunto il pagamento della . 49.781,76 oltre interessi e spese della procedura.
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L'opposizione proposta da si fonda sull'asserita insussistenza dei presupposti per l'emissione Pt_1 del decreto ingiuntivo in prova scritta del preteso credito fatto valere posto che fatture sarebbero state prodotte in formato “pdf” e non in quello corretto “Xml”
Nel merito contesta la debenza delle somme richieste poiché ritiene che siano corrispettivi per servizi non prestati dall' . Controparte_2
Ritiene che il pagamento richiesto non sia stato oggetto di affidamento da parte di e/o comunque Pt_1Cont non oggetto del Contratto né dell'atto costitutivo di considerato altresì che n do Settembre 2021-Febbario 2022 non h avrebbe comm ato alcun ordine di stampa-né tanto meno di Pt_1Cont recapito a in re al contratto in essere. Cont L'Attività di recapito pertanto non rientrerebbe nell'oggetto sociale di e la stessa non ha dato Per prova di aver eseguito le prestazioni in oggetto, posto che nè la gara alto né il Contratto hanno ad oggetto l'attività di recapito e pertanto trattasi di somme che non possono essere rimbo e/o corrisposte
Pertanto deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando che A) l'attività di recapito Pt_1 Cont insieme i stampa oggetto della fatturazione non rientrasse nell'oggetto sociale di;
B) Cont che non avesse dedotto né fornito prova di aver commissionato ad altra società l' à di reca nticipandone i costi;
C) né la gara di appalto né il Contratto CIG 6765247A6D avessero ad oggetto l'attività di recapito, in nessun caso fosse contrattualmente previsto l'eventuale anticipo dell'importo di recapito con successiva richiesta di rimborso alla Mandataria D) trattasi di Pt_1Cont prestazioni asseritamente rese dalla Mandante direttamente a favo Committente nell'ambito del RTI ative fatture non potevano essere azionate nei Parte_2 eccependo così il difetto di legittimazione Pt_1 Parte_2 passiva dell'
Conclude Parte Attrice Opponente come da note conclusionali del 30.09.2025 e da atto di citazione
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed eccezione disattese, per tutti i motivi sopra esposti e per quelli eventualmente rilevabili d'ufficio, previe le necessarie declaratorie, 1) non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione, neanche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, poiché la pretesa creditoria azionata da controparte è palesemente infondata e poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei presupposti di legge, senza che parte opposta abbia fornito idonea prova scritta del presunto credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; 2) in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, inefficace, nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1320/2023 (R.G. 3558/2023), pubblicato in data 30.10.2023, per i motivi tutti espressi in narrativa;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla Parte_1 deve a in relazione all'asserito credito fatto valere nel decreto ingiun con CP_1 riferim me ivi recate;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava tutto quanto CP_1 eccepito e d ntroparte sostenendo di avere eseguito ,per conto di servizi Pt_1 informativi a favore di nell'ambito del contratto CIG 47AD in Controparte_4 raggruppamento tempora .l. e di aver pertanto maturato un credito di €. 49.781,76 tra il mese di Settembre 2022 e Febbraio 2022 per conto di allegando, in primis, che Pt_1 le fatture elettroniche prodotte in una con il ricorso per D.I devono i equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili secondo sia la giurisprudenza di merito, anche del Tribunale di Parma, che di legittimità (Sentenza Cass. n.° 3581 del 8/02.2024)
pagina 2 di 5 Eccepisce ancora che le fatture non sono mai state contestate ma solo con la presente opposizione al DI ad oltre un anno dalla loro emissione.
Evidenzia che interamente partecipata da è subentrata nella posizione di Pt_1 CP_5 XI TW nel rapporto intercorrente t - KPM e Parte_2 (contratto CIG 6765247°6D) e che la procedura è sempre stata la stessa, anche Cont
, così le prestazioni di sono sempre le stesse ed anche il metodo di fatturazione. Pt_1 Cont Precisamente inviava i dati della stampa e delle spedizioni eseguite nel mese di riferimento a XI per la v a. XI mandava un ordine di acquisto in base al quale si emettevano le fatture sempre regolarmente pagate da XI
Conclude Parte Attrice Opposta come da comparsa di costituzione e memoria autorizzata del 10.10.2025 :
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria ragione ed eccezione disattesa: - in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione di in quanto Parte_1 infondate, nulle, non provate, prescritte o come meglio e confermare quindi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte anche in relazione alla somma dovuta da in favore di Parte_1 CP_1 con vittoria di spese, compensi e accessori, con condanna di per lite temeraria ex art 96 cpc con Pt_1 distrazione delle spese”
La causa e stata istruita con le produzioni documentali delle Parti , con le prove testimoniali e, ritenuta sufficientemente matura, veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza di discussione , in base al nuovo terzo comma dell'Art. 127 ter cpc, poi trattenuta in decisione in data 14.10.2025
***************
Ad avviso del Giudicante la domanda di parte Opposta è fondata per le ragioni appresso esposte.
In merito all'eccepita all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto stante la produzione delle fatture in formato pdf (prive dei dati identificativi delle fatture elettroniche) anzichè nel formato “xml”
(generato dal sistema interscambio) occorre evidenziare che a prevederlo espressamente è stato il c.d. correttivo del processo civile e, cioè il D.Lgs n.° 164 del 31 Ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024) che ha modificato il secondo comma dell'Art. 634 cpc entrato in vigore il 26 Novembre 2024 e quindi in data successiva rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Ora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3581/2024 ha pronunciato il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.).
La predetta sentenza riguarda l'efficacia probatoria delle fatture commerciali e stabilisce che una fattura non contestata, una volta annotata nelle scritture contabili del destinatario, ha valore di "confessione".
In altre parole, se una fattura viene regolarmente registrata senza che il destinatario la contesti, si presume che i fatti in essa riportati siano veri.
pagina 3 di 5 In essa viene ribadito il principio secondo cui, sebbene la fattura commerciale, atto unilaterale del creditore, non abbia di per sé valore di piena prova circa l'esistenza del credito e del contratto ad essa sotteso, è comunque elevata al rango di prova dei predetti fatti, allorché il debitore non abbia provveduto a contestarla (anche per via stragiudiziale), rendendo così controversa la sussistenza del debito e/o del rapporto obbligatorio ed abbia, altresì, provveduto alla relativa annotazione nelle proprie scritture contabili (Cass. 12 gennaio 2016 n. 299). Cont Ora risulta che solo con l'atto di citazione venivano contestate le prestazioni effettuate da ad un anno di distanza dall'emissione delle fatture corredate peraltro di descrizione analitica.
Risulta in maniera incontrovertibile che interamente partecipata da è Pt_1 CP_5 Cont subentrata nella posizione di XI TWrk srl nel rapporto intercorrente tra XI, e
[...]
Parte_2
A fronte dell'eccezione sollevata da in merito al fatto che non fossero previste le mansioni Pt_1 Cont espletate da nel contratto originario occorre evidenziare che vi è stata una richiesta di proroga del
10 giugno 2021 del contratto ( CIG 67652476D ) per l 'affidamento del servizio di elaborazione stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione di avvisi di pagamento richiesta da
[...] indirizzata a XI TWrk/KPM per il periodo dal 2 Settembre 2021-28 Febbraio 2022 , Parte_2 lo stesso lasso temporale delle fatture oggetto del DI opposto , quando subentrava appunto Pt_1 nella posizione di XI.
Richiamato integralmente il proprio provvedimento del 18.11.2024 - nel quale si legge che la “ratio legis” sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale ma si può ritenere ammissibile la prova testimoniale in relazione ad un patto stipulato successivamente alla redazione del documento in questione aggiunto o contrario al contenuto ai sensi dell'Art. 2723 c.c. quando appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali al documento (Cass. Civ. n.°
11932/2006; Cass Civ. 6109/2006; Cass Civ n.° 10319/2004) -si evidenzia che sia dalla Cont documentazione versata in atti che dall'istruttoria espletata è emerso che effettuasse oltre l'attività di stampa ed imbustamento anche l'attività di recapito anticipandone i costi, attività prevista peraltro anche dal Capitolato tecnico di ” Controparte_4
L'istruttoria ha confermato sul Cap. 1), anche a controprova, che ”successivamente alla sottoscrizione Cont del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra e XI chiese a di CP_6 CP_1 provvedere oltre a quanto contrattualmente previsto, anche alla attività di stampa-imbustamento- scansione oltre che l'affido al servizio di recapito ( ) dei flussi informatici documenti di CP_5
e quindi di anticiparne i costi di recapito. (teste , teste dipendente Parte_2 Tes_1 Tes_2 della soc. HUB)
E' stata altresì confermata la prassi dell'anticipo dei costi di recapito sia dal teste , chiamato da Tes_3
a prova contraria così come il teste (sempre di parte sul Cap.2) Pt_1 Tes_4 Pt_1
In particolare venivano confermati i Cap. 2) e 3) 4) 5) in quanto i testi dichiaravano che l'attività di Cont
consistesse nella ricezione di flussi informatici direttamente da parte di poi Parte_2 Cont
procedeva alla elaborazione dei flussi di stampa, alla stampa dei flussi, all'imbustamento e all'affido al vettore di recapito (testi e nonché il teste a prova Controparte_7 Tes_1 Tes_2 contraria di e teste – CP_8 Tes_4
Cont Contr L'affido dei flussi da parte di a avveniva in modalità “senza materiale CP_5 Contr affrancatura” con il “francobollo” prestampato sulla busta (teste e . La modalità Tes_1 Tes_2 permetteva di pagare l'importo della spedizione, senza applicare il francobollo, ed in modalità differita
(testi e indicato a prova contraria da e . Le buste Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_1 Controparte_10 stampate ed imbustate, venivano riposte in scatole, opportunamente catalogate secondo le specifiche di
, e portate fisicamente al punto di accettazione di di Bologna (teste CP_5 CP_5 Tes_2 pagina 4 di 5 che conferma che questa era la “normalità” – per tutti era così- teste a prova contraria da Tes_4
Pt_1
Sempre dall'istruttoria è emerso che successivamente al subentro di nella posizione di Parte_1
XI TWrk s.r.l. le modalità di esecuzione delle prestazioni previste dagli accordi inter partes sono rimaste uguali (teste e e così le modalità di fatturazione delle prestazioni Tes_1 Tes_2 effettuate da sono rimaste le medesime (teste che appunto materialmente le CP_1 Tes_1 compilava).
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta di condanna dell'Attrice Opponente per lite temeraria ex art 96 cpc poiché nella circostanza il comportamento della medesima appare contenuto nei limiti di ciò che consente di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
La Corte di Cassazione (Sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio
(ripreso da ultimo da ulteriori pronunce di merito) per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Le spese, calcolate secondo i parametri del DM Giustizia n.° 147/2022, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi tenuto conto del grado di complessità, in base all'importo complessivamente liquidato all'esito della causa, secondo il c.d criterio del “decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo N.°
1320/2023 del 30.10.2023 (R.G. n.° 3558/2023 ) richiesto da , in persona del Legale CP_1
Rappresentante pro tempore ed emesso dal Tribunale di Parma nei confronti di in Parte_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore.
2)Condanna la soccombente in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare alla Parte opposta, , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, le spese CP_1 di lite del presente procedimento che vengono liquidate in ragione di €. 3.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. C.P.A. , come per legge
Pone definitivamente a carico di Parte Opponente le spese ed i compensi della fase monitoria, liquidate come in calce al D.I opposto, oltre successivi interessi al saggio stabilito da D.Lgs. N°231/02
Con distrazione delle spese di lite al Procuratore dichiarato antistatario
Parma, lì 11.11.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
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