TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. PE - presidente -
2. CANTORE dott.ssa Laura - giudice -
3. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice rel. - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1445/2025 T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Netti;
Parte_1
-RICORRENTE- E
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-RESISTENTI CONTUMACI- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 30.01.2025, premesso Parte_1 che:
1. questo Tribunale, con sentenza n. 3500/2022 del 29.09.2022, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con (R.G. n. CP_1 14548/2021), regolando i rapporti tra le parti secondo le condizioni contenute nella convenzione sottoscritta in data 29.07.2022, la quale prevedeva la rinuncia reciproca a qualsiasi forma di mantenimento tra i coniugi, l'obbligo per il ricorrente di corrispondere la somma complessiva di euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli – (nato il [...]), CP_2
(nata l'[...]) e PE (nato l'[...]), nonché il concorso, nella misura del 50%, CP_3 alle spese straordinarie, unitamente alla previsione di incontri liberi tra padre e figli;
2. succesivamente, e , dopo aver conseguito i rispettivi diplomi di maturità, reperivano CP_2 CP_3 occupazioni lavorative tali da garantirne autosufficienza economica;
PE, invece, pur avendo conseguito il diploma presso l'istituto alberghiero, non si era mai attivato concretamente per trovare un impiego;
3. i resistenti non si costituivano in giudizio nei termini di legge;
4. all'udienza del 22.09.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio e preso atto della mancata comparizione dei resistenti nonostante la regolarità della notifica, procedeva all'ascolto del ricorrente, il quale dichiarava di non avere più rapporti con i figli , e CP_2 CP_3 PE da tempo, ribadendo che e lavoravano regolarmente (come emerge dagli CP_2 CP_3 estratti contributivi INPS prodotti), mentre PE non aveva ancora intrapreso alcun percorso di inserimento lavorativo. Il ricorrente precisava inoltre di essere occupato come operaio con un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 e di aver costituito un nuovo nucleo familiare, di cui fa parte un figlio di quattro anni, con il quale abitava in un immobile gravato da mutuo ipotecario;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento dei tre figli maggiorenni e PE. CP_2 CP_3 La causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio ma non rassegnava le sue conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso risulta fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini che seguono. 1. – Sulla revisione delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio Va premesso che, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. (già art. 710 c.p.c.), i provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere modificati qualora sopravvengano circostanze nuove idonee a giustificare un adeguamento delle condizioni già stabilite. Tale principio trova fondamento nell'art. 156 c.c., che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti all'esistenza di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte App. Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600). Nel caso in esame, il rilevante mutamento della condizione dei resistenti integra la fattispecie dei “giustificati motivi” che consentono la revisione dei provvedimenti già assunti. Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2002, n. 13863). 2. – Sulla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e CP_2 CP_3 Sul punto, si osserva che e IL risultano soggetti capaci di provvedere a sé stessi e al proprio CP_2 mantenimento. In particolare, dal 2023, presta attività lavorativa con contratto di apprendistato CP_2 part-time presso la ditta Remine Antonio, denominata “La Hostaria De Don Juan I di Remine Antonio”, con sede in Monopoli (BA), via Sallustio n. 15; mentre, dal 2022, svolge attività CP_3 lavorativa con contratto part-time presso “Il Gelato di EL DR & C. S.a.s.”, con sede in Casamassima (BA), via Pierpaolo Pasolini n. 1/A. L'esistenza di rapporti di lavoro, seppur di natura part-time, dimostra che entrambi i figli hanno acquisito la capacità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Difatti, è ormai pacifico in giurisprudenza che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno
“de quo” risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportata alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli” (ex multis Cass. Civ., sent. dell'08 agosto 2013, n. 18974). Spetta infatti al figlio, secondo il principio di autoresponsabilità, ricercare l'autonomia economica contemperando le proprie aspirazioni con le esigenze del mercato del lavoro (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17183/2020; Cass. Civ., ord. n. 27904/2021). Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che e hanno ormai raggiunto una CP_2 CP_3 condizione di autosufficienza economica, che esclude la persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte del ricorrente. Ne consegue la revoca del contributo paterno disposto in favore di e CP_2 CP_3 con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso). 3. – Sulla revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio PE Lo status di PE richiede considerazioni parzialmente differenti rispetto ai fratelli, atteso che, pur avendo concluso da alcuni anni il percorso scolastico presso l'istituto alberghiero, egli non si è mai adoperato concretamente per l'inserimento nel mondo del lavoro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ., ord. n. 17183/2020). Invero, tale onere probatorio posto a carico del richiedente deve avere ad oggetto non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso – ma anche la prova di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha precisato che, qualora il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete di raggiungere l'indipendenza economica, ma non ne abbia tratto utile profitto per propria colpa o per libera scelta, cessa il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento, “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe […] in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. Civ., sez. I, n. 12952 del 22 giugno 2016). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il mantenimento del figlio maggiorenne non ha natura assistenziale, ma una funzione educativa e formativa, sicché esso perdura solo per il tempo necessario a completare il percorso scolastico prescelto e per l'ulteriore periodo strettamente funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro, dovendo cessare nel momento in cui il figlio sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di soddisfare personalmente i suoi bisogni essenziali (Cass. Civ., ord. n. 27904/2021; Cass. Civ., ord. n. 32406/2021). Inoltre, è stato affermato dalla Suprema Corte che il genitore può chiedere al giudice la revoca o la riduzione del mantenimento, allegando e dimostrando la condotta negligente o procrastinatrice del figlio (Cass. Civ., Sez. VI–1, ord. del 05 marzo 2018, n. 5088). In ogni caso, con il raggiungimento di un'età tale da ritenere concluso il percorso educativo, la perdurante mancanza di autosufficienza economica costituisce un indice qualificato di inerzia colpevole (Cass. Civ., Sez. VI–1, ord. del 21 novembre 2019, n. 30491). Nel caso di specie, PE – pur in possesso di un titolo di studio professionalizzante – non ha mai intrapreso alcuna ricerca concreta di un'occupazione lavorativa. Tale atteggiamento integra l'abuso del diritto stigmatizzato dalla giurisprudenza richiamata. Pertanto, anche nei suoi confronti risulta giustificata la revoca del contributo paterno al mantenimento, non potendo più il ricorrente farsi carico di un figlio maggiorenne che, senza giustificazione, non si impegna per costruire la propria indipendenza economica. A tutto ciò si aggiunga la situazione reddituale del ricorrente. Infatti, come da lui stesso dichiarato all'udienza del 22.09.2025, il ricorrente percepisce un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 come operaio, circostanza coerente con quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali depositate: il Modello 730/2024 riporta, infatti, un reddito complessivo pari a euro 18.401,00; il Modello 730/2023 pari a euro 16.359,00; e il Modello 730/2022 pari a euro 12.807,00. Si tratta, dunque, di redditi oggettivamente modesti, che confermano l'impossibilità per il ricorrente di continuare a farsi carico del mantenimento dei figli maggiorenni, senza compromettere il sostentamento del nuovo nucleo familiare di cui fa parte un figlio minore. Ne consegue la revoca del contributo paterno disposto in favore di PE a partire dal deposito del ricorso. 4. – Sulla soccombenza dei resistenti Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico dei resistenti soccombenti, anche in ragione del loro disinteresse per il presente giudizio, comprovato dalla loro contumacia e dall'assenza di attività difensiva, circostanze che hanno impedito la definizione consensuale della lite. Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo ai sensi dei parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile ma modesto della causa. La liquidazione avviene in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e sulla base del criterio di determinazione previsto dall'art. 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva svolta dal legale del ricorrente: fasi di studio ed introduttiva liquidate con riduzione del 30% in considerazione della semplicità della causa, fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati scritti conclusivi per la contumacia delle controparti, ed esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
5. – La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.01.2025 da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata sentenza: Controparte_4
1. revoca l'assegno di mantenimento versato da in favore dei figli Parte_1
e con decorrenza da febbraio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 2025; 2. condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.759,75, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore del ricorrente. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 21.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Guaragnella dott. PE Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. PE - presidente -
2. CANTORE dott.ssa Laura - giudice -
3. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice rel. - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1445/2025 T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Netti;
Parte_1
-RICORRENTE- E
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-RESISTENTI CONTUMACI- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 30.01.2025, premesso Parte_1 che:
1. questo Tribunale, con sentenza n. 3500/2022 del 29.09.2022, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con (R.G. n. CP_1 14548/2021), regolando i rapporti tra le parti secondo le condizioni contenute nella convenzione sottoscritta in data 29.07.2022, la quale prevedeva la rinuncia reciproca a qualsiasi forma di mantenimento tra i coniugi, l'obbligo per il ricorrente di corrispondere la somma complessiva di euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli – (nato il [...]), CP_2
(nata l'[...]) e PE (nato l'[...]), nonché il concorso, nella misura del 50%, CP_3 alle spese straordinarie, unitamente alla previsione di incontri liberi tra padre e figli;
2. succesivamente, e , dopo aver conseguito i rispettivi diplomi di maturità, reperivano CP_2 CP_3 occupazioni lavorative tali da garantirne autosufficienza economica;
PE, invece, pur avendo conseguito il diploma presso l'istituto alberghiero, non si era mai attivato concretamente per trovare un impiego;
3. i resistenti non si costituivano in giudizio nei termini di legge;
4. all'udienza del 22.09.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio e preso atto della mancata comparizione dei resistenti nonostante la regolarità della notifica, procedeva all'ascolto del ricorrente, il quale dichiarava di non avere più rapporti con i figli , e CP_2 CP_3 PE da tempo, ribadendo che e lavoravano regolarmente (come emerge dagli CP_2 CP_3 estratti contributivi INPS prodotti), mentre PE non aveva ancora intrapreso alcun percorso di inserimento lavorativo. Il ricorrente precisava inoltre di essere occupato come operaio con un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 e di aver costituito un nuovo nucleo familiare, di cui fa parte un figlio di quattro anni, con il quale abitava in un immobile gravato da mutuo ipotecario;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento dei tre figli maggiorenni e PE. CP_2 CP_3 La causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio ma non rassegnava le sue conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso risulta fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini che seguono. 1. – Sulla revisione delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio Va premesso che, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. (già art. 710 c.p.c.), i provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere modificati qualora sopravvengano circostanze nuove idonee a giustificare un adeguamento delle condizioni già stabilite. Tale principio trova fondamento nell'art. 156 c.c., che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti all'esistenza di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte App. Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600). Nel caso in esame, il rilevante mutamento della condizione dei resistenti integra la fattispecie dei “giustificati motivi” che consentono la revisione dei provvedimenti già assunti. Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2002, n. 13863). 2. – Sulla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e CP_2 CP_3 Sul punto, si osserva che e IL risultano soggetti capaci di provvedere a sé stessi e al proprio CP_2 mantenimento. In particolare, dal 2023, presta attività lavorativa con contratto di apprendistato CP_2 part-time presso la ditta Remine Antonio, denominata “La Hostaria De Don Juan I di Remine Antonio”, con sede in Monopoli (BA), via Sallustio n. 15; mentre, dal 2022, svolge attività CP_3 lavorativa con contratto part-time presso “Il Gelato di EL DR & C. S.a.s.”, con sede in Casamassima (BA), via Pierpaolo Pasolini n. 1/A. L'esistenza di rapporti di lavoro, seppur di natura part-time, dimostra che entrambi i figli hanno acquisito la capacità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Difatti, è ormai pacifico in giurisprudenza che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno
“de quo” risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportata alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli” (ex multis Cass. Civ., sent. dell'08 agosto 2013, n. 18974). Spetta infatti al figlio, secondo il principio di autoresponsabilità, ricercare l'autonomia economica contemperando le proprie aspirazioni con le esigenze del mercato del lavoro (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17183/2020; Cass. Civ., ord. n. 27904/2021). Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che e hanno ormai raggiunto una CP_2 CP_3 condizione di autosufficienza economica, che esclude la persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte del ricorrente. Ne consegue la revoca del contributo paterno disposto in favore di e CP_2 CP_3 con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso). 3. – Sulla revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio PE Lo status di PE richiede considerazioni parzialmente differenti rispetto ai fratelli, atteso che, pur avendo concluso da alcuni anni il percorso scolastico presso l'istituto alberghiero, egli non si è mai adoperato concretamente per l'inserimento nel mondo del lavoro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ., ord. n. 17183/2020). Invero, tale onere probatorio posto a carico del richiedente deve avere ad oggetto non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso – ma anche la prova di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha precisato che, qualora il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete di raggiungere l'indipendenza economica, ma non ne abbia tratto utile profitto per propria colpa o per libera scelta, cessa il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento, “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe […] in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. Civ., sez. I, n. 12952 del 22 giugno 2016). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il mantenimento del figlio maggiorenne non ha natura assistenziale, ma una funzione educativa e formativa, sicché esso perdura solo per il tempo necessario a completare il percorso scolastico prescelto e per l'ulteriore periodo strettamente funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro, dovendo cessare nel momento in cui il figlio sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di soddisfare personalmente i suoi bisogni essenziali (Cass. Civ., ord. n. 27904/2021; Cass. Civ., ord. n. 32406/2021). Inoltre, è stato affermato dalla Suprema Corte che il genitore può chiedere al giudice la revoca o la riduzione del mantenimento, allegando e dimostrando la condotta negligente o procrastinatrice del figlio (Cass. Civ., Sez. VI–1, ord. del 05 marzo 2018, n. 5088). In ogni caso, con il raggiungimento di un'età tale da ritenere concluso il percorso educativo, la perdurante mancanza di autosufficienza economica costituisce un indice qualificato di inerzia colpevole (Cass. Civ., Sez. VI–1, ord. del 21 novembre 2019, n. 30491). Nel caso di specie, PE – pur in possesso di un titolo di studio professionalizzante – non ha mai intrapreso alcuna ricerca concreta di un'occupazione lavorativa. Tale atteggiamento integra l'abuso del diritto stigmatizzato dalla giurisprudenza richiamata. Pertanto, anche nei suoi confronti risulta giustificata la revoca del contributo paterno al mantenimento, non potendo più il ricorrente farsi carico di un figlio maggiorenne che, senza giustificazione, non si impegna per costruire la propria indipendenza economica. A tutto ciò si aggiunga la situazione reddituale del ricorrente. Infatti, come da lui stesso dichiarato all'udienza del 22.09.2025, il ricorrente percepisce un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 come operaio, circostanza coerente con quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali depositate: il Modello 730/2024 riporta, infatti, un reddito complessivo pari a euro 18.401,00; il Modello 730/2023 pari a euro 16.359,00; e il Modello 730/2022 pari a euro 12.807,00. Si tratta, dunque, di redditi oggettivamente modesti, che confermano l'impossibilità per il ricorrente di continuare a farsi carico del mantenimento dei figli maggiorenni, senza compromettere il sostentamento del nuovo nucleo familiare di cui fa parte un figlio minore. Ne consegue la revoca del contributo paterno disposto in favore di PE a partire dal deposito del ricorso. 4. – Sulla soccombenza dei resistenti Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico dei resistenti soccombenti, anche in ragione del loro disinteresse per il presente giudizio, comprovato dalla loro contumacia e dall'assenza di attività difensiva, circostanze che hanno impedito la definizione consensuale della lite. Pertanto, i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo ai sensi dei parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile ma modesto della causa. La liquidazione avviene in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e sulla base del criterio di determinazione previsto dall'art. 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva svolta dal legale del ricorrente: fasi di studio ed introduttiva liquidate con riduzione del 30% in considerazione della semplicità della causa, fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati scritti conclusivi per la contumacia delle controparti, ed esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
5. – La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.01.2025 da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata sentenza: Controparte_4
1. revoca l'assegno di mantenimento versato da in favore dei figli Parte_1
e con decorrenza da febbraio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 2025; 2. condanna e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.759,75, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore del ricorrente. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 21.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Guaragnella dott. PE Disabato