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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14252/2023, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PAGLIARDI PAOLO,
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del giorno 11/3/2025 e da ricorso introduttivo:
“in via principale, dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ri e Parte_1
, con corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra dalla Controparte_1 CP_1 Pt_1 somma di €. 3.690,12 per le ragioni di cui in narrativa, nonché con assegnazione a favore della sig.ra di un contributo economico, a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., pari ad €. Pt_1
430,00 mensili, per le ragioni di cui in narrativa;
in subordine, assegnare un contributo economico
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in misura non inferiore ad €. 350,00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà congrua, secondo quanto meglio risulterà in atti per documenti e prove che ci si riserva di dedurre e produrre;
in ulteriore subordine, disporre a carico del sig. in favore della sig. il pagamento di un assegno alimentare nella misura che CP_1 Pt_1
1 sarà ritenuta congrua ex art. 438 c.c. con decorrenza dalla presentazione del ricorso per separazione giudiziale;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali e successive occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 21/5/1994 in Gallignano di Soncino (CR) con il resistente, unione dalla quale non sono nati figli.
Ha rappresentato che la convivenza con il marito è divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale, interrompendosi definitivamente nel luglio 1996.
Ha quindi precisato che il sig. dopo avere manifestato un'iniziale disponibilità ad addivenire CP_1 ad una separazione consensuale, ha sospeso qualsiasi trattativa.
Nell'anno 2021 è stato diagnosticato alla sig.ra un “rallentamento motorio con insufficienza Pt_1 cronica per broncopneumopatia ostruttiva enfisematosa”, in ragione del quale le è stata riconosciuta una pensione d'invalidità civile con corresponsione della maggiorazione prevista dall'articolo 38, L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), nonché della maggiorazione sociale.
A fronte del progressivo peggioramento della patologia, la ricorrente è stata dichiarata invalida civile con “totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua”, con attribuzione di un'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2023 (doc. 5).
La prestazione è stata, tuttavia, oggetto di ricalcolo con conseguente revoca delle maggiorazioni percepite e non spettanti pari ad € 3.561,01, stante il superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge (doc. 6-7). Ai fini della determinazione delle soglie reddituali deve, infatti, tenersi conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato, ragione per cui la ricorrente ha comunicato al marito la necessità d'instaurare subito il presente giudizio, invitandolo inoltre a riferire i redditi dichiarati nell'ultimo triennio, richiesta alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro (doc. 9).
In conclusione parte ricorrente ha chiesto: i) condanna del resistente alla corresponsione della somma di € 3.690,12, pari all'indennità di accompagnamento non riconosciuta;
ii) versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 430,00/mese o comunque non inferiore ad € 350,00/mese e iii) in ulteriore subordine, porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle un assegno alimentare. CP_1
All'udienza del 23/4/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del resistente in relazione all'ultimo triennio.
All'udienza dell'11/3/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 23/4/2024, sebbene la ricorrente abbia precisato che la convivenza era cessata già nel luglio del 1996, e parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento nulla opponendo alla richiesta di controparte.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla corresponsione delle somme non erogate o trattenute dall' CP_2
Parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte a versare la somma di € 3.690,12 corrispondente alla mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento da gennaio a luglio 2023.
Tale domanda va qualificata alla stregua di una richiesta risarcitoria per la quale vanno formulate le considerazioni che seguono.
È pur vero che la recente novella di cui al D.Lgs. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia) ha riformulato l'art. 473-bis.23 c.p.c. assoggettando al rito unico le “domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari”, ma questo Tribunale non ritiene di potervi fare rientrare la richiesta avanzata dalla sig.ra per due ordini di ragioni. Pt_1
In primo luogo, il lamentato danno si è verificato non già in conseguenza della “violazione dei doveri familiari”, ma piuttosto a fronte della mancata trasmissione da parte del resistente delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio “che le avrebbero potuto consentire di impugnare nei termini la determinazione di revoca emessa dall' che nel frattempo è divenuta definitiva” (pag. 4). CP_2
Trattasi, peraltro, di una prospettazione del tutto ipotetica non essendo in alcun modo dimostrato che l'eventuale tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte del resistente avrebbe condotto all'annullamento della revoca.
Secondariamente, trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 1227 c.c. tenuto conto del fatto che la ricorrente, pur essendo la convivenza cessata già nel 1996, non ha introdotto il giudizio di separazione fino al 20/11/2023 e neppure ha documentato di avere formulato istanza di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate come pure le era consentito fare in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Ad. Plen., nn. 19-21/2020; Cass. Civ. SS.UU., n.
5292/1998; TAR Toscana Sez. 1, n. 724/2023).
In definitiva, la domanda risarcitoria va respinta in quanto inammissibile e infondata.
3. Sull'assegno di mantenimento in favore della coniuge economicamente più debole
Come acclarato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno” (cfr. Cass. Civ. n. 1162/2017; id. n. 36178/2023 - § 7).
Parte ricorrente ha formulato una duplice domanda in tema di contributo al proprio mantenimento. In prima battuta, riconoscimento di un assegno pari ad € 430,00/mese parametrato alle maggiorazioni aggiuntive revocate (i.e. € 10,33 ex art. 38, L. 448/2002; € 358,94 quale maggiorazione sociale ed € 67,20 a titolo di decurtazione mensile). In alternativa, ha chiesto il riconoscimento di un assegno non inferiore ad € 350,00/mese ritenuta la misura minima “per consentirle una vita dignitosa”.
3 Ebbene, il parametro di riferimento per il riconoscimento dell'assegno è ancorato “allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche [dei coniugi], in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr. Cass. Civ. 36178/2023).
Nel caso di specie, il matrimonio ha avuto una durata estremamente limitata (dal 21/5/1994 al luglio del 1996) e la ricorrente nulla ha dedotto in ordine al tenore di vita goduto dalle parti nel corso della sia pur breve vita coniugale.
È pur vero che in fase di separazione è “ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ. n. 4327/2022), ciononostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione definitiva e irreversibile della convivenza non consente di ritenere sussistenti i presupposti del mantenimento.
Da un lato, infatti, non è noto il tenore di vita goduto dalla parti in costanza di coniugio (unico dato al quale parametrare l'assegno non potendo questo essere determinato sulla base delle provvidenze revocate alla ricorrente), dall'altro le parti sono separate di fatto da quasi trent'anni di talché anche volendo ricostruire in via presuntiva il tenore di vita goduto all'epoca tale dato non sarebbe comunque in alcun modo significativo ove rapportato alle situazione attuale.
In ogni caso, il consistente iato di tempo intercorso dall'epoca della separazione di fatto senza che il legame tra i coniugi si sia mai ripristinato esclude che oggi possa essere previsto un contributo a titolo di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e ciò in quanto si è verificata una cesura che ha fatto venire definitivamente meno i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali poter ragionevolmente determinare l'an e il quantum del contributo richiesto.
La domanda va, pertanto, respinta.
4. Sulla richiesta di assegno alimentare
Parte ricorrente, in via di estremo subordine, formula domanda volta al riconoscimento di un assegno alimentare “nella misura che sarà congrua ex art. 438 c.c.”.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che tale domanda (da ritenersi oggi assoggettata al rito unico di cui al Titolo IV-bis del Libro II del codice di rito, giusta anche il disposto dell'art. 6, comma 1-bis,
D.Lgs. 132/2014 conv. in L. 162/2014) non è incompatibile con la domanda di separazione o divorzio e ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza “il riconoscimento dell'assegno alimentare [va inteso] quale «minus» dell'assegno di mantenimento” al punto che la relativa domanda è stata ritenuta ammissibile anche ove formulata per la prima volta in appello (cfr. Cass. Civ., n. 14370/2024).
Presupposto per il riconoscimento di tale contributo è rappresentato come noto dallo stato di bisogno del beneficiario, ossia dall'incapacità di quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento, e deve essere rapportato alle condizioni economiche dell'onerato dovendo essere il quantum circoscritto a quanto necessario per la vita dell'alimentando ex art. 438 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2710/2024).
Ora, la ricorrente ha allegato e documentato di sostentarsi esclusivamente attraverso la percezione delle prestazioni erogate dall' per complessivi € 773,87 (di cui € 313,91 a titolo di pensione di CP_2 invalidità, al netto di qualsivoglia maggiorazione, ed € 527,16 quale indennità di accompagnamento, somme dalle quali è decurtato l'importo di € 67,20 a titolo di trattenuta) e di essere onerata da un canone di locazione di € 300,00/anno per un alloggio in edilizia residenziale pubblica (doc. 12).
4 Di contro il resistente, alla luce della documentazione acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, gode di un reddito mensile netto calcolato sulla media del triennio 2021-2023 di € 1.591,74.
Sussiste quindi una sensibile disparità reddituale tra le parti che giustifica, proprio in considerazione della permanenza del dovere di solidarietà coniugale sotteso all'art. 433 n. 1 c.c., l'attribuzione di un assegno in favore di coniuge in stato di bisogno pari ad € 150,00/mese, oltre rivalutazione Istat, ciò anche alla luce delle condizioni di salute della ricorrente riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continuativa (doc. 5), circostanza che non depone a favore di una prognosi di miglioramento della condizione reddituale della sig.ra Pt_1
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Stante l'esito complessivo della lite le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14252/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (i.e. prima mensilità dicembre 2023), il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno alimentare la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. rigetta le ulteriori domande svolte dalla ricorrente;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14252/2023, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PAGLIARDI PAOLO,
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del giorno 11/3/2025 e da ricorso introduttivo:
“in via principale, dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ri e Parte_1
, con corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra dalla Controparte_1 CP_1 Pt_1 somma di €. 3.690,12 per le ragioni di cui in narrativa, nonché con assegnazione a favore della sig.ra di un contributo economico, a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., pari ad €. Pt_1
430,00 mensili, per le ragioni di cui in narrativa;
in subordine, assegnare un contributo economico
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in misura non inferiore ad €. 350,00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà congrua, secondo quanto meglio risulterà in atti per documenti e prove che ci si riserva di dedurre e produrre;
in ulteriore subordine, disporre a carico del sig. in favore della sig. il pagamento di un assegno alimentare nella misura che CP_1 Pt_1
1 sarà ritenuta congrua ex art. 438 c.c. con decorrenza dalla presentazione del ricorso per separazione giudiziale;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali e successive occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 21/5/1994 in Gallignano di Soncino (CR) con il resistente, unione dalla quale non sono nati figli.
Ha rappresentato che la convivenza con il marito è divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale, interrompendosi definitivamente nel luglio 1996.
Ha quindi precisato che il sig. dopo avere manifestato un'iniziale disponibilità ad addivenire CP_1 ad una separazione consensuale, ha sospeso qualsiasi trattativa.
Nell'anno 2021 è stato diagnosticato alla sig.ra un “rallentamento motorio con insufficienza Pt_1 cronica per broncopneumopatia ostruttiva enfisematosa”, in ragione del quale le è stata riconosciuta una pensione d'invalidità civile con corresponsione della maggiorazione prevista dall'articolo 38, L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), nonché della maggiorazione sociale.
A fronte del progressivo peggioramento della patologia, la ricorrente è stata dichiarata invalida civile con “totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua”, con attribuzione di un'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2023 (doc. 5).
La prestazione è stata, tuttavia, oggetto di ricalcolo con conseguente revoca delle maggiorazioni percepite e non spettanti pari ad € 3.561,01, stante il superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge (doc. 6-7). Ai fini della determinazione delle soglie reddituali deve, infatti, tenersi conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato, ragione per cui la ricorrente ha comunicato al marito la necessità d'instaurare subito il presente giudizio, invitandolo inoltre a riferire i redditi dichiarati nell'ultimo triennio, richiesta alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro (doc. 9).
In conclusione parte ricorrente ha chiesto: i) condanna del resistente alla corresponsione della somma di € 3.690,12, pari all'indennità di accompagnamento non riconosciuta;
ii) versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 430,00/mese o comunque non inferiore ad € 350,00/mese e iii) in ulteriore subordine, porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle un assegno alimentare. CP_1
All'udienza del 23/4/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del resistente in relazione all'ultimo triennio.
All'udienza dell'11/3/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 23/4/2024, sebbene la ricorrente abbia precisato che la convivenza era cessata già nel luglio del 1996, e parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento nulla opponendo alla richiesta di controparte.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla corresponsione delle somme non erogate o trattenute dall' CP_2
Parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte a versare la somma di € 3.690,12 corrispondente alla mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento da gennaio a luglio 2023.
Tale domanda va qualificata alla stregua di una richiesta risarcitoria per la quale vanno formulate le considerazioni che seguono.
È pur vero che la recente novella di cui al D.Lgs. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia) ha riformulato l'art. 473-bis.23 c.p.c. assoggettando al rito unico le “domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari”, ma questo Tribunale non ritiene di potervi fare rientrare la richiesta avanzata dalla sig.ra per due ordini di ragioni. Pt_1
In primo luogo, il lamentato danno si è verificato non già in conseguenza della “violazione dei doveri familiari”, ma piuttosto a fronte della mancata trasmissione da parte del resistente delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio “che le avrebbero potuto consentire di impugnare nei termini la determinazione di revoca emessa dall' che nel frattempo è divenuta definitiva” (pag. 4). CP_2
Trattasi, peraltro, di una prospettazione del tutto ipotetica non essendo in alcun modo dimostrato che l'eventuale tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte del resistente avrebbe condotto all'annullamento della revoca.
Secondariamente, trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 1227 c.c. tenuto conto del fatto che la ricorrente, pur essendo la convivenza cessata già nel 1996, non ha introdotto il giudizio di separazione fino al 20/11/2023 e neppure ha documentato di avere formulato istanza di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate come pure le era consentito fare in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Ad. Plen., nn. 19-21/2020; Cass. Civ. SS.UU., n.
5292/1998; TAR Toscana Sez. 1, n. 724/2023).
In definitiva, la domanda risarcitoria va respinta in quanto inammissibile e infondata.
3. Sull'assegno di mantenimento in favore della coniuge economicamente più debole
Come acclarato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno” (cfr. Cass. Civ. n. 1162/2017; id. n. 36178/2023 - § 7).
Parte ricorrente ha formulato una duplice domanda in tema di contributo al proprio mantenimento. In prima battuta, riconoscimento di un assegno pari ad € 430,00/mese parametrato alle maggiorazioni aggiuntive revocate (i.e. € 10,33 ex art. 38, L. 448/2002; € 358,94 quale maggiorazione sociale ed € 67,20 a titolo di decurtazione mensile). In alternativa, ha chiesto il riconoscimento di un assegno non inferiore ad € 350,00/mese ritenuta la misura minima “per consentirle una vita dignitosa”.
3 Ebbene, il parametro di riferimento per il riconoscimento dell'assegno è ancorato “allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche [dei coniugi], in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr. Cass. Civ. 36178/2023).
Nel caso di specie, il matrimonio ha avuto una durata estremamente limitata (dal 21/5/1994 al luglio del 1996) e la ricorrente nulla ha dedotto in ordine al tenore di vita goduto dalle parti nel corso della sia pur breve vita coniugale.
È pur vero che in fase di separazione è “ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ. n. 4327/2022), ciononostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione definitiva e irreversibile della convivenza non consente di ritenere sussistenti i presupposti del mantenimento.
Da un lato, infatti, non è noto il tenore di vita goduto dalla parti in costanza di coniugio (unico dato al quale parametrare l'assegno non potendo questo essere determinato sulla base delle provvidenze revocate alla ricorrente), dall'altro le parti sono separate di fatto da quasi trent'anni di talché anche volendo ricostruire in via presuntiva il tenore di vita goduto all'epoca tale dato non sarebbe comunque in alcun modo significativo ove rapportato alle situazione attuale.
In ogni caso, il consistente iato di tempo intercorso dall'epoca della separazione di fatto senza che il legame tra i coniugi si sia mai ripristinato esclude che oggi possa essere previsto un contributo a titolo di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e ciò in quanto si è verificata una cesura che ha fatto venire definitivamente meno i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali poter ragionevolmente determinare l'an e il quantum del contributo richiesto.
La domanda va, pertanto, respinta.
4. Sulla richiesta di assegno alimentare
Parte ricorrente, in via di estremo subordine, formula domanda volta al riconoscimento di un assegno alimentare “nella misura che sarà congrua ex art. 438 c.c.”.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che tale domanda (da ritenersi oggi assoggettata al rito unico di cui al Titolo IV-bis del Libro II del codice di rito, giusta anche il disposto dell'art. 6, comma 1-bis,
D.Lgs. 132/2014 conv. in L. 162/2014) non è incompatibile con la domanda di separazione o divorzio e ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza “il riconoscimento dell'assegno alimentare [va inteso] quale «minus» dell'assegno di mantenimento” al punto che la relativa domanda è stata ritenuta ammissibile anche ove formulata per la prima volta in appello (cfr. Cass. Civ., n. 14370/2024).
Presupposto per il riconoscimento di tale contributo è rappresentato come noto dallo stato di bisogno del beneficiario, ossia dall'incapacità di quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento, e deve essere rapportato alle condizioni economiche dell'onerato dovendo essere il quantum circoscritto a quanto necessario per la vita dell'alimentando ex art. 438 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2710/2024).
Ora, la ricorrente ha allegato e documentato di sostentarsi esclusivamente attraverso la percezione delle prestazioni erogate dall' per complessivi € 773,87 (di cui € 313,91 a titolo di pensione di CP_2 invalidità, al netto di qualsivoglia maggiorazione, ed € 527,16 quale indennità di accompagnamento, somme dalle quali è decurtato l'importo di € 67,20 a titolo di trattenuta) e di essere onerata da un canone di locazione di € 300,00/anno per un alloggio in edilizia residenziale pubblica (doc. 12).
4 Di contro il resistente, alla luce della documentazione acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, gode di un reddito mensile netto calcolato sulla media del triennio 2021-2023 di € 1.591,74.
Sussiste quindi una sensibile disparità reddituale tra le parti che giustifica, proprio in considerazione della permanenza del dovere di solidarietà coniugale sotteso all'art. 433 n. 1 c.c., l'attribuzione di un assegno in favore di coniuge in stato di bisogno pari ad € 150,00/mese, oltre rivalutazione Istat, ciò anche alla luce delle condizioni di salute della ricorrente riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continuativa (doc. 5), circostanza che non depone a favore di una prognosi di miglioramento della condizione reddituale della sig.ra Pt_1
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Stante l'esito complessivo della lite le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14252/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (i.e. prima mensilità dicembre 2023), il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno alimentare la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. rigetta le ulteriori domande svolte dalla ricorrente;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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