Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, proposto da
Società Sportiva CALABRIA Associazione Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ines Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ssd Roma Nuoto a R.L., Ssd Italica Sport a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Rausei n. 38;
nei confronti
Scuola di Pattinaggio Athena Asd, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, con il quale il gestore A.t.i. A.S.D. Roma Nuoto ed S.S.D. ITALICA sport a r.l. ha negato l’istanza della ricorrente, assegnando l’uso pista di pattinaggio “Pino Labate”, per la stagione sportiva 2021/2022 negli orari di MARTEDI’ e GIOVEDI’ 16:00-20:00 e MERCOLEDI’ e VENERDI’ 17:00-20:00, a favore di S.S.D. ITALICA Sport e A.S.D. ATHENA, in violazione delle richieste e della posizione della ricorrente S.S. CALBRIA Ass. Dilett. avente maggior titolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ssd Roma Nuoto A R.L. e di Ssd Italica Sport A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa ER IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Società Sportiva CALABRIA Dilettantistica, premesso di essere nata nel 1981, e di avere sempre svolto i propri allenamenti nella pista di pattinaggio, denominata “Pino Labate”, unica pista di pattinaggio di tutta la Regione Calabria, che fa parte del Centro Sportivo reggino “Parco Caserta”, impugnava il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone la illegittimità sia per violazione della convenzione intercorsa il 16.7.15 tra il Comune di Reggio Calabria e l’ATI concessionaria che per violazione degli artt. 1, co. 1 ter, e 6 bis l.n. 241/90 ed eccesso di potere.
Si costituiva la concessionaria con atto di mera forma e all’udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Rileva il Collegio, conformemente a quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione svolta in camera di consiglio da remoto, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La causa è rimasta, infatti, incentrata sulla stagione sportiva 2021/22 ormai decorsa, le parti non hanno dato conto di ulteriori sviluppi della vicenda contenziosa, né è stato mai prospettato dalla ricorrente un interesse di tipo risarcitorio
Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile e le spese della lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
CO Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IS |
IL SEGRETARIO