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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Sezione Distaccata di Taranto
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Annamaria LASTELLA Presidente
2) dott.ssa Monica SGARRO Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al n. 305 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 457/2021 (R.G. 5869/2020) pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di assegno sociale tra
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. F. SALLUSTIO
"Appellante"
contro
Controparte 1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. CERTOMA', A. ANDRIULLI, R. BATTIATO;
"Appellato"
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO: "Assegno sociale"
Con ricorso in appello depositato in data 10/8/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale per motivi reddituali dalla originaria domanda del 10/1/2020, avendoglielo invece CP riconosciuto l' a seguito di successiva domanda del 12/6/2020. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avergli riconosciuto il diritto dal gennaio 2020, posto che le sue condizioni economiche già a tale data giustificavano l'attribuzione dell'assegno ed egli per mero errore nella compilazione della domanda aveva indicato un reddito superiore ai limiti, così determinando il rigetto da parte dell' CP_3. Riteneva poi di avere presentato il ricorso CP amministrativo al Comitato provinciale senza esito. Ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto dalla originaria domanda. .CP non si è costituito. L
All'udienza fissata per la discussione la Corte ha preso atto che l'appellante non avesse depositato prova della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, richiesti espressamente dalla Corte. L'avvocato di parte appellante nulla ha aggiunto..
L'appello è improcedibile. Infatti, per giurisprudenza consolidata "La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito alla stregua di una
-
interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc.
Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)"¹.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato e la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa Rossella Di Todaro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Sezione Distaccata di Taranto
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Annamaria LASTELLA Presidente
2) dott.ssa Monica SGARRO Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al n. 305 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 457/2021 (R.G. 5869/2020) pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di assegno sociale tra
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. F. SALLUSTIO
"Appellante"
contro
Controparte 1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. CERTOMA', A. ANDRIULLI, R. BATTIATO;
"Appellato"
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO: "Assegno sociale"
Con ricorso in appello depositato in data 10/8/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale per motivi reddituali dalla originaria domanda del 10/1/2020, avendoglielo invece CP riconosciuto l' a seguito di successiva domanda del 12/6/2020. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avergli riconosciuto il diritto dal gennaio 2020, posto che le sue condizioni economiche già a tale data giustificavano l'attribuzione dell'assegno ed egli per mero errore nella compilazione della domanda aveva indicato un reddito superiore ai limiti, così determinando il rigetto da parte dell' CP_3. Riteneva poi di avere presentato il ricorso CP amministrativo al Comitato provinciale senza esito. Ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto dalla originaria domanda. .CP non si è costituito. L
All'udienza fissata per la discussione la Corte ha preso atto che l'appellante non avesse depositato prova della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, richiesti espressamente dalla Corte. L'avvocato di parte appellante nulla ha aggiunto..
L'appello è improcedibile. Infatti, per giurisprudenza consolidata "La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito alla stregua di una
-
interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc.
Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)"¹.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato e la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa Rossella Di Todaro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368