TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4035/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ceprano (FR) Via Vincenzo Gioberti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Tiberio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Napoli, Via Rocco Scotellaro n. 21/H, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lanzaro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di Cassino.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10 settembre 2025 parte appellata concludeva come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (attesa la dichiarazione di incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice di Pace di Napoli), introduceva, dinanzi CP_1 al Giudice di Pace di Cassino, la fase di merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dell'opposizione esecutiva avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400071698000 afferente al recupero dell'importo di euro 3.086,99, nonché della cartella esattoriale sottesa n. 071200801655170222000 per l'importo di euro 981,75 (di cui € 245,35 per tassa smaltimento rifiuti impugnata presso le commissioni tributarie). Deduceva a sostegno dell'opposizione la nullità della suddetta cartella, relativa dunque all'importo di euro 727,40, in quanto mai notificata all'istante, con conseguente prescrizione del credito. In particolare, deduceva che il nesso notificatore non aveva specificato la propria qualifica e non aveva provveduto a consegnare l'atto da notificare al destinatario o ad una persona di famiglia o chi era addetto alla casa. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia del preavviso di fermo impugnato oltre che della cartella esattoriale sottesa, dichiarando decaduta la convenuta dall'esercizio impositivo, non dovute le relative somme iscritte a ruolo per non essere la cartella mai stata notificata, con conseguente prescrizione del credito maturato, e condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. si costituiva in giudizio, contestando l'avversa opposizione Controparte_3
e chiedendone il rigetto.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3545/17 del 25.7.2017, depositata l'8.8.2017, il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione e annullava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo. Compensava le spese di lite.
1.1. Con atto di appello tempestivamente notificato, appellava Parte_2 le suddette sentenza deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 comma 4 d.P.R.
602/73, 60, comma 1, lett.e), d.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., evidenziando che in ipotesi di irreperibilità assoluta, quale quella di specie, non è previsto l'invio della comunicazione informativa essendo sufficiente l'attestazione della irreperibilità, il deposito dell'atto in Comune e l'affissione del relativo avviso. Ha quindi chiesto di annullare la citata sentenza e per l'effetto di respingere l'opposizione di primo grado proposta dal avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo CP_1 pagina 2 di 6 amministrativo n. 07180201400071698000 e la presupposta cartella n. 07120080165170222000. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto la CP_1 sentenza impugnata era stata pronunciata secondo equità dal Giudice di Pace (essendo il valore inferiore a € 1.032,00) e l'appellante non aveva individuato né indicato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità anche per violazione dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito, contestava la documentazione relativa all'attività notificatoria in quanto semplici fotocopie di una relata di notifica non conforme all'originale, evidenziando, in ogni caso, il mancato deposito della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.. Il concludeva quindi CP_1 chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_2 in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
3. Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Occorre, infatti, considerare che ai sensi dell'art. art. 339. c.p.c. “Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La sentenza è, invece, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore a € 1.100 e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità
e non secondo diritto.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma pagina 3 di 6 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (così la recentissima Cass. n.
769 del 19/01/2021).
Va, peraltro, rilevato che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e facendo riferimento al "petitum" originario e senza computare gli interessi maturati successivamente alla domanda. Pertanto, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. anche laddove, come nel caso di specie, il Giudice di Pace non abbia dichiarato in dispositivo di pronunciare la decisione secondo equità.
Nel caso di specie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal aveva ad oggetto il CP_1 preavviso di fermo amministrativo limitatamente al credito portato nelle cartelle relative a violazioni del
Codice della Strada, in particolare nella cartella n. 07120080165170222000 per l'importo di euro
981,75 (di cui € 254,35 per tasse smaltimento rifiuti impugnata dinanzi alle commissioni tributarie).
Pertanto, essendo limitato l'oggetto del giudizio di opposizione al credito di € 727,40, portato nell'anzidetta cartella, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia, alla luce dei suddetti principi, deciso secondo equità.
Ciò posto va ulteriormente chiarito che avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione.
Costituisce, peraltro, onere dell'appellante indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi ai fini di consentire al giudice dell'appello la valutazione in ordine all'ammissibilità dello stesso. In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (vd Cass. n. 3005 del 11/02/2014) pagina 4 di 6 Nel caso di specie non si rinviene alcuno dei presupposti per l'appellabilità della sentenza n.
3545/17 pronunciata secondo equità dal giudice di pace. Non vengono infatti dedotte né violazioni delle norme sul procedimento, né violazioni di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Quanto a questi ultimi si osserva che la violazione dei suddetti principi non appare neanche dedotta dall'appellante il quale si è limitato a dedurre un "error in iudicando" (in particolare, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 comma 4, d.P.R.
602/73, 60 comma 1 lett. e), d.P.R. 600/73 e 140 c.p.c.).
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (sino ad euro 1100,00), dell'attività processuale effettivamente espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, in assenza di proposizione di appello incidentale da parte del sig. il quale si è limitato a richiedere il pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, nulla può essere disposto.
Nulla va disposto per le spese di lite con riguardo al in quanto contumace. Controparte_2
Infine, alla soccombenza dell'attore segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara inammissibile l'appello;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1 che liquida in euro 332,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
4) nulla per le spese di lite nei confronti del in quanto contumace;
Controparte_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cassino, il 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
T R A
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ceprano (FR) Via Vincenzo Gioberti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Tiberio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Napoli, Via Rocco Scotellaro n. 21/H, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lanzaro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di Cassino.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10 settembre 2025 parte appellata concludeva come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (attesa la dichiarazione di incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice di Pace di Napoli), introduceva, dinanzi CP_1 al Giudice di Pace di Cassino, la fase di merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dell'opposizione esecutiva avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400071698000 afferente al recupero dell'importo di euro 3.086,99, nonché della cartella esattoriale sottesa n. 071200801655170222000 per l'importo di euro 981,75 (di cui € 245,35 per tassa smaltimento rifiuti impugnata presso le commissioni tributarie). Deduceva a sostegno dell'opposizione la nullità della suddetta cartella, relativa dunque all'importo di euro 727,40, in quanto mai notificata all'istante, con conseguente prescrizione del credito. In particolare, deduceva che il nesso notificatore non aveva specificato la propria qualifica e non aveva provveduto a consegnare l'atto da notificare al destinatario o ad una persona di famiglia o chi era addetto alla casa. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia del preavviso di fermo impugnato oltre che della cartella esattoriale sottesa, dichiarando decaduta la convenuta dall'esercizio impositivo, non dovute le relative somme iscritte a ruolo per non essere la cartella mai stata notificata, con conseguente prescrizione del credito maturato, e condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. si costituiva in giudizio, contestando l'avversa opposizione Controparte_3
e chiedendone il rigetto.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3545/17 del 25.7.2017, depositata l'8.8.2017, il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione e annullava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo. Compensava le spese di lite.
1.1. Con atto di appello tempestivamente notificato, appellava Parte_2 le suddette sentenza deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 comma 4 d.P.R.
602/73, 60, comma 1, lett.e), d.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., evidenziando che in ipotesi di irreperibilità assoluta, quale quella di specie, non è previsto l'invio della comunicazione informativa essendo sufficiente l'attestazione della irreperibilità, il deposito dell'atto in Comune e l'affissione del relativo avviso. Ha quindi chiesto di annullare la citata sentenza e per l'effetto di respingere l'opposizione di primo grado proposta dal avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo CP_1 pagina 2 di 6 amministrativo n. 07180201400071698000 e la presupposta cartella n. 07120080165170222000. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto la CP_1 sentenza impugnata era stata pronunciata secondo equità dal Giudice di Pace (essendo il valore inferiore a € 1.032,00) e l'appellante non aveva individuato né indicato gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità anche per violazione dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito, contestava la documentazione relativa all'attività notificatoria in quanto semplici fotocopie di una relata di notifica non conforme all'originale, evidenziando, in ogni caso, il mancato deposito della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.. Il concludeva quindi CP_1 chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_2 in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
3. Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Occorre, infatti, considerare che ai sensi dell'art. art. 339. c.p.c. “Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La sentenza è, invece, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore a € 1.100 e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità
e non secondo diritto.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma pagina 3 di 6 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (così la recentissima Cass. n.
769 del 19/01/2021).
Va, peraltro, rilevato che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e facendo riferimento al "petitum" originario e senza computare gli interessi maturati successivamente alla domanda. Pertanto, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. anche laddove, come nel caso di specie, il Giudice di Pace non abbia dichiarato in dispositivo di pronunciare la decisione secondo equità.
Nel caso di specie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal aveva ad oggetto il CP_1 preavviso di fermo amministrativo limitatamente al credito portato nelle cartelle relative a violazioni del
Codice della Strada, in particolare nella cartella n. 07120080165170222000 per l'importo di euro
981,75 (di cui € 254,35 per tasse smaltimento rifiuti impugnata dinanzi alle commissioni tributarie).
Pertanto, essendo limitato l'oggetto del giudizio di opposizione al credito di € 727,40, portato nell'anzidetta cartella, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia, alla luce dei suddetti principi, deciso secondo equità.
Ciò posto va ulteriormente chiarito che avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione.
Costituisce, peraltro, onere dell'appellante indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi ai fini di consentire al giudice dell'appello la valutazione in ordine all'ammissibilità dello stesso. In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (vd Cass. n. 3005 del 11/02/2014) pagina 4 di 6 Nel caso di specie non si rinviene alcuno dei presupposti per l'appellabilità della sentenza n.
3545/17 pronunciata secondo equità dal giudice di pace. Non vengono infatti dedotte né violazioni delle norme sul procedimento, né violazioni di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Quanto a questi ultimi si osserva che la violazione dei suddetti principi non appare neanche dedotta dall'appellante il quale si è limitato a dedurre un "error in iudicando" (in particolare, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 comma 4, d.P.R.
602/73, 60 comma 1 lett. e), d.P.R. 600/73 e 140 c.p.c.).
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (sino ad euro 1100,00), dell'attività processuale effettivamente espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, in assenza di proposizione di appello incidentale da parte del sig. il quale si è limitato a richiedere il pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, nulla può essere disposto.
Nulla va disposto per le spese di lite con riguardo al in quanto contumace. Controparte_2
Infine, alla soccombenza dell'attore segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara inammissibile l'appello;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 CP_1 che liquida in euro 332,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
4) nulla per le spese di lite nei confronti del in quanto contumace;
Controparte_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cassino, il 30.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6