TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall' avvocato Pelle' Pamela, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità civile”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico, dott. dopo aver significativamente Persona_1 rilevato che la ricorrente è affetta dal seguente complesso patologico: “1) CARDIOPATIA IPERTENSIVA MODERATA (II CLASSE SEC. NYHA) cod. 6442 – invalidità tabellata: 41-50%. 2) SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE CERVICALE IN ESITI DI INTERVENTO PER ERNIA DISCALE C6-C7 E L5-S1: cod. ana 7010 – invalidità tabellata: 31- 40%. 3)IPOTIROIDISMO: cod. ana 7102 – invalidità tabellata: 11%. 4)SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA CON FIBROMIALGIA: cod. 2105 – invalidità tabellata: 15%. 5)SINDROME DEL TUNNEL CARPALE DX GRAVE: cod. 7313 – invalidità tabellata: 11-20%. 6) REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO IN ERNIA IATALE: cod. ana 6454 – invalidità tabellata: 10%”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Sulla base della documentazione medica e dell'esame clinico peritale, in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice si ritiene che la sig.ra , per le infermità Parte_1 coesistenti sopra elencate, a decorrere dal marzo 2024 sia invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 77% (settantasette percento). Sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per la concessione del solo assegno di invalidità civile”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.10.2024, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara che si Parte_1 CP_1 Parte_1 trova nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese di marzo 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente. CP_1
Lecce, 26 novembre 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall' avvocato Pelle' Pamela, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità civile”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 All'esito della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico, dott. dopo aver significativamente Persona_1 rilevato che la ricorrente è affetta dal seguente complesso patologico: “1) CARDIOPATIA IPERTENSIVA MODERATA (II CLASSE SEC. NYHA) cod. 6442 – invalidità tabellata: 41-50%. 2) SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE CERVICALE IN ESITI DI INTERVENTO PER ERNIA DISCALE C6-C7 E L5-S1: cod. ana 7010 – invalidità tabellata: 31- 40%. 3)IPOTIROIDISMO: cod. ana 7102 – invalidità tabellata: 11%. 4)SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA CON FIBROMIALGIA: cod. 2105 – invalidità tabellata: 15%. 5)SINDROME DEL TUNNEL CARPALE DX GRAVE: cod. 7313 – invalidità tabellata: 11-20%. 6) REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO IN ERNIA IATALE: cod. ana 6454 – invalidità tabellata: 10%”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Sulla base della documentazione medica e dell'esame clinico peritale, in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice si ritiene che la sig.ra , per le infermità Parte_1 coesistenti sopra elencate, a decorrere dal marzo 2024 sia invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 77% (settantasette percento). Sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per la concessione del solo assegno di invalidità civile”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.10.2024, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara che si Parte_1 CP_1 Parte_1 trova nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese di marzo 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente. CP_1
Lecce, 26 novembre 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma
3