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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 650 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 112, è elettivamente domiciliato appellante e
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi CIAMBRONE e dall'Avv. Antonella MASCARO, in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del 21.12.2022, presso il cui studio, in Catanzaro alla via P.A. da Olivadi n.27, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << - Riformare la sentenza n. 499/2024 resa Parte_1 dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, il 15.5.2024 e notificata il 16.5.2024 e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e revocare e/o annullare l'atto di precetto ex adverso intimato, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese e compensi. >>; per : <1) Accertare e dichiarare la infondatezza dell'appello e per Controparte_1
l'effetto rigettarlo;
2) Confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso e condannare , in la ersona del suo attuale e legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore a tutte le spese, diritti ed onorari di causa di secondo grado;
14 3) Condannare la , per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 ha proposto opposizione al precetto intimatole Parte_1 dal lavoratore , fondato sul decreto ingiuntivo per differenze Controparte_1 retributive emesso nei confronti di precedente datore di Controparte_2 lavoro del medesimo, cui è succeduta, nel Parte_1 rapporto lavorativo con l'opposto, a seguito di cessione di ramo d'azienda.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'inefficacia del titolo esecutivo nei propri confronti, essendo stato formato nei riguardi di un diverso soggetto.
§2.1
Il Tribunale, nel contraddittorio con , rigetta il ricorso perché Controparte_1
<…Alla luce della documentazione allegata alla memoria di costituzione della parte opposta, deve affermarsi come quest'ultima abbia legittimamente fatto valere il credito ingiunto nei confronti della società opponente, quale successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con il sig. dipendente della CP_1 Parte_1
(cfr. busta paga, all. 3 della memoria di costituzione). Emerge, difatti, che
[...]
a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda (cfr. doc. allegata alla nota di deposito del 21.03.2024 di parte opponente), la è Parte_1 subentrata nel rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la CP_1 [...]
dovendo la prima rispondere, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (ai sensi del quale CP_2
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”) anche dei pregressi debiti maturati nei confronti della . Dalla CP_2 documentazione in atti emerge, in particolare, come l'odierna opponente abbia mantenuto la medesima struttura, e sia subentrata in tutti i contratti che erano di
mantenendo altresì la stessa sede legale. Inoltre, tutti i Controparte_2 lavoratori in forza presso la sono transitati, senza soluzione di Controparte_2 continuità, alle dipendenze dell'opponente. Corretta appare pertanto, nel caso di specie, l'applicazione del precetto di cui all'art. 2112 c.c., nella parte in cui introduce una
Pag. 2 di 5 responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in capo ai lavoratori al tempo del trasferimento, definito ai sensi del quinto comma della disposizione (tra cui rientra, pacificamente, la fattispecie di affitto di ramo di azienda)>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto Parte_1 depositato l'11 giugno 2024.
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la società contesta: l'opponibilità del titolo esecutivo nei propri riguardi, ostandovi il disposto dell'art. 1306 c.c., che esclude l'efficacia contro i condebitori in solido della sentenza pronunciata fra il creditore ed uno solo di essi;
l'applicabilità dell'art. 2112 cc, che è subordinata alla circostanza che la cessione del diritto e/o alla successione in esso sia avvenuta durante la pendenza del giudizio, ossia dopo la proposizione della domanda: << … a) l'asserito affitto di azienda era risalente al 2022 e, come affermato dallo stesso appellato, l'altrettanto asserito “passaggio” dei dipendenti dall'affittante all'affittuario dell'azienda sarebbe già avvenuto nel mese di dicembre 2022; b) la successione nel rapporto di lavoro, dunque, sarebbe avvenuta prima del deposito del ricorso ex art. 633 e della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della che, infatti, è avvenuta il 20.2.2023. c) alla Controparte_2 luce di ciò, nessuna “successione” è avvenuta dopo la proposizione della domanda, ovvero, più esattamente, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed in pendenza del giudizio;
d) il decreto ingiuntivo sul quale vorrebbe far leva controparte era stato dalla stessa ottenuto - sicuramente dopo l'avvenuta “successione” nel rapporto contrattuale - soltanto nei confronti dell'originario debitore, id est la Controparte_2
e non poteva certo valere quale titolo nei confronti di un soggetto diverso,
[...] ancorché in astratto potesse sorgere una responsabilità solidale (v. art. 1306 c.c.)….>>.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, l'impostazione dell'appellante contrasta con il disposto del secondo comma dell'art. 2112 cc, secondo cui “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
Ne discende che il lavoratore, anche dopo la cessione (come in questo caso), può decidere se promuovere il giudizio per differenze retributive precedenti alla cessione
Pag. 3 di 5 nei confronti dell'uno o dell'altro, senza che vi sia litisconsorzio necessario, trattandosi di responsabilità solidale;
d'altro canto, il fatto che la liberazione del cedente può avvenire solo in virtù delle procedure di artt. 410 e 411 cpc comporta che il secondo comma dell'art. 2112 cc è norma speciale rispetto all'art. 1306 cc, dettata in virtù della specialità del rapporto sotteso e a tutela della parte debole dello stesso, che rende dunque inapplicabile il divieto dell'art. 1306 cc al caso di specie.
D'altro canto, ai sensi dell'art. 2909 cc, la sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, oltre che tra le parti, anche tra i loro eredi o aventi causa, sicché,
[...]
in quando pacificamente succeduta nel rapporto lavorativo tra Parte_1
e risponde delle obbligazioni della Controparte_1 CP_2 CP_2 suddetta, risultanti dalla sentenza menzionata;
del resto, a conferma di ciò, l'art. 477 cpc dispone che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi;
cfr. in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 30/05/2014: <In tema di opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia stato emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all'opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un'ipotesi di estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo in quanto l'esecuzione è stata intrapresa nei confronti di colui che è succeduto nella situazione sostanziale "ex latere debitoris", per essersi verificato, prima della formazione del titolo giudiziale, uno dei fatti presupposti dall'art. 111 cod. proc. civ. ovvero, dopo la formazione del titolo stesso, dall'art. 477 cod. proc. civ.>>.
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va poi pronunciata la condanna della parte soccombente, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore di , dell'ulteriore somma Controparte_1 di euro 2906,00, determinata in via equitativa;
ne sussistono i presupposti, stante l'evidente abuso dello strumento processuale posto in essere tramite l'introduzione di un giudizio fondato su argomentazioni già esaurientemente scrutinate dal Tribunale, peraltro conformi a consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Non trova invece applicazione l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, inserito per effetto del d. l.vo 149/2022, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 28.2.2023, in quanto incardinato, con la notifica del precetto opposto, prima dell'entrata in vigore della novella normativa, cui non si applica il regime transitorio ex art. 35 d.lvo cit.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 499/2024, resa in data 15 maggio 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, oltre all'ulteriore importo di euro 2906,00, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 650 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 112, è elettivamente domiciliato appellante e
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi CIAMBRONE e dall'Avv. Antonella MASCARO, in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del 21.12.2022, presso il cui studio, in Catanzaro alla via P.A. da Olivadi n.27, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << - Riformare la sentenza n. 499/2024 resa Parte_1 dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, il 15.5.2024 e notificata il 16.5.2024 e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e revocare e/o annullare l'atto di precetto ex adverso intimato, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese e compensi. >>; per : <1) Accertare e dichiarare la infondatezza dell'appello e per Controparte_1
l'effetto rigettarlo;
2) Confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso e condannare , in la ersona del suo attuale e legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore a tutte le spese, diritti ed onorari di causa di secondo grado;
14 3) Condannare la , per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 ha proposto opposizione al precetto intimatole Parte_1 dal lavoratore , fondato sul decreto ingiuntivo per differenze Controparte_1 retributive emesso nei confronti di precedente datore di Controparte_2 lavoro del medesimo, cui è succeduta, nel Parte_1 rapporto lavorativo con l'opposto, a seguito di cessione di ramo d'azienda.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'inefficacia del titolo esecutivo nei propri confronti, essendo stato formato nei riguardi di un diverso soggetto.
§2.1
Il Tribunale, nel contraddittorio con , rigetta il ricorso perché Controparte_1
<…Alla luce della documentazione allegata alla memoria di costituzione della parte opposta, deve affermarsi come quest'ultima abbia legittimamente fatto valere il credito ingiunto nei confronti della società opponente, quale successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con il sig. dipendente della CP_1 Parte_1
(cfr. busta paga, all. 3 della memoria di costituzione). Emerge, difatti, che
[...]
a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda (cfr. doc. allegata alla nota di deposito del 21.03.2024 di parte opponente), la è Parte_1 subentrata nel rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la CP_1 [...]
dovendo la prima rispondere, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (ai sensi del quale CP_2
“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”) anche dei pregressi debiti maturati nei confronti della . Dalla CP_2 documentazione in atti emerge, in particolare, come l'odierna opponente abbia mantenuto la medesima struttura, e sia subentrata in tutti i contratti che erano di
mantenendo altresì la stessa sede legale. Inoltre, tutti i Controparte_2 lavoratori in forza presso la sono transitati, senza soluzione di Controparte_2 continuità, alle dipendenze dell'opponente. Corretta appare pertanto, nel caso di specie, l'applicazione del precetto di cui all'art. 2112 c.c., nella parte in cui introduce una
Pag. 2 di 5 responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in capo ai lavoratori al tempo del trasferimento, definito ai sensi del quinto comma della disposizione (tra cui rientra, pacificamente, la fattispecie di affitto di ramo di azienda)>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto Parte_1 depositato l'11 giugno 2024.
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la società contesta: l'opponibilità del titolo esecutivo nei propri riguardi, ostandovi il disposto dell'art. 1306 c.c., che esclude l'efficacia contro i condebitori in solido della sentenza pronunciata fra il creditore ed uno solo di essi;
l'applicabilità dell'art. 2112 cc, che è subordinata alla circostanza che la cessione del diritto e/o alla successione in esso sia avvenuta durante la pendenza del giudizio, ossia dopo la proposizione della domanda: << … a) l'asserito affitto di azienda era risalente al 2022 e, come affermato dallo stesso appellato, l'altrettanto asserito “passaggio” dei dipendenti dall'affittante all'affittuario dell'azienda sarebbe già avvenuto nel mese di dicembre 2022; b) la successione nel rapporto di lavoro, dunque, sarebbe avvenuta prima del deposito del ricorso ex art. 633 e della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della che, infatti, è avvenuta il 20.2.2023. c) alla Controparte_2 luce di ciò, nessuna “successione” è avvenuta dopo la proposizione della domanda, ovvero, più esattamente, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed in pendenza del giudizio;
d) il decreto ingiuntivo sul quale vorrebbe far leva controparte era stato dalla stessa ottenuto - sicuramente dopo l'avvenuta “successione” nel rapporto contrattuale - soltanto nei confronti dell'originario debitore, id est la Controparte_2
e non poteva certo valere quale titolo nei confronti di un soggetto diverso,
[...] ancorché in astratto potesse sorgere una responsabilità solidale (v. art. 1306 c.c.)….>>.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, l'impostazione dell'appellante contrasta con il disposto del secondo comma dell'art. 2112 cc, secondo cui “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
Ne discende che il lavoratore, anche dopo la cessione (come in questo caso), può decidere se promuovere il giudizio per differenze retributive precedenti alla cessione
Pag. 3 di 5 nei confronti dell'uno o dell'altro, senza che vi sia litisconsorzio necessario, trattandosi di responsabilità solidale;
d'altro canto, il fatto che la liberazione del cedente può avvenire solo in virtù delle procedure di artt. 410 e 411 cpc comporta che il secondo comma dell'art. 2112 cc è norma speciale rispetto all'art. 1306 cc, dettata in virtù della specialità del rapporto sotteso e a tutela della parte debole dello stesso, che rende dunque inapplicabile il divieto dell'art. 1306 cc al caso di specie.
D'altro canto, ai sensi dell'art. 2909 cc, la sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, oltre che tra le parti, anche tra i loro eredi o aventi causa, sicché,
[...]
in quando pacificamente succeduta nel rapporto lavorativo tra Parte_1
e risponde delle obbligazioni della Controparte_1 CP_2 CP_2 suddetta, risultanti dalla sentenza menzionata;
del resto, a conferma di ciò, l'art. 477 cpc dispone che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi;
cfr. in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 30/05/2014: <In tema di opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia stato emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all'opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un'ipotesi di estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo in quanto l'esecuzione è stata intrapresa nei confronti di colui che è succeduto nella situazione sostanziale "ex latere debitoris", per essersi verificato, prima della formazione del titolo giudiziale, uno dei fatti presupposti dall'art. 111 cod. proc. civ. ovvero, dopo la formazione del titolo stesso, dall'art. 477 cod. proc. civ.>>.
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va poi pronunciata la condanna della parte soccombente, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore di , dell'ulteriore somma Controparte_1 di euro 2906,00, determinata in via equitativa;
ne sussistono i presupposti, stante l'evidente abuso dello strumento processuale posto in essere tramite l'introduzione di un giudizio fondato su argomentazioni già esaurientemente scrutinate dal Tribunale, peraltro conformi a consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Non trova invece applicazione l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, inserito per effetto del d. l.vo 149/2022, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 28.2.2023, in quanto incardinato, con la notifica del precetto opposto, prima dell'entrata in vigore della novella normativa, cui non si applica il regime transitorio ex art. 35 d.lvo cit.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 499/2024, resa in data 15 maggio 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, oltre all'ulteriore importo di euro 2906,00, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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