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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 237.
(Imbarco su navi di bandiera estera)
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.
(Imbarco su navi di bandiera estera)
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.
Commentario • 1
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