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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PA ED elett. dom.to in VIA CARDUCCI 67 62100 MACERATA
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. elett.te dom.to in CP_1
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
L'associazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 105/2024 depositata il Parte_1
14.5.2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Macerata sezione lavoro, chiedendo di respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra nei confronti dell' volte ad ottenere il CP_1 Parte_1 riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con con reiezione Parte_1 della domanda di condanna al pagamento di qualunque somma richiesta a titolo di lavoro subordinato o ex art. 63 del D.lgs 276/2003.
Il ricorso è stato notificato ma nessuno si è costituito per l'appellata CP_1
Fissata udienza a trattazione scritta per la data del 30 ottobre 2025, non avendo la parte pagina 1 di 2 appellante provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data della successiva udienza del 13 novembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione.
Ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c..
In particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., vada ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 310 c.p.c., le spese del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
2) nulla sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PA ED elett. dom.to in VIA CARDUCCI 67 62100 MACERATA
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. elett.te dom.to in CP_1
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
L'associazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 105/2024 depositata il Parte_1
14.5.2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Macerata sezione lavoro, chiedendo di respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra nei confronti dell' volte ad ottenere il CP_1 Parte_1 riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con con reiezione Parte_1 della domanda di condanna al pagamento di qualunque somma richiesta a titolo di lavoro subordinato o ex art. 63 del D.lgs 276/2003.
Il ricorso è stato notificato ma nessuno si è costituito per l'appellata CP_1
Fissata udienza a trattazione scritta per la data del 30 ottobre 2025, non avendo la parte pagina 1 di 2 appellante provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data della successiva udienza del 13 novembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione.
Ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c..
In particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., vada ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 310 c.p.c., le spese del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
2) nulla sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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