TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2248 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv MASTIO GIAN LUIGI GIUSEPPE che la C.F._1
rappresenta, giusta procura in atti e la difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto:NG .
All'udienza del 3.10.2015 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
a) dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria n. I4/126014 e, per l'effetto, condannare l'impresa individuale (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), con sede legale a Cagliari in Via C.F._2 P.IVA_2
Monte Sabotino 9/A – D (CAP 09122), in persona del titolare firmatario e legale
1 rappresentante p.t. Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, ivi residente in [...] a restituire C.F._2
nella libera e completa disponibilità della il bene immobile Parte_1
oggetto del presente ricorso;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto esponeva di aver stipulato il contratto n I4/126014 con il Parte_1
quale aveva concesso in locazione finanziaria all' impresa individuale CP_1
con sede legale a Cagliari in Via Monte Sabotino 9/D (CAP
[...]
09122), il seguente immobile sito nel Comune di Cagliari e precisamente: < immobiliare ad uso artigianale (panificio), posta al piano terreno ed avente accesso dalla Via Monte Sabotino civici 9/E e 9/D; costituita da un vano per la rivendita, un vano per deposito farina, un locale per la lavorazione ed il forno, con annessi spogliatoi, docce e W.C., e cortile retrostante di mq. 150; il tutto è distinto nel
Catasto Fabbricati al foglio A/9 mappali 568 sub. 1 e 569 (graffati), Via Monte
Sabotino n. 9/D, piano T, Z.C. 1^, categ. C/3, classe 8^, mq. 26 – rendita euro
1.715,77.
Lamentava che l'utilizzatrice si era morosa nel pagamento dei canoni di leasing e che la ricorrente, avvalendosi della facoltà concessale dalle clausole n. 12 e 13 delle condizioni generali del contratto, con pec del 29/4/2024, aveva notificato la dichiarazione di risoluzione, invitando la medesima utilizzatrice a rilasciare nella libera e completa disponibilità della concedente il bene immobile oggetto della locazione finanziaria.
Precisava che il debito della resistente era pari 175.356,40, di cui € 128.208,67 per credito scaduto ed € 47.147,73 per interessi di mora su credito scaduto e che, anche dopo l'intervenuta risoluzione, l'utilizzatrice non aveva rilasciato l'immobile e non aveva effettuato alcun pagamento.
Concludeva come in atti.
rimaneva contumace. Controparte_3
2 ***
Tutto ciò premesso, si osserva in diritto:
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che il creditore che agisce per la risoluzione, l'adempimento del contratto ovvero per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, “mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (per tutte Cass n. 1743 del 26.1.2007), si deve osservare che il ricorrente ha assolto il proprio obbligo in quanto non è contestato (ed è provato con la produzione del documento) che tra le parti è intervenuto un contratto di locazione finanziaria.
E' pacifico, inoltre, che l'utilizzatore non ha provveduto al pagamento di numerosi canoni e che è debitore di euro 175.356,40 per canoni scaduti e interessi.
E' provato inoltre che il ricorrente ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni acquistando l'immobile e concedendolo in locazione finanziaria.
Dalle precedenti considerazioni discende che il comportamento del convenuto deve essere qualificato come grave inadempimento con la conseguenza che la domanda di risoluzione proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto dovrà essere ordinata la restituzione dell'immobile locato, libero da cose e persone.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto, condanna la resistente al rilascio, nel termine di giorni venti, dell'immobile libero da cose e persone, immobile di seguito meglio identificato: unità immobiliare ad uso artigianale (panificio), posta al piano terreno ed avente accesso dalla Via Monte Sabotino civici 9/E e 9/D; costituita da un vano per la
3 rivendita, un vano per deposito farina, un locale per la lavorazione ed il forno, con annessi spogliatoi, docce e W.C., e cortile retrostante di mq. 150; il tutto è distinto nel
Catasto Fabbricati al foglio A/9 mappali 568 sub. 1 e 569 (graffati), Via Monte
Sabotino n. 9/D, piano T, Z.C. 1^, categ. C/3, classe 8^, mq. 26 – rendita euro
1.715,77.
Condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Riduzione del 30 % su € 7.052,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.115,60
Compenso al netto delle riduzioni € 4.936,40 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 24/12/2025 .
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2248 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv MASTIO GIAN LUIGI GIUSEPPE che la C.F._1
rappresenta, giusta procura in atti e la difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto:NG .
All'udienza del 3.10.2015 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
a) dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria n. I4/126014 e, per l'effetto, condannare l'impresa individuale (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), con sede legale a Cagliari in Via C.F._2 P.IVA_2
Monte Sabotino 9/A – D (CAP 09122), in persona del titolare firmatario e legale
1 rappresentante p.t. Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, ivi residente in [...] a restituire C.F._2
nella libera e completa disponibilità della il bene immobile Parte_1
oggetto del presente ricorso;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto esponeva di aver stipulato il contratto n I4/126014 con il Parte_1
quale aveva concesso in locazione finanziaria all' impresa individuale CP_1
con sede legale a Cagliari in Via Monte Sabotino 9/D (CAP
[...]
09122), il seguente immobile sito nel Comune di Cagliari e precisamente: < immobiliare ad uso artigianale (panificio), posta al piano terreno ed avente accesso dalla Via Monte Sabotino civici 9/E e 9/D; costituita da un vano per la rivendita, un vano per deposito farina, un locale per la lavorazione ed il forno, con annessi spogliatoi, docce e W.C., e cortile retrostante di mq. 150; il tutto è distinto nel
Catasto Fabbricati al foglio A/9 mappali 568 sub. 1 e 569 (graffati), Via Monte
Sabotino n. 9/D, piano T, Z.C. 1^, categ. C/3, classe 8^, mq. 26 – rendita euro
1.715,77.
Lamentava che l'utilizzatrice si era morosa nel pagamento dei canoni di leasing e che la ricorrente, avvalendosi della facoltà concessale dalle clausole n. 12 e 13 delle condizioni generali del contratto, con pec del 29/4/2024, aveva notificato la dichiarazione di risoluzione, invitando la medesima utilizzatrice a rilasciare nella libera e completa disponibilità della concedente il bene immobile oggetto della locazione finanziaria.
Precisava che il debito della resistente era pari 175.356,40, di cui € 128.208,67 per credito scaduto ed € 47.147,73 per interessi di mora su credito scaduto e che, anche dopo l'intervenuta risoluzione, l'utilizzatrice non aveva rilasciato l'immobile e non aveva effettuato alcun pagamento.
Concludeva come in atti.
rimaneva contumace. Controparte_3
2 ***
Tutto ciò premesso, si osserva in diritto:
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che il creditore che agisce per la risoluzione, l'adempimento del contratto ovvero per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, “mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (per tutte Cass n. 1743 del 26.1.2007), si deve osservare che il ricorrente ha assolto il proprio obbligo in quanto non è contestato (ed è provato con la produzione del documento) che tra le parti è intervenuto un contratto di locazione finanziaria.
E' pacifico, inoltre, che l'utilizzatore non ha provveduto al pagamento di numerosi canoni e che è debitore di euro 175.356,40 per canoni scaduti e interessi.
E' provato inoltre che il ricorrente ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni acquistando l'immobile e concedendolo in locazione finanziaria.
Dalle precedenti considerazioni discende che il comportamento del convenuto deve essere qualificato come grave inadempimento con la conseguenza che la domanda di risoluzione proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto dovrà essere ordinata la restituzione dell'immobile locato, libero da cose e persone.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto, condanna la resistente al rilascio, nel termine di giorni venti, dell'immobile libero da cose e persone, immobile di seguito meglio identificato: unità immobiliare ad uso artigianale (panificio), posta al piano terreno ed avente accesso dalla Via Monte Sabotino civici 9/E e 9/D; costituita da un vano per la
3 rivendita, un vano per deposito farina, un locale per la lavorazione ed il forno, con annessi spogliatoi, docce e W.C., e cortile retrostante di mq. 150; il tutto è distinto nel
Catasto Fabbricati al foglio A/9 mappali 568 sub. 1 e 569 (graffati), Via Monte
Sabotino n. 9/D, piano T, Z.C. 1^, categ. C/3, classe 8^, mq. 26 – rendita euro
1.715,77.
Condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Riduzione del 30 % su € 7.052,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.115,60
Compenso al netto delle riduzioni € 4.936,40 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 24/12/2025 .
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
4