Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura in Venezia, San Marco 4091;
Garante Regionale dei Diritti della Persona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota del Comune di Venezia prot. 0457514 del 19.09.2024 laddove, pur avendo accolto l’istanza di accesso agli atti documentale, ha stabilito che “ gli atti verranno rilasciati dopo aver opportunamente celato eventuali dati personali non ostensibili ”;
2) della nota del Comune di Venezia prot. 0511639 del 16.10. 2024 che, a seguito di istanza del 9.10.2024 per l’accesso integrale della documentazione comprensiva anche dei nominativi degli esponenti / denuncianti, ha diniegato la richiesta affermando che “ le segnalazioni al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza sono state inoltrate da persone di cui non è certa l’identità ai fini dell’obbligatoria informativa ai controinteressati ”.;
3) del provvedimento prot. 15731 del 14.11.2024 del Garante regionale dei diritti della persona che, in sede di riesame, ha rigettato il ricorso e diniegato l’accesso agli atti riguardante l’ostensione dei nominativi dei segnalanti, disponendo l’archiviazione del procedimento;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso, per quanto di necessità e nei limiti dell’interesse, del Regolamento (se esistente) che disciplina le modalità di funzionamento e di segnalazioni al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza della Polizia Locale di Venezia e/o di qualsivoglia Protocollo operativo, laddove non prevedessero delle forme di identificazione delle persone segnalanti e/o esponenti.
con conseguente
accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso agli atti integrale e dunque senza omissioni dei nominativi dei denuncianti e dei segnalanti nella documentazione oggetto di accesso agli atti e ordinandosi al Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. l’esibizione entro il termine di 30 giorni, di tutta la documentazione integrale richiesta con la predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Garante Regionale dei Diritti della persona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS- S.r.l., proprietaria del ristorante "-OMISSIS-", situato presso l’omonima fondamenta nel centro storico di Venezia, zona caratterizzata da una intensa frequentazione turistica serale e notturna, dichiara di svolgere attività di ristorazione e di essere stata oggetto di numerosi controlli e ispezioni da parte della Polizia Locale, presumibilmente originati da esposti e segnalazioni di terzi.
La società ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi relativi a tali esposti e segnalazioni, richiedendo anche i nominativi dei denuncianti, al fine di tutelare i propri diritti e valutare eventuali azioni difensive.
Il Comune di Venezia ha accolto parzialmente la richiesta, oscurando i nominativi dei segnalanti, in quanto non registrati e, inoltre, in considerazione della loro natura di dati personali non ostensibili. I segnalanti dovrebbero comunque essere qualificati come controinteressati rispetto alla richiesta di accesso.
Successivamente, la società ha presentato istanza di riesame al Garante regionale dei diritti della persona, che ha confermato il diniego del Comune: l’identità dei segnalanti non risulta certa e, in ogni caso, il diritto alla riservatezza prevale, nel caso di specie, sul diritto di accesso esercitato dalla società.
La società impugna in questa sede il diniego parziale oppostole dal Comune e il parere conforme espresso dal Garante regionale.
Sostiene, innanzitutto, che i segnalanti non possano essere qualificati come controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990, poiché non sarebbero titolari di un interesse giuridico diretto e immediato rispetto all’attività ispettiva. Il segnalante, infatti, non assumerebbe una posizione contrapposta e speculare rispetto al destinatario del controllo.
Contesta, inoltre, l’affermazione del Comune secondo cui l’identità dei segnalanti non sarebbe certa, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificarla prima di procedere con i controlli.
La ricorrente afferma di avere un interesse diretto, attuale e concreto a conoscere i nominativi dei segnalanti, in quanto l’accesso integrale agli atti sarebbe strumentale alla tutela dei propri diritti e alla difesa da eventuali danni subiti, inclusi quelli di immagine e di concorrenza sleale. Sottolinea che il principio di trasparenza dell’ordinamento giuridico non ammette il diritto all’anonimato dei segnalanti, salvo casi eccezionali di rischio di ritorsioni o indebite pressioni.
A suo avviso, sarebbero comunque illegittimi anche eventuali regolamenti o protocolli interni del Comune che consentano segnalazioni anonime o non prevedano modalità certe di identificazione dei segnalanti. Tali regolamenti, ove esistenti, precluderebbero l’esercizio del diritto di accesso.
Si sono costituiti in giudizio, resistendo nel merito, il Comune di Venezia e il Garante Regionale dei Diritti della Persona. Quest’ultima ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa all’impugnazione del parere reso sull’istanza dell’interessato, negando che tale determinazione assuma natura provvedimentale o che da essa possano derivare effetti lesivi autonomi.
All’udienza camerale del 12 marzo 2025, la causa, dopo approfondita discussione, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Si può, inoltre, prescindere dal rilievo di parziale inammissibilità sollevato dal Garante, essendo preferibile una risoluzione di merito delle questioni sollevate, anche in ossequio al principio della “ ragione più liquida ” (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 20 maggio 2020, n. 9309).
Va ricordato che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi “ a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”.
Nell’interpretare tale disposizione, la giurisprudenza afferma costantemente che è onere della parte richiedente dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela dei propri interessi, anche se non coincidenti con il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., purché giuridicamente rilevanti e dotati di concreta attualità (Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2017, n. 2680).
Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773), per accogliere le cosiddette istanze di accesso difensivo (ovvero motivate dalla necessità di articolare le proprie difese in un procedimento giurisdizionale), è necessario che:
a) sussista un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;
b) vi sia un nesso di collegamento tra gli atti richiesti e le difese da predisporre;
c) la richiesta sia adeguatamente motivata dall’istante.
L’ostensione del documento passa infatti attraverso un rigoroso vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto – essenzialmente a fini difensivi – l’accesso agli atti relativi all’attività ispettiva svolta dalla Polizia municipale, finalizzata alla prevenzione e repressione di condotte che, specie nelle ore serali e notturne, arrecano disturbo alla quiete pubblica nella zona frequentata, tra gli altri, dai clienti del ristorante.
Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei nominativi dei segnalanti, né ha fornito elementi che attestino l’indispensabilità di tali dati per la tutela della propria posizione soggettiva.
Considerato che, a seguito degli accertamenti della Polizia Locale, non risultano adottati provvedimenti sanzionatori suscettibili di impugnazione, non è stato dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra le informazioni richieste (i nominativi dei segnalanti) e le esigenze difensive prospettate, che si limitano a generici riferimenti ad azioni non meglio precisate e, comunque, non riferibili – neppure in astratto – a un ricorso giurisdizionale.
In assenza di un interesse difensivo concreto, il diritto alla riservatezza dei segnalanti prevale sulla richiesta di accesso della ricorrente, a prescindere dalla disponibilità effettiva dei dati da parte del Comune (fermo restando che spetterebbe pur sempre “ all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di fornire una dettagliata motivazione della relativa impossibilità ”; T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 ottobre 2024, n. 17308).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO