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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1699/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR MI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11289/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 CONCESSIONE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 BOLLO 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160123916291 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190004069362 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190152469260 CANONE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1047/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720259000600043/000, notificata in data 31/03/2025, limitatamente alle seguenti sottese cartelle di pagamento: n.09720160123916291000 del 13/11/2016 Ente Creditore Regione Lazio per un importo di
€ 240,47; n. 09720190004069362000 del 06/09/2019 Ente Creditore Regione Lazio per un importo di
€ 224,16; n. 09720190152469260000 del 31/01/2020 Ente Creditore Roma Capitale per un importo di
€ 3.553,88; per un totale di € 4.018,51. La ricorrente ha dedotto: a) omessa notifica delle cartelle;
b) prescrizione dei crediti;
ha chiesto perciò annullarsi gli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale non si sono costituite.
Regione Lazio, costituitasi, ha controdedotto sulla regolare notifica delle cartelle e ha eccepito la tardività dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alle cartelle per tassa automobilistica, esse sono state notificate nel 2016 e nel 2019. Dalla data della notificazione è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
che, essendo la prescrizione triennale, si è compiuto prima della notifica dell'intimazione, avvenuta in data 31/03/2025.
Quanto alla cartella relativa al canone di concessione, non vi è prova della sua notificazione, per cui alla data della notifica dell'intimazione si era già compiuto il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, RO AL e
REGIONE LAZIO alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 400,00
a carico di REGIONE LAZIO in solido con AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed euro
1.000,00 a carico di RO AL in solido con AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, oltre a CU, rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge. Roma, 29 gennaio 2026 Il giudice-est.
IL LI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR MI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11289/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 CONCESSIONE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259000600043000 BOLLO 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160123916291 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190004069362 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190152469260 CANONE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1047/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720259000600043/000, notificata in data 31/03/2025, limitatamente alle seguenti sottese cartelle di pagamento: n.09720160123916291000 del 13/11/2016 Ente Creditore Regione Lazio per un importo di
€ 240,47; n. 09720190004069362000 del 06/09/2019 Ente Creditore Regione Lazio per un importo di
€ 224,16; n. 09720190152469260000 del 31/01/2020 Ente Creditore Roma Capitale per un importo di
€ 3.553,88; per un totale di € 4.018,51. La ricorrente ha dedotto: a) omessa notifica delle cartelle;
b) prescrizione dei crediti;
ha chiesto perciò annullarsi gli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale non si sono costituite.
Regione Lazio, costituitasi, ha controdedotto sulla regolare notifica delle cartelle e ha eccepito la tardività dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alle cartelle per tassa automobilistica, esse sono state notificate nel 2016 e nel 2019. Dalla data della notificazione è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
che, essendo la prescrizione triennale, si è compiuto prima della notifica dell'intimazione, avvenuta in data 31/03/2025.
Quanto alla cartella relativa al canone di concessione, non vi è prova della sua notificazione, per cui alla data della notifica dell'intimazione si era già compiuto il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, RO AL e
REGIONE LAZIO alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 400,00
a carico di REGIONE LAZIO in solido con AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed euro
1.000,00 a carico di RO AL in solido con AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, oltre a CU, rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge. Roma, 29 gennaio 2026 Il giudice-est.
IL LI