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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 24.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10304/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla sospensione. Vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 24.9.2025 tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 1 di 4 2.1. L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che Persona_1 le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 10052/2023 del Tribunale di Foggia).
Chiamato a fornire chiarimenti circa le censure mosse nell'atto introduttivo del presente giudizio, il predetto
CTU, ha così specificato: “ o In merito al primo punto, circa la concorrenza tra la mastectomia radicale e la isterectomia, il
CTU è parzialmente d'accordo con la difesa del ricorrente. Le patologie sono effettivamente concorrenti poiché inserite nello stesso
“apparato riproduttivo” con i codici 8006 e 6603, ma non corrisponde al vero l'asserzione di dover attribuire una percentuale del
25% fissa alla isterectomia totale poiché la periziata ha una età di 48 anni (alla data della domanda amministrativa). A tale età la donna non può essere giudicata in età fertile come si evince dai dati di letteratura scientifica. Il grafico sottostante mostra chiaramente tale affermazione
pagina 2 di 4 Il grafico ancora più in basso illustra la relazione tra l'età di una donna e due fattori chiave: la percentuale di massima fertilità e il tasso di aborto spontaneo. • Fertilità: La percentuale di massima fertilità (linea nera) diminuisce progressivamente con
l'aumentare dell'età. Si osserva un calo significativo dopo i 30 anni, con una riduzione drastica tra i 35-39 anni e i 40-44 anni.
• Tasso di aborto spontaneo: Il tasso di aborto spontaneo (linea rossa) rimane relativamente stabile fino ai 30 anni, per poi aumentare in modo più marcato dopo i 35 anni, raggiungendo il picco nella fascia d'età 40-44 anni. • Correlazione: Il grafico evidenzia una correlazione inversa tra fertilità e tasso di aborto spontaneo con l'avanzare dell'età: mentre la fertilità diminuisce, il rischio di aborto spontaneo aumenta.
E' quindi equo ed opportuno applicare una percentuale inferiore – con metodo analogico – e quindi ridurre la valutazione della isterectomia dal 25% previsto in tabella al 10% valutato in CTU. Applicando quindi il metodo Salomonico tra il 34% della mastectomia ed il 10% della isterectomia in età NON fertile, si ottiene 42%.
o In merito al secondo punto Anche qui, tuttavia, va rilevato che il CTU ha identificato la patologia “distroidismo autoimmune” alla stregua del codice 9314 senza però valutarla con il rispettivo codice di riferimento fisso del 50%, in quanto l'ha valutata erroneamente con il 25%. Risposta a osservazioni Si ribadisce anche qui che le tabelle di Legge prevedendo soltanto alcune menomazioni, obbligano il medico valutatore a utilizzare in molti casi un metodo “in analogia” che deve rimodulare la percentuale in base alla maggior o minor gravitò del caso specifico. Il distiroidismo autoimmune della ricorrente non può essere valutato con percentuale fissa al 50% del codice 9314 poiché trattasi di condizione clinicamente silente. Appare quindi equo rimodulare la percentuale ad almeno la metà, quindi 25%. A questo punto è corretto utilizzare il metodo Balthazard tra le due percentuali calcolate: o 42% + 25% = 56,50% o + 5 % per impatto sulla capacità lavorativa o Percentuale di invalidità civile complessiva = 62 % (arrotondamento per eccesso) Giudizio medico-legale: La ricorrente è persona invalida civile nella misura del
62%. Decorrenza a partire dalla data dell'ultima revisione effettuata presso il CML di Foggia il 22/05/2023.” (cfr.
pagina 3 di 4 chiarimenti depositati in data 22.8.2025). In definitiva, il predetto ausiliario ha confermato che le patologie di cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo, precisamente, pari al 62%.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, prima fase – liquidata in atti, con decreto emesso in data odierna - vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10304/2024, proposto da
[...]
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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