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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011106988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011106988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3315/2024 depositato il 14/10/2024, Ricorrente_1
, in persona del suo presidente p.t., impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023
901116988/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente le cartelle di pagamento n.291
2017 0002773302 000; n.291 2017 0016045816 000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2- intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Destituita di fondamento appare la censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione impugnata.
La cartella di pagamento n.291 2017 0002773302 000 è stata notificata per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante affissione all'albo comunale.
A mente dell'art. 60, comma 1, lett. e), della L n.600/1973 quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Va - per vero - osservato, al riguardo, che - secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte - la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune (cfr., ex plurimis, Cass. 7268/02, 20425/07, 14030/11, 24260/2014).
Ne discende che l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica legittima la notifica dell'atto impositivo operata nelle forme di cui all'art. 60 cit., lett. e) (cfr. Cass. n.27677/2013).
Orbene, nel caso in esame, risulta che il messo ha dato atto che non fu possibile eseguire la notifica attesa l'impossibilità stante l'assenza nel Comune di abitazione, ufficio o azienda per raggiungere il contribuente, in modo da rendere conclamata la irreperibilità assoluta, sicchè tale circostanza può giustificare il ricorso all'art. 60 DPR n. 600/1973.
Mentre, dalla documentazione in atti, risulta che l'altra cartella di pagamento n.291 2017 0016045816 000
è stata notificata a mani di addetto alla ricezione con spedizione della raccomandata informativa. Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di decadenza e/o prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Sul punto si osserva che risulta notificata in data 15/09/2021 una precedente intimazione di pagamento
29120219000625021 000, contenente le suddette cartelle di pagamento.
Tale precedente intimazione non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (24/06/2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale dalla notifica del suddetto precedente atto interruttivo (15/09/2021).
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
US SE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011106988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239011106988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3315/2024 depositato il 14/10/2024, Ricorrente_1
, in persona del suo presidente p.t., impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023
901116988/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente le cartelle di pagamento n.291
2017 0002773302 000; n.291 2017 0016045816 000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2- intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Destituita di fondamento appare la censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione impugnata.
La cartella di pagamento n.291 2017 0002773302 000 è stata notificata per irreperibilità assoluta del destinatario, mediante affissione all'albo comunale.
A mente dell'art. 60, comma 1, lett. e), della L n.600/1973 quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Va - per vero - osservato, al riguardo, che - secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte - la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune (cfr., ex plurimis, Cass. 7268/02, 20425/07, 14030/11, 24260/2014).
Ne discende che l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica legittima la notifica dell'atto impositivo operata nelle forme di cui all'art. 60 cit., lett. e) (cfr. Cass. n.27677/2013).
Orbene, nel caso in esame, risulta che il messo ha dato atto che non fu possibile eseguire la notifica attesa l'impossibilità stante l'assenza nel Comune di abitazione, ufficio o azienda per raggiungere il contribuente, in modo da rendere conclamata la irreperibilità assoluta, sicchè tale circostanza può giustificare il ricorso all'art. 60 DPR n. 600/1973.
Mentre, dalla documentazione in atti, risulta che l'altra cartella di pagamento n.291 2017 0016045816 000
è stata notificata a mani di addetto alla ricezione con spedizione della raccomandata informativa. Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di decadenza e/o prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Sul punto si osserva che risulta notificata in data 15/09/2021 una precedente intimazione di pagamento
29120219000625021 000, contenente le suddette cartelle di pagamento.
Tale precedente intimazione non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (24/06/2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale dalla notifica del suddetto precedente atto interruttivo (15/09/2021).
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
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