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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1329/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12277/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027310676000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7248/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 12.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli ed alla Regione Campania, Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239027310676000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle due cartelle n. 07120150050068439000 e 07120160117619271000 aventi ad oggetto tassa automobilistica Regione Campania anni 2010 e 2011.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti tributari.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha affermato la regolare notifica delle due cartelle suddette oltre che la notifica di alcune intimazioni successive che avevano interrotto i termini di prescrizione, allegando documentazione probatoria.
Si è costituita altresì in giudizio la Regione Campania che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva circa le fasi della procedura riguardanti la riscossione, di competenza di A.d.e.r. ed ha affermato la legittimità del proprio operato.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 12277 del 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato con riferimento alle due sole cartelle indicate in motivazione. Ha condannato A.d.E.R. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario.
La Corte di primo grado ha osservato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la notifica della cartella 07120150050068439000 avvenuta il 26/11/2015 con consegna nelle mani della destinataria e della cartella 07120160117619271000 avvenuta il 27/9/2017 sempre con consegna nelle mani della destinataria.
Il diritto a riscuotere gli importi contenuti nelle due cartelle si sarebbe però prescritto, vigendo in materia di tassa automobilistica la prescrizione breve triennale. L'Agente della Riscossione avrebbe fatto riferimento a delle intimazioni successive che avrebbero interrotto i termini della prescrizione, ma senza allegare i documenti e dunque non risulterebbe provata l'interruzione della prescrizione relativamente ai crediti tributari contenuti nelle 2 cartelle contestati dalla contribuente. § 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che non siano stati allegati i successivi atti di interruzione della prescrizione, contrariamente a quanto ricavabile dagli atti del giudizio di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la contribuente, che ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Agenzia per la Riscossione nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è fondato.
Va premesso che la pronuncia di prescrizione della pretesa non appare condivisibile dal momento che risultano effettivamente notificati alcuni successivi atti interruttivi della prescrizione che hanno fatto seguito alle cartelle oggetto di intimazione:
• Avvisi di Intimazione 07120189008170864000 con consegna a mani in data il 21/09/2018
• Avvisi di Intimazione 07120199058579574000 con consegna a mani il 25/02/2020
• Avvisi di Intimazione 07120199058579574000 con consegna a mani il 25/02/2020
Va al riguardo osservato che non può essere condivisa l'eccezione di preclusione della produzione in appello, formulta dalla parte resistente dal momento che - all'atto della proposizione del ricorso di primo grado
(ottobre 2023) - non risultava ancora modificata la norma processuale che restringe tale facoltà, dovendo ritenersi dunque applicabile il fermo orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibile produzione
- anche in secondo grado - della documentazione rilevante per la decisione della controversia.
Ma dall'esame di tale documentazione può agevolmente dedursi che la pretesa non appare prescritta e che non appaiono conferenti le deduzioni della resistente in ordine alla riferibilità delle intimazioni alle pretese azionati o alla loro regolarità, attesa tra l'altro la notificazione a mani proprie.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la fluidità della normativa e la natura controversa e il completamento della produzione solo in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1329/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12277/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027310676000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7248/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 12.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli ed alla Regione Campania, Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239027310676000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle due cartelle n. 07120150050068439000 e 07120160117619271000 aventi ad oggetto tassa automobilistica Regione Campania anni 2010 e 2011.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti tributari.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha affermato la regolare notifica delle due cartelle suddette oltre che la notifica di alcune intimazioni successive che avevano interrotto i termini di prescrizione, allegando documentazione probatoria.
Si è costituita altresì in giudizio la Regione Campania che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva circa le fasi della procedura riguardanti la riscossione, di competenza di A.d.e.r. ed ha affermato la legittimità del proprio operato.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 12277 del 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato con riferimento alle due sole cartelle indicate in motivazione. Ha condannato A.d.E.R. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario.
La Corte di primo grado ha osservato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la notifica della cartella 07120150050068439000 avvenuta il 26/11/2015 con consegna nelle mani della destinataria e della cartella 07120160117619271000 avvenuta il 27/9/2017 sempre con consegna nelle mani della destinataria.
Il diritto a riscuotere gli importi contenuti nelle due cartelle si sarebbe però prescritto, vigendo in materia di tassa automobilistica la prescrizione breve triennale. L'Agente della Riscossione avrebbe fatto riferimento a delle intimazioni successive che avrebbero interrotto i termini della prescrizione, ma senza allegare i documenti e dunque non risulterebbe provata l'interruzione della prescrizione relativamente ai crediti tributari contenuti nelle 2 cartelle contestati dalla contribuente. § 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che non siano stati allegati i successivi atti di interruzione della prescrizione, contrariamente a quanto ricavabile dagli atti del giudizio di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la contribuente, che ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Agenzia per la Riscossione nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è fondato.
Va premesso che la pronuncia di prescrizione della pretesa non appare condivisibile dal momento che risultano effettivamente notificati alcuni successivi atti interruttivi della prescrizione che hanno fatto seguito alle cartelle oggetto di intimazione:
• Avvisi di Intimazione 07120189008170864000 con consegna a mani in data il 21/09/2018
• Avvisi di Intimazione 07120199058579574000 con consegna a mani il 25/02/2020
• Avvisi di Intimazione 07120199058579574000 con consegna a mani il 25/02/2020
Va al riguardo osservato che non può essere condivisa l'eccezione di preclusione della produzione in appello, formulta dalla parte resistente dal momento che - all'atto della proposizione del ricorso di primo grado
(ottobre 2023) - non risultava ancora modificata la norma processuale che restringe tale facoltà, dovendo ritenersi dunque applicabile il fermo orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibile produzione
- anche in secondo grado - della documentazione rilevante per la decisione della controversia.
Ma dall'esame di tale documentazione può agevolmente dedursi che la pretesa non appare prescritta e che non appaiono conferenti le deduzioni della resistente in ordine alla riferibilità delle intimazioni alle pretese azionati o alla loro regolarità, attesa tra l'altro la notificazione a mani proprie.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la fluidità della normativa e la natura controversa e il completamento della produzione solo in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.