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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7011/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7011/2021 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in Via Milano ,29 95127 Catania ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. ANSELMI VITTORIO ANTONIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_1
VIALE XX SETTEMBRE,43 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.POLITI FRANCESCO
(cf ) giusta procura in atti C.F._3
nato ad [...] il [...], residente in [...]
S. Stefano n. 22, C.F. - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
pagina 1 di 14 Con provvedimento del 06.05.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19-25.05.2021, il sig. conveniva Parte_1 [...] nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_3
Strada e innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti Persona_1 conclusioni: “dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa del conducente il veicolo Piaggio Liberty 50 tg. X7TW2G e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, che, per i titoli dedotti e per ogni altra ragione creditoria e senza rinuncia od esclusione di ogni ed altra ulteriore possibile voce di danno in aggiunta
a quelle elencate nella parte espositiva della presente citazione, risulteranno dovuti nella misura di giustizia che sarà accertata al termine dell'instaurato procedimento, oltre rivalutazione e interessi ex art.1284 c.c. dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art.93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore per averle anticipate e non riscosse”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 25.03.2018, alle ore 00:50 circa, mentre si apprestava ad attraversare a piedi la Via Trovatelli nei pressi dell'intersezione con la Via Alogna, giunto a metà della strada veniva travolto dallo scooter Piaggio Liberty 50 tg. X7TW2G, condotto da CP_4
ed in proprietà di . Proseguiva affermando che l'incidente si verificava in
[...] Persona_1 quanto il conducente dello scooter, che percorreva la Via Trovatelli con direzione da ovest ad est, non si avvedeva della presenza del pedone sulla carreggiata e, non riuscendo a mantenere il controllo del proprio veicolo a causa della forte velocità, lo investiva scaraventandolo violentemente a terra. In esito all'impatto, riportava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato tramite 118 al P.S. del P.O. di Catania;
mentre circa venti minuti dopo interveniva sul posto una pattuglia della Polizia CP_5
Municipale di Catania che eseguiva i rilievi fotografici e redigeva rapporto. Al sig. , secondo la Pt_1 relazione medico-legale di parte, residuavano postumi invalidanti permanenti nella misura pari al 15%, una ITA di giorni 30, una ITP al 75% di giorni 30 e un ulteriore ITP al 50% di giorni 30. Tentata in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento dei danni subiti, la non formulava alcuna offerta e CP_1 anche il successivo invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita non andava a buon fine.
La nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_1 costituitasi con comparsa depositata in data 12.11.2021, contestava la fondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “rigettare integralmente le domande risarcitorie
pagina 2 di 14 proposte dal sig. in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, previa concessione dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c., veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione del testimone di parte attrice ( ), Testimone_1 oltre alla espletata CTU medico-legale. Con provvedimento del 06 maggio 2025 ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è fondata e merita l'accoglimento.
In merito alla responsabilità del sinistro, va evidenziato in punto di diritto che l'art. 2054, comma 1,
c.c. prevede una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio, può dirsi che, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la
pagina 3 di 14 strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Ciò posto, dalle spontanee dichiarazioni rilasciate dal sig. , immediatamente Controparte_4 dopo l'incidente, come da verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti, risulta che:
“Percorrevo la via Trovatelli da ovest ad est giunto all'incrocio con via Alogna non mi avvedevo della presenza di un pedone e lo investivo. Siamo finiti entrambi a terra. Si è proceduto a chiamare il 118 per il pedone, mentre io mi sono recato in ospedale autonomamente. Sono ritornato non appena medicato”.
Nel merito, parte attrice ha dato prova della sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda. In particolare, dal rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Catania, risulta accertato che l'attore veniva investito dal ciclomotore condotto dal sig. , Controparte_4 riportando lesioni fisiche per le quali veniva trasportato a mezzo 118 al P.S. dell'Ospedale Garibaldi di
Catania. Dal medesimo rapporto si evince, altresì, che i verbalizzanti intervenuti provvedevano a contravvenzionare l'investitore anche ai sensi dell'art. 191 comma 2 del c.d.s. per non avere consentito al pedone di ultimare l'attraversamento della strada in condizioni di sicurezza ed in un tratto privo di strisce pedonali, senza per contro rilevare infrazione alcuna a carico dell'attore.
In argomento, va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale pone a carico del conducente degli obblighi comportamentali anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. In particolare, il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza del pedone, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie, in cui il si trovava al centro della strada quando è Pt_1 stato colpito dallo scooter, come dichiarato dal teste all'udienza del 01.12.2022. Tes_1
Ed ancora, quanto alla dinamica del sinistro, si legge sempre nel verbale “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore […] Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.116/15 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada )- alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente o con patente di categoria diversa-. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa violazione mediante il rilascio della copia del V.D.C. n. 5834887, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per il periodo previsto dalla normativa;
è emerso pagina 4 di 14 altresì che la stessa parte non si era attenuto a quanto disposto dall'art.191/2 comma del medesimo
D.L.vo – non consentiva al pedone di ultimare l'attraversamento in condizioni di sicurezza su strada sprovvista di passaggio pedonale-, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art.201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n.5839717, con indicate le modalità per il pagamento;
accertato che la medesima parte non si era attenuto a quanto disposto dall'art.193/2 comma del medesimo D.L.vo – poneva in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa R.C.obbligatoria-. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del V.D.C. n.5834886, con indicate le modalità di pagamento. Essendo emerso altresì che a quanto disposto dall'art.116/14 comma del medesimo D.L.vo – affidava o Nu consentiva la guida a persona che non ha conseguito la patente di guida o KA, CQC, documento prescritto per il veicolo che conduceva, -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art.201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n.5839716, con indicate le modalità di pagamento”.
In diritto, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria
(Cass. Civ., n.10376/2024), e si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ.
n.9037/2019).
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 01.12.2022, sig. Tes_1
confermano la dinamica del sinistro. In particolare, il teste, non parente di alcuna delle parti e
[...] disinteressato alla lite, ha riferito testualmente: “Ho assistito ad un sinistro accaduto a fine marzo del
2018, verso l'una di notte io ero a bordo di uno scooter e stavo percorrendo la via Alogna e mi trovavo circa 15 metri prima l'incrocio con via Trovatelli quando vedo un ragazzo che attraversava a piedi la via Alogna in prossimità dell'incrocio dalla mia sinistra alla mia destra e uno scooter che proveniva dalla via Trovatelli si immetteva nella via Alogna in controsenso verso di me. Ho visto che questo scooter colpiva questo ragazzo, che poi ho conosciuto a seguito del sinistro nel , con la parte Pt_1 anteriore dello scooter, in particolare il paravento, colpiva il viso del ragazzo che cadeva a terra ed era pieno di sangue, il ragazzo ha perso i sensi, mentre il conducente dello scooter è caduto pure lui ma si è subito rialzato. Quindi, si sono fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza e dopo dieci minuti è arrivato il fratello che avevano chiamato e poi è arrivata l'ambulanza che ha trasportato pagina 5 di 14 il ragazzo insanguinato in ospedale”, ed alle domande di chiarimento, precisava: “ricordo che in quel tratto di strada non ci sono strisce pedonali…il era al centro della strada quando è stato Pt_1 colpito dallo scooter che si era appena immesso in via Alogna da via Trovatelli…. Ricordo che fino a quando è arrivata l'ambulanza il è rimasto privo di sensi”. Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali sono abbastanza precise nel rievocare quanto accaduto, risultano prive di contraddizioni intrinseche e risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, dal verbale di P.S. in cui viene indicata quale causa delle lesioni “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata C.T.U. dalle quali emerge che “le lesioni presentate dal Sig. sono tutte ascrivibili Pt_1 all'incidente stradale occorso in data 25.03.2018”.
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304). Inoltre, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura nella causazione del sinistro in oggetto, avendo posto in essere una condotta gravemente negligente ed imprudente in violazione dell'art.191 commi 2 e 3 c.d.s., secondo cui:
2. sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare pagina 6 di 14 da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Nella specie, trattandosi di soggetto che già aveva attraversato metà della carreggiata, su strada sprovvista di attraversamento pedonale, era obbligo del conducente arrestarsi e dare la precedenza al pedone.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve trovare accoglimento pur nei limiti di quanto si dirà.
L'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso il suo diritto all'integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c. c., tale danno è sempre risarcibile in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello costituzionale (cfr. Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972). Inoltre, la risarcibilità del danno non patrimoniale deriva dal disposto dell'art. 185 c. p., atteso che l'illecito integra il reato di lesioni personali colpose (artt. 590 o 590 bis c. p.). Tra le conseguenze negative di carattere non patrimoniale che, in via astratta, possono derivare dalla lesione della salute vanno annoverati i pregiudizi all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale). Come noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale che comprende sia il danno alla salute, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr. Cass. 27/03/2018, n. 7513). Il danno morale, invece, è un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto, una alterazione dello stato emotivo che può essere sia di natura transitoria che permanente, che sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164). Il ristoro della sofferenza morale è comunque subordinato all'allegazione e alla prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass. 08/04/2020, n.
7753; Cass. 10/02/2021, n. 3310; Cass. 12/07/2023, n. 19922).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle pagina 7 di 14 assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n.
901).
Sul giudice, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
In merito al danno biologico, va rilevato che la CTU medico-legale espletata dal Dott. ha Per_2 accertato che il sig. , a seguito dell'incidente riportava “Trauma cranifacciale - FLC al cuoio Pt_1 capelluto e frattura della teca cranica sinistra in sede frontale sinstra con interessamento del seno paranasale sinistro. Prognosi riservata” e che “Attualmente il paziente accusa cefalea, nervosismo, disturbi di Equilibrio” pertanto, sulla scorta dei dati anamnestici, clinici e strumentali concludeva che il sig. è portatore delle seguenti infermità: “Esiti di trauma cranio facciale caratterizzati Parte_1 da pregressa frattura della teca cranica interessante il tetto orbitario di sinistra e le pareti anteriore e posteriore del seno frontale, e da disturbo post-traumatico da stress di grado elevato con depressione del tono dell'umore di tipo reattivo”. Il c.t.u. ha, altresì, accertato che i postumi dell'evento traumatico sono compatibili con la dinamica dell'incidente stradale e che le lesioni riportate hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, così quantificabili: “Il danno residuato trova quindi dignità di valutazione secondo i seguenti parametri: La totale inabilità temporanea (100%) è stata di giorni 30 (trenta); L'inabilità temporanea parziale al
75% è stata di giorni 20 (venti) cui ha fatto seguito un'invalidità temporanea parziale al 50% per altri
20 (venti) giorni”. Infine, il c.t.u. ha valutato un danno biologico permanente nella misura del 10%, ormai stabilizzato, percentuale corrispondente a quella già riconosciuta dal medico legale della compagnia assicurativa in sede stragiudiziale ed ha verificato la congruità delle spese sanitarie sostenute, sulla base di quanto documentato, nella complessiva somma di € 261,00.
Le conclusioni raggiunte dalla CTU possono essere qui condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, avendo specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i consulenti di parte non hanno proposto osservazioni. pagina 8 di 14 Ciò posto, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla
Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale"”, giacchè, se “non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La pagina 9 di 14 personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima.
In argomento è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la
"personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili).
Per quanto concerne i danni richiesti per ridotta capacità lavorativa, in linea generale, rientra già nel ristoro del danno biologico, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa, in cui sono compresi gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale;
diverso è invece il concetto di capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289). La capacità lavorativa specifica consiste, invece, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad pagina 10 di 14 ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289). La giurisprudenza della Suprema
Corte reputa poi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio
2008, n. 18866; Cass. civ.,sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, Cass., 19 luglio 2012, n. 12463). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno "in re ipsa", va pertanto allegato e provato nell'"an" e nel "quantum" (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031). Soltanto nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale , liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).
Nel caso che occupa, tenuto conto della lieve entità delle lesioni subite ed in assenza di elementi di prova da cui è possibile desumere la qualità ed il tipo di lavoro svolto o da svolgere in futuro, non appare sussistere la lesione alla capacità lavorativa specifica;
mentre le conseguenze derivanti dalla lesione dell'integrità psico-fisica, rientrano già nel concetto di riduzione di capacità lavorativa generica, ristorata attraverso la liquidazione del danno biologico secondo i criteri sopra riferiti.
Diversamente, appare evidente il danno morale susseguente alla condotta gravemente negligente ed imprudente che ha procurato enormi sofferenze al , legate, in particolare, alla menomazione in Pt_1 concreto subita, tenuto conto dell'età dello stesso, che ne è derivata ed al peggioramento della relativa qualità di vita e della esistenza quotidiana, oltre al particolare turbamento e patema d'animo che ne è derivato dalla afflizione psicologica conseguente al sinistro.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal
05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il pagina 11 di 14 crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis
(così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica). Pertanto, va quantificato il danno biologico permanente, come valutato dalla c.t.u., pari al 10%, nella somma complessiva di euro
30.612,07; e con riguardo al danno biologico temporaneo, indicato dalla c.t.u. in: ITA di 30 giorni, ITP del 75% di giorni 20 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 20, pari alla complessiva somma di euro
4.405,39, in esso ricompreso il danno morale di entità media, in assenza di ulteriori elementi probatori specifici a tal riguardo, nemmeno allegati nella specie.
Concludendo, il sig. e la nella spiegata Persona_1 Controparte_3 qualità, ai sensi dell'art.283 comma 1 lett.b) del D.Lgs.209/2005, poiché il motociclo coinvolto era privo di copertura assicurativa, vanno condannati in solido al pagamento della somma pari ad €
35.017,46 (30.612,07 + 4.405,39), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, subito dal sig. , a cui deve aggiungersi la somma di € 261,00, a titolo di Parte_1 danno patrimoniale, per spese mediche, per come documentate e ritenute congrue dal c.t.u., nonché la somma di euro 932,00, come documentata, relativa alla spesa sostenuta per la c.t.p., in quanto ritenuta rilevante ai fine della difesa dell'attore, pari alla complessiva somma di euro 1.193,00 (si veda, Cass.
Civ., n.26729/24, secondo cui, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 25.03.2018, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della pagina 12 di 14 rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508). Il danno patrimoniale e quello biologico da invalidità permanente, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n.
5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto - per semplicità - anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa, determinato dal quantum riconosciuto in sentenza, con applicazione pagina 13 di 14 dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate, tenendo conto di quanto previsto dal quarto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura di € 7.616,00 per compensi, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, sono poste, in via definitiva, a carico della parte soccombente, quindi a carico esclusivo dei convenuti in solido, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalle stesse le somme eventualmente versate in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
- In accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 35.017,46, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, e della somma di € 1.193,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (25.03.2018) e rivalutata annualmente fino ad oggi, e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute in solido, nella misura già liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 19.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7011/2021 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in Via Milano ,29 95127 Catania ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. ANSELMI VITTORIO ANTONIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_1
VIALE XX SETTEMBRE,43 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.POLITI FRANCESCO
(cf ) giusta procura in atti C.F._3
nato ad [...] il [...], residente in [...]
S. Stefano n. 22, C.F. - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
pagina 1 di 14 Con provvedimento del 06.05.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19-25.05.2021, il sig. conveniva Parte_1 [...] nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_3
Strada e innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti Persona_1 conclusioni: “dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa del conducente il veicolo Piaggio Liberty 50 tg. X7TW2G e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, che, per i titoli dedotti e per ogni altra ragione creditoria e senza rinuncia od esclusione di ogni ed altra ulteriore possibile voce di danno in aggiunta
a quelle elencate nella parte espositiva della presente citazione, risulteranno dovuti nella misura di giustizia che sarà accertata al termine dell'instaurato procedimento, oltre rivalutazione e interessi ex art.1284 c.c. dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art.93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore per averle anticipate e non riscosse”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 25.03.2018, alle ore 00:50 circa, mentre si apprestava ad attraversare a piedi la Via Trovatelli nei pressi dell'intersezione con la Via Alogna, giunto a metà della strada veniva travolto dallo scooter Piaggio Liberty 50 tg. X7TW2G, condotto da CP_4
ed in proprietà di . Proseguiva affermando che l'incidente si verificava in
[...] Persona_1 quanto il conducente dello scooter, che percorreva la Via Trovatelli con direzione da ovest ad est, non si avvedeva della presenza del pedone sulla carreggiata e, non riuscendo a mantenere il controllo del proprio veicolo a causa della forte velocità, lo investiva scaraventandolo violentemente a terra. In esito all'impatto, riportava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato tramite 118 al P.S. del P.O. di Catania;
mentre circa venti minuti dopo interveniva sul posto una pattuglia della Polizia CP_5
Municipale di Catania che eseguiva i rilievi fotografici e redigeva rapporto. Al sig. , secondo la Pt_1 relazione medico-legale di parte, residuavano postumi invalidanti permanenti nella misura pari al 15%, una ITA di giorni 30, una ITP al 75% di giorni 30 e un ulteriore ITP al 50% di giorni 30. Tentata in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento dei danni subiti, la non formulava alcuna offerta e CP_1 anche il successivo invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita non andava a buon fine.
La nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_1 costituitasi con comparsa depositata in data 12.11.2021, contestava la fondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “rigettare integralmente le domande risarcitorie
pagina 2 di 14 proposte dal sig. in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa, previa concessione dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c., veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione del testimone di parte attrice ( ), Testimone_1 oltre alla espletata CTU medico-legale. Con provvedimento del 06 maggio 2025 ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, nel merito la domanda attorea è fondata e merita l'accoglimento.
In merito alla responsabilità del sinistro, va evidenziato in punto di diritto che l'art. 2054, comma 1,
c.c. prevede una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio, può dirsi che, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la
pagina 3 di 14 strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Ciò posto, dalle spontanee dichiarazioni rilasciate dal sig. , immediatamente Controparte_4 dopo l'incidente, come da verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti, risulta che:
“Percorrevo la via Trovatelli da ovest ad est giunto all'incrocio con via Alogna non mi avvedevo della presenza di un pedone e lo investivo. Siamo finiti entrambi a terra. Si è proceduto a chiamare il 118 per il pedone, mentre io mi sono recato in ospedale autonomamente. Sono ritornato non appena medicato”.
Nel merito, parte attrice ha dato prova della sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda. In particolare, dal rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Catania, risulta accertato che l'attore veniva investito dal ciclomotore condotto dal sig. , Controparte_4 riportando lesioni fisiche per le quali veniva trasportato a mezzo 118 al P.S. dell'Ospedale Garibaldi di
Catania. Dal medesimo rapporto si evince, altresì, che i verbalizzanti intervenuti provvedevano a contravvenzionare l'investitore anche ai sensi dell'art. 191 comma 2 del c.d.s. per non avere consentito al pedone di ultimare l'attraversamento della strada in condizioni di sicurezza ed in un tratto privo di strisce pedonali, senza per contro rilevare infrazione alcuna a carico dell'attore.
In argomento, va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale pone a carico del conducente degli obblighi comportamentali anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. In particolare, il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza del pedone, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie, in cui il si trovava al centro della strada quando è Pt_1 stato colpito dallo scooter, come dichiarato dal teste all'udienza del 01.12.2022. Tes_1
Ed ancora, quanto alla dinamica del sinistro, si legge sempre nel verbale “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore […] Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.116/15 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada )- alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente o con patente di categoria diversa-. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa violazione mediante il rilascio della copia del V.D.C. n. 5834887, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per il periodo previsto dalla normativa;
è emerso pagina 4 di 14 altresì che la stessa parte non si era attenuto a quanto disposto dall'art.191/2 comma del medesimo
D.L.vo – non consentiva al pedone di ultimare l'attraversamento in condizioni di sicurezza su strada sprovvista di passaggio pedonale-, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art.201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n.5839717, con indicate le modalità per il pagamento;
accertato che la medesima parte non si era attenuto a quanto disposto dall'art.193/2 comma del medesimo D.L.vo – poneva in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa R.C.obbligatoria-. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del V.D.C. n.5834886, con indicate le modalità di pagamento. Essendo emerso altresì che a quanto disposto dall'art.116/14 comma del medesimo D.L.vo – affidava o Nu consentiva la guida a persona che non ha conseguito la patente di guida o KA, CQC, documento prescritto per il veicolo che conduceva, -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art.201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n.5839716, con indicate le modalità di pagamento”.
In diritto, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria
(Cass. Civ., n.10376/2024), e si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ.
n.9037/2019).
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 01.12.2022, sig. Tes_1
confermano la dinamica del sinistro. In particolare, il teste, non parente di alcuna delle parti e
[...] disinteressato alla lite, ha riferito testualmente: “Ho assistito ad un sinistro accaduto a fine marzo del
2018, verso l'una di notte io ero a bordo di uno scooter e stavo percorrendo la via Alogna e mi trovavo circa 15 metri prima l'incrocio con via Trovatelli quando vedo un ragazzo che attraversava a piedi la via Alogna in prossimità dell'incrocio dalla mia sinistra alla mia destra e uno scooter che proveniva dalla via Trovatelli si immetteva nella via Alogna in controsenso verso di me. Ho visto che questo scooter colpiva questo ragazzo, che poi ho conosciuto a seguito del sinistro nel , con la parte Pt_1 anteriore dello scooter, in particolare il paravento, colpiva il viso del ragazzo che cadeva a terra ed era pieno di sangue, il ragazzo ha perso i sensi, mentre il conducente dello scooter è caduto pure lui ma si è subito rialzato. Quindi, si sono fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza e dopo dieci minuti è arrivato il fratello che avevano chiamato e poi è arrivata l'ambulanza che ha trasportato pagina 5 di 14 il ragazzo insanguinato in ospedale”, ed alle domande di chiarimento, precisava: “ricordo che in quel tratto di strada non ci sono strisce pedonali…il era al centro della strada quando è stato Pt_1 colpito dallo scooter che si era appena immesso in via Alogna da via Trovatelli…. Ricordo che fino a quando è arrivata l'ambulanza il è rimasto privo di sensi”. Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali sono abbastanza precise nel rievocare quanto accaduto, risultano prive di contraddizioni intrinseche e risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, dal verbale di P.S. in cui viene indicata quale causa delle lesioni “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata C.T.U. dalle quali emerge che “le lesioni presentate dal Sig. sono tutte ascrivibili Pt_1 all'incidente stradale occorso in data 25.03.2018”.
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304). Inoltre, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura nella causazione del sinistro in oggetto, avendo posto in essere una condotta gravemente negligente ed imprudente in violazione dell'art.191 commi 2 e 3 c.d.s., secondo cui:
2. sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare pagina 6 di 14 da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Nella specie, trattandosi di soggetto che già aveva attraversato metà della carreggiata, su strada sprovvista di attraversamento pedonale, era obbligo del conducente arrestarsi e dare la precedenza al pedone.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve trovare accoglimento pur nei limiti di quanto si dirà.
L'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso il suo diritto all'integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c. c., tale danno è sempre risarcibile in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello costituzionale (cfr. Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972). Inoltre, la risarcibilità del danno non patrimoniale deriva dal disposto dell'art. 185 c. p., atteso che l'illecito integra il reato di lesioni personali colpose (artt. 590 o 590 bis c. p.). Tra le conseguenze negative di carattere non patrimoniale che, in via astratta, possono derivare dalla lesione della salute vanno annoverati i pregiudizi all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale). Come noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale che comprende sia il danno alla salute, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr. Cass. 27/03/2018, n. 7513). Il danno morale, invece, è un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto, una alterazione dello stato emotivo che può essere sia di natura transitoria che permanente, che sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164). Il ristoro della sofferenza morale è comunque subordinato all'allegazione e alla prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass. 08/04/2020, n.
7753; Cass. 10/02/2021, n. 3310; Cass. 12/07/2023, n. 19922).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle pagina 7 di 14 assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n.
901).
Sul giudice, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
In merito al danno biologico, va rilevato che la CTU medico-legale espletata dal Dott. ha Per_2 accertato che il sig. , a seguito dell'incidente riportava “Trauma cranifacciale - FLC al cuoio Pt_1 capelluto e frattura della teca cranica sinistra in sede frontale sinstra con interessamento del seno paranasale sinistro. Prognosi riservata” e che “Attualmente il paziente accusa cefalea, nervosismo, disturbi di Equilibrio” pertanto, sulla scorta dei dati anamnestici, clinici e strumentali concludeva che il sig. è portatore delle seguenti infermità: “Esiti di trauma cranio facciale caratterizzati Parte_1 da pregressa frattura della teca cranica interessante il tetto orbitario di sinistra e le pareti anteriore e posteriore del seno frontale, e da disturbo post-traumatico da stress di grado elevato con depressione del tono dell'umore di tipo reattivo”. Il c.t.u. ha, altresì, accertato che i postumi dell'evento traumatico sono compatibili con la dinamica dell'incidente stradale e che le lesioni riportate hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, così quantificabili: “Il danno residuato trova quindi dignità di valutazione secondo i seguenti parametri: La totale inabilità temporanea (100%) è stata di giorni 30 (trenta); L'inabilità temporanea parziale al
75% è stata di giorni 20 (venti) cui ha fatto seguito un'invalidità temporanea parziale al 50% per altri
20 (venti) giorni”. Infine, il c.t.u. ha valutato un danno biologico permanente nella misura del 10%, ormai stabilizzato, percentuale corrispondente a quella già riconosciuta dal medico legale della compagnia assicurativa in sede stragiudiziale ed ha verificato la congruità delle spese sanitarie sostenute, sulla base di quanto documentato, nella complessiva somma di € 261,00.
Le conclusioni raggiunte dalla CTU possono essere qui condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, avendo specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i consulenti di parte non hanno proposto osservazioni. pagina 8 di 14 Ciò posto, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla
Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale"”, giacchè, se “non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La pagina 9 di 14 personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima.
In argomento è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la
"personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili).
Per quanto concerne i danni richiesti per ridotta capacità lavorativa, in linea generale, rientra già nel ristoro del danno biologico, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa, in cui sono compresi gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale;
diverso è invece il concetto di capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289). La capacità lavorativa specifica consiste, invece, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad pagina 10 di 14 ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289). La giurisprudenza della Suprema
Corte reputa poi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio
2008, n. 18866; Cass. civ.,sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, Cass., 19 luglio 2012, n. 12463). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno "in re ipsa", va pertanto allegato e provato nell'"an" e nel "quantum" (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031). Soltanto nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale , liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).
Nel caso che occupa, tenuto conto della lieve entità delle lesioni subite ed in assenza di elementi di prova da cui è possibile desumere la qualità ed il tipo di lavoro svolto o da svolgere in futuro, non appare sussistere la lesione alla capacità lavorativa specifica;
mentre le conseguenze derivanti dalla lesione dell'integrità psico-fisica, rientrano già nel concetto di riduzione di capacità lavorativa generica, ristorata attraverso la liquidazione del danno biologico secondo i criteri sopra riferiti.
Diversamente, appare evidente il danno morale susseguente alla condotta gravemente negligente ed imprudente che ha procurato enormi sofferenze al , legate, in particolare, alla menomazione in Pt_1 concreto subita, tenuto conto dell'età dello stesso, che ne è derivata ed al peggioramento della relativa qualità di vita e della esistenza quotidiana, oltre al particolare turbamento e patema d'animo che ne è derivato dalla afflizione psicologica conseguente al sinistro.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal
05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il pagina 11 di 14 crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis
(così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica). Pertanto, va quantificato il danno biologico permanente, come valutato dalla c.t.u., pari al 10%, nella somma complessiva di euro
30.612,07; e con riguardo al danno biologico temporaneo, indicato dalla c.t.u. in: ITA di 30 giorni, ITP del 75% di giorni 20 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 20, pari alla complessiva somma di euro
4.405,39, in esso ricompreso il danno morale di entità media, in assenza di ulteriori elementi probatori specifici a tal riguardo, nemmeno allegati nella specie.
Concludendo, il sig. e la nella spiegata Persona_1 Controparte_3 qualità, ai sensi dell'art.283 comma 1 lett.b) del D.Lgs.209/2005, poiché il motociclo coinvolto era privo di copertura assicurativa, vanno condannati in solido al pagamento della somma pari ad €
35.017,46 (30.612,07 + 4.405,39), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, subito dal sig. , a cui deve aggiungersi la somma di € 261,00, a titolo di Parte_1 danno patrimoniale, per spese mediche, per come documentate e ritenute congrue dal c.t.u., nonché la somma di euro 932,00, come documentata, relativa alla spesa sostenuta per la c.t.p., in quanto ritenuta rilevante ai fine della difesa dell'attore, pari alla complessiva somma di euro 1.193,00 (si veda, Cass.
Civ., n.26729/24, secondo cui, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 25.03.2018, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della pagina 12 di 14 rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508). Il danno patrimoniale e quello biologico da invalidità permanente, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n.
5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto - per semplicità - anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa, determinato dal quantum riconosciuto in sentenza, con applicazione pagina 13 di 14 dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate, tenendo conto di quanto previsto dal quarto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura di € 7.616,00 per compensi, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, sono poste, in via definitiva, a carico della parte soccombente, quindi a carico esclusivo dei convenuti in solido, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalle stesse le somme eventualmente versate in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
- In accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 35.017,46, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, e della somma di € 1.193,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (25.03.2018) e rivalutata annualmente fino ad oggi, e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute in solido, nella misura già liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 19.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
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