CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2024, n. 26958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26958 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SE nato a [...] 1114/08/1990 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato LUDOVICO ANTONIO del foro di CATANZARO in difesa di IL SE, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26958 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di EP LA, sottoposto alla misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 391ter cod.pen., per avere ceduto in più occasioni, in concorso con DM Korchevskiy, sostanza stupefacente del tipo cocaina e telefoni cellulari a diversi detenuti, dietro corrispettivo. Il Tribunale, in punto di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto che l'addebito provvisorio fosse confermato dal compendio in atti;
tanto sulla base delle dichiarazioni di AN EP NT, all'epoca dei fatti detenuto presso il carcere dì Catanzaro e che aveva riferito in ordine all'esistenza di un gruppo organizzato di detenuti che si occupava della diffusione, dietro corrispettivo, di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, indicando l'odierno ricorrente come uno dei membri ed elencando altresì i nomi dei detenuti riforniti;
il Tribunale ha quindi ritenuto tale narrazione intrinsecamente coerente e credibile e tale da fondare il necessario presupposto indiziario anche alla luce del richiamato elemento di conferma rappresentato dalle dichiarazioni del responsabile di polizia penitenziaria presso l'istituto. Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le modalità dei fatti ascritti fossero tali da denotare un'indole particolarmente spregiudicata, già negativamente tratteggiata dai numerosi precedenti penali;
ritenendo quindi come unica misura adeguata quella di massimo rigore, anche perché idonea a interrompere qualsiasi relazione illecita con ambienti esterni. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EP LA, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché l'erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la valutazione del Tribunale si presentava illogica nella parte in cui aveva ritenuto di idonea valenza indiziaria le dichiarazioni del NT, che avrebbe peraltro trascorso soli tre giorni in cella unitamente al ricorrente e visto l'esito negativo delle perquisizioni personali cui il LA era stato sottoposto, richiamando altresì i principi relativi al necessario rigore nella valutazione del compendio indiziario in ipotesi di c.d. droga parlata;
ha dedotto altresì l'inesistenza delle esigenze cautelari, attesa 2 la distanza temporale dai fatti (risalenti al periodo compreso tra il 1°/09/2022 e il 04/11/2022), con la conseguente insufficienza del richiamo alle sole modalità dei medesimi. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine al primo punto, attinente alla consistenza del compendio indiziario, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3. Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge e di illogicità della motivazione, dato analiticamente conto degli elementi idonei a fondare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, a propria volta basando la propria valutazione sulla scorta delle affermazioni rese da AN EP NT, il quale - con dichiarazioni ritenute prive di connotati di illogicità e ambiguità - aveva individuato nel LA uno dei soggetti inseriti nel gruppo che riforniva altri detenuti di strumenti di comunicazione con l'esterno e di sostanza stupefacente. Sul punto, in relazione alla specifica deduzione difensiva, va rilevato come non possa ravvisarsi alcun profilo di illogicità derivante dal fatto che il NT e il LA erano stati ristretti nella stessa cella per un periodo di soli tre giorni, trattandosi di elemento congruamente ritenuto come neutro dal Tribunale anche alla luce del fatto che i due detenuti si trovavano comunque all'interno dello stesso reparto di reclusione ordinaria. Mentre altresì, con argomentazione rimasta priva di censura, il Tribunale distrettuale ha dato atto di un rilevante elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dal NT;
essendo emerso che, nel periodo compreso sino al 08/11/2022 - come dichiarato dal comandante del reparto di polizia penitenziaria dell'istituto - il LA aveva ottenuto ripetuti accrediti di somme di denaro da parte di altri detenuti. Si tratta di elementi oggettivi in ordine ai quali la valutazione complessiva del Tribunale appare quindi immune dal denunciato vizio di illogicità; rilevando altresì l'assoluta inconferenza delle argomentazioni spiegate nel ricorso e relativi agli specifici criteri di valutazione degli indizi imposta qualora gli stessi consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della 4 sostanza stupefacente (in riferimento alla fattispecie della c.d. droga parlata). 4. Anche il punto dell'unitario motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata deve ritenersi infondato. Sul punto, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità - ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella della custodia cautelare, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, sostanziatesi nella gestione di traffici illeciti da parte di soggetto già sottoposto a esecuzione di pena detentiva e tali da denotare una particolare spregiudicatezza, come peraltro confermato dai numerosi precedenti penali. Rilevandosi altresì l'infondatezza della deduzione riguardante l'elemento temporale - comunque da considerarsi di durata ristretta rispetto al momento della contestazione delle condotte - atteso che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (tra le altre, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). A tale proposito, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l'applicazione della misura più gradata non poteva ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell'esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie. 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2024 La Presidente
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato LUDOVICO ANTONIO del foro di CATANZARO in difesa di IL SE, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26958 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di EP LA, sottoposto alla misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 391ter cod.pen., per avere ceduto in più occasioni, in concorso con DM Korchevskiy, sostanza stupefacente del tipo cocaina e telefoni cellulari a diversi detenuti, dietro corrispettivo. Il Tribunale, in punto di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto che l'addebito provvisorio fosse confermato dal compendio in atti;
tanto sulla base delle dichiarazioni di AN EP NT, all'epoca dei fatti detenuto presso il carcere dì Catanzaro e che aveva riferito in ordine all'esistenza di un gruppo organizzato di detenuti che si occupava della diffusione, dietro corrispettivo, di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, indicando l'odierno ricorrente come uno dei membri ed elencando altresì i nomi dei detenuti riforniti;
il Tribunale ha quindi ritenuto tale narrazione intrinsecamente coerente e credibile e tale da fondare il necessario presupposto indiziario anche alla luce del richiamato elemento di conferma rappresentato dalle dichiarazioni del responsabile di polizia penitenziaria presso l'istituto. Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le modalità dei fatti ascritti fossero tali da denotare un'indole particolarmente spregiudicata, già negativamente tratteggiata dai numerosi precedenti penali;
ritenendo quindi come unica misura adeguata quella di massimo rigore, anche perché idonea a interrompere qualsiasi relazione illecita con ambienti esterni. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EP LA, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché l'erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la valutazione del Tribunale si presentava illogica nella parte in cui aveva ritenuto di idonea valenza indiziaria le dichiarazioni del NT, che avrebbe peraltro trascorso soli tre giorni in cella unitamente al ricorrente e visto l'esito negativo delle perquisizioni personali cui il LA era stato sottoposto, richiamando altresì i principi relativi al necessario rigore nella valutazione del compendio indiziario in ipotesi di c.d. droga parlata;
ha dedotto altresì l'inesistenza delle esigenze cautelari, attesa 2 la distanza temporale dai fatti (risalenti al periodo compreso tra il 1°/09/2022 e il 04/11/2022), con la conseguente insufficienza del richiamo alle sole modalità dei medesimi. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine al primo punto, attinente alla consistenza del compendio indiziario, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3. Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge e di illogicità della motivazione, dato analiticamente conto degli elementi idonei a fondare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, a propria volta basando la propria valutazione sulla scorta delle affermazioni rese da AN EP NT, il quale - con dichiarazioni ritenute prive di connotati di illogicità e ambiguità - aveva individuato nel LA uno dei soggetti inseriti nel gruppo che riforniva altri detenuti di strumenti di comunicazione con l'esterno e di sostanza stupefacente. Sul punto, in relazione alla specifica deduzione difensiva, va rilevato come non possa ravvisarsi alcun profilo di illogicità derivante dal fatto che il NT e il LA erano stati ristretti nella stessa cella per un periodo di soli tre giorni, trattandosi di elemento congruamente ritenuto come neutro dal Tribunale anche alla luce del fatto che i due detenuti si trovavano comunque all'interno dello stesso reparto di reclusione ordinaria. Mentre altresì, con argomentazione rimasta priva di censura, il Tribunale distrettuale ha dato atto di un rilevante elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dal NT;
essendo emerso che, nel periodo compreso sino al 08/11/2022 - come dichiarato dal comandante del reparto di polizia penitenziaria dell'istituto - il LA aveva ottenuto ripetuti accrediti di somme di denaro da parte di altri detenuti. Si tratta di elementi oggettivi in ordine ai quali la valutazione complessiva del Tribunale appare quindi immune dal denunciato vizio di illogicità; rilevando altresì l'assoluta inconferenza delle argomentazioni spiegate nel ricorso e relativi agli specifici criteri di valutazione degli indizi imposta qualora gli stessi consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della 4 sostanza stupefacente (in riferimento alla fattispecie della c.d. droga parlata). 4. Anche il punto dell'unitario motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata deve ritenersi infondato. Sul punto, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità - ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella della custodia cautelare, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, sostanziatesi nella gestione di traffici illeciti da parte di soggetto già sottoposto a esecuzione di pena detentiva e tali da denotare una particolare spregiudicatezza, come peraltro confermato dai numerosi precedenti penali. Rilevandosi altresì l'infondatezza della deduzione riguardante l'elemento temporale - comunque da considerarsi di durata ristretta rispetto al momento della contestazione delle condotte - atteso che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (tra le altre, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). A tale proposito, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l'applicazione della misura più gradata non poteva ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell'esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie. 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2024 La Presidente