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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53516/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 12.02.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Pettinari, Simona Marasco e Cristina Parte_1
Ippoliti
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Edoardo Controparte_1
Molinari
CONVENUTO
NONCHE' con il patrocinio dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio il chiedendo, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non complessivamente pari ad euro 69.358,87.
1 A fondamento della domanda ha dedotto che:
- in data 8/01/2022 alle ore 10.15 circa, il Geom. , su incarico del Dr. Parte_1 Persona_1
, amministratore p.t. del , in occasione di un sopralluogo
[...] Controparte_1 all'interno dello stabile condominiale, mentre scendeva la rampa di scale che porta alle cantine ed ai garage, era caduto a causa della scarsa illuminazione ed alla presenza, in corrispondenza del tratto finale della scala, di un “falso gradino” fuori rampa, sprovvisto su ambo i lati di corrimano e ringhiera nonché di dispositivi antiscivolo;
- a fronte delle lesioni subite, al sig. erano derivati danni non patrimoniali (da invalidità Pt_1
temporanea e permanente), oltre a danni patrimoniali, sia in relazione alle spese mediche sostenute che sotto il profilo del lucro cessante, essendogli stati revocati incarichi lavorativi in ragione della sua impossibilità di dar corso alla prestazione professionale.
Il ha chiesto di respingere la domanda, chiedendo comunque Controparte_3
di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la anch'essa chiedendo il rigetto della CP_2
domanda di parte attrice.
Disattese le richieste di prova, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda ex art. 2051 c.c.
Va premesso, in punto di fatto, che la domanda trova origine negli accadimenti dell'8.1.2022, quando, alle ore 10,15 circa, il sig. , in occasione di un sopralluogo all'interno dello stabile Pt_1
condominiale, mentre percorreva il tratto finale della rampa di scale che porta alle cantine ed ai garage, è caduto, procurandosi lesioni personali.
Dalla copiosa documentazione fotografica in atti (cfr. in particolare doc. 6, 8, 9, 10, 11 allegati al fascicolo del ) si evince come i luoghi teatro dell'evento si trovassero in buono stato di CP_1
manutenzione, non essendo né visibili né dedotti dal sig. danneggiamenti, anomalie o dissesti. Pt_1
Non sono inoltre dedotte condizioni di scivolosità riconducibili alla presenza di acqua o di sostanze liquide o oleose. L'illuminazione, di tipo artificiale, era sufficiente a rendere visibile la scala percorsa dal danneggiato (si noti la presenza della lampada proprio in corrispondenza della parte terminale della rampa, ove si è concretizzata la caduta). Lateralmente alla rampa di scale, è presente un corrimano metallico, che corre lungo tutta la parete laterale sinistra fino in corrispondenza del penultimo gradino.
L'ultimo gradino (quello che parte attrice chiama “falso gradino”) – aggiunto successivamente rispetto al momento della costruzione della rampa, per ridurre il dislivello, ritenuto eccessivo,
2 dapprima sussistente tra il penultimo gradino ed il pianerottolo sottostante, e quindi proprio per facilitare la discesa in sicurezza - reca, rispetto ai gradini precedenti, un'altezza minore (in misura peraltro che non si appalesa eccesiva dalla visione del materiale fotografico). La presenza di tale ultimo gradino è comunque agevolmente percepibile, essendone garantita la piena visibilità sia in ragione dell'illuminazione (sia naturale che artificiale), sia in quanto sul pianerottolo sottostante è posizionato uno zerbino di colore marrone scuro, con una differenza cromatica rispetto alla rampa di scale che rende ancora più evidente la sussistenza di un ultimo gradino.
Va infine rimarcato che – rimanendo applicabile il DM 236/1989 esclusivamente agli edifici di nuova costruzione – non costituisce difformità dalle indicazioni di legge la circostanza che il corrimano non fosse presente in corrispondenza dell'ultimo gradino (fermo, comunque, che la parete muraria presente sul lato sinistro della rampa ben può costituire un valido punto di appoggio in caso di eventuale perdita di equilibrio) e che non sussiste un obbligo generalizzato di apposizione di strisce antiscivolo sui gradini delle scale condominiali.
Ciò posto, deve concludersi che la rampa di scale non presentava alcuna carenza o condizione di lesività potenziale.
Orbene, l'attore riconduce la causa del sinistro al “falso gradino” posto al termine della rampa di scale, che avrebbe, in ragione della diversa altezza delle alzate e dell'assenza di corrimano e di strisce antiscivolo, determinato la caduta.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- in materia di responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc la parte danneggiata deve provare il nesso causale tra la res e il danno, mentre incombe sul custode l'onere di provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato;
- di contro, “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-
01), essendo egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197- 01;
Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374- 01);
- tale onere probatorio deve ritenersi vieppiù stringente quando la res che si assume scaturigine del danno, da un lato, sia inerte, e, dall'altro, non presenti condizioni di difetti di manutenzione, di scarsa illuminazione, ecc. (tanto che, in un caso del tutto simile, la Corte di Cassazione ha escluso la
3 responsabilità del custode per danni occorsi ad un uomo inciampato su un gradino di una scala ben illuminata e dotata di corrimano, ritenendo la sussistenza del caso fortuito a fronte della condotta imprudente dello stesso danneggiato, cfr Cassazione civile sez. VI, 18/01/2017, n.1231);
- tale onere probatorio, nel caso sub judice, deve ritenersi inadempiuto, vista l'inconferenza dei capitoli di prova in ordine alla dimostrazione di un rapporto di efficienza causale tra la res ed il danno;
- sotto tale profilo, l'unico capitolo articolato da parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro
(cap. 1 della mem. 13.6.2024: “Il giorno 08 gennaio 2022 alle ore 10,15 circa il geom. Pt_1
, unitamente al Dott. , amministratore p.t. del
[...] Persona_1 Controparte_1
in ed al Signor , titolare dell'omonima ditta operante nel settore
[...] CP_1 CP_4
edile, effettuava un sopralluogo presso la stabile condominiale di per Controparte_1 CP_1
verificare lo stato dei luoghi nei locali che portano alle cantine ed al garage interessati da infiltrazioni d'acqua, allorquando cadeva nel tratto finale della scala percorsa in discesa, ove è presente un gradino fuori rampa, interposto tra l'ultimo gradino della rampa di scala ed il sottostante piano di calpestio, sprovvisto su ambo i lati di corrimano e ringhiera e di dispostivi antrisdrucciolo/antiscivolo e collocato in zona d'ombra, privo di segnalazione, come da foto che mi vengono mostrate”) consentiva, esclusivamente, la collocazione spaziale e temporale della caduta, ma era del tutto inidoneo a provare l'efficienza causale della res ed il danno (fermo che la caduta era avvenuta in data 8.1.2022, in corrispondenza del tratto finale della scala, ciò che comunque non è sufficiente a comprovare che la scala sia stata causa, e non già semplice luogo ove si era verificata la caduta);
- aggiunto a ciò che la scala non presentava difetti di costruzione o manutenzione, che l'ultimo gradino era ben visibile, e non aveva caratteristiche intrinseche di pericolosità per un utente medio che avesse adottato una condotta improntata alla necessaria attenzione, deve escludersi che sia stata offerta la prova la cosa sia stata causa del danno, costituendo essa mera occasione del medesimo, da attribuirsi causalmente al comportamento imprudente della parte attrice, che ha avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro.
La domanda attorea deve essere quindi respinta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono i principi di soccombenza e causalità, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
4 1) Respinge la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
e della delle spese legali, che liquida, per ciascuno, in Euro 7.052,00,
[...] CP_2
oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Roma, 13.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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