TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI LL, nella causa civile n. 971/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– – – Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
– – (avv. Marco Paoli)
[...] Parte_9 Parte_10
- ricorrenti -
contro
(dott.ssa Silvia Santini) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
31 ottobre 2025, alle ore 13.05, la seguente
SENTENZA
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
domande “- accertare e dichiarare il diritto del Prof. , del Prof. Parte_1 Persona_1
, della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa
[...] Parte_5 Parte_10 Parte_6
, della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa
[...] Parte_7 Persona_2 Parte_8
e della Prof.ssa a percepire il beneficio della c.d. carta del docente, pari ad €
[...] Parte_9
500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e così per complessivi
€ 2.000,00 ciascuno ; - accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa a percepire il beneficio Parte_2
della c.d. carta del docente, pari ad € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e
così per complessivi € 1.500,00; e per l'effetto - condannare il , in Controparte_1
pagina 1 di 12 persona del pro tempore, al riconoscimento in favore del Prof. del Firmato Prof. CP_2 Parte_1
della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa Persona_1 Parte_5 Parte_10
, della Prof.ssa della Prof.ssa , della Prof.ssa Parte_6 Parte_7 Persona_2 Parte_8
e della Prof.ssa del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 alle medesime
[...] Parte_9
condizioni previste per il personale di ruolo e alla consequenziale corresponsione/messa a disposizione in favore
delle medesime del complessivo importo di € 2.000,00 ciascun o, oltre interessi dal dovuto al saldo e
rivalutazione monetaria, nonché al riconoscimento in favore della Prof.ssa del beneficio di cui Parte_2
all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e alla
consequenziale corresponsione/messa a disposizione in favore della stessa del complessivo importo di € 1.500,00,
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria . Con vittoria dei compensi professionali e delle spese
di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Hanno dedotto di avere svolto attività di insegnamento nei suindicati anni scolastici in virtù di contratti a tempo determinato ed hanno essenzialmente dedotto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato, dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all'art. l,
comma 121, della L. n. 107/2015.
Il si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda proposta limitatamente a per l'a.s. 2019/20 e per Parte_1 Persona_1
l'a.s. 2020/21, in quanto, per tali anni scolastici, risultano avere svolto supplenze temporanee in virtù
di contratti a tempo parziale con orario inferiore rispetto al 50% del tempo pieno, argomentando, in particolare, dall'insussistenza di una categoria comparabile di docenti di ruolo i quali, ove assunti in part time, osservano un orario pari o superiore al 50% del tempo pieno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio a tempo determinato. A tale riguardo, si premette che le supplenze,
nell'ambito del sistema scolastico, risultano espressamente previste dall'art. 4 della l. n. 124 del 1999
il quale, nei primi tre commi, le ha distinte per tipologie stabilendo, al comma 1 che “Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile pagina 2 di 12 provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del
personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo…” al comma 2 che “…Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario…” e al comma 3 che “…nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee”.
2. Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha
demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di
assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha previsto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo
ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti
utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato,
dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato,
invece, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del pagina 3 di 12 beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal Consiglio
di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali). Il Consiglio di Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d'annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
4. Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo
meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il
pagina 4 di 12 solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,
richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di
non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di
trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni
comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a
criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a
conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli
impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di
per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la
mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della
direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al
procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
5. La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
(Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 5 di 12 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico,
cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo
allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio). 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non
più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e
2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico"
non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi
lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore,
sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione
pagina 6 di 12 lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. trattandosi di un
beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.
6. Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la S.C.
ha precisato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui
all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il
diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima
analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di
specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero,
all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del
2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello
stesso beneficio”.
7. A seguito di nuova ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia per l'apprezzamento dell'eventuale conformità, rispetto all'art. 4 dell'accordo quadro, dell'esclusione dei supplenti con contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1994 dal beneficio specie in considerazione del riconoscimento in favore dei supplenti con contratto a tempo determinato ex art. 3
commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, la Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio del 2025,
argomentando, tra l'altro, dalla constatazione della mancanza di una previsione di un riconoscimento del beneficio in modalità di pro rata, ha ritenuto che non fosse ragionevole escludere tale categoria dalla spettanza del beneficio, specie in considerazione del pacifico riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, contratto, questo, che, potendo essere pagina 7 di 12 stipulato sino al mese di dicembre, può avere durata sino a 180 giorni in un anno scolastico. La Corte
ha, dunque, concluso il ragionamento evidenziando “che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai
docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di
ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni
oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino
al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dei nuovi chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio del 2025, deve ritenersi che anche ai destinatari di supplenze di cui all'at. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1999 debba essere riconosciuto il beneficio almeno nel caso in cui svolgano complessivamente nell'anno scolastico un numero di giorni significativo e, comunque, certamente laddove prestino servizio per il numero di giorni minimo previsto per le supplenze di cui al comma 2 del medesimo art. 4, ossia 180 gg.
Quanto, poi, alla tematica relativa all'eventuale riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto di lavoro a tempo parziale si ritiene di dovere seguire l'orientamento già assunto dalla Corte
di Appello di Perugia ossia di dovere riconoscere il beneficio esclusivamente a favore dei docenti a tempo parziale che abbiano un orario superiore al 50% del tempo pieno.
La Corte ha, infatti, chiarito, sul punto che “…7.3. Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio
della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali” (art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107)…” e, tuttavia, per l'apprezzamento in ordine all'eventuale spettanza del beneficio a un docente a tempo parziale con orario inferiore al 50% del tempo pieno ha precisato che “Non esiste, in realtà, un docente di ruolo
comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso,
deve riguardare un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a
ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria” (cfr. in termini la sentenza n. 426 del 2022 e successive conformi).
Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto:
pagina 8 di 12 ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_1
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 9h settimanali su 25; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché il beneficio deve essergli riconosciuto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 in quanto, per il residuo anno scolastico 2019/20, ha prestato servizio con contratto a tempo parziale e orario inferiore al 50% del tempo pieno;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di Persona_1
insegnamento nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 16h
settimanali su 24; A.S. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 11h settimanali su 25; A.S.
2021/2022: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per 24h settimanali su 25; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al
31/08/2023 con orario completo;
cosicché il beneficio deve essergli riconosciuto per gli anni scolastici
2019/20, 2021/22, 2022/23 in quanto, per il residuo anno scolastico 2020/21, ha prestato servizio con contratto a tempo parziale e orario inferiore al 50% del tempo pieno;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_5
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 02/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_10
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 17h settimanali su 18; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 16h settimanali su 18; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 per 15h settimanali su 18; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_6
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
pagina 9 di 12 ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_7
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 13h settimanali su 18; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 13h settimanali su 18; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 per 15h settimanali su 18; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 per 16h settimanali su 18; cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento Persona_2
nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 24h settimanali su 25; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 24h settimanali su 25; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
a stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_2
seguenti anni scolastici: A.S. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 09/06/2021 con orario completo;
A.S.
2021/2022: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per 23h settimanali su 24; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al
31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
a stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento Parte_8
nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_9
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
8. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
pagina 10 di 12 L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato,
i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente:
ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle seguenti parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015: per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1 [...]
per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23; Persona_1 Parte_11
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_10
2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_6 Parte_12
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21,
[...] Persona_2
2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_2 Parte_8
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss.
[...] Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; 2) condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti CP_1
nei limiti di cui al punto 1 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. CP_1
marco paoli, procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 2.250,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Paoli, procuratore antistatario. pagina 11 di 12 Perugia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
GI LL
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI LL, nella causa civile n. 971/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– – – Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
– – (avv. Marco Paoli)
[...] Parte_9 Parte_10
- ricorrenti -
contro
(dott.ssa Silvia Santini) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
31 ottobre 2025, alle ore 13.05, la seguente
SENTENZA
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
domande “- accertare e dichiarare il diritto del Prof. , del Prof. Parte_1 Persona_1
, della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa
[...] Parte_5 Parte_10 Parte_6
, della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa
[...] Parte_7 Persona_2 Parte_8
e della Prof.ssa a percepire il beneficio della c.d. carta del docente, pari ad €
[...] Parte_9
500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e così per complessivi
€ 2.000,00 ciascuno ; - accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa a percepire il beneficio Parte_2
della c.d. carta del docente, pari ad € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e
così per complessivi € 1.500,00; e per l'effetto - condannare il , in Controparte_1
pagina 1 di 12 persona del pro tempore, al riconoscimento in favore del Prof. del Firmato Prof. CP_2 Parte_1
della Prof.ssa , della Prof.ssa , della Prof.ssa Persona_1 Parte_5 Parte_10
, della Prof.ssa della Prof.ssa , della Prof.ssa Parte_6 Parte_7 Persona_2 Parte_8
e della Prof.ssa del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 alle medesime
[...] Parte_9
condizioni previste per il personale di ruolo e alla consequenziale corresponsione/messa a disposizione in favore
delle medesime del complessivo importo di € 2.000,00 ciascun o, oltre interessi dal dovuto al saldo e
rivalutazione monetaria, nonché al riconoscimento in favore della Prof.ssa del beneficio di cui Parte_2
all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e alla
consequenziale corresponsione/messa a disposizione in favore della stessa del complessivo importo di € 1.500,00,
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria . Con vittoria dei compensi professionali e delle spese
di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Hanno dedotto di avere svolto attività di insegnamento nei suindicati anni scolastici in virtù di contratti a tempo determinato ed hanno essenzialmente dedotto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato, dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all'art. l,
comma 121, della L. n. 107/2015.
Il si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda proposta limitatamente a per l'a.s. 2019/20 e per Parte_1 Persona_1
l'a.s. 2020/21, in quanto, per tali anni scolastici, risultano avere svolto supplenze temporanee in virtù
di contratti a tempo parziale con orario inferiore rispetto al 50% del tempo pieno, argomentando, in particolare, dall'insussistenza di una categoria comparabile di docenti di ruolo i quali, ove assunti in part time, osservano un orario pari o superiore al 50% del tempo pieno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio a tempo determinato. A tale riguardo, si premette che le supplenze,
nell'ambito del sistema scolastico, risultano espressamente previste dall'art. 4 della l. n. 124 del 1999
il quale, nei primi tre commi, le ha distinte per tipologie stabilendo, al comma 1 che “Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile pagina 2 di 12 provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del
personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo…” al comma 2 che “…Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario…” e al comma 3 che “…nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee”.
2. Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha
demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di
assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha previsto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo
ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti
utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato,
dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato,
invece, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del pagina 3 di 12 beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal Consiglio
di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali). Il Consiglio di Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d'annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
4. Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo
meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il
pagina 4 di 12 solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,
richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di
non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di
trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni
comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede
che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a
criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a
conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli
impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di
per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la
mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della
direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al
procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
5. La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
(Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 5 di 12 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico,
cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo
allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio). 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non
più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e
2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico"
non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi
lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore,
sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione
pagina 6 di 12 lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. trattandosi di un
beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.
6. Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la S.C.
ha precisato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui
all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il
diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima
analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di
specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero,
all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del
2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello
stesso beneficio”.
7. A seguito di nuova ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia per l'apprezzamento dell'eventuale conformità, rispetto all'art. 4 dell'accordo quadro, dell'esclusione dei supplenti con contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1994 dal beneficio specie in considerazione del riconoscimento in favore dei supplenti con contratto a tempo determinato ex art. 3
commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, la Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio del 2025,
argomentando, tra l'altro, dalla constatazione della mancanza di una previsione di un riconoscimento del beneficio in modalità di pro rata, ha ritenuto che non fosse ragionevole escludere tale categoria dalla spettanza del beneficio, specie in considerazione del pacifico riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, contratto, questo, che, potendo essere pagina 7 di 12 stipulato sino al mese di dicembre, può avere durata sino a 180 giorni in un anno scolastico. La Corte
ha, dunque, concluso il ragionamento evidenziando “che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai
docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di
ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni
oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino
al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dei nuovi chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio del 2025, deve ritenersi che anche ai destinatari di supplenze di cui all'at. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1999 debba essere riconosciuto il beneficio almeno nel caso in cui svolgano complessivamente nell'anno scolastico un numero di giorni significativo e, comunque, certamente laddove prestino servizio per il numero di giorni minimo previsto per le supplenze di cui al comma 2 del medesimo art. 4, ossia 180 gg.
Quanto, poi, alla tematica relativa all'eventuale riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto di lavoro a tempo parziale si ritiene di dovere seguire l'orientamento già assunto dalla Corte
di Appello di Perugia ossia di dovere riconoscere il beneficio esclusivamente a favore dei docenti a tempo parziale che abbiano un orario superiore al 50% del tempo pieno.
La Corte ha, infatti, chiarito, sul punto che “…7.3. Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio
della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali” (art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107)…” e, tuttavia, per l'apprezzamento in ordine all'eventuale spettanza del beneficio a un docente a tempo parziale con orario inferiore al 50% del tempo pieno ha precisato che “Non esiste, in realtà, un docente di ruolo
comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso,
deve riguardare un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a
ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria” (cfr. in termini la sentenza n. 426 del 2022 e successive conformi).
Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto:
pagina 8 di 12 ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_1
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 9h settimanali su 25; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché il beneficio deve essergli riconosciuto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 in quanto, per il residuo anno scolastico 2019/20, ha prestato servizio con contratto a tempo parziale e orario inferiore al 50% del tempo pieno;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di Persona_1
insegnamento nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 16h
settimanali su 24; A.S. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 11h settimanali su 25; A.S.
2021/2022: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per 24h settimanali su 25; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al
31/08/2023 con orario completo;
cosicché il beneficio deve essergli riconosciuto per gli anni scolastici
2019/20, 2021/22, 2022/23 in quanto, per il residuo anno scolastico 2020/21, ha prestato servizio con contratto a tempo parziale e orario inferiore al 50% del tempo pieno;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_5
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 02/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_10
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 17h settimanali su 18; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 16h settimanali su 18; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 per 15h settimanali su 18; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_6
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
pagina 9 di 12 ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_7
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 13h settimanali su 18; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 13h settimanali su 18; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 per 15h settimanali su 18; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 per 16h settimanali su 18; cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento Persona_2
nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 per 24h settimanali su 25; A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 per 24h settimanali su 25; A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
a stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_2
seguenti anni scolastici: A.S. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 09/06/2021 con orario completo;
A.S.
2021/2022: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per 23h settimanali su 24; A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al
31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
a stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento Parte_8
nei seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
ha stipulato contratti a t.d. per lo svolgimento di attività di insegnamento nei Parte_9
seguenti anni scolastici: A.S. 2019/2020: dal 01/09/2019 al 31/08/2020 con orario completo;
A.S.
2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 con orario completo;
A.S. 2021/2022: dal 01/09/2021 al
31/08/2022 con orario completo;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023 con orario completo;
cosicché, per tali anni scolastici, le deve essere riconosciuto il beneficio;
8. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
pagina 10 di 12 L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato,
i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente:
ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle seguenti parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015: per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1 [...]
per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23; Persona_1 Parte_11
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_10
2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_6 Parte_12
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21,
[...] Persona_2
2021/22, 2022/23; per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_2 Parte_8
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per gli aa.ss.
[...] Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; 2) condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti CP_1
nei limiti di cui al punto 1 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. CP_1
marco paoli, procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 2.250,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Paoli, procuratore antistatario. pagina 11 di 12 Perugia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
GI LL
pagina 12 di 12