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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1367/2020
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Amedeo e Gerardo Gatti come da mandato in atti, ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Valeriani come da mandato in atti,
ora Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Scofone e Enrico Scofone come da mandato in atti,
CONVENUTI OGGETTO: “Appalto”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, riconosciuta la legittimità del comportamento tenuto dalla società nel corso del rapporto contrattuale: - accertare e Parte_1 dichiarare che non sussistono, né un inadempimento della società stessa né i presupposti per la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto e/o per fatto e colpa della attrice, né, in ogni caso, per la condanna della medesima al pagamento di un risarcimento danni o del controvalore delle opere non eseguite;
- accertare e dichiarare che il è receduto dal contratto stipulato con la società Controparte_4 [...]
- regolamentare, nel caso in cui venga ravvisata e dichiarata la sussistenza di una ipotesi di recesso Parte_1 da parte del le conseguenze del recesso stesso, ex art. 1671 c.c. o, nel caso in cui Controparte_4
pagina 1 di 5 venga ravvisata e dichiarata la sussistenza di una ipotesi di risoluzione non imputabile a fatto e colpa della attrice, voglia dichiarare che nessun lavoro deve essere eseguito e nessuna somma deve essere versata dalla società al - accertare e dichiarare quale sia, rispetto al valore
Parte_1 Controparte_4 complessivo delle opere quantificato al momento della conclusione del contratto, il valore delle opere realizzate e quello delle opere da realizzarsi;
- accertare e dichiarare quale sia il quantitativo del
Parte_1 materiale inerte (ghiaia) asportata dalla società nel corso dello scavo, ed il relativo
Parte_1 controvalore al netto degli oneri versati alla Pubblica amministrazione e delle spese sostenute per le lavorazioni compiute;
- accertare e dichiarare che le opere eseguite da sono esenti da vizi, ed in
Parte_1 subordine, nel caso in cui venga riconosciuta l'esistenza di vizi, accertare e dichiarare quale sia la spesa necessaria per la loro eliminazione;
Con vittoria di competenze e spese, incluse quelle della fase cautelare dove la società è risultata sostanzialmente vittoriosa, oltre accessori di legge.”
Parte_1
Conclusioni per il convenuto “Previo rigetto delle Controparte_1 domande tutte spiegate dall'attore, in via preliminare e poi principale e subordinata, - previa riunione del procedimento n. 1153/2020 R.G., dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- nel caso in cui non dovesse ravvisarsi la suddetta riunione, estromettere
[...] dal presente giudizio e rimettere le proprie domande nel procedimento n. 1153/2020 Controparte_2
R.G., quindi dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- accertare la natura e il corrispondente ammontare economico dell'inadempimento imputabile alla
[...]
- condannare a rifondere al una Parte_1 Parte_1 Controparte_1 somma pari al danno causato, da questa difesa individuato in sede di costituzione in 2.462.270,00 euro (oggetto di polizza assicurativa) oltre a 1.661.050,00 euro in via riconvenzionale, per le ragioni indicate in diritto, quindi complessivi 4.123.320,00 euro (ferma ogni riserva rispetto alla più precisa quantificazione); - in revisione di quanto disposto dal Giudice con decreto di fissazione udienza n. cronol. 9668/2024 del 10.12.2024, accogliere la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata dal Controparte_1
come da quesito articolato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. del 15.10.2024, da
[...] intendersi in questa sede integralmente riproposta. Il tutto con vittoria di spese e compensi, sia per le fasi cautelari che per la presente. Restano in ogni caso riservate le difese, le eccezioni, le produzioni documentali e le istanze probatorie, in ossequio all'ordinaria scansione procedimentale”. Conclusioni per la convenuta :“ Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta Controparte_3 ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
richiamate tutte le eccezioni e le argomentazioni svolte nei procedimenti N.R.G. 4808/2019, N.R.G. 5661/2019 e N.R.G. 1153/2020 che formano parte integrante della presente difesa;
accolga, per quanto di interesse di le domande della con riferimento alla non CP_3 Pt_1 debenza di alcuna somma al accerti e dichiari che il diritto del di escutere la garanzia CP_4 CP_4 prestata da è limitato ai soli importi necessari per il completamento delle opere di Convenzione o CP_3
l'eliminazione dei vizi, laddove sussistenti, e limiti pertanto eventuali domande del agli importi che CP_4 dovessero risultare dovuti in corso di causa, previo accertamento delle lavorazioni effettuate e di quelle ancora da eseguire”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito nei confronti dei due convenuti per vedere accertato e Parte_1 riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi esecutivi a suo carico discendenti dalle pagina 2 di 5 convenzioni del 24.01.2012 e 31.05.2012, stipulate con il e il Controparte_5 [...]
, per l'attività di scavo, estrattiva e sistemazione del comparto “Bacino Controparte_1
4” affidatale sul territorio di . Lo svolgimento dei lavori predetti, come pattuito, era CP_5 stato garantito al mediante fideiussione rilasciata dall'altro convenuto, CP_4 [...]
Il , in modo inaspettato e abusivo, aveva richiesto Controparte_2 CP_4
l'escussione della garanzia sebbene già eseguita dall'impresa incaricata una percentuale pari al 86,80% dei lavori contrattuali, tale da rendere illegittimo l'incameramento dell'intera somma garantita. L'abusività della pretesa era stata riconosciuta anche da questo Tribunale in sede di reclamo cautelare, con l'ordinanza del 19.02.2020, che aveva inibito l'escussione oltre il limite dei 350.000,00 Euro. La mancata ultimazione dei lavori stessi andava imputata allo stesso
, per essersi opposto alla presentazione di progetto in variante e rivolto ad altre CP_4 imprese per il completamento dei lavori, così di fatto estromettendo (in Parte_1 Cont breve, ), che evidenziava la necessità di attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato nel 2019 (n. 4808/2019 r.g.), volto alla individuazione e quantificazione monetaria dei lavori eseguiti sulla base della convenzione del 2012.
si è costituito regolarmente, prendendo posizione sui rilievi Controparte_1 Cont della controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato, l'inadempimento di e ricorrenza di ipotesi di risoluzione, legittimanti la proposizione di domanda risarcitoria.
[...] ha supportato le ragioni attoree e chiesto Controparte_2 che la garanzia prestata sia escussa limitatamente ai soli importi necessari per il completamento delle opere di Convenzione o l'eliminazione degli eventuali vizi. In assenza di istruttoria e a seguito di reiterate richieste congiunte di rinvio del processo per addivenire le parti a transazione, effettivamente sottoscritta il 21.07.2020, e poi per darvi esecuzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, quando già depositate dai difensori le rispettive note conclusive.
*** Le domande proposte da tutte le parti, la cui causa petendi è individuabile nelle convenzioni del 24.01.2012 e 31.05.2012 (doc. 1 e 2 parte attrice) e, per quanto attiene a (ora Controparte_2
, nella polizza fideiussoria n. 377548 del 17.05.2012 (doc. 3 parte attrice) Controparte_3 non possono trovare accoglimento in ragione del mutato assetto dei rapporti, quanto meno in fatto, originato dalla transazione conclusa tra Parte_1 Controparte_1
e il 21.07.2020, l'esecuzione della quale ha costituito
[...] Controparte_2 motivo esclusivo delle plurime richieste congiunte di differimento udienza formulate dai legali fin dal 01.10.2020 e, a seguire, nel febbraio e settembre 2021, nell'aprile e dicembre 2022, nel gennaio 2024. Il primo rinvio congiunto risulta chiesto il 01.10.2020 poiché “tra le parti è in corso una trattativa finalizzata alla definizione del rapporto, che ha trovato recentemente consacrazione”, i successivi per la conclusione dei lavori da parte di e precisamente il 27.04.2021, il Parte_1
27.09.2021 e il 28.04.2022 perché “ la società sta dando attuazione a quanto Parte_1 concordato con controparte nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020”, il 13.12.2022 perché “la società sta ancora dando attuazione a quanto concordato con controparte Parte_1
pagina 3 di 5 nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020, del quale il signor Giudice è già stato notiziato. I lavori concordati sono stati sospesi per alcuni mesi, in attesa del rilascio da parte del Parte_2 della autorizzazione alla esecuzione dei lavori stessi. L'autorizzazione è s tata rilasciata nelle scorse
[...] settimane ed i lavori di sistemazione del bacino sono ripresi”, infine il 15.01.2024 perché “la società
[...] sta ancora dando attuazione a quanto concordato con controparte nell'ambito dell'accordo Parte_1 transattivo sottoscritto in data 21.7.2020, del quale il signor Giudice è già stato notiziato. I lavori concordati sono attualmente sospesi in quanto il Comune di non ha rilasciato il rinnovo della autorizzazione per CP_5 poter dare seguito alle lavorazioni che pur erano state avviate. Nel dicembre scorso è stata inviata una diffida al affinché l'autorizzazione venga rilasciata ed è stata organizzata per il prossimo 23 gennaio Parte_2 una riunione presso gli uffici della Provincia di Parma per cercare di trovare una soluzione”. Ebbene, a causa della transazione raggiunta e per permetterne l'adempimento, il processo è rimasto dal 2020 fermo alla fase di trattazione, nessun incombente istruttorio è stato disposto, né svolto. Anche l'incarico conferito al CTU, ing. il 15.01.2020, nel procedimento di Persona_1 istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., diretto all'accertamento, descrizione, verifica di correttezza e completezza, stima delle opere eseguite da non è stato Parte_1 espletato su richiesta congiunta delle parti coinvolte. L'accordo transattivo più volte menzionato è depositato in fascicolo ed esso, dopo riepilogo dei rapporti e vicende anche processuali succedutesi dal 2012 in poi, sancisce in modo espresso l'efficacia non novativa dell'accordo stesso. Tuttavia, nel tenere comunque fermi gli obblighi contenuti nelle convenzioni del gennaio e maggio 2012, la transazione introduce integrazioni fondate su un nuovo cronoprogramma (v. art. 2), indicato come allegato A, e modalità esecutive basate su progetto dell'Ing. di cui all'allegato B, costituente variazione Per_2 rispetto ai progetti originari, come evincibile dall'art. 3 (“Per quanto non espressamente indicato nel progetto di cui alla lettera B continuano naturalmente a trovare applicazione i progetti redatti sulla base delle convenzioni indicate nelle premesse”). Dunque, sebbene la transazione del luglio 2020 non abbia natura novativa e fosse condizionata negli effetti all'ottenimento delle autorizzazioni di competenza del , con la Controparte_5 conseguenza che la natura giuridica dei rapporti e l'oggetto delle prestazioni a carico delle parti coinvolte va comunque ricondotta alla polizza n. 377548 del 17.05.2012 e alla convenzione del gennaio e del maggio 2012, è altresì vero che la transazione conservativa conclusa da , CP_7 garante e il 21.07.2020 rappresenta fatto sopravvenuto dotato di valenza Parte_1 Parte_1 Cont impeditiva all'accertamento attuale dell'adempimento di , della sussistenza dei presupposti della risoluzione e risarcimento, dell'escussione della garanzia fideiussoria. La transazione ha infatti investito l'intero oggetto del contenzioso, tutti i rapporti litigiosi pendenti, e la sua parziale esecuzione sulla base dei due allegati integrativi/modificativi menzionati (A e B) rispetto all'assetto negoziale originario - confermata dal contenuto delle numerose istanze di rinvio - ha alterato in modo definitivo la situazione nascente dalla convenzione del 2012, quella esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della chiesta CTU, il cui ingresso oggi porterebbe a esiti assolutamente inattendibili, sia con riferimento alla verifica delle opere eseguite da che al loro effettivo valore, poiché compiute in Parte_1 base a differenti titoli –convenzioni e transazione – come reso palese dalle istanze sopra pagina 4 di 5 indicate, in cui si dava atto che “la società sta ancora dando attuazione a quanto Parte_1 concordato con controparte nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020”. Quanto al valore dei lavori eseguiti da poi, la valutazione sconterebbe le Parte_1 conseguenze di una stima tardiva, da effettuare sulla maggior parte delle opere eseguite ormai da cinque-sei anni;
la verifica di correttezza e perdurante utilità appare anch'essa compromessa dalla scelta processuale compiuta dalle parti interessate di non dare corso alla CTU già disposta, con incarico conferito al CTU fin dal gennaio 2020 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poi archiviato. Sussistono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese del presente giudizio e della fase cautelare, individuati nella protratta, comune condotta giudiziale delle parti volta a favorire la stipula e l'esecuzione della transazione, anziché la pronta verifica delle circostanze fattuali e dell'adempimento degli obblighi nascenti dai titoli negoziali fonte delle originarie domande, sì da cristallizzarne i risultati ai fini dei possibili, successivi sviluppi della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
ora così decide: Controparte_2 Controparte_3
- rigetta tutte le domande a spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Parma il 20 ottobre 2025
Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1367/2020
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Amedeo e Gerardo Gatti come da mandato in atti, ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Valeriani come da mandato in atti,
ora Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Scofone e Enrico Scofone come da mandato in atti,
CONVENUTI OGGETTO: “Appalto”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, riconosciuta la legittimità del comportamento tenuto dalla società nel corso del rapporto contrattuale: - accertare e Parte_1 dichiarare che non sussistono, né un inadempimento della società stessa né i presupposti per la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto e/o per fatto e colpa della attrice, né, in ogni caso, per la condanna della medesima al pagamento di un risarcimento danni o del controvalore delle opere non eseguite;
- accertare e dichiarare che il è receduto dal contratto stipulato con la società Controparte_4 [...]
- regolamentare, nel caso in cui venga ravvisata e dichiarata la sussistenza di una ipotesi di recesso Parte_1 da parte del le conseguenze del recesso stesso, ex art. 1671 c.c. o, nel caso in cui Controparte_4
pagina 1 di 5 venga ravvisata e dichiarata la sussistenza di una ipotesi di risoluzione non imputabile a fatto e colpa della attrice, voglia dichiarare che nessun lavoro deve essere eseguito e nessuna somma deve essere versata dalla società al - accertare e dichiarare quale sia, rispetto al valore
Parte_1 Controparte_4 complessivo delle opere quantificato al momento della conclusione del contratto, il valore delle opere realizzate e quello delle opere da realizzarsi;
- accertare e dichiarare quale sia il quantitativo del
Parte_1 materiale inerte (ghiaia) asportata dalla società nel corso dello scavo, ed il relativo
Parte_1 controvalore al netto degli oneri versati alla Pubblica amministrazione e delle spese sostenute per le lavorazioni compiute;
- accertare e dichiarare che le opere eseguite da sono esenti da vizi, ed in
Parte_1 subordine, nel caso in cui venga riconosciuta l'esistenza di vizi, accertare e dichiarare quale sia la spesa necessaria per la loro eliminazione;
Con vittoria di competenze e spese, incluse quelle della fase cautelare dove la società è risultata sostanzialmente vittoriosa, oltre accessori di legge.”
Parte_1
Conclusioni per il convenuto “Previo rigetto delle Controparte_1 domande tutte spiegate dall'attore, in via preliminare e poi principale e subordinata, - previa riunione del procedimento n. 1153/2020 R.G., dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- nel caso in cui non dovesse ravvisarsi la suddetta riunione, estromettere
[...] dal presente giudizio e rimettere le proprie domande nel procedimento n. 1153/2020 Controparte_2
R.G., quindi dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- accertare la natura e il corrispondente ammontare economico dell'inadempimento imputabile alla
[...]
- condannare a rifondere al una Parte_1 Parte_1 Controparte_1 somma pari al danno causato, da questa difesa individuato in sede di costituzione in 2.462.270,00 euro (oggetto di polizza assicurativa) oltre a 1.661.050,00 euro in via riconvenzionale, per le ragioni indicate in diritto, quindi complessivi 4.123.320,00 euro (ferma ogni riserva rispetto alla più precisa quantificazione); - in revisione di quanto disposto dal Giudice con decreto di fissazione udienza n. cronol. 9668/2024 del 10.12.2024, accogliere la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata dal Controparte_1
come da quesito articolato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. del 15.10.2024, da
[...] intendersi in questa sede integralmente riproposta. Il tutto con vittoria di spese e compensi, sia per le fasi cautelari che per la presente. Restano in ogni caso riservate le difese, le eccezioni, le produzioni documentali e le istanze probatorie, in ossequio all'ordinaria scansione procedimentale”. Conclusioni per la convenuta :“ Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta Controparte_3 ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
richiamate tutte le eccezioni e le argomentazioni svolte nei procedimenti N.R.G. 4808/2019, N.R.G. 5661/2019 e N.R.G. 1153/2020 che formano parte integrante della presente difesa;
accolga, per quanto di interesse di le domande della con riferimento alla non CP_3 Pt_1 debenza di alcuna somma al accerti e dichiari che il diritto del di escutere la garanzia CP_4 CP_4 prestata da è limitato ai soli importi necessari per il completamento delle opere di Convenzione o CP_3
l'eliminazione dei vizi, laddove sussistenti, e limiti pertanto eventuali domande del agli importi che CP_4 dovessero risultare dovuti in corso di causa, previo accertamento delle lavorazioni effettuate e di quelle ancora da eseguire”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito nei confronti dei due convenuti per vedere accertato e Parte_1 riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi esecutivi a suo carico discendenti dalle pagina 2 di 5 convenzioni del 24.01.2012 e 31.05.2012, stipulate con il e il Controparte_5 [...]
, per l'attività di scavo, estrattiva e sistemazione del comparto “Bacino Controparte_1
4” affidatale sul territorio di . Lo svolgimento dei lavori predetti, come pattuito, era CP_5 stato garantito al mediante fideiussione rilasciata dall'altro convenuto, CP_4 [...]
Il , in modo inaspettato e abusivo, aveva richiesto Controparte_2 CP_4
l'escussione della garanzia sebbene già eseguita dall'impresa incaricata una percentuale pari al 86,80% dei lavori contrattuali, tale da rendere illegittimo l'incameramento dell'intera somma garantita. L'abusività della pretesa era stata riconosciuta anche da questo Tribunale in sede di reclamo cautelare, con l'ordinanza del 19.02.2020, che aveva inibito l'escussione oltre il limite dei 350.000,00 Euro. La mancata ultimazione dei lavori stessi andava imputata allo stesso
, per essersi opposto alla presentazione di progetto in variante e rivolto ad altre CP_4 imprese per il completamento dei lavori, così di fatto estromettendo (in Parte_1 Cont breve, ), che evidenziava la necessità di attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato nel 2019 (n. 4808/2019 r.g.), volto alla individuazione e quantificazione monetaria dei lavori eseguiti sulla base della convenzione del 2012.
si è costituito regolarmente, prendendo posizione sui rilievi Controparte_1 Cont della controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato, l'inadempimento di e ricorrenza di ipotesi di risoluzione, legittimanti la proposizione di domanda risarcitoria.
[...] ha supportato le ragioni attoree e chiesto Controparte_2 che la garanzia prestata sia escussa limitatamente ai soli importi necessari per il completamento delle opere di Convenzione o l'eliminazione degli eventuali vizi. In assenza di istruttoria e a seguito di reiterate richieste congiunte di rinvio del processo per addivenire le parti a transazione, effettivamente sottoscritta il 21.07.2020, e poi per darvi esecuzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, quando già depositate dai difensori le rispettive note conclusive.
*** Le domande proposte da tutte le parti, la cui causa petendi è individuabile nelle convenzioni del 24.01.2012 e 31.05.2012 (doc. 1 e 2 parte attrice) e, per quanto attiene a (ora Controparte_2
, nella polizza fideiussoria n. 377548 del 17.05.2012 (doc. 3 parte attrice) Controparte_3 non possono trovare accoglimento in ragione del mutato assetto dei rapporti, quanto meno in fatto, originato dalla transazione conclusa tra Parte_1 Controparte_1
e il 21.07.2020, l'esecuzione della quale ha costituito
[...] Controparte_2 motivo esclusivo delle plurime richieste congiunte di differimento udienza formulate dai legali fin dal 01.10.2020 e, a seguire, nel febbraio e settembre 2021, nell'aprile e dicembre 2022, nel gennaio 2024. Il primo rinvio congiunto risulta chiesto il 01.10.2020 poiché “tra le parti è in corso una trattativa finalizzata alla definizione del rapporto, che ha trovato recentemente consacrazione”, i successivi per la conclusione dei lavori da parte di e precisamente il 27.04.2021, il Parte_1
27.09.2021 e il 28.04.2022 perché “ la società sta dando attuazione a quanto Parte_1 concordato con controparte nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020”, il 13.12.2022 perché “la società sta ancora dando attuazione a quanto concordato con controparte Parte_1
pagina 3 di 5 nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020, del quale il signor Giudice è già stato notiziato. I lavori concordati sono stati sospesi per alcuni mesi, in attesa del rilascio da parte del Parte_2 della autorizzazione alla esecuzione dei lavori stessi. L'autorizzazione è s tata rilasciata nelle scorse
[...] settimane ed i lavori di sistemazione del bacino sono ripresi”, infine il 15.01.2024 perché “la società
[...] sta ancora dando attuazione a quanto concordato con controparte nell'ambito dell'accordo Parte_1 transattivo sottoscritto in data 21.7.2020, del quale il signor Giudice è già stato notiziato. I lavori concordati sono attualmente sospesi in quanto il Comune di non ha rilasciato il rinnovo della autorizzazione per CP_5 poter dare seguito alle lavorazioni che pur erano state avviate. Nel dicembre scorso è stata inviata una diffida al affinché l'autorizzazione venga rilasciata ed è stata organizzata per il prossimo 23 gennaio Parte_2 una riunione presso gli uffici della Provincia di Parma per cercare di trovare una soluzione”. Ebbene, a causa della transazione raggiunta e per permetterne l'adempimento, il processo è rimasto dal 2020 fermo alla fase di trattazione, nessun incombente istruttorio è stato disposto, né svolto. Anche l'incarico conferito al CTU, ing. il 15.01.2020, nel procedimento di Persona_1 istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., diretto all'accertamento, descrizione, verifica di correttezza e completezza, stima delle opere eseguite da non è stato Parte_1 espletato su richiesta congiunta delle parti coinvolte. L'accordo transattivo più volte menzionato è depositato in fascicolo ed esso, dopo riepilogo dei rapporti e vicende anche processuali succedutesi dal 2012 in poi, sancisce in modo espresso l'efficacia non novativa dell'accordo stesso. Tuttavia, nel tenere comunque fermi gli obblighi contenuti nelle convenzioni del gennaio e maggio 2012, la transazione introduce integrazioni fondate su un nuovo cronoprogramma (v. art. 2), indicato come allegato A, e modalità esecutive basate su progetto dell'Ing. di cui all'allegato B, costituente variazione Per_2 rispetto ai progetti originari, come evincibile dall'art. 3 (“Per quanto non espressamente indicato nel progetto di cui alla lettera B continuano naturalmente a trovare applicazione i progetti redatti sulla base delle convenzioni indicate nelle premesse”). Dunque, sebbene la transazione del luglio 2020 non abbia natura novativa e fosse condizionata negli effetti all'ottenimento delle autorizzazioni di competenza del , con la Controparte_5 conseguenza che la natura giuridica dei rapporti e l'oggetto delle prestazioni a carico delle parti coinvolte va comunque ricondotta alla polizza n. 377548 del 17.05.2012 e alla convenzione del gennaio e del maggio 2012, è altresì vero che la transazione conservativa conclusa da , CP_7 garante e il 21.07.2020 rappresenta fatto sopravvenuto dotato di valenza Parte_1 Parte_1 Cont impeditiva all'accertamento attuale dell'adempimento di , della sussistenza dei presupposti della risoluzione e risarcimento, dell'escussione della garanzia fideiussoria. La transazione ha infatti investito l'intero oggetto del contenzioso, tutti i rapporti litigiosi pendenti, e la sua parziale esecuzione sulla base dei due allegati integrativi/modificativi menzionati (A e B) rispetto all'assetto negoziale originario - confermata dal contenuto delle numerose istanze di rinvio - ha alterato in modo definitivo la situazione nascente dalla convenzione del 2012, quella esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della chiesta CTU, il cui ingresso oggi porterebbe a esiti assolutamente inattendibili, sia con riferimento alla verifica delle opere eseguite da che al loro effettivo valore, poiché compiute in Parte_1 base a differenti titoli –convenzioni e transazione – come reso palese dalle istanze sopra pagina 4 di 5 indicate, in cui si dava atto che “la società sta ancora dando attuazione a quanto Parte_1 concordato con controparte nell'ambito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.7.2020”. Quanto al valore dei lavori eseguiti da poi, la valutazione sconterebbe le Parte_1 conseguenze di una stima tardiva, da effettuare sulla maggior parte delle opere eseguite ormai da cinque-sei anni;
la verifica di correttezza e perdurante utilità appare anch'essa compromessa dalla scelta processuale compiuta dalle parti interessate di non dare corso alla CTU già disposta, con incarico conferito al CTU fin dal gennaio 2020 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poi archiviato. Sussistono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese del presente giudizio e della fase cautelare, individuati nella protratta, comune condotta giudiziale delle parti volta a favorire la stipula e l'esecuzione della transazione, anziché la pronta verifica delle circostanze fattuali e dell'adempimento degli obblighi nascenti dai titoli negoziali fonte delle originarie domande, sì da cristallizzarne i risultati ai fini dei possibili, successivi sviluppi della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
ora così decide: Controparte_2 Controparte_3
- rigetta tutte le domande a spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Parma il 20 ottobre 2025
Il Giudice Cristina Ferrari
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