Articolo 237 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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6 maggio 1952
Art. 237.
(Imbarco su navi di bandiera estera)


L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952