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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2024, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3250 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e diesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Tancredi;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia Controparte_1 C.F._2
D'ACUNZO;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, Parte_1 CP_2
con il quale aveva contratto matrimonio il 05.08.2006 in da cui nascevano (il
[...] Per_1 Per_2
25.03.2008) e (il 28.08.2010) alle conclusioni riportate in atti, deducendo che la Per_3
pagina 1 di 4 comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata tanto da rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso ed il collocamento dei minori, l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento per i figli.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda principale, contestando, in particolare, le richieste di natura economica.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 22.03.2024, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, veniva disposta l'audizione dei figli minori, in ragione della sopravvenuta richiesta di collocamento presso il padre. Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti a seguito della detta audizione, all'udienza del 5.07.2024, discussa la causa come in atti e fatte precisare le rispettive conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza.
************
L'esame delle allegazioni in atti unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili relativi ai figli minori, osservato che le domande in punto di affidamento e collocamento non sono soggette a preclusioni (art. 473 –bis.19 c.p.c.), deve osservarsi quanto segue.
Non essendo in contestazione l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, rileva il
Collegio che, non emergendo elementi di criticità nel rapporto tra minori con ciascuno dei genitori, ovvero di incapacità di questi ultimi, appare dirimente, nel contrasto emerso circa il collocamento, la volontà espressa dei minori, tenuto conto della loro età, specie di (sedicenne), e della Per_2
piena capacità di discernimento, per come manifestata e riconosciuta da entrambi i genitori.
Orbene, i minori, di fronte al giudice delegato, hanno espresso la chiara ed univoca volontà di convivere con il padre.
In particolare, ha dichiarato, sul punto, “sia io che mio fratello vorremmo vivere Per_2
maggiormente con papà pur continuando a vedere nostra madre perché comunque le vogliamo bene;
io vorrei vivere maggiormente con mio padre perché in genere è lui che si occupa di accompagnarmi se devo uscire o che mi da i soldi per compare qualsiasi cosa, mia madre nel pagina 2 di 4 weekend prevalentemente lavora e comunque con mio padre ho maggiore confidenza ed ho un maggior rapporto”.
Di analogo contenuto appaiono le dichiarazioni di il quale ha affermato che se “i miei Per_3
genitori dovessero decidere di vivere separati io vorrei vivere prevalentemente con mio padre e mia sorella, pur continuando a vedere comunque mamma, perché per qualsiasi mio bisogno mi viene più automatico rivolgermi a mio padre ed in generale ho più confidenza con lui rispetto a mamma”.
Dalle dichiarazioni di entrambi emerge, per come sopra anticipato, che i minori hanno un buon rapporto con entrambi i genitori;
tuttavia, un legame più intenso con il padre, il quale mostra maggiore comprensione verso i loro bisogni ed è più presente rispetto alla madre durante i weekend.
Alla luce di tali univoche emergenze istruttorie, in difetto di elementi che possano far dubitare della genuinità delle affermazioni dei minori, ritiene il Collegio che, fermo restando l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, appare maggiormente confacente all'interesse Per_2 Per_3
dei minori il collocamento prevalente presso il padre. In difetto di diversa indicazione della , Pt_1
e in accoglimento della richiesta del , la disciplina dei tempi di permanenza presso la CP_1
madre segue il regime di frequentazioni indicati dalla ricorrente nella prospettiva del collocamento presso di sé, che appare idoneo ad assicurare ai minori il mantenimento dei rapporti continuativi ed equilibrati con la madre. Resta ferma la possibilità di implementazione degli incontri, compatibilmente con gli impegni anche extrascolastici, tenuto conto della volontà dei figli.
Al collocamento prevalente presso il padre, consegue l'assegnazione della casa familiare allo stesso.
Al mantenimento ordinario dei minori provvederà integralmente il sig. , conformemente CP_1
all'impegno assunto dallo stesso all'udienza del 5.07.2024, stante anche la differenza reddituale tra le parti e l'assegnazione della casa familiare al resistente.
Le spese straordinarie devono porsi a carico di ciascuno nella misura del 50%.
Considerato che l'affido condiviso comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, non può accogliersi la richiesta di gestione esclusiva del c/c .
L'adesione alla domanda principale e la decisione nel superiore interesse dei minori giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così decide: dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Per_1
per quanto di sua competenza;
dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, da collocarsi presso il padre, a cui si assegna la casa familiare, con diritto di visita della madre nei termini di cui in motivazione;
pone a carico di entrambi il contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie;
disattende la domanda di gestione del conto corrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 20 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3250 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e diesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Tancredi;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia Controparte_1 C.F._2
D'ACUNZO;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, Parte_1 CP_2
con il quale aveva contratto matrimonio il 05.08.2006 in da cui nascevano (il
[...] Per_1 Per_2
25.03.2008) e (il 28.08.2010) alle conclusioni riportate in atti, deducendo che la Per_3
pagina 1 di 4 comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata tanto da rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso ed il collocamento dei minori, l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento per i figli.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda principale, contestando, in particolare, le richieste di natura economica.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 22.03.2024, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, veniva disposta l'audizione dei figli minori, in ragione della sopravvenuta richiesta di collocamento presso il padre. Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti a seguito della detta audizione, all'udienza del 5.07.2024, discussa la causa come in atti e fatte precisare le rispettive conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza.
************
L'esame delle allegazioni in atti unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili relativi ai figli minori, osservato che le domande in punto di affidamento e collocamento non sono soggette a preclusioni (art. 473 –bis.19 c.p.c.), deve osservarsi quanto segue.
Non essendo in contestazione l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, rileva il
Collegio che, non emergendo elementi di criticità nel rapporto tra minori con ciascuno dei genitori, ovvero di incapacità di questi ultimi, appare dirimente, nel contrasto emerso circa il collocamento, la volontà espressa dei minori, tenuto conto della loro età, specie di (sedicenne), e della Per_2
piena capacità di discernimento, per come manifestata e riconosciuta da entrambi i genitori.
Orbene, i minori, di fronte al giudice delegato, hanno espresso la chiara ed univoca volontà di convivere con il padre.
In particolare, ha dichiarato, sul punto, “sia io che mio fratello vorremmo vivere Per_2
maggiormente con papà pur continuando a vedere nostra madre perché comunque le vogliamo bene;
io vorrei vivere maggiormente con mio padre perché in genere è lui che si occupa di accompagnarmi se devo uscire o che mi da i soldi per compare qualsiasi cosa, mia madre nel pagina 2 di 4 weekend prevalentemente lavora e comunque con mio padre ho maggiore confidenza ed ho un maggior rapporto”.
Di analogo contenuto appaiono le dichiarazioni di il quale ha affermato che se “i miei Per_3
genitori dovessero decidere di vivere separati io vorrei vivere prevalentemente con mio padre e mia sorella, pur continuando a vedere comunque mamma, perché per qualsiasi mio bisogno mi viene più automatico rivolgermi a mio padre ed in generale ho più confidenza con lui rispetto a mamma”.
Dalle dichiarazioni di entrambi emerge, per come sopra anticipato, che i minori hanno un buon rapporto con entrambi i genitori;
tuttavia, un legame più intenso con il padre, il quale mostra maggiore comprensione verso i loro bisogni ed è più presente rispetto alla madre durante i weekend.
Alla luce di tali univoche emergenze istruttorie, in difetto di elementi che possano far dubitare della genuinità delle affermazioni dei minori, ritiene il Collegio che, fermo restando l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, appare maggiormente confacente all'interesse Per_2 Per_3
dei minori il collocamento prevalente presso il padre. In difetto di diversa indicazione della , Pt_1
e in accoglimento della richiesta del , la disciplina dei tempi di permanenza presso la CP_1
madre segue il regime di frequentazioni indicati dalla ricorrente nella prospettiva del collocamento presso di sé, che appare idoneo ad assicurare ai minori il mantenimento dei rapporti continuativi ed equilibrati con la madre. Resta ferma la possibilità di implementazione degli incontri, compatibilmente con gli impegni anche extrascolastici, tenuto conto della volontà dei figli.
Al collocamento prevalente presso il padre, consegue l'assegnazione della casa familiare allo stesso.
Al mantenimento ordinario dei minori provvederà integralmente il sig. , conformemente CP_1
all'impegno assunto dallo stesso all'udienza del 5.07.2024, stante anche la differenza reddituale tra le parti e l'assegnazione della casa familiare al resistente.
Le spese straordinarie devono porsi a carico di ciascuno nella misura del 50%.
Considerato che l'affido condiviso comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, non può accogliersi la richiesta di gestione esclusiva del c/c .
L'adesione alla domanda principale e la decisione nel superiore interesse dei minori giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così decide: dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Per_1
per quanto di sua competenza;
dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, da collocarsi presso il padre, a cui si assegna la casa familiare, con diritto di visita della madre nei termini di cui in motivazione;
pone a carico di entrambi il contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie;
disattende la domanda di gestione del conto corrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 20 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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