Art. 7. (Linee guida). 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
Versione
10 marzo 2004
10 marzo 2004
Commentari • 19
- 1. Procreazione assistitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2008
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 16/04/2025, n. 7518Provvedimento: […] nell'art. 7 della legge 40/2004 , […] atteso il mancato avvalimento da parte del Ministero della Salute dell'ISS e per l'avvalimento da parte dello stesso invece di due tavoli tecnici costituiti all'interno del gabinetto del Ministro che non assicuravano né la partecipazione delle società scientifiche riconosciute nell'elenco di cui alla legge n. 24/2017 né la tecnicità dei relativi componenti né una metodologia operativa certa né ancora la mancanza di conflitti di interesse e il cui oggetto non era la revisione delle linee guida di cui all'art. 7 della legge n. 40/2004 , […] La parte ricorrente ha impugnato la predetta parte del D.M. deducendo che il D.M. in questa parte “ non risponde alle finalità previste dall'art. 7 di cui alla Legge n.40/2004 […]Leggi di più...
- diritto alla salute·
- legittimazione a ricorrere·
- principio di ragionevolezza·
- giurisprudenza costituzionale·
- interesse ad agire·
- procreazione medicalmente assistita (PMA)·
- art. 7 legge 40/2004·
- linee guida·
- principio di uguaglianza·
- art. 5 legge 24/2017·
- vincolatività linee guida·
- discrezionalità medico