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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TR I B U N A L E D I P A T T I S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
In data 2 dicembre 2025, all'esito della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 437/25 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 449/25 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Rossini, 4, presso lo
Studio dell'Avv. DOMENICO RAFFAELE ADDAMO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO e dall'Avv.
AT IE giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2025, il ricorrente adiva codesto Giudice premettendo di essere titolare di assegno cat. IO n. 002-480015051673.
Lamentava che, con nota del 23.08.2023, l' gli comunicava un CP_1
ricalcolo a far data dal 1° gennaio 2021 della pensione con un relativo debito maturato di € 1.103,83 dovuto a variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria dell'assegno e alla rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi di cui all'art. 1 comma 42 della L
335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità;
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva che di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito nonché l'intempestività della richiesta di ripetizione poiché non notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quella di dichiarazione (con specifico limite di quanto riferito al 2021, per un totale irripetibile di € 329,29); contestava l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22.09.2025 contestando nel merito la fondatezza della domanda. Eccepiva
l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. nonché la legittimità dell'indebito per incumulabilità di una quota percentuale di assegni di invalidità in relazione a redditi da lavoro nonché l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 21 DL 144/2022 che ha prorogato il termine decadenziale per il recupero delle prestazioni indebite fino al 31 dicembre 2023 con riferimento al periodo di imposta 2020 e 2019, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con autonomo ricorso iscritto al n. 449/2025, parte ricorrente, svolte le medesime premesse, contestava una comunicazione del 2 agosto 2023 ove era stato comunicato un provvedimento di rideterminazione dell'assegno a far data dal 1° gennaio 2020 con un debito di € 1.174,00
2 per le medesime ragioni. Contestava, nello specifico, l'irripetibilità della somma ai sensi dell'art. 13 comma 2 L 412/1991, l'intempestività dell'azione dell' non avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno CP_1
successivo a quello di dichiarazione, limitatamente alle somme relative agi anni 2020 e 2021, per un totale di € 650,78. Contestava l'omessa motivazione del provvedimento e concludeva per l'annullamento della richiesta di indebito e vittoria di spese.
Si costituiva l' deducendo la correttezza dell'operato dell' CP_1 CP_2
stante il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge da parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Riuniti i due giudizi, la causa viene odiernamente decisa.
La domanda non è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito previdenziale, trattandosi di indebito derivante dall'erogazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, per il quale la normativa è contenuta nell'art. 13 della L 412 del 1991 intervenuto quale norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L
88/1989.
La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell di CP_1
procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039
3 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e
Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio
“annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art.
13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per
l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove
l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n.
13918/2021).
L' entro un anno deve, quindi, formalizzare la richiesta di CP_1 restituzione dell'importo ritenuto indebito portandolo a conoscenza
4 dell'interessato (e non per forza procedendo direttamente al recupero dell'importo).
Nel caso di specie, come da domanda svolta da parte ricorrente,
l'indebito in contestazione è relativo agli anni 2020 e 2021 (essendo stata esclusa espressamente la quota di indebito per gli anni successivi).
In relazione a detti anni deve anche aversi riguardo al tipo di prestazione sottostante, ossia l'assegno ordinario di invalidità, che rientra nelle prestazioni collegate al reddito ex art. 35 DL 207/08, dal quale emerge che i redditi rilevanti siano quelli conseguiti nello stesso anno.
Da ciò ne deriva che la relativa dichiarazione dei redditi è prevista per gli anni 2021 e 2022. In concreto, emerge che effettivamente l' ha CP_1 effettivamente inviato una comunicazione di recupero nell'anno 2023.
Si ritiene, dunque, che detta comunicazione sia avvenuta nei termini stante che è intervenuta entro il successivo anno rispetto a quello della prima dichiarazione dei redditi (2022 per il 2021, per un caso analogo vedasi Corte d'Appello di Palermo, n. 287/23 richiamata da parte ricorrente, nonché Corte d'Appello di Palermo, n. 938/2023).
Ciò, comunque, a prescindere da eventuali difformità presenti nelle diverse richieste di indebito, comunque non contestate nella presente sede.
A ciò deve comunque aggiungersi l'ulteriore legislazione speciale art. 21 DL 144/2022 secondo cui Il recupero delle prestazioni indebite alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.
La portata di tale norma eccezionale, infatti, ribadisce comunque la legittimità dell'operato dell' (giustificato probabilmente dalle CP_2
5 difficoltà conseguenti alla situazione pandemica) per gli anni 2019 e
2020 (quest'ultimo di nostro interesse).
Va altresì rimarcato che, in tema d'indebito previdenziale e assistenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, da colui che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr.
Cass. n. 2739/2016; Cass., Sezioni Unite, n. 18046/2010).
Nondimeno, condizione necessaria ed indefettibile per poter addossare al ricorrente l'onere della prova ed evitare che detto onere si traduca in una sorta di probatio diabolica per l'accipiens è che l' convenuto, CP_2
nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia anche precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (cfr. Cass. n. 9207/2012; Cass. n. 198/2011).
Orbene, l' da un lato ha comunicato le ragioni dell'indebito e CP_1 dall'altro parte ricorrente ha ammesso, nel ricorso introduttivo, di aver percepito – seppur in buona fede – redditi superiori rispetto ai limiti previsti per la prestazione di cui beneficiava.
Né può darsi rilievo, in presenza di un indebito previdenziale e non assistenziale, al legittimo affidamento poiché, come anche affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 gennaio 2023, n. 8), deve darsi rilievo a correttezza e buona fede che, comunque, risultano rispettate nel procedimento de quo (anche alla luce del rispetto delle procedure normativamente previste).
Non appare, infine, condivisibile l'eccezione relativa al difetto di motivazione, ritenendo che i provvedimenti dell' abbiano, seppur CP_1
nella loro sinteticità, delineato le ragioni che hanno portato alla
6 rideterminazione della pensione, garantendo tra le altre cose anche il diritto di difesa di parte ricorrente (sia in fase amministrativa, vedasi ricorso amministrativo allegato, sia giudiziale).
Per i motivi sopra esposti, quindi, il ricorso va rigettato.
Sulle spese, non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle stesse. Difatti, le ragioni della decisione non si basano esclusivamente sulla norma eccezionale sopra indicata ma anche in applicazione della normativa comunque già in vigore precedentemente alla situazione pandemica. Le stesse, dunque, seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e tenuto conto dell'unitario svolgimento dei due giudizi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato in data 10/02/2025 nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 251,00 oltre rimborso spese CP_1
generali.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
In data 2 dicembre 2025, all'esito della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 437/25 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 449/25 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Rossini, 4, presso lo
Studio dell'Avv. DOMENICO RAFFAELE ADDAMO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO e dall'Avv.
AT IE giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2025, il ricorrente adiva codesto Giudice premettendo di essere titolare di assegno cat. IO n. 002-480015051673.
Lamentava che, con nota del 23.08.2023, l' gli comunicava un CP_1
ricalcolo a far data dal 1° gennaio 2021 della pensione con un relativo debito maturato di € 1.103,83 dovuto a variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria dell'assegno e alla rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi di cui all'art. 1 comma 42 della L
335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità;
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva che di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito nonché l'intempestività della richiesta di ripetizione poiché non notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quella di dichiarazione (con specifico limite di quanto riferito al 2021, per un totale irripetibile di € 329,29); contestava l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22.09.2025 contestando nel merito la fondatezza della domanda. Eccepiva
l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. nonché la legittimità dell'indebito per incumulabilità di una quota percentuale di assegni di invalidità in relazione a redditi da lavoro nonché l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 21 DL 144/2022 che ha prorogato il termine decadenziale per il recupero delle prestazioni indebite fino al 31 dicembre 2023 con riferimento al periodo di imposta 2020 e 2019, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con autonomo ricorso iscritto al n. 449/2025, parte ricorrente, svolte le medesime premesse, contestava una comunicazione del 2 agosto 2023 ove era stato comunicato un provvedimento di rideterminazione dell'assegno a far data dal 1° gennaio 2020 con un debito di € 1.174,00
2 per le medesime ragioni. Contestava, nello specifico, l'irripetibilità della somma ai sensi dell'art. 13 comma 2 L 412/1991, l'intempestività dell'azione dell' non avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno CP_1
successivo a quello di dichiarazione, limitatamente alle somme relative agi anni 2020 e 2021, per un totale di € 650,78. Contestava l'omessa motivazione del provvedimento e concludeva per l'annullamento della richiesta di indebito e vittoria di spese.
Si costituiva l' deducendo la correttezza dell'operato dell' CP_1 CP_2
stante il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge da parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Riuniti i due giudizi, la causa viene odiernamente decisa.
La domanda non è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito previdenziale, trattandosi di indebito derivante dall'erogazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, per il quale la normativa è contenuta nell'art. 13 della L 412 del 1991 intervenuto quale norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L
88/1989.
La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell di CP_1
procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039
3 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e
Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio
“annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art.
13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per
l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove
l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n.
13918/2021).
L' entro un anno deve, quindi, formalizzare la richiesta di CP_1 restituzione dell'importo ritenuto indebito portandolo a conoscenza
4 dell'interessato (e non per forza procedendo direttamente al recupero dell'importo).
Nel caso di specie, come da domanda svolta da parte ricorrente,
l'indebito in contestazione è relativo agli anni 2020 e 2021 (essendo stata esclusa espressamente la quota di indebito per gli anni successivi).
In relazione a detti anni deve anche aversi riguardo al tipo di prestazione sottostante, ossia l'assegno ordinario di invalidità, che rientra nelle prestazioni collegate al reddito ex art. 35 DL 207/08, dal quale emerge che i redditi rilevanti siano quelli conseguiti nello stesso anno.
Da ciò ne deriva che la relativa dichiarazione dei redditi è prevista per gli anni 2021 e 2022. In concreto, emerge che effettivamente l' ha CP_1 effettivamente inviato una comunicazione di recupero nell'anno 2023.
Si ritiene, dunque, che detta comunicazione sia avvenuta nei termini stante che è intervenuta entro il successivo anno rispetto a quello della prima dichiarazione dei redditi (2022 per il 2021, per un caso analogo vedasi Corte d'Appello di Palermo, n. 287/23 richiamata da parte ricorrente, nonché Corte d'Appello di Palermo, n. 938/2023).
Ciò, comunque, a prescindere da eventuali difformità presenti nelle diverse richieste di indebito, comunque non contestate nella presente sede.
A ciò deve comunque aggiungersi l'ulteriore legislazione speciale art. 21 DL 144/2022 secondo cui Il recupero delle prestazioni indebite alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.
La portata di tale norma eccezionale, infatti, ribadisce comunque la legittimità dell'operato dell' (giustificato probabilmente dalle CP_2
5 difficoltà conseguenti alla situazione pandemica) per gli anni 2019 e
2020 (quest'ultimo di nostro interesse).
Va altresì rimarcato che, in tema d'indebito previdenziale e assistenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, da colui che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr.
Cass. n. 2739/2016; Cass., Sezioni Unite, n. 18046/2010).
Nondimeno, condizione necessaria ed indefettibile per poter addossare al ricorrente l'onere della prova ed evitare che detto onere si traduca in una sorta di probatio diabolica per l'accipiens è che l' convenuto, CP_2
nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia anche precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (cfr. Cass. n. 9207/2012; Cass. n. 198/2011).
Orbene, l' da un lato ha comunicato le ragioni dell'indebito e CP_1 dall'altro parte ricorrente ha ammesso, nel ricorso introduttivo, di aver percepito – seppur in buona fede – redditi superiori rispetto ai limiti previsti per la prestazione di cui beneficiava.
Né può darsi rilievo, in presenza di un indebito previdenziale e non assistenziale, al legittimo affidamento poiché, come anche affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 gennaio 2023, n. 8), deve darsi rilievo a correttezza e buona fede che, comunque, risultano rispettate nel procedimento de quo (anche alla luce del rispetto delle procedure normativamente previste).
Non appare, infine, condivisibile l'eccezione relativa al difetto di motivazione, ritenendo che i provvedimenti dell' abbiano, seppur CP_1
nella loro sinteticità, delineato le ragioni che hanno portato alla
6 rideterminazione della pensione, garantendo tra le altre cose anche il diritto di difesa di parte ricorrente (sia in fase amministrativa, vedasi ricorso amministrativo allegato, sia giudiziale).
Per i motivi sopra esposti, quindi, il ricorso va rigettato.
Sulle spese, non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle stesse. Difatti, le ragioni della decisione non si basano esclusivamente sulla norma eccezionale sopra indicata ma anche in applicazione della normativa comunque già in vigore precedentemente alla situazione pandemica. Le stesse, dunque, seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e tenuto conto dell'unitario svolgimento dei due giudizi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato in data 10/02/2025 nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 251,00 oltre rimborso spese CP_1
generali.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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