TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 168
TAR
Decreto cautelare 18 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e dell'art. 21 octies, II° comma della l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca, quale atto di secondo grado, doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo specifiche ragioni di urgenza non adeguatamente dimostrate. La natura vincolata dell'atto rispetto alla proposta prefettizia non esclude la necessità di tale comunicazione, poiché il Comune mantiene un potere di valutazione.

  • Altro
    Violazione dell'art. 21 quinquies della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, contraddittorietà, violazione del principio di buona amministrazione, di proporzionalità e di tassatività

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 7 della L. 241/90.

  • Altro
    Violazione dell'art. 7 della l. 241/1990

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 7 della L. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 168
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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