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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17397 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n.37094 /2023
Verbale d'udienza del 11.12.2025 ore 11,53
E' presente per parte ricorrente l'avv. Marco Menozzi che si riporta agli scritti difensivi in ultimo alle note conclusive depositate chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. alle ore 15,40 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37094 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno2023, deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, e vertente
TRA
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
(già , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Menozzi, Controparte_1 CP_2
ed elettivamente domiciliati in Roma Via Panama n.86, come da procura in atti;
RICORRENTI
E in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_3
Delegato ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11
CONCLUSIONI: Come da conclusioni in atti e da verbale d'udienza del 11.12.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato, il sig. in proprio ed in qualità di Parte_1
rappresentante legale della ha proposto opposizione alla Determinazione Dirigenziale CP_1
Ingiuntiva n. 16398/2023/8/1/1 del 5.06.2023, notificata il 22.06.2023 dell'importo di euro 3.628,50
a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 06.11.2007, n. 193,
sulla base di un verbale di accertamento n. 81160021827 perché “… alla guida dell'autocarro VE
tg. AS925TC effettuava l'attività di trasporto di alimenti (nella specie trasportava 26 agnelli
macellati) per la distribuzione ai dettaglianti, senza la dovuta autorizzazione ASL competente”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato l'inesistenza della violazione normativa contestata che attiene all'obbligo di dover “notificare” all'Autorità competente l'esistenza e l'ubicazione dell'attività di una qualsivoglia fase relativa alla produzione e commercializzazione di alimenti e non alla “dovuta autorizzazione”. In particolare, ha precisato che il registro delle ditte,
esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di alimenti, viene tenuto dalla Asl, e l'obbligo di “notificazione” dell'inizio dell'attività viene assolto mediante la comunicazione,
attraverso l'ufficio SUAP del Comune ove ubicato lo stabilimento della ditta;
non necessitando di essere ripetuta alla ASL locale in ogni provincia ove vengono effettivamente commercializzati gli alimenti;
che ha sempre correttamente ottemperato alle regole vigenti in materia eseguendo le dovute comunicazioni alla ASL competente del luogo ove è radicata la propria attività di commercio carni:
inizialmente presso la provincia di Rieti e in seguito la provincia de L'Aquila.
Si è costituita a mezzo del Funzionario Delegato, rilevando la fondatezza della CP_3
violazione contestata;
la congruità e regolarità della sanzione irrigata secondo le prescrizioni normative dettate dall'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007 violate dall'opponente; adeguata motivazione del provvedimento impugnato.
2 - L'opposizione proposta alla sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta attiene alla violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007.
In sede di accertamento dell'illecito i vigili hanno constatato che il ricorrente “… alla guida
dell'autocarro VE tg. AS925TC effettuava l'attività di trasporto di alimenti (nella specie
trasportava 26 agnelli macellati) per la distribuzione ai dettaglianti, senza la dovuta autorizzazione
ASL competente”.
La condotta costituente illecito amministrativo sanzionata (o la condotta doverosa che ha omesso di tenere) è consistita, quindi, nel trasporto di carni per la commercializzazione senza la dovuta autorizzazione all'ASL competente.
Occorre rilevare, preliminarmente, che il verbale di accertamento n. 81160021827 del 5/7/2018
evidenzia una condotta di “dovuta autorizzazione”, non trattandosi in realtà tecnicamente di provvedimento autorizzativo, bensì di semplice “comunicazione” all'Autorità competente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 193/2007 è l Parte_2
L' art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/07 così recita espressamente che : “Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE N. 825/2004 ed essendovi tenuto, non
effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che
esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le
effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.500 a E 9.000; con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 nel
caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate
all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione”.
In sede di opposizione, l'onere di allegazione è posto a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre compete all'opponente la prova della loro inesistenza, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr.
Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005).
Nel caso specifico, il ricorrente ha documentato che: 1) la con sede legale nella CP_1
provincia de L'Aquila, opera con una propria Unità Locale sita in Rieti BO EL Via Martin
Luther KI n. 6, Unità Locale che risulta iscritta alla CCIAA di Rieti con decorrenza dal 4/8/2022
(doc. 2); 2) a seguito controllo da parte della ASL di Rieti nel luglio 2022 (doc. 3), ha regolarizzato anche la notifica dell'attività all'Anagrafe degli operatori sicurezza alimentare, provvedendo tramite il SUAP a notificare ex art. 6 Reg. CE n. 852/2004 all'autorità competente la cessazione dell'attività
da parte della e l'inizio dell'attività da parte della nello stabilimento di CP_4 CP_1
BO EL (RI) Via Martin Luther KI 6 (Unità Locale della ditta) (doc.
4 - cessazione Prot. n.
0003041 del 26/7/2022 e doc. 5 – avvio attività Prot. n. 0003139 del 4/8/2022); 3) che la ASL di
Rieti con nota prot. n. 62254 del 7.09.2022 comunicava l'esito “favorevole” dei controlli (doc. 6),
inviando infine alla la certificazione della registrazione nell'Anagrafe Prot. 63625 del CP_1
13/09/2022 (doc. 7);
Dalla documentazione prodotta appare evidente che al momento dell'accertamento il fosse Pt_1
in regola con quanto richiesto dal Reg. CE n. 852/2004 con gli adempimenti effettuati tramite il
SUAP del (ove risulta l'ASL per lo svolgimento dell'attività) per la notifica Controparte_5
dell'inizio dell'attività all'autorità competente.
Inoltre, la violazione di cui all'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/07 ricorre solo nei limiti di applicabilità
del Regolamento CE n. 852/2004, in presenza di “qualsiasi cambiamento significativo di attività
nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti”.
È evidente che un cambiamento significativo dell'attività si riferisce alle fasi “di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti”, ponendo quindi espressamente l'obbligo di notifica all'operatore commerciale. Non sussiste, invece, il suddetto obbligo per l'operatore del settore alimentare che continui l'attività (il servizio), precedentemente svolta da altro operatore, nelle stesse modalità senza apportarvi alcuna modifica significativa all'attività o alle modalità di esercizio della stessa da quelle in precedenza autorizzate. Nel caso specifico, nessun obbligo incombeva al di eseguire analoga comunicazione alla Pt_1
ASL di Roma, poiché lo stabilimento dichiarato per lo svolgimento dell'attività è solo quello di
BO EL (RI), non avendo la ditta (ora nella provincia di Roma CP_2 CP_1
alcuno stabilimento posto sotto il suo controllo.
La sanzione irrogata deve essere necessariamente dichiarata non dovuto ed i motivi di opposizione non esamini assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ai sensi del DM 55/14;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Dichiara non dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n. 16398/2023/8/1/1 del 5.06.2023, notificata il 22.06.2023 dell'importo di euro 3.628,50;
2 - Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
in complessivi euro 920,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 11.12.2025
IL GIUDICE
LE TE
Seconda Sezione Civile
R.G. n.37094 /2023
Verbale d'udienza del 11.12.2025 ore 11,53
E' presente per parte ricorrente l'avv. Marco Menozzi che si riporta agli scritti difensivi in ultimo alle note conclusive depositate chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. alle ore 15,40 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37094 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno2023, deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, e vertente
TRA
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
(già , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Menozzi, Controparte_1 CP_2
ed elettivamente domiciliati in Roma Via Panama n.86, come da procura in atti;
RICORRENTI
E in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_3
Delegato ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11
CONCLUSIONI: Come da conclusioni in atti e da verbale d'udienza del 11.12.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato, il sig. in proprio ed in qualità di Parte_1
rappresentante legale della ha proposto opposizione alla Determinazione Dirigenziale CP_1
Ingiuntiva n. 16398/2023/8/1/1 del 5.06.2023, notificata il 22.06.2023 dell'importo di euro 3.628,50
a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 06.11.2007, n. 193,
sulla base di un verbale di accertamento n. 81160021827 perché “… alla guida dell'autocarro VE
tg. AS925TC effettuava l'attività di trasporto di alimenti (nella specie trasportava 26 agnelli
macellati) per la distribuzione ai dettaglianti, senza la dovuta autorizzazione ASL competente”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato l'inesistenza della violazione normativa contestata che attiene all'obbligo di dover “notificare” all'Autorità competente l'esistenza e l'ubicazione dell'attività di una qualsivoglia fase relativa alla produzione e commercializzazione di alimenti e non alla “dovuta autorizzazione”. In particolare, ha precisato che il registro delle ditte,
esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di alimenti, viene tenuto dalla Asl, e l'obbligo di “notificazione” dell'inizio dell'attività viene assolto mediante la comunicazione,
attraverso l'ufficio SUAP del Comune ove ubicato lo stabilimento della ditta;
non necessitando di essere ripetuta alla ASL locale in ogni provincia ove vengono effettivamente commercializzati gli alimenti;
che ha sempre correttamente ottemperato alle regole vigenti in materia eseguendo le dovute comunicazioni alla ASL competente del luogo ove è radicata la propria attività di commercio carni:
inizialmente presso la provincia di Rieti e in seguito la provincia de L'Aquila.
Si è costituita a mezzo del Funzionario Delegato, rilevando la fondatezza della CP_3
violazione contestata;
la congruità e regolarità della sanzione irrigata secondo le prescrizioni normative dettate dall'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007 violate dall'opponente; adeguata motivazione del provvedimento impugnato.
2 - L'opposizione proposta alla sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta attiene alla violazione dell'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/2007.
In sede di accertamento dell'illecito i vigili hanno constatato che il ricorrente “… alla guida
dell'autocarro VE tg. AS925TC effettuava l'attività di trasporto di alimenti (nella specie
trasportava 26 agnelli macellati) per la distribuzione ai dettaglianti, senza la dovuta autorizzazione
ASL competente”.
La condotta costituente illecito amministrativo sanzionata (o la condotta doverosa che ha omesso di tenere) è consistita, quindi, nel trasporto di carni per la commercializzazione senza la dovuta autorizzazione all'ASL competente.
Occorre rilevare, preliminarmente, che il verbale di accertamento n. 81160021827 del 5/7/2018
evidenzia una condotta di “dovuta autorizzazione”, non trattandosi in realtà tecnicamente di provvedimento autorizzativo, bensì di semplice “comunicazione” all'Autorità competente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 193/2007 è l Parte_2
L' art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/07 così recita espressamente che : “Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE N. 825/2004 ed essendovi tenuto, non
effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che
esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le
effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.500 a E 9.000; con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 nel
caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate
all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione”.
In sede di opposizione, l'onere di allegazione è posto a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre compete all'opponente la prova della loro inesistenza, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr.
Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005).
Nel caso specifico, il ricorrente ha documentato che: 1) la con sede legale nella CP_1
provincia de L'Aquila, opera con una propria Unità Locale sita in Rieti BO EL Via Martin
Luther KI n. 6, Unità Locale che risulta iscritta alla CCIAA di Rieti con decorrenza dal 4/8/2022
(doc. 2); 2) a seguito controllo da parte della ASL di Rieti nel luglio 2022 (doc. 3), ha regolarizzato anche la notifica dell'attività all'Anagrafe degli operatori sicurezza alimentare, provvedendo tramite il SUAP a notificare ex art. 6 Reg. CE n. 852/2004 all'autorità competente la cessazione dell'attività
da parte della e l'inizio dell'attività da parte della nello stabilimento di CP_4 CP_1
BO EL (RI) Via Martin Luther KI 6 (Unità Locale della ditta) (doc.
4 - cessazione Prot. n.
0003041 del 26/7/2022 e doc. 5 – avvio attività Prot. n. 0003139 del 4/8/2022); 3) che la ASL di
Rieti con nota prot. n. 62254 del 7.09.2022 comunicava l'esito “favorevole” dei controlli (doc. 6),
inviando infine alla la certificazione della registrazione nell'Anagrafe Prot. 63625 del CP_1
13/09/2022 (doc. 7);
Dalla documentazione prodotta appare evidente che al momento dell'accertamento il fosse Pt_1
in regola con quanto richiesto dal Reg. CE n. 852/2004 con gli adempimenti effettuati tramite il
SUAP del (ove risulta l'ASL per lo svolgimento dell'attività) per la notifica Controparte_5
dell'inizio dell'attività all'autorità competente.
Inoltre, la violazione di cui all'art. 6, comma 3 D.Lgs 193/07 ricorre solo nei limiti di applicabilità
del Regolamento CE n. 852/2004, in presenza di “qualsiasi cambiamento significativo di attività
nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti”.
È evidente che un cambiamento significativo dell'attività si riferisce alle fasi “di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti”, ponendo quindi espressamente l'obbligo di notifica all'operatore commerciale. Non sussiste, invece, il suddetto obbligo per l'operatore del settore alimentare che continui l'attività (il servizio), precedentemente svolta da altro operatore, nelle stesse modalità senza apportarvi alcuna modifica significativa all'attività o alle modalità di esercizio della stessa da quelle in precedenza autorizzate. Nel caso specifico, nessun obbligo incombeva al di eseguire analoga comunicazione alla Pt_1
ASL di Roma, poiché lo stabilimento dichiarato per lo svolgimento dell'attività è solo quello di
BO EL (RI), non avendo la ditta (ora nella provincia di Roma CP_2 CP_1
alcuno stabilimento posto sotto il suo controllo.
La sanzione irrogata deve essere necessariamente dichiarata non dovuto ed i motivi di opposizione non esamini assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ai sensi del DM 55/14;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Dichiara non dovuto l'importo di cui alla D.D.I. n. 16398/2023/8/1/1 del 5.06.2023, notificata il 22.06.2023 dell'importo di euro 3.628,50;
2 - Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
in complessivi euro 920,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 11.12.2025
IL GIUDICE
LE TE