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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2117/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ AR CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13472/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013183847 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1715/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/06/2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n.
071/2025/0013183847/000, emessa da AdeR – Agente della riscossione – provincia di Napoli su incarico della Regione Campania, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2019 (targa Targa_1 ) per complessivi € 302,23, notificata il 23/04/2025 come da relata in atti.
La cartella richiama l'avviso di accertamento n. 964045547690 (anno 2019), notificato il 03/08/2022, su cui
è stato formato il ruolo n. 2025/002465, reso esecutivo il 09/12/2024 e consegnato all'agente il 25/01/2025.
A sostegno del ricorso l'istante pone i seguenti motivi:- prescrizione del credito triennale relativo alla tassa automobilistica 2019, assumendo l'assenza di atti interruttivi validamente notificati;
- carente motivazione dell'atto; - omessa notifica dell'atto prodromico;
chiede l'annullamento della cartella e la cancellazione dal ruolo, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è costituita evidenziando che, all'esito di istruttoria interna, era intervenuto l' annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 964045547690, sotteso alla cartella impugnata,
e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
AdeR si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle censure riguardanti l'attività impostiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che la Giunta Regionale della Campania – U.O.S. Gestione amministrativa e contabile ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento n. 964045547690/2019 (targa Targa_1) per irregolarità del procedimento notificatorio (ricevuta priva di data), con esito di pratica: ANNULLATA in data
09/01/2026 e formale riscontro interno del 12/01/2026 (prot. istruttorio verso UOS e indicazione di motivo
“Ricevuta di notifica priva di data”), disponendo l'inoltro ad AdeR per i conseguenti provvedimenti.
L'annullamento dell'atto presupposto determina il venir meno della pretesa posta a fondamento della cartella impugnata e fa cessare la materia del contendere, non residuando interesse alla prosecuzione del giudizio
(art. 46, D.Lgs. 546/1992). La declaratoria non implica pronuncia di merito sull'illegittimità della cartella, essendo il giudizio definito per sopravvenienza dell'autotutela dell'ente impositore.
Nel caso di specie, la Regione Campania ha espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
AdeR ha invece insistito per la rifusione delle spese in capo al ricorrente e, comunque, per essere tenuta indenne da ogni condanna.
In applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della sollecita definizione in autotutela e della natura sopravvenuta della causa estintiva, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ AR CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13472/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013183847 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1715/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/06/2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n.
071/2025/0013183847/000, emessa da AdeR – Agente della riscossione – provincia di Napoli su incarico della Regione Campania, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2019 (targa Targa_1 ) per complessivi € 302,23, notificata il 23/04/2025 come da relata in atti.
La cartella richiama l'avviso di accertamento n. 964045547690 (anno 2019), notificato il 03/08/2022, su cui
è stato formato il ruolo n. 2025/002465, reso esecutivo il 09/12/2024 e consegnato all'agente il 25/01/2025.
A sostegno del ricorso l'istante pone i seguenti motivi:- prescrizione del credito triennale relativo alla tassa automobilistica 2019, assumendo l'assenza di atti interruttivi validamente notificati;
- carente motivazione dell'atto; - omessa notifica dell'atto prodromico;
chiede l'annullamento della cartella e la cancellazione dal ruolo, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è costituita evidenziando che, all'esito di istruttoria interna, era intervenuto l' annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 964045547690, sotteso alla cartella impugnata,
e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
AdeR si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle censure riguardanti l'attività impostiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che la Giunta Regionale della Campania – U.O.S. Gestione amministrativa e contabile ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento n. 964045547690/2019 (targa Targa_1) per irregolarità del procedimento notificatorio (ricevuta priva di data), con esito di pratica: ANNULLATA in data
09/01/2026 e formale riscontro interno del 12/01/2026 (prot. istruttorio verso UOS e indicazione di motivo
“Ricevuta di notifica priva di data”), disponendo l'inoltro ad AdeR per i conseguenti provvedimenti.
L'annullamento dell'atto presupposto determina il venir meno della pretesa posta a fondamento della cartella impugnata e fa cessare la materia del contendere, non residuando interesse alla prosecuzione del giudizio
(art. 46, D.Lgs. 546/1992). La declaratoria non implica pronuncia di merito sull'illegittimità della cartella, essendo il giudizio definito per sopravvenienza dell'autotutela dell'ente impositore.
Nel caso di specie, la Regione Campania ha espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
AdeR ha invece insistito per la rifusione delle spese in capo al ricorrente e, comunque, per essere tenuta indenne da ogni condanna.
In applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della sollecita definizione in autotutela e della natura sopravvenuta della causa estintiva, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.