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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2170/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv. Parte_1
DIONISIO GIOVANNI, DEORSOLA FABIO e CARRERA PAOLA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso la “Quadro Controparte_1
Società tra Avvocati S.r.l.” in Bra Piazza Carlo Alberto 5, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. SELIAK GIORGIA e dall'Avv. ABBONA FRANCESCO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno esposto: pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile nel Principato di Monaco il 21/09/2019 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n.
142 , parte II, serie C dell'anno 2022 ; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e deve ritenersi equo l'assegno una tantum previsto in favore della moglie.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 21/09/2019 a MONACO PRINCIPATO (MONACO) da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello
[...]
Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 142, parte II, serie C, anno 2022, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Nell'ottica della definizione di tutti i rapporti della crisi coniugale e senza riconoscimento alcuno la moglie, la Signora si obbliga irrevocabilmente, con effetti obbligatori in forza del Parte_1
presente ricorso e con effetti reali a rogito, a trasferire al marito, il Signor FI , che si CP_1
pagina 2 di 4 obbliga irrevocabilmente ad acquistare, i seguenti immobili, acquistati dai coniugi in regime di comunione ordinaria:
In Comune di Cuneo, via del Lupo 21: - porzione di fabbricato insistente su area in mappa al foglio terreni 105, particella 139 ente urbano di are 87,64, censito al catasto fabbricati al foglio 105, particella
139, subalterni 8 zona censuaria 2, cat. A/7, cl. 2, vani 5, RC euro 438,99 (rendita proposta) e 4, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 50, RC euro 105,87, meglio descritti nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 30.7.2021, Repertorio n. 2.760, Raccolta n. 2.154. Persona_1
In Comune di SO del BO (CN):
- fabbricati compendiati nel e, precisamente, con accesso da via Canale n. 51, Parte_2
censiti a Catasto Fabbricati, anche in seguito a variazione catastale pratica n. 0075154 del 1° luglio
2022, come segue: Foglio 33, n. 217, sub. 28 – Via Canale n. 51 piano 2; cat. A/2; cl. 2, vani 5; sup. cat. Mq 97, RC euro 400,25; foglio 33 n. 217, sub. 11 – Via Canale n. 51 piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq
12, sup. cat. Mq 14, RC euro 58,88; Foglio 33 n. 217, sub. 37 – Via Canale n. 51, piano 3, cat. C/2, cl.
1, mq. 103, sup. cat. Mq 47, RC euro 132,99, fabbricati meglio descritti nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 4.7.2022; Persona_2
2) Al fine di dare esecuzione ai trasferimenti immobiliari di cui al capo 2), le parti si obbligano a comparire, entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza che avrà a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al Notaio scelto dal Signor FI, il quale si farà carico di ogni onere e spesa, nessuna esclusa, chiedendo sin da ora le parti l'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, trattandosi di trasferimenti immobiliare funzionali ed essenziali alla definizione bonaria di tutti i rapporti della crisi matrimoniale;
3) Per i suddetti trasferimenti immobiliari le parti non prevedono un corrispettivo, obbligandosi il
Signor FI AL ad accollarsi integralmente e con efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1273 cc, le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato con con atto a Controparte_2 rogito Notaio del 30.7.2021, Repertorio n. 2761, Raccolta n. 2155, per l'importo capitale Persona_1 di €400.000,00, rimborsabile in n. 360 rate mensili di €1286,56, scadenti il giorno 15 di ogni mese dal
15/9/2021 e termine al 15/8/2051, rinunciando parimenti alla ripetizione degli importi versati a detto titolo nell'interesse della Signora anche nel periodo antecedente alla sottoscrizione del presente Pt_1
accordo.
4) Lo stesso Signor FI si accolla integralmente ed irrevocabilmente ogni onere, spesa, CP_1
debito ed impegno finanziario di qualsivoglia natura inerente i fabbricati di SO del BO, tenendo indenne la Signora da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta economica che Parte_1
pagina 3 di 4 dovesse provenire da terzi, compresa l'amministrazione finanziaria, in relazione ai suddetti fabbricati e alla relativa operazione, rinunciando ad azioni di ripetizione e/o rimborso nei confronti della moglie;
5) A definizione globale dei rapporti della crisi coniugale e dei rapporti economici e patrimoniali costituiti nel matrimonio, le parti convengono che il Signor FI versi alla Signor l'importo Pt_1 omnicomprensivo di €175.000,00 (eurocentosettantacinquemila) a titolo di una tantum con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo della Legge n. 889/1970, a mezzo assegno circolare intrasferibile contestualmente al passaggio in giudicato della sentenza che avrà a pronunciare il divorzio, chiedendo al Tribunale di voler ritenere detto importo equo;
6) I mobili, gli arredi, i complementi d'arredo, i quadri, gli oggetti di design ed ogni altro bene di valore presente nella casa di residenza coniugale, sita in Cuneo via del Lupo 21 verranno divisi e prelevati dai coniugi dopo la vendita dell'immobile, restando in proprietà esclusiva alla Signora Pt_1 tutto quanto risultante dall'elenco prodotto sub lettera A) ed allegato al presente accordo onde farne parte integrante ed essenziale;
7) Con il puntuale ed integrale adempimento degli obblighi assunti nel presente atto le parti dichiarano e riconoscono di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso reciproco rapporto, a qualunque titolo intercorso, dando atto di null'altro avere più a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa;
8) I RI e FI dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza Parte_1 CP_1 all'emananda sentenza che avrà a pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
9) Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei coniugi alla solidarietà professionale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2170/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv. Parte_1
DIONISIO GIOVANNI, DEORSOLA FABIO e CARRERA PAOLA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso la “Quadro Controparte_1
Società tra Avvocati S.r.l.” in Bra Piazza Carlo Alberto 5, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. SELIAK GIORGIA e dall'Avv. ABBONA FRANCESCO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno esposto: pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile nel Principato di Monaco il 21/09/2019 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n.
142 , parte II, serie C dell'anno 2022 ; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e deve ritenersi equo l'assegno una tantum previsto in favore della moglie.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 21/09/2019 a MONACO PRINCIPATO (MONACO) da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello
[...]
Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 142, parte II, serie C, anno 2022, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Nell'ottica della definizione di tutti i rapporti della crisi coniugale e senza riconoscimento alcuno la moglie, la Signora si obbliga irrevocabilmente, con effetti obbligatori in forza del Parte_1
presente ricorso e con effetti reali a rogito, a trasferire al marito, il Signor FI , che si CP_1
pagina 2 di 4 obbliga irrevocabilmente ad acquistare, i seguenti immobili, acquistati dai coniugi in regime di comunione ordinaria:
In Comune di Cuneo, via del Lupo 21: - porzione di fabbricato insistente su area in mappa al foglio terreni 105, particella 139 ente urbano di are 87,64, censito al catasto fabbricati al foglio 105, particella
139, subalterni 8 zona censuaria 2, cat. A/7, cl. 2, vani 5, RC euro 438,99 (rendita proposta) e 4, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 50, RC euro 105,87, meglio descritti nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 30.7.2021, Repertorio n. 2.760, Raccolta n. 2.154. Persona_1
In Comune di SO del BO (CN):
- fabbricati compendiati nel e, precisamente, con accesso da via Canale n. 51, Parte_2
censiti a Catasto Fabbricati, anche in seguito a variazione catastale pratica n. 0075154 del 1° luglio
2022, come segue: Foglio 33, n. 217, sub. 28 – Via Canale n. 51 piano 2; cat. A/2; cl. 2, vani 5; sup. cat. Mq 97, RC euro 400,25; foglio 33 n. 217, sub. 11 – Via Canale n. 51 piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq
12, sup. cat. Mq 14, RC euro 58,88; Foglio 33 n. 217, sub. 37 – Via Canale n. 51, piano 3, cat. C/2, cl.
1, mq. 103, sup. cat. Mq 47, RC euro 132,99, fabbricati meglio descritti nell'atto di provenienza a rogito Notaio del 4.7.2022; Persona_2
2) Al fine di dare esecuzione ai trasferimenti immobiliari di cui al capo 2), le parti si obbligano a comparire, entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza che avrà a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al Notaio scelto dal Signor FI, il quale si farà carico di ogni onere e spesa, nessuna esclusa, chiedendo sin da ora le parti l'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, trattandosi di trasferimenti immobiliare funzionali ed essenziali alla definizione bonaria di tutti i rapporti della crisi matrimoniale;
3) Per i suddetti trasferimenti immobiliari le parti non prevedono un corrispettivo, obbligandosi il
Signor FI AL ad accollarsi integralmente e con efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1273 cc, le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato con con atto a Controparte_2 rogito Notaio del 30.7.2021, Repertorio n. 2761, Raccolta n. 2155, per l'importo capitale Persona_1 di €400.000,00, rimborsabile in n. 360 rate mensili di €1286,56, scadenti il giorno 15 di ogni mese dal
15/9/2021 e termine al 15/8/2051, rinunciando parimenti alla ripetizione degli importi versati a detto titolo nell'interesse della Signora anche nel periodo antecedente alla sottoscrizione del presente Pt_1
accordo.
4) Lo stesso Signor FI si accolla integralmente ed irrevocabilmente ogni onere, spesa, CP_1
debito ed impegno finanziario di qualsivoglia natura inerente i fabbricati di SO del BO, tenendo indenne la Signora da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta economica che Parte_1
pagina 3 di 4 dovesse provenire da terzi, compresa l'amministrazione finanziaria, in relazione ai suddetti fabbricati e alla relativa operazione, rinunciando ad azioni di ripetizione e/o rimborso nei confronti della moglie;
5) A definizione globale dei rapporti della crisi coniugale e dei rapporti economici e patrimoniali costituiti nel matrimonio, le parti convengono che il Signor FI versi alla Signor l'importo Pt_1 omnicomprensivo di €175.000,00 (eurocentosettantacinquemila) a titolo di una tantum con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo della Legge n. 889/1970, a mezzo assegno circolare intrasferibile contestualmente al passaggio in giudicato della sentenza che avrà a pronunciare il divorzio, chiedendo al Tribunale di voler ritenere detto importo equo;
6) I mobili, gli arredi, i complementi d'arredo, i quadri, gli oggetti di design ed ogni altro bene di valore presente nella casa di residenza coniugale, sita in Cuneo via del Lupo 21 verranno divisi e prelevati dai coniugi dopo la vendita dell'immobile, restando in proprietà esclusiva alla Signora Pt_1 tutto quanto risultante dall'elenco prodotto sub lettera A) ed allegato al presente accordo onde farne parte integrante ed essenziale;
7) Con il puntuale ed integrale adempimento degli obblighi assunti nel presente atto le parti dichiarano e riconoscono di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso reciproco rapporto, a qualunque titolo intercorso, dando atto di null'altro avere più a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa;
8) I RI e FI dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza Parte_1 CP_1 all'emananda sentenza che avrà a pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
9) Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei coniugi alla solidarietà professionale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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