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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 970/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 11 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Pravisani e Parte_1 Francesca Elmetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in RE alla Via Pico della Mirandola n. 9; RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica;
, in persona del in , domiciliati Controparte_2 CP_3 CP_4 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE in RE, alla Via degli Arazzieri n. 4, da cui sono rappresentati e difesi;
RESISTENTI E
residente in [...], contumace;
CP_5 CONVENUTO E
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'avv. Massimo Controparte_6 Aragiusto e dall'avv. Daniela Cantisani, con elezione di domicilio presso il di loro studio alla Piazza M. d'Azeglio n. 30 in RE, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; , Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'avv. Massimo Aragiusto e dall'avv. Daniela Cantisani, con elezione di domicilio presso il di loro studio alla Piazza M. d'Azeglio n. 30 in RE, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; RESISTENTI CHIAMATE IN CAUSA E (C.F ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Francesco Ierace, 5-INT-31-SC-B – a NA (NA); (C.F. ), nata a Testimone_1 C.F._2 LT (BL) l'11 marzo 1975, domiciliata presso la sede di RE (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; CP_1
), nata a [...] il [...], domiciliata presso la sede Parte_3 C.F._3
di RE (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; (C.F. ), nato a CP_1 CP_8 C.F._4 NA il 23 aprile 1975, residente in [...]-INT-8 a NA (NA); (C_F_ Parte_4
, nata a [...], il [...], domiciliata presso la sede di RE C.F._5 CP_1 (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; (C.F. , nata a [...] il Parte_5 C.F._6 1° febbraio 1978, residente in [...] a Torino (TO); (C.F. Controparte_9
), nata a [...] 3, residente in [...]S. Emiliano-1 a Albugnano C.F._7 (AT), contumaci;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 1 di 8 pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (per la translatio iudicii ex art. 59 l. n. 69/2009 e art. 11 d.lgs. n. 104/2010) depositato il 18.5.2022 e ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l Controparte_1
il e (quest'ultimo in qualità
[...] Controparte_2 CP_5 di controinteressato), per ivi sentir accogliere le conclusioni di merito che di seguito si trascrivono: “se del caso previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità in parte qua della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021, del decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della Dott.ssa a ottenere un incremento di punteggio pari a 16 (sedici) ulteriori punti con Parte_1 riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dalla stessa presentata e, per l'effetto immettere la ricorrente al settimo posto nella graduatoria finale di merito con il punteggio di 82 punti, approvata con decreto direttoriale prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 dall
[...] e avente ad oggetto la “selezione Controparte_10 pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di primo tecnologo di II livello professionale n.5 posti per il profilo di primo ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006. – decreto prot. n. 10313 del 18.3.2021-graduatorie di merito”; sempre nel merito, ma in via subordinata, in caso di accoglimento parziale delle richieste di rideterminazione del punteggio spettante alla scrivente Dott.ssa e quindi nel caso Parte_1 in cui vengano accolte (in tutto o in parte) solo alcune delle richieste di rideterminazione del punteggio di cui ai paragrafi I-V che precedono, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa (parr. I-V), il diritto della Dott.ssa ad ottenere un punteggio totale pari o Parte_1 superiore a 70 (settanta) punti, determinato nella misura che risulterà di giustizia, con riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dalla stessa presentata e per l'effetto immettere la ricorrente nella graduatoria finale di merito approvata con decreto direttoriale prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 dall Controparte_10
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a essere
[...] Parte_1 inserita nella graduatoria finale della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021, il decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetto con decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021, con conseguente modifica della graduatoria stessa;
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a ottenere il risarcimento del danno in forma specifica con assegnazione Parte_1 di un posto di Primo Ricercatore di II livello professionale ed al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa subito in misura pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita dalla medesima dottoressa e quella cui la stessa avrebbe avuto diritto qualora le fosse stata Parte_1 assegnato detto posto fin dal dicembre 2021 e ciò fino alla data di effettiva assegnazione;
ove del caso il tutto previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità per le causali di cui in narrativa – e cioè nella parte in cui è stato riconosciuto alla Dottoressa il minor punteggio di 66 Parte_1 punti e, conseguentemente, nella parte in cui non è stata inserita la Dottoressa Parte_1 nella graduatoria finale della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 - del decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello
pagina 2 di 8 professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetto con decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021 e di ogni atto presupposto connesso o conseguente e in particolare dei seguenti verbali della decreto CP_11 direttoriale Prot. n. 21629 del 10 giugno 2021 con cui è stata istituita la Commissione;
verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 16 giugno 2021; verbale n. 2 della Commissione esaminatrice del 19 luglio 2021; verbale n. 3 della Commissione esaminatrice del 20 luglio 2021; decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021 dell Controparte_10 di approvazione del bando della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il
[...] profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
2. e si sono ritualmente costituiti in giudizio rassegnando le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero ad occupare una posizione deteriore in graduatoria, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del (ora Controparte_2 Controparte_2
) e rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato nel merito. Vinte le spese.
[...]
3. Il convenuto nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e il Tribunale ne CP_5 ha dichiarata la contumacia.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le persone fisiche che figurano nella graduatoria di Primo Ricercatore II livello professionale di cui al doc. 1 del e che sarebbero CP_2 sopravanzate dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda, e Controparte_6
si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere, in Parte_2 via principale, il ricorso di perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle Parte_1 spese di lite. Subordinatamente, in caso di accoglimento del ricorso, vista la domanda avanzata dalla ricorrente alla parte resistente, hanno chiesto di conseguentemente condannare e il CP_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche nei confronti Controparte_2 delle comparenti.
5. I restanti controinteressati di cui in epigrafe, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e il Tribunale ne ha, pertanto, dichiarata la contumacia.
6. La causa è stata istruita mediante i documenti ritualmente versati in atti e previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 11 febbraio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
7. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno sinteticamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
8. In fatto, è pacifico che con decreto n. 26892 del 4.8.2021 sia stata approvata la graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n. 1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale indetta da con decreto n. 10313 del 18.3.2021, graduatoria dalla quale la ricorrente è stata esclusa, CP_1 avendo riportato il punteggio di 66/100, inferiore a quello minimo di 70/100. 9. Lamenta la ricorrente nel presente giudizio che: - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 1.2.a) “Coordinamento di nucleo territoriale e/o struttura analoga e Responsabilità di strutture/linee dal punto di vista scientifico e programmi/progetti di ricerca scientifica in capo a ”, ancorché ella abbia svolto numerose attività dettagliatamente riportate CP_1 nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3); - le è stato assegnato punteggio pari a 0 (zero) per “incarichi di responsabilità scientifica e/o didattiche e di gestione in campo universitario”, ancorché ella abbia ricoperto numerosi incarichi dettagliatamente riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3); - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 1.3.b) “Valutazione di progetti e programmi
pagina 3 di 8 nazionali e internazionali e di piani formativi”, nonostante che ella abbia partecipato a numerosi progetti e programmi come riepilogati nel curriculum vitae (doc.3); - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 2.2.a) “Direzione e/o responsabilità di strutture istituzionali di ricerca dal punto di vista istituzionale;
Coordinamento/responsabilità di progetti/programmi di ricerca istituzionale”, nonostante che ella abbia svolto le attività dettagliatamente riportate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3).
10. Assume, quindi, la ricorrente che la Commissione ha radicalmente omesso di valutare titoli curriculari dalla stessa evidenziati negli allegati alla propria domanda.
11. IN ha resistito, nel merito, al ricorso difendendo la legittimità dell'operato della CP_11
12. In primo luogo, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza civile e amministrativa, deve ritenersi sufficiente la motivazione espressa in forma numerica, purché siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima e i parametri per l'attribuzione dei voti, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3562/2020; Consiglio di Stato n.
5622/2024). È, peraltro, evidente che quanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911). 13. E, nel caso di specie, risulta provato per tabulas dal verbale n. 1 di cui al doc. 7 fasc. ric., intitolato
“insediamento della commissione e determinazione dei criteri di valutazione”, che la Commissione, dopo aver riportato la griglia di valutazione prevista dal bando, ha articolato ogni macro area, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso di selezione, in uno o più sottocriteri per analizzare dettagliatamente i profili dei candidati per il personale con qualifica di Ricercatore.
14. Si ritiene, pertanto, che non sia condivisibile la tesi di parte ricorrente in base alla quale, ove la le ha attribuito 0 punti, allora “Una decisione così penalizzante avrebbe dovuto essere CP_11 adeguatamente illustrata dalla . CP_11
15. In secondo luogo, deve osservarsi che, nel caso di specie, la non ha omesso di valutare, CP_11 per errore materiale o mera svista, i titoli per i quali è causa, ma, diversamente, li ha valutati e, all'esito della valutazione (doc. 9 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.), ha attribuito per essi alla candidata un punteggio par a 0 (zero). È, pertanto, destituito di fondamento, e, in ogni caso, non provato, l'assunto di parte attrice secondo cui la Commissione non si sarebbe avveduta dei suddetti titoli curriculari della dott.ssa ovvero, li avrebbe ignorati, o, ancora, avrebbe omesso di considerarli. Parte_1 16. Ciò posto, deve considerarsi che, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione,
“Nelle procedure di selezione concorsuale per promozione del personale, ove il datore di lavoro abbia vincolato la propria discrezionalità, per propria autonoma iniziativa o pattiziamente, cristallizzando le proprie valutazioni in determinazioni numeriche di punteggio rapportate in maniera fissa alla natura e alla durata dell'incarico, il controllo ed intervento giudiziario è esteso alla verifica della corretta applicazione di tali regole del concorso;
in particolare, se la commissione valutatrice abbia determinato tutti i singoli punteggi di tutti i candidati, e la decisione sulla graduatoria dipenda esclusivamente dalla soluzione di una questione di diritto circa la valutabilità o meno di un incarico, il cui punteggio è fisso, il giudice di merito ove ritenga l'incarico valutabile, alla stregua del bando, deve procedere direttamente all'attribuzione del punteggio fisso relativo all'incarico non valutato dalla commissione, e se da tale operazione consegue l'attribuzione della promozione, il giudice stesso, nell'accogliere la domanda di adempimento in forma specifica proposta dal lavoratore, deve provvedere, oltre che all'assegnazione del posto in concorso con la decorrenza prevista, anche alla attribuzione dei benefici economici a questa connessi con gli accessori ex artt. 1223 e 1244 cod. civ..” (Cass. n. 18198/2005). 17. Ancora, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della
pagina 4 di 8 procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale” (Cass. civ., sez. lav., n. 22029/2022).
18. Ritiene, allora, il Tribunale che, come risulta con assoluta chiarezza dagli atti di causa, nel presente giudizio si controverta proprio in merito al fatto se uno o più titoli posseduti dalla ricorrente siano o meno riconducibili alle specifiche tipologie di titoli (v. doc. 7 fasc. ric.), per le quali soltanto, in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, è prevista, in ragione della durata dell'attività espletata, l'attribuzione del punteggio di volta in volta indicato, ovvero, se detti titoli siano valutabili.
19. In particolare, si tratta di stabilire:
- se le numerose “Attività di coordinamento” svolte dalla ricorrente (“Attività di coordinamento gruppo di lavoro sull'idea Dentro/fuori la scuola – Service Learning”; “Attività di Coordinamento” riferite alla Struttura di ricerca 5 “Architetture scolastiche e arredi: nuove soluzioni per spazi esistenti”) costituiscano “COORDINAMENTO DI NUCLEO TERRITORIALE E/O STRUTTURA ANALOGA”;
- se le seguenti attività: “Coordinatrice del progetto di ricerca “Identità mediale di CP_12
” (pag. 8 del CV- doc. 3 ); “Coordinatrice del progetto di ricerca “San Casciano Val di
[...] Pesa Smart Place” (pag. 9 del CV – doc. 3); “Coordinatrice del progetto di ricerca Cl@ssi 2.0 in collaborazione con ” (pag. 10 del CV- doc.3); “Coordinatrice del progetto di ricerca “E- CP_1 English per una didattica multimodale della lingua inglese” (pag. 10 del CV – doc. 3);
“Coordinatrice dei corsi di formazione “Insegnare e Comunicare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale” (prima edizione 2006), “Parlare in pubblico con le nuove tecnologie”,
“Insegnare con le superfici interattive (LIM e Tablet), l'ebook e i contenuti digitali” (pag. 10 del CV – doc. 3); “Coordinamento scientifico e didattico dei seguenti corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e master universitari: Corso di Perfezionamento “Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)” – a.a. 2008/09 Corso di aggiornamento professionale “Parlare in pubblico” – a.a. 2008/09 Corso di Perfezionamento
“Comunicare e Insegnare. Verso l'uso della lavagna digitale” – a.a. 2007/08 Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l'uso della lavagna digitale” – a.a. Master
“Comunicazione istituzionale sanitaria: web strategies” a.a. 2007/2008 “Giornalismo sportivo e comunicazione nelle associazioni sportive” a.a. 2006/2007” (pag. 10 del CV - doc. 3)” costituiscano “INCARICHI DI RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E/O DIDATTICHE E DI GESTIONE IN CAMPO UNIVERSITARIO”;
- se le attività svolte dalla ricorrente riguardo a: “10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 CP_13 di Alternanza scuola lavoro anno 2016 – 2017 -2018” (anno 2016-2017)”;
[...]
“Apprendistato di primo livello (Percorsi sperimentali di apprendistato promossi a seguito degli accordi nazionali con ENEL ed ENI presentati ai sensi del D.M. n. 663/2016 e del D.D. n. 1068/2016)”, costituiscano “VALUTAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E DI PIANI FORMATIVI”;
- se le seguenti attività: “Coordinamento della realizzazione dell'episodio 2 - Lo spazio dell'apprendimento per la webserie “I fondamentali della Didattica Digitale Integrata” destinata al supporto formativo dei docenti in anno di formazione e prova di ogni ordine e grado. La serie Web, è stata realizzata con la collaborazione di dirigenti scolastici delle scuole di Avanguardie educative, la Rete d'innovazione del modello scolastico fondata nel 2014 dall
[...] insieme a 22 Scuole fondatrici”; Controparte_1
“Coordinamento del palinsesto dei webinar a supporto dell'emergenza sanitaria “Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie educative e delle Piccole Scuole e della community eTwinning” costituiscano “COORDINAMENTO/RESPONSABILITÀ DI PROGETTI/PROGRAMMI ”; Controparte_14
- se le “Attività previste dal Protocollo di Intesa con il MI con l'istituzionalizzazione CP_15 del Tavolo Tecnico Istituzione del di MI (Protocollo di Intesa tra Comune di MI, CP_15 Ufficio X USR Lombardia, Assodidattica e ) finalizzato a supportare il Comune di MI CP_1
pagina 5 di 8 nella stesura dei bandi relativi al rinnovamento degli ambienti scolastici e interventi di formazione per i Dirigenti Scolastici e i docenti” costituiscano “DIREZIONE E/O RESPONSABILITÀ DI STRUTTURE ISTITUZIONALI DI RICERCA DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE”.
20. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso non possa trovare accoglimento nel merito per difetto di prova.
21. Considerato, infatti, che il diritto soggettivo alla progressione economica è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da chi assume di essere titolare del diritto, sarebbe stato onere della ricorrente provare nel presente giudizio che:
- le “Attività di coordinamento” (“Coordinamento gruppo di lavoro sull'idea Dentro/fuori la scuola
– Service Learning”; “Attività di Coordinamento” riferite alla Struttura di ricerca 5 “Architetture scolastiche e arredi: nuove soluzioni per spazi esistenti”) sono consistite nel coordinamento di nucleo territoriale e/o struttura analoga e non, come specificamente dedotto da parte convenuta
, nel coordinamento di gruppi di lavoro o sezioni di progetti di ricerca. Ma dagli atti e CP_1 documenti di causa non è ricavabile alcuna prova in tal senso;
- le attività svolte in qualità di assegnista di ricerca e/o borsista hanno effettivamente comportato per la ricorrente l'assunzione di ruoli di responsabilità scientifica e/o didattica e di gestione in campo universitario, essendosi, viceversa, l'attrice limitata ad asserire, in maniera del tutto apodittica, che
“le attività svolte come assegnista di ricerca, della durata di 1 anno e 10 mesi, costituiscono il più comune degli “incarichi di responsabilità scientifica e/o didattiche e di gestione in campo universitario”, e che anche gli altri incarichi (aventi una durata complessiva di tre anni accademici) rientrano a pieno titolo in questo ambito1;
- le attività svolte con riferimento a “10.6.1. Innovativi di Controparte_16 Alternanza scuola lavoro anno 2016 – 2017 -2018” sono effettivamente consistite nella valutazione di progetti, programmi nazionali e internazionali e di piani formativi e non, come dalla stessa dichiarato nel CV, in “attività di monitoraggio …, collaborazione …, descrizione esiti monitoraggio…, stesura report monitoraggio e partecipazione al gruppo di ricerca …”, all'evidenza di altra natura (ossia di natura non valutativa);
- le attività svolte con riferimento a “Apprendistato di primo livello (Percorsi sperimentali di apprendistato promossi a seguito degli accordi nazionali con ENEL ed ENI presentati ai sensi del D.M. n. 663/2016 e del D.D. n. 1068/2016)”: risulta un “attività di analisi qualitativa, di approfondimento, di sviluppo di strumenti di osservazioni e sviluppo di un report di monitoraggio” sono consistite nella valutazione di progetti, programmi nazionali e internazionali e di piani formativi e non, come dalla stessa dichiarato nel CV, in “attività di analisi qualitativa, di approfondimento, di sviluppo di strumenti di osservazioni e sviluppo di un report di monitoraggio”, all'evidenza di altra natura (ossia di natura non valutativa);
- le attività di coordinamento relative al “Coordinamento della realizzazione dell'episodio 2 - Lo spazio dell'apprendimento per la webserie “I fondamentali della Didattica Digitale Integrata” destinata al supporto formativo dei docenti in anno di formazione e prova di ogni ordine e grado. La serie Web, è stata realizzata con la collaborazione di dirigenti scolastici delle scuole di
pagina 6 di 8 Avanguardie educative, la Rete d'innovazione del modello scolastico fondata nel 2014 dall insieme a 22 Scuole Controparte_1 fondatrici”, nonché al “Coordinamento del palinsesto dei webinar a supporto dell'emergenza sanitaria “Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie educative e delle Piccole Scuole e della community eTwinning”, in accordo con il
[...]
, da marzo a giugno 2020”, sono in concreto consistite in attività di coordinamento Controparte_2 di un progetto o un programma di ricerca istituzionale e non, come dichiarato dalla stessa ricorrente nel CV, rispettivamente, nel coordinamento di un episodio di una serie web e del palinsesto dei webinar, ma anche in questo caso non sono rinvenibili nei documenti di causa evidenze in tal senso;
- le “Attività previste dal Protocollo di Intesa con il di MI con l'istituzionalizzazione CP_15 del Tavolo Tecnico Istituzione del Comune di MI (Protocollo di Intesa tra Comune di MI, Ufficio X USR Lombardia, Assodidattica e ) finalizzato a supportare il Comune di MI CP_1 nella stesura dei bandi relativi al rinnovamento degli ambienti scolastici e interventi di formazione per i Dirigenti Scolastici e i docenti” hanno comportato da parte della Parte_1 l'assunzione di responsabilità di strutture istituzionali di ricerca, non emergendo, invece, dai documenti in atti alcun elemento che dimostri che dette attività previste dal Protocollo sono consistite in attività di responsabilità di strutture istituzionali di ricerca;
- l'attività di “Referente per l'Accordo di collaborazione tra il Controparte_17 CP_1 Pe
e la Scuola Polo Nord, nominata dal per la diffusione del Service Learning,
[...] Altiero Spinelli di Torino”) si è tradotta nella responsabilità di strutture istituzionali di ricerca, atteso che l'aver ricoperto il ruolo di referente non dimostra ex se la concreta assunzione di responsabilità di attività scientifiche2. Al riguardo, deve, inoltre, evidenziarsi che, a giudizio del Tribunale, è, innanzitutto, inammissibile per tardività3 ex art. 414 c.p.c. (e, quindi, non utilizzabile ai fini del decidere), l'accordo di partenariato scientifico 2019-2020. Trattasi, del resto, di documento del quale, come emerge dagli atti di causa, mai il Tribunale ha autorizzato l'acquisizione agli atti del giudizio. Inoltre, deve considerarsi che trattasi di documento che non risulta essere stato prodotto nell'ambito della selezione pubblica comparativa per titoli per cui è causa, e che, quindi, non risulta essere stato sottoposto alla valutazione della Commissione esaminatrice, laddove, invece, l'art. 3 del bando di cui al decreto prot. 10313 del 18.3.2021 disponeva che “
6. Il curriculum vitae dovrà essere compilato in maniera tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per un'efficace ed esaustiva valutazione in conformità all'art. 6 del Bando”, e l'art. 6, co. 2 del medesimo Bando prevedeva che “
2. In conformità all'art. 3 si ricorda che ciascuna Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati unicamente sulla base della documentazione presentata, la quale dovrà contenere tutte le informazioni utili alla corretta valutazione.”. Si ritiene, pertanto, che anche per tale ulteriore ordine di ragioni il documento non possa entrare a far parte del materiale istruttorio valutabile ai fini del decidere4. In ogni caso, per stessa allegazione di parte attrice, applicando i sotto-criteri e i sotto-punteggi stabiliti dalla Commissione, quest'ultima avrebbe potuto assegnare alla ricorrente tre punti (v. pag. 19 ricorso), comunque, insufficienti per accedere alla graduatoria.
pagina 7 di 8 22. Quanto, infine, all'aver ricoperto “il ruolo di “Membro del Gruppo di Valutazione per l'Avviso Competenze di Base prot. n. 1953 AOODGEFID del 21 /2/17 a valere sulle Azioni 10.2.1 e 10.2.2 Programma PON FSE “Per la Scuola” 2014-2020- progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del PON istruzione 2014-2020”, deve rilevarsi che, come puntualmente dedotto dell'Istituto resistente e comprovato dai documenti in atti (v. doc. 3, pag. 8/26 fasc. ric.) e, comunque, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice nella prima difesa utile successiva, la ricorrente nel curriculum vitae ha dichiarato l'attività sopra riportata come “Partecipazione a Commissioni/Comitati/progetti”, cosicché la Commissione ha riconosciuto tale attività nella sezione 2.3. “Partecipazioni a Commissioni/Comitati” (v. doc. 7 fasc. ric.). Ne discende, da un lato, che la stessa attività non può essere oggetto di doppia valutazione;
dall'altro, che risulta assorbita ogni questione in tema di lamentata disparità di trattamento, avendo la Commissione, come detto, valutato l'attività della dott.ssa sulla base di quanto dalla stessa dichiarato nel proprio CV. Parte_1
23. In ultimo, deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere sindacare il mancato ricorso della Commissione al “soccorso istruttorio”, dal momento che, come emerge da quanto sin qui esposto, le valutazioni sono state compiute in ragione della natura delle esperienze professionali della candidata e non della loro durata.
24. È assorbita, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore questione, di rito, di merito o istruttoria.
25. La peculiarità e la notevole complessità delle questioni interpretative coinvolte nella fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di RE, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
RE, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo all'eccepita disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa parte convenuta (v. doc. Pt_2 CP_1
2) ha specificamente allegato (senza che poi la ricorrente abbia in proposito specificamente contestato, provato o chiesto di provare alcunché) che per le medesime motivazioni non è stata tenuta in considerazione l'esperienza della dott.ssa in qualità di assegnista di ricerca, come si desume dal fatto che tale esperienza,
Pt_2 avendo una durata temporale superiore ai 4 anni, avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio pari ad 8, mentre alla predetta è stato attribuito un punteggio di 5 in ragione del coordinamento di master.
Pt_2 Peraltro, deve evidenziarsi come, in ogni caso, quand'anche, per ipotesi, alla fosse stata valutata l'attività
Pt_2 svolta quale assegnista di ricerca, ciò non avrebbe potuto comportare ex se l'attribuzione alla del Parte_1 punteggio rivendicato, atteso che ciò presuppone necessariamente l'accertamento in positivo della valutabilità dei titoli presentati dalla ricorrente, non potendosi, infatti, escludere che l'errore sia consistito, piuttosto, nell'aver valutato per l'attività svolta nella predetta veste.
Pt_2 2 Con riguardo all'eccepita disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa parte resistente ha Pt_2 CP_1 specificamente dedotto (senza che la ricorrente abbia poi in proposito specificamente contestato, provato o chiesto di provare alcunché) che l'esperienza di coreferente non è stata valutata alla come comprovato Pt_2 dal fatto che tale esperienza da sola avrebbe determinato una valutazione di 5 punti, contro i 3 attribuiti, invece, dalla Commissione alla dott.ssa in ragione della seguente attività: 2020 Co-coordinamento del gruppo di Pt_2 ricerca per la realizzazione dello Small and Rural Schools Interest Group (European Schoolnet). In ogni caso, si richiamano le ulteriori considerazioni di cui alla precedente nota. 3 Trattasi di documento di formazione anteriore all'introduzione del giudizio. 4 In altri termini, si intende dire che, al fine di verificare nel presente giudizio la corretta applicazione delle regole della selezione pubblica, può essere valutata dal giudicante tutta e soltanto la documentazione già presentata dalla ricorrente in quella sede.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 11 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Pravisani e Parte_1 Francesca Elmetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in RE alla Via Pico della Mirandola n. 9; RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica;
, in persona del in , domiciliati Controparte_2 CP_3 CP_4 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE in RE, alla Via degli Arazzieri n. 4, da cui sono rappresentati e difesi;
RESISTENTI E
residente in [...], contumace;
CP_5 CONVENUTO E
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'avv. Massimo Controparte_6 Aragiusto e dall'avv. Daniela Cantisani, con elezione di domicilio presso il di loro studio alla Piazza M. d'Azeglio n. 30 in RE, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; , Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'avv. Massimo Aragiusto e dall'avv. Daniela Cantisani, con elezione di domicilio presso il di loro studio alla Piazza M. d'Azeglio n. 30 in RE, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; RESISTENTI CHIAMATE IN CAUSA E (C.F ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Francesco Ierace, 5-INT-31-SC-B – a NA (NA); (C.F. ), nata a Testimone_1 C.F._2 LT (BL) l'11 marzo 1975, domiciliata presso la sede di RE (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; CP_1
), nata a [...] il [...], domiciliata presso la sede Parte_3 C.F._3
di RE (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; (C.F. ), nato a CP_1 CP_8 C.F._4 NA il 23 aprile 1975, residente in [...]-INT-8 a NA (NA); (C_F_ Parte_4
, nata a [...], il [...], domiciliata presso la sede di RE C.F._5 CP_1 (FI) in Via Cesare Lambro n. 6/13; (C.F. , nata a [...] il Parte_5 C.F._6 1° febbraio 1978, residente in [...] a Torino (TO); (C.F. Controparte_9
), nata a [...] 3, residente in [...]S. Emiliano-1 a Albugnano C.F._7 (AT), contumaci;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 1 di 8 pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (per la translatio iudicii ex art. 59 l. n. 69/2009 e art. 11 d.lgs. n. 104/2010) depositato il 18.5.2022 e ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l Controparte_1
il e (quest'ultimo in qualità
[...] Controparte_2 CP_5 di controinteressato), per ivi sentir accogliere le conclusioni di merito che di seguito si trascrivono: “se del caso previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità in parte qua della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021, del decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della Dott.ssa a ottenere un incremento di punteggio pari a 16 (sedici) ulteriori punti con Parte_1 riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dalla stessa presentata e, per l'effetto immettere la ricorrente al settimo posto nella graduatoria finale di merito con il punteggio di 82 punti, approvata con decreto direttoriale prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 dall
[...] e avente ad oggetto la “selezione Controparte_10 pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di primo tecnologo di II livello professionale n.5 posti per il profilo di primo ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006. – decreto prot. n. 10313 del 18.3.2021-graduatorie di merito”; sempre nel merito, ma in via subordinata, in caso di accoglimento parziale delle richieste di rideterminazione del punteggio spettante alla scrivente Dott.ssa e quindi nel caso Parte_1 in cui vengano accolte (in tutto o in parte) solo alcune delle richieste di rideterminazione del punteggio di cui ai paragrafi I-V che precedono, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa (parr. I-V), il diritto della Dott.ssa ad ottenere un punteggio totale pari o Parte_1 superiore a 70 (settanta) punti, determinato nella misura che risulterà di giustizia, con riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dalla stessa presentata e per l'effetto immettere la ricorrente nella graduatoria finale di merito approvata con decreto direttoriale prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 dall Controparte_10
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a essere
[...] Parte_1 inserita nella graduatoria finale della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021, il decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetto con decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021, con conseguente modifica della graduatoria stessa;
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a ottenere il risarcimento del danno in forma specifica con assegnazione Parte_1 di un posto di Primo Ricercatore di II livello professionale ed al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa subito in misura pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita dalla medesima dottoressa e quella cui la stessa avrebbe avuto diritto qualora le fosse stata Parte_1 assegnato detto posto fin dal dicembre 2021 e ciò fino alla data di effettiva assegnazione;
ove del caso il tutto previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità per le causali di cui in narrativa – e cioè nella parte in cui è stato riconosciuto alla Dottoressa il minor punteggio di 66 Parte_1 punti e, conseguentemente, nella parte in cui non è stata inserita la Dottoressa Parte_1 nella graduatoria finale della procedura selettiva approvata con decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 - del decreto prot. n. 26892 del 4 agosto 2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello
pagina 2 di 8 professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetto con decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021 e di ogni atto presupposto connesso o conseguente e in particolare dei seguenti verbali della decreto CP_11 direttoriale Prot. n. 21629 del 10 giugno 2021 con cui è stata istituita la Commissione;
verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 16 giugno 2021; verbale n. 2 della Commissione esaminatrice del 19 luglio 2021; verbale n. 3 della Commissione esaminatrice del 20 luglio 2021; decreto prot. 10313 del 18 marzo 2021 dell Controparte_10 di approvazione del bando della procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il
[...] profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
2. e si sono ritualmente costituiti in giudizio rassegnando le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero ad occupare una posizione deteriore in graduatoria, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del (ora Controparte_2 Controparte_2
) e rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato nel merito. Vinte le spese.
[...]
3. Il convenuto nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e il Tribunale ne CP_5 ha dichiarata la contumacia.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le persone fisiche che figurano nella graduatoria di Primo Ricercatore II livello professionale di cui al doc. 1 del e che sarebbero CP_2 sopravanzate dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda, e Controparte_6
si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere, in Parte_2 via principale, il ricorso di perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle Parte_1 spese di lite. Subordinatamente, in caso di accoglimento del ricorso, vista la domanda avanzata dalla ricorrente alla parte resistente, hanno chiesto di conseguentemente condannare e il CP_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche nei confronti Controparte_2 delle comparenti.
5. I restanti controinteressati di cui in epigrafe, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e il Tribunale ne ha, pertanto, dichiarata la contumacia.
6. La causa è stata istruita mediante i documenti ritualmente versati in atti e previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 11 febbraio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
7. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno sinteticamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
8. In fatto, è pacifico che con decreto n. 26892 del 4.8.2021 sia stata approvata la graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli per n. 1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale indetta da con decreto n. 10313 del 18.3.2021, graduatoria dalla quale la ricorrente è stata esclusa, CP_1 avendo riportato il punteggio di 66/100, inferiore a quello minimo di 70/100. 9. Lamenta la ricorrente nel presente giudizio che: - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 1.2.a) “Coordinamento di nucleo territoriale e/o struttura analoga e Responsabilità di strutture/linee dal punto di vista scientifico e programmi/progetti di ricerca scientifica in capo a ”, ancorché ella abbia svolto numerose attività dettagliatamente riportate CP_1 nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3); - le è stato assegnato punteggio pari a 0 (zero) per “incarichi di responsabilità scientifica e/o didattiche e di gestione in campo universitario”, ancorché ella abbia ricoperto numerosi incarichi dettagliatamente riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3); - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 1.3.b) “Valutazione di progetti e programmi
pagina 3 di 8 nazionali e internazionali e di piani formativi”, nonostante che ella abbia partecipato a numerosi progetti e programmi come riepilogati nel curriculum vitae (doc.3); - le è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero) con riferimento al sotto-criterio 2.2.a) “Direzione e/o responsabilità di strutture istituzionali di ricerca dal punto di vista istituzionale;
Coordinamento/responsabilità di progetti/programmi di ricerca istituzionale”, nonostante che ella abbia svolto le attività dettagliatamente riportate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3).
10. Assume, quindi, la ricorrente che la Commissione ha radicalmente omesso di valutare titoli curriculari dalla stessa evidenziati negli allegati alla propria domanda.
11. IN ha resistito, nel merito, al ricorso difendendo la legittimità dell'operato della CP_11
12. In primo luogo, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza civile e amministrativa, deve ritenersi sufficiente la motivazione espressa in forma numerica, purché siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima e i parametri per l'attribuzione dei voti, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3562/2020; Consiglio di Stato n.
5622/2024). È, peraltro, evidente che quanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911). 13. E, nel caso di specie, risulta provato per tabulas dal verbale n. 1 di cui al doc. 7 fasc. ric., intitolato
“insediamento della commissione e determinazione dei criteri di valutazione”, che la Commissione, dopo aver riportato la griglia di valutazione prevista dal bando, ha articolato ogni macro area, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso di selezione, in uno o più sottocriteri per analizzare dettagliatamente i profili dei candidati per il personale con qualifica di Ricercatore.
14. Si ritiene, pertanto, che non sia condivisibile la tesi di parte ricorrente in base alla quale, ove la le ha attribuito 0 punti, allora “Una decisione così penalizzante avrebbe dovuto essere CP_11 adeguatamente illustrata dalla . CP_11
15. In secondo luogo, deve osservarsi che, nel caso di specie, la non ha omesso di valutare, CP_11 per errore materiale o mera svista, i titoli per i quali è causa, ma, diversamente, li ha valutati e, all'esito della valutazione (doc. 9 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.), ha attribuito per essi alla candidata un punteggio par a 0 (zero). È, pertanto, destituito di fondamento, e, in ogni caso, non provato, l'assunto di parte attrice secondo cui la Commissione non si sarebbe avveduta dei suddetti titoli curriculari della dott.ssa ovvero, li avrebbe ignorati, o, ancora, avrebbe omesso di considerarli. Parte_1 16. Ciò posto, deve considerarsi che, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione,
“Nelle procedure di selezione concorsuale per promozione del personale, ove il datore di lavoro abbia vincolato la propria discrezionalità, per propria autonoma iniziativa o pattiziamente, cristallizzando le proprie valutazioni in determinazioni numeriche di punteggio rapportate in maniera fissa alla natura e alla durata dell'incarico, il controllo ed intervento giudiziario è esteso alla verifica della corretta applicazione di tali regole del concorso;
in particolare, se la commissione valutatrice abbia determinato tutti i singoli punteggi di tutti i candidati, e la decisione sulla graduatoria dipenda esclusivamente dalla soluzione di una questione di diritto circa la valutabilità o meno di un incarico, il cui punteggio è fisso, il giudice di merito ove ritenga l'incarico valutabile, alla stregua del bando, deve procedere direttamente all'attribuzione del punteggio fisso relativo all'incarico non valutato dalla commissione, e se da tale operazione consegue l'attribuzione della promozione, il giudice stesso, nell'accogliere la domanda di adempimento in forma specifica proposta dal lavoratore, deve provvedere, oltre che all'assegnazione del posto in concorso con la decorrenza prevista, anche alla attribuzione dei benefici economici a questa connessi con gli accessori ex artt. 1223 e 1244 cod. civ..” (Cass. n. 18198/2005). 17. Ancora, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della
pagina 4 di 8 procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale” (Cass. civ., sez. lav., n. 22029/2022).
18. Ritiene, allora, il Tribunale che, come risulta con assoluta chiarezza dagli atti di causa, nel presente giudizio si controverta proprio in merito al fatto se uno o più titoli posseduti dalla ricorrente siano o meno riconducibili alle specifiche tipologie di titoli (v. doc. 7 fasc. ric.), per le quali soltanto, in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, è prevista, in ragione della durata dell'attività espletata, l'attribuzione del punteggio di volta in volta indicato, ovvero, se detti titoli siano valutabili.
19. In particolare, si tratta di stabilire:
- se le numerose “Attività di coordinamento” svolte dalla ricorrente (“Attività di coordinamento gruppo di lavoro sull'idea Dentro/fuori la scuola – Service Learning”; “Attività di Coordinamento” riferite alla Struttura di ricerca 5 “Architetture scolastiche e arredi: nuove soluzioni per spazi esistenti”) costituiscano “COORDINAMENTO DI NUCLEO TERRITORIALE E/O STRUTTURA ANALOGA”;
- se le seguenti attività: “Coordinatrice del progetto di ricerca “Identità mediale di CP_12
” (pag. 8 del CV- doc. 3 ); “Coordinatrice del progetto di ricerca “San Casciano Val di
[...] Pesa Smart Place” (pag. 9 del CV – doc. 3); “Coordinatrice del progetto di ricerca Cl@ssi 2.0 in collaborazione con ” (pag. 10 del CV- doc.3); “Coordinatrice del progetto di ricerca “E- CP_1 English per una didattica multimodale della lingua inglese” (pag. 10 del CV – doc. 3);
“Coordinatrice dei corsi di formazione “Insegnare e Comunicare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale” (prima edizione 2006), “Parlare in pubblico con le nuove tecnologie”,
“Insegnare con le superfici interattive (LIM e Tablet), l'ebook e i contenuti digitali” (pag. 10 del CV – doc. 3); “Coordinamento scientifico e didattico dei seguenti corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e master universitari: Corso di Perfezionamento “Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)” – a.a. 2008/09 Corso di aggiornamento professionale “Parlare in pubblico” – a.a. 2008/09 Corso di Perfezionamento
“Comunicare e Insegnare. Verso l'uso della lavagna digitale” – a.a. 2007/08 Corso di Perfezionamento “Comunicare e Insegnare. Verso l'uso della lavagna digitale” – a.a. Master
“Comunicazione istituzionale sanitaria: web strategies” a.a. 2007/2008 “Giornalismo sportivo e comunicazione nelle associazioni sportive” a.a. 2006/2007” (pag. 10 del CV - doc. 3)” costituiscano “INCARICHI DI RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E/O DIDATTICHE E DI GESTIONE IN CAMPO UNIVERSITARIO”;
- se le attività svolte dalla ricorrente riguardo a: “10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 CP_13 di Alternanza scuola lavoro anno 2016 – 2017 -2018” (anno 2016-2017)”;
[...]
“Apprendistato di primo livello (Percorsi sperimentali di apprendistato promossi a seguito degli accordi nazionali con ENEL ed ENI presentati ai sensi del D.M. n. 663/2016 e del D.D. n. 1068/2016)”, costituiscano “VALUTAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E DI PIANI FORMATIVI”;
- se le seguenti attività: “Coordinamento della realizzazione dell'episodio 2 - Lo spazio dell'apprendimento per la webserie “I fondamentali della Didattica Digitale Integrata” destinata al supporto formativo dei docenti in anno di formazione e prova di ogni ordine e grado. La serie Web, è stata realizzata con la collaborazione di dirigenti scolastici delle scuole di Avanguardie educative, la Rete d'innovazione del modello scolastico fondata nel 2014 dall
[...] insieme a 22 Scuole fondatrici”; Controparte_1
“Coordinamento del palinsesto dei webinar a supporto dell'emergenza sanitaria “Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie educative e delle Piccole Scuole e della community eTwinning” costituiscano “COORDINAMENTO/RESPONSABILITÀ DI PROGETTI/PROGRAMMI ”; Controparte_14
- se le “Attività previste dal Protocollo di Intesa con il MI con l'istituzionalizzazione CP_15 del Tavolo Tecnico Istituzione del di MI (Protocollo di Intesa tra Comune di MI, CP_15 Ufficio X USR Lombardia, Assodidattica e ) finalizzato a supportare il Comune di MI CP_1
pagina 5 di 8 nella stesura dei bandi relativi al rinnovamento degli ambienti scolastici e interventi di formazione per i Dirigenti Scolastici e i docenti” costituiscano “DIREZIONE E/O RESPONSABILITÀ DI STRUTTURE ISTITUZIONALI DI RICERCA DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE”.
20. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso non possa trovare accoglimento nel merito per difetto di prova.
21. Considerato, infatti, che il diritto soggettivo alla progressione economica è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da chi assume di essere titolare del diritto, sarebbe stato onere della ricorrente provare nel presente giudizio che:
- le “Attività di coordinamento” (“Coordinamento gruppo di lavoro sull'idea Dentro/fuori la scuola
– Service Learning”; “Attività di Coordinamento” riferite alla Struttura di ricerca 5 “Architetture scolastiche e arredi: nuove soluzioni per spazi esistenti”) sono consistite nel coordinamento di nucleo territoriale e/o struttura analoga e non, come specificamente dedotto da parte convenuta
, nel coordinamento di gruppi di lavoro o sezioni di progetti di ricerca. Ma dagli atti e CP_1 documenti di causa non è ricavabile alcuna prova in tal senso;
- le attività svolte in qualità di assegnista di ricerca e/o borsista hanno effettivamente comportato per la ricorrente l'assunzione di ruoli di responsabilità scientifica e/o didattica e di gestione in campo universitario, essendosi, viceversa, l'attrice limitata ad asserire, in maniera del tutto apodittica, che
“le attività svolte come assegnista di ricerca, della durata di 1 anno e 10 mesi, costituiscono il più comune degli “incarichi di responsabilità scientifica e/o didattiche e di gestione in campo universitario”, e che anche gli altri incarichi (aventi una durata complessiva di tre anni accademici) rientrano a pieno titolo in questo ambito1;
- le attività svolte con riferimento a “10.6.1. Innovativi di Controparte_16 Alternanza scuola lavoro anno 2016 – 2017 -2018” sono effettivamente consistite nella valutazione di progetti, programmi nazionali e internazionali e di piani formativi e non, come dalla stessa dichiarato nel CV, in “attività di monitoraggio …, collaborazione …, descrizione esiti monitoraggio…, stesura report monitoraggio e partecipazione al gruppo di ricerca …”, all'evidenza di altra natura (ossia di natura non valutativa);
- le attività svolte con riferimento a “Apprendistato di primo livello (Percorsi sperimentali di apprendistato promossi a seguito degli accordi nazionali con ENEL ed ENI presentati ai sensi del D.M. n. 663/2016 e del D.D. n. 1068/2016)”: risulta un “attività di analisi qualitativa, di approfondimento, di sviluppo di strumenti di osservazioni e sviluppo di un report di monitoraggio” sono consistite nella valutazione di progetti, programmi nazionali e internazionali e di piani formativi e non, come dalla stessa dichiarato nel CV, in “attività di analisi qualitativa, di approfondimento, di sviluppo di strumenti di osservazioni e sviluppo di un report di monitoraggio”, all'evidenza di altra natura (ossia di natura non valutativa);
- le attività di coordinamento relative al “Coordinamento della realizzazione dell'episodio 2 - Lo spazio dell'apprendimento per la webserie “I fondamentali della Didattica Digitale Integrata” destinata al supporto formativo dei docenti in anno di formazione e prova di ogni ordine e grado. La serie Web, è stata realizzata con la collaborazione di dirigenti scolastici delle scuole di
pagina 6 di 8 Avanguardie educative, la Rete d'innovazione del modello scolastico fondata nel 2014 dall insieme a 22 Scuole Controparte_1 fondatrici”, nonché al “Coordinamento del palinsesto dei webinar a supporto dell'emergenza sanitaria “Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie educative e delle Piccole Scuole e della community eTwinning”, in accordo con il
[...]
, da marzo a giugno 2020”, sono in concreto consistite in attività di coordinamento Controparte_2 di un progetto o un programma di ricerca istituzionale e non, come dichiarato dalla stessa ricorrente nel CV, rispettivamente, nel coordinamento di un episodio di una serie web e del palinsesto dei webinar, ma anche in questo caso non sono rinvenibili nei documenti di causa evidenze in tal senso;
- le “Attività previste dal Protocollo di Intesa con il di MI con l'istituzionalizzazione CP_15 del Tavolo Tecnico Istituzione del Comune di MI (Protocollo di Intesa tra Comune di MI, Ufficio X USR Lombardia, Assodidattica e ) finalizzato a supportare il Comune di MI CP_1 nella stesura dei bandi relativi al rinnovamento degli ambienti scolastici e interventi di formazione per i Dirigenti Scolastici e i docenti” hanno comportato da parte della Parte_1 l'assunzione di responsabilità di strutture istituzionali di ricerca, non emergendo, invece, dai documenti in atti alcun elemento che dimostri che dette attività previste dal Protocollo sono consistite in attività di responsabilità di strutture istituzionali di ricerca;
- l'attività di “Referente per l'Accordo di collaborazione tra il Controparte_17 CP_1 Pe
e la Scuola Polo Nord, nominata dal per la diffusione del Service Learning,
[...] Altiero Spinelli di Torino”) si è tradotta nella responsabilità di strutture istituzionali di ricerca, atteso che l'aver ricoperto il ruolo di referente non dimostra ex se la concreta assunzione di responsabilità di attività scientifiche2. Al riguardo, deve, inoltre, evidenziarsi che, a giudizio del Tribunale, è, innanzitutto, inammissibile per tardività3 ex art. 414 c.p.c. (e, quindi, non utilizzabile ai fini del decidere), l'accordo di partenariato scientifico 2019-2020. Trattasi, del resto, di documento del quale, come emerge dagli atti di causa, mai il Tribunale ha autorizzato l'acquisizione agli atti del giudizio. Inoltre, deve considerarsi che trattasi di documento che non risulta essere stato prodotto nell'ambito della selezione pubblica comparativa per titoli per cui è causa, e che, quindi, non risulta essere stato sottoposto alla valutazione della Commissione esaminatrice, laddove, invece, l'art. 3 del bando di cui al decreto prot. 10313 del 18.3.2021 disponeva che “
6. Il curriculum vitae dovrà essere compilato in maniera tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per un'efficace ed esaustiva valutazione in conformità all'art. 6 del Bando”, e l'art. 6, co. 2 del medesimo Bando prevedeva che “
2. In conformità all'art. 3 si ricorda che ciascuna Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati unicamente sulla base della documentazione presentata, la quale dovrà contenere tutte le informazioni utili alla corretta valutazione.”. Si ritiene, pertanto, che anche per tale ulteriore ordine di ragioni il documento non possa entrare a far parte del materiale istruttorio valutabile ai fini del decidere4. In ogni caso, per stessa allegazione di parte attrice, applicando i sotto-criteri e i sotto-punteggi stabiliti dalla Commissione, quest'ultima avrebbe potuto assegnare alla ricorrente tre punti (v. pag. 19 ricorso), comunque, insufficienti per accedere alla graduatoria.
pagina 7 di 8 22. Quanto, infine, all'aver ricoperto “il ruolo di “Membro del Gruppo di Valutazione per l'Avviso Competenze di Base prot. n. 1953 AOODGEFID del 21 /2/17 a valere sulle Azioni 10.2.1 e 10.2.2 Programma PON FSE “Per la Scuola” 2014-2020- progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del PON istruzione 2014-2020”, deve rilevarsi che, come puntualmente dedotto dell'Istituto resistente e comprovato dai documenti in atti (v. doc. 3, pag. 8/26 fasc. ric.) e, comunque, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice nella prima difesa utile successiva, la ricorrente nel curriculum vitae ha dichiarato l'attività sopra riportata come “Partecipazione a Commissioni/Comitati/progetti”, cosicché la Commissione ha riconosciuto tale attività nella sezione 2.3. “Partecipazioni a Commissioni/Comitati” (v. doc. 7 fasc. ric.). Ne discende, da un lato, che la stessa attività non può essere oggetto di doppia valutazione;
dall'altro, che risulta assorbita ogni questione in tema di lamentata disparità di trattamento, avendo la Commissione, come detto, valutato l'attività della dott.ssa sulla base di quanto dalla stessa dichiarato nel proprio CV. Parte_1
23. In ultimo, deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere sindacare il mancato ricorso della Commissione al “soccorso istruttorio”, dal momento che, come emerge da quanto sin qui esposto, le valutazioni sono state compiute in ragione della natura delle esperienze professionali della candidata e non della loro durata.
24. È assorbita, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore questione, di rito, di merito o istruttoria.
25. La peculiarità e la notevole complessità delle questioni interpretative coinvolte nella fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di RE, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
RE, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo all'eccepita disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa parte convenuta (v. doc. Pt_2 CP_1
2) ha specificamente allegato (senza che poi la ricorrente abbia in proposito specificamente contestato, provato o chiesto di provare alcunché) che per le medesime motivazioni non è stata tenuta in considerazione l'esperienza della dott.ssa in qualità di assegnista di ricerca, come si desume dal fatto che tale esperienza,
Pt_2 avendo una durata temporale superiore ai 4 anni, avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio pari ad 8, mentre alla predetta è stato attribuito un punteggio di 5 in ragione del coordinamento di master.
Pt_2 Peraltro, deve evidenziarsi come, in ogni caso, quand'anche, per ipotesi, alla fosse stata valutata l'attività
Pt_2 svolta quale assegnista di ricerca, ciò non avrebbe potuto comportare ex se l'attribuzione alla del Parte_1 punteggio rivendicato, atteso che ciò presuppone necessariamente l'accertamento in positivo della valutabilità dei titoli presentati dalla ricorrente, non potendosi, infatti, escludere che l'errore sia consistito, piuttosto, nell'aver valutato per l'attività svolta nella predetta veste.
Pt_2 2 Con riguardo all'eccepita disparità di trattamento rispetto alla dott.ssa parte resistente ha Pt_2 CP_1 specificamente dedotto (senza che la ricorrente abbia poi in proposito specificamente contestato, provato o chiesto di provare alcunché) che l'esperienza di coreferente non è stata valutata alla come comprovato Pt_2 dal fatto che tale esperienza da sola avrebbe determinato una valutazione di 5 punti, contro i 3 attribuiti, invece, dalla Commissione alla dott.ssa in ragione della seguente attività: 2020 Co-coordinamento del gruppo di Pt_2 ricerca per la realizzazione dello Small and Rural Schools Interest Group (European Schoolnet). In ogni caso, si richiamano le ulteriori considerazioni di cui alla precedente nota. 3 Trattasi di documento di formazione anteriore all'introduzione del giudizio. 4 In altri termini, si intende dire che, al fine di verificare nel presente giudizio la corretta applicazione delle regole della selezione pubblica, può essere valutata dal giudicante tutta e soltanto la documentazione già presentata dalla ricorrente in quella sede.