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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato ad [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente nella via Piersanti Mattarella n. 225, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società C.F./P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86, iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento al n. REA
AG-126727, rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Galluzzo (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Oreste Natoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_3
del primo in Agrigento, via Imera n. 149, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. e CP_3 C.F._4
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Immordino
(C.F. ) e dall'Avv. Gloria Orlando (C.F. ), giusta C.F._5 C.F._6
procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pag. 1 di 15 PARTI CONVENUTE
, nato ad Agrigento l'01/10/1960 (C.F. ) ed ivi Controparte_4 C.F._7
residente nel Viale Viareggio n. 3/B, VIALE VIAREGGIO 3/B, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), residente in [...]; , C.F._8 Controparte_5
nata ad [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente nel Viale Viareggio C.F._9
n. 3/B;
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ritenere e dichiarare l'inefficacia
nei confronti del sig. , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente nella via Piersanti Mattarella n. 225, nonché nei confronti della C.F._10
società con sede in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n. REA AG126727, di cui il predetto sig.
[...]
è amministratore unico e legale rappresentante: - dell'atto del 3.04.2018 ai rogiti del CP_1
dott. , Notaio in Licata, rep. n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 Persona_2
(registro generale d'ordine n. 6746, registro particolare n. 5613, nonché registrato presso l'Ufficio
del Registro delle Imprese di Agrigento in data 26.04.2018 al n. 2042, con cui la signora CP_3
ha donato alla figlia signora , nata ad [...] il [...], l'intera
[...] Controparte_5
proprietà dell'immobile costituito da appartamento per civile abitazione sito in Agrigento nel Viale
della Vittoria n. 51 (ex 39), piano secondo, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
150, particella 50, subalterno 10, consistenza 7 vani, nonché il 51% dell'intero capitale sociale della
società “ limitata semplificata” con sede in Agrigento in Viale della Controparte_6
Vittoria n. 119, C.F. , iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA); - dell'atto P.IVA_2
del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. , Notaio in Licata, rep. n. 39416 racc. n. Persona_2
19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6747, registro particolare n. 5614, con
Pag. 2 di 15 cui la signora ha donato al figlio , nato a [...] il [...], CP_3 Persona_1
la nuda proprietà (giacché l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due
immobili, ossia: (i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in
Agrigento nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e
botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T, censito al Catasto del
Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno 1, esteso 39 mq. Ritenere e
dichiarare pertanto che all'esito vittorioso della presente azione, gli attori, ancorché muniti di titolo
esecutivo, potranno sottoporre ad espropriazione forzata i beni oggetto delle citate donazioni.
Conseguentemente, all'accoglimento della superiore domanda di revocatoria: - ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento l'annotazione di inefficacia delle donazioni
relative ai beni immobili anzidetti, nei confronti del sig. , nato ad [...]_1
il 22.12.1960 (C.F. ), nonché nei confronti della società C.F._10 Controparte_2
con sede in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86 (C.F. ), iscritta al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Agrigento al n. REA AG-126727; - ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di
Agrigento. l'annotazione di inefficacia della donazione relativa alle anzidette quote societarie della
società “ a responsabilità limitata semplificata” con sede in Agrigento in Viale della CP_6
Vittoria n. 119, C.F. , iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA. Con vittoria P.IVA_2
di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Nell'interesse di parte VE: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE Disattesa ogni contraria
istanza, eccezione o difesa. Rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato in data 27/04/2023, , in Controparte_1
proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società CP_1
Pag. 3 di 15 ha convenuto in giudizio , anche quale genitore Controparte_2 CP_3
esercente la responsabilità sul minore , , Persona_1 Controparte_4
nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul medesimo minore, e CP_5
chiedendo la pronuncia della declaratoria d'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...]
di due atti di donazione e, precisamente:
1.1.1. dell'atto pubblico del 03/04/2018, rep. n. 39416/19939, con il quale CP_3
aveva trasferito
- alla figlia A) l'immobile sito in Agrigento, nel Viale della Controparte_5
Vittoria n. 51, costituito da sette vani, in catasto al Foglio 150, Particella 50,
subalterno 10, oltre che, il 51% dell'intero capitale sociale della società
[...]
responsabilità limitata semplificata” con sede in Agrigento, Viale della CP_6
Vittoria n. 119;
- al figlio B) due immobili di cui uno sito in Agrigento nella Persona_1
Via Ficani n.1, al catasto al Foglio 142, particella 2749, subalterno 1, e l'altro sito in Agrigento nella Via Atenea n. 108, al catasto al Foglio 142, particella 2751,
subalterno 1;
1.1.2. dell'atto del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. Notaio in Licata, Persona_2
rep. n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n.
6746, registro particolare n. 5614, con cui la signora aveva donato al CP_3
figlio nato a [...] il [...], la nuda proprietà (giacchè Persona_1
l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due immobili, ossia:
(i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in Agrigento
nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T,
Pag. 4 di 15 censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno
1, esteso 39 mq.
1.2. A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha in primo luogo riferito di essere creditrice della VE a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla stipula del CP_3
contratto del 15 aprile 2021, in Notar del Distretto Notarile di Agrigento (rep. n. Persona_3
6961, racc. n. 4315, trascritto in Agrigento il 22.04.2021 al n. 2089), con cui la medesima
VE aveva ceduto agli odierni attori le sue quote di partecipazione al capitale sociale della società avente quale oggetto sociale “la gestione sia in proprio che a mezzo di terzi CP
di alberghi, pensioni, ostelli camping, bar, ristoranti, locali pubblici a ballo, impianti sportivi e turistici ed in generale di strutture ricettive - alberghiere”.
1.3. La parte attrice ha riferito che, dopo la stipula del contratto di acquisto delle quote, sarebbero emerse sopravvenienze passive di ingente ammontare, scaturenti da presupposti taciuti dalla cedente, odierna VE, e non indicati nelle scritture contabili e nei bilanci sociali. In base alla prospettazione attorea, la VE avrebbe volontariamente celato agli CP_3
acquirenti, odierni attori, l'effettiva situazione economico-patrimoniale della società ed in particolare la reale situazione urbanistico-edilizia degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare della e la portata dei debiti erariali (anche per sanzioni) derivanti da CP
operazioni illecite del precedente amministratore della medesima società.
1.4. Per tali ragioni, le odierne parti attrici hanno riferito di aver avviato un'azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Palermo per far valere il diritto al risarcimento del danno che hanno quantificato in non meno di tre milioni di euro o comunque il diritto ad ottenere l'indennizzo previsto per le sopravvenienze passive in base alla garanzia assunta dalle venditrice delle quote CP_3
con il contratto preliminare di cessione.
1.5. Sempre in base alla prospettazione attorea, la VE avrebbe donato ai suoi CP_3
figli i beni immobili e le partecipazioni sociali già menzionati rendendo più incerto o difficile il Pag. 5 di 15 soddisfacimento del credito vantato dagli odierni attori. Gli atti di donazione sarebbero stati preordinati a sottrarre la garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni contratte. Sotto tale profilo, gli attori hanno sostenuto che l'elemento soggettivo della cd. “dolosa preordinazione”
andrebbe inteso quale dolo generico, ossia in termini di “consapevolezza” e “conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso”.
Nondimeno, sussisterebbe nel caso di specie anche il cd. “dolo specifico” inteso come l'intenzione di nuocere alle ragioni creditorie con gli atti dismissivi impugnati. In base alla prospettazione attorea, infatti, l'odierna VE, al momento della stipula degli atti di donazione, sarebbe stata gravata da un'ingentissima esposizione debitoria per fideiussioni rilasciate a garanzia dei debiti sociali della avrebbe impiegato gli atti di donazione CP
Cont e la cessione delle quote della stessa quale strumento doloso finalizzato ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'insostenibile indebitamento della società e dei soci.
1.6. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha CP_3
chiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che difetterebbero nel caso di specie sia l'esistenza del credito che l'eventus damni e la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori.
1.7. , e nonostante la regolare notificazione Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
1.8. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione,
sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, in seguito a trattazione mista ex art. 281-
quinquies c.p.c.
1.9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
2. La legittimazione ad agire della parte attrice
Pag. 6 di 15 2.1. Per ciò che concerne i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., legittimato all'azione è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare.
2.2. Sul punto, è necessario richiamare il principio di diritto in base al quale «ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014 (Rv. 630998
- 01)).
2.3. Si è infatti affermato che « l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità
di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 (Rv. 639291
- 01)).
2.4. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve essere osservato che l'attore
è titolare di un credito oggetto di accertamento in un separato giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di imprese, iscritto al n. R.G. 6949/2023.
La domanda, a supporto della quale sono state offerte approfondite allegazioni ed una copiosa documentazione, ha ad oggetto la pretesa risarcitoria (o indennitaria) relativa al contratto di cessione delle quote, di proprietà della VE , di partecipazione al capitale CP_3
sociale della cessione dalla quale, in base alla prospettazione attorea, sarebbero CP
derivate ingenti conseguenze negative per gli acquirenti in termini di (a) minor valore del
Pag. 7 di 15 patrimonio immobiliare della società in ragione della situazione urbanistico-edilizia degli immobili della società e (b) sopravvenienze passive derivanti da debiti verso l'Erario non ancora emersi nel loro esatto ammontare al momento dell'acquisto delle quote. I presupposti di tali profili di pregiudizio sarebbero stati celati al momento della vendita o comunque riferiti solo in modo parziale e inesatto dalla parte venditrice che avrebbe agito con dolo incidente rilevante ai sensi dell'art. 1440 c.c. Inoltre, l'odierna VE avrebbe assunto, con la stipula del preliminare di cessione delle quote, una specifica garanzia impegnandosi a tenere indenne gli acquirenti, odierni attori, dalle eventuali sopravvenienze passive dal valore superiore ad Euro
300.000,00. A tal proposito, le sopravvenienze passive lamentate supererebbero di certo tale importo dovendosi considerare che solo il debito erariale emerso nella sua consistenza in data successiva all'acquisto ascende ad Euro 816.200,50 (doc. 54 parte attrice).
2.5. Ritiene il Tribunale che, a fronte della pretesa in tal modo sinteticamente descritta, l'odierna parte attrice assuma senz'altro la veste di creditore legittimato a proporre, a tutela del credito vantato, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., considerato che l'incertezza del credito non fa venir meno l'interesse del creditore a garantire la fruttuosità della successiva ed eventuale riscossione dello stesso.
2.6. Neppure può ritenersi che la pretesa creditoria della parte attrice sia prima facie pretestuosa o manifestamente infondata. In questa sede non può essere compiuto un esaustivo accertamento sulla fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte attrice dinanzi al Tribunale di Palermo. Può
però evidenziarsi che le contestazioni sollevate dalla parte VE in relazione alla domanda avanzata nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Palermo attengono al merito della controversia e non evidenziano profili di evidente, macroscopica infondatezza. Dev'essere rilevato, infatti, che l'esito del predetto giudizio è necessariamente condizionato dalle valutazioni del materiale probatorio che verrà raccolto in quella sede e dal rilievo che tali risultanze avranno in relazione (1) all'eventuale, autonoma efficacia della garanzia assunta dai
Pag. 8 di 15 venditori nell'ambito del contratto preliminare di cessione delle quote sociale pur dopo la stipula del definitivo e (2) al rilievo delle reticenze o comunque delle informazioni inesatte lamentate da parte attrice in relazione alle circostanze e al complesso del contegno serbato dalle parti in fase precontrattuale. Si tratta di valutazioni che, all'evidenza, non consentono in questa sede una valutazione prognostica netta e sono condizionate dall'esito dell'istruttoria nel giudizio principale.
3. L'eventus damni
3.1. Quanto al presupposto dell'eventus damni, va rilevato che il relativo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
3.2. Sul punto va infatti ricordato che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)).
3.3. Alla luce del principio di diritto appena enunciato, ritiene il Tribunale che gli atti dismissivi qui impugnati siano sicuramente idonei a determinare effetti pregiudizievoli per i creditori trattandosi di donazioni di immobili e quote sociali e dunque di atti che hanno indubbiamente generato una diminuzione quantitativa del patrimonio della parte debitrice. Quest'ultima, inoltre,
non ha offerto alcuna dimostrazione della residua capienza del suo patrimonio. La parte Pag. 9 di 15 VE si è infatti limitata a contestare le ragioni di credito rappresentate dall'attore senza nulla dedurre in ordine ad una eventuale idoneità del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie. Ne consegue che sussiste nel caso di specie il presupposto dell'eventus damni.
4. Il consilium fraudis
4.1. Gli atti di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia sono anteriori al sorgere del credito. Si tratta,
infatti, di atti di donazione risalenti all'anno 2018 mentre la genesi del credito è certamente successiva all'insorgere del rapporto contrattuale tra le parti in causa e dunque alla stipula dell'atto di cessione di quote societarie della società del 15.04.2021. CP
4.2. Ne consegue, quanto al presupposto soggettivo della revocatoria, che è necessario verificare se gli atti impugnati fossero dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
4.3. Va rilevato che sono stati affermati, in proposito, dalla Corte Suprema di Cassazione, principi di diritto contrapposti. Si è affermato, infatti, il principio di diritto per il quale, «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè,
la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023 (Rv. 668987 - 01)).
All'opposto, si è ritenuto che «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è
anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma
1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore,
del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico,
vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16092 del 07/06/2023 (Rv. 667828 - 01)).
Pag. 10 di 15 4.4. Ad accomunare gli orientamenti appena sinteticamente richiamati, vi è l'affermazione per cui l'elemento soggettivo può accertato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
4.5. Ritiene il Tribunale che, anche aderendo al secondo dei due orientamenti appena esposti, che richiede requisiti più stringenti ai fini dell'accoglimento della revocatoria, sussistono in ogni caso, nell'ipotesi in esame, elementi presuntivi tali da indurre a ritenere la sussistenza dell'animus nocendi in capo alla debitrice disponente.
4.6. Vanno posti in evidenza, infatti, i seguenti elementi presuntivi che impongono di ritenere che gli atti di liberalità di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia si collochino nel contesto di un'operazione specificamente mirata a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale generica.
4.7. Sotto un primo profilo, è emerso che la donante, odierna VE, era gravata, CP_3
al momento in cui stipulò gli atti di donazione, da una significativa esposizione debitoria derivante dalle fideiussioni rilasciate in favore della società che non era in CP
condizione di adempiere alle normali scadenze le obbligazioni contratte. Tanto si ricava dai seguenti elementi che evidenziano come, al momento della donazione, la società era già incorsa in importanti inadempimenti verso il sistema bancario in relazione ad obbligazioni garantite dall'odierna VE che, peraltro, era coinvolta in un processo esecutivo per CP_3
espropriazione di quote sociali sin dall'anno 2011. Tanto si evince:
4.7.1. dalla nota della società IRFIS n. 3364 del 22.03.2018 con cui si comunicava alla CP
(nonché all'odierna VE ) che il debito scaduto e non pagato
[...] CP_3
per il contratto di apertura di credito in essere ascendeva ad € 790.613,01 oltre interessi di mora, rilevando peraltro che, in ragione degli inadempimenti maturati, erano venuti meno i presupposti per mantenere in vigore il contratto;
la società IRFIS comunicava che i dati dell'operazione sarebbero stati trasmessi alla Centrale Rischi e che l'ufficio contenzioso avrebbe proceduto al recupero del credito (doc. 11 di parte attrice); dal contratto preliminare e dalla stessa corrispondenza intercorsa con IRFIS emerge che Pag. 11 di 15 la odierna VE era garante delle obbligazioni contratte nei CP_3
confronti di IRFIS dalla (doc. 11, 15 e 8 di parte attrice); CP
4.7.2. dalla pendenza, dall'anno 2011 e sino al 22/01/2021 di un processo esecutivo per espropriazione delle quote della di proprietà di , CP Controparte_8
, E (visura camerale, CP_9 CP_3 CP_10
pag. 5, doc. 7 di parte attrice).
4.8. A fronte della situazione debitoria appena sinteticamente evidenziata, è emerso che la debitrice odierna VE ha posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio tali da CP_3
azzerare la garanzia patrimoniale generica. La circostanza non è stata contestata in modo specifico dalla parte VE che non ha in alcun modo riferito di avere un patrimonio residuo.
In ogni caso dalla documentazione in atti si ricava che l'odierna VE , oltre CP_3
a porre in essere gli atti di donazione qui impugnati, ha ceduto, con contratto di vendita stipulato il 15 aprile 2021, anche “la piena proprietà della quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili siti in Agrigento, San Leone, e precisamente: - villetta con ingresso dalla via delle
Stelle Alpine, dislocata tra piano terra e piano interrato, costituita da tre vani catastali e mezzo,
con corte di pertinenza esclusiva al piano terra, confinante con l'immobile sotto descritto da due lati e con la via delle Stelle Alpine, salvo terzi. Censita al Catasto Fabbricati di Agrigento al foglio 163, particella 4490 (ex 1490) sub graffati 14 e 16, z.c. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza
3,5 vani, superficie catastale totale mq.71, rendita euro 497,09, viale dei Pini, piano T-S 1; -
villetta con ingresso dalla via delle Stelle Alpine e dal viale dei Pini, dislocata tra piano terra e piano interrato, costituita da tre vani catastali, con corte di pertinenza esclusiva al piano terra,
confinante con l'immobile sopra descritto, con la via delle Stelle Alpine e con il viale dei Pini,
salvo terzi. Censita al Catasto Fabbricati di Agrigento al foglio 163, particella 4490 (ex 1490)
sub graffati 15 e 17, z.c. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza 3 vani, superficie catastale totale mq.64,
rendita euro 426,08, viale dei Pini, piano T-S 1.” (doc. 60 di parte attrice).
Pag. 12 di 15 4.9. Da ultimo, va posto in evidenza che la parte VE non ha offerto alcun elemento dal quale desumere che gli atti dismissivi appena indicati fossero giustificati da ragioni concrete, anche nella tempistica, diverse dalla necessità e dall'intento di sottrarre la garanzia patrimoniale generica ai creditori.
4.10. Alla luce degli elementi appena sintetizzati, deve ritenersi che l'atto dispositivo impugnato sia stato posto in essere al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori poiché: (1) gli atti di donazione si collocano cronologicamente in concomitanza con l'emersione di un ingente indebitamento verso il sistema bancario della società di cui l'odierna VE era socia e garante;
CP
(2) non è stata fornita alcuna giustificazione alternativa degli atti dismissivi posti in essere, né è
stato offerto alcun elemento tale da consentire di ritenere la residua capienza del patrimonio della debitrice.
4.11. Trattandosi di atti a titolo gratuito posti in essere in epoca antecedente al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessaria la dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo contraente, essendo sufficiente la dimostrazione dell'animus nocendi del debitore.
4.12. In conclusione, sussistendone i presupposti, l'azione revocatoria esercitata dall'odierna parte attrice è fondata e dev'essere accolta.
5. Le spese
3.1. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza. I convenuti devono pertanto essere condannati alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in conformità ai criteri previsti dal DM 55/2014 tenendo conto dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi successive, non connotate da elementi difensivi nuovi di rilievo.
P.Q.M.
Pag. 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1364/ 2023 promossa da
[...]
e contro , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] [...]
, e , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così Persona_1 Controparte_5
provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
o l'atto del 3.04.2018 ai rogiti del dott. Notaio in Licata, rep. n. 39416 Persona_2
racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6746, registro particolare n. 5613, nonché registrato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Agrigento in data 26.04.2018 al n. 2042), con cui la signora ha donato CP_3
alla figlia signora , nata ad [...] il [...], l'intera proprietà Controparte_5
dell'immobile costituito da appartamento per civile abitazione sito in Agrigento nel
Viale della Vittoria n. 51 (ex 39), piano secondo, censito al Catasto del Comune di
Agrigento al Foglio 150, particella 50, subalterno 10, consistenza 7 vani, nonché il
51% dell'intero capitale sociale della società “ limitata Controparte_6
semplificata” con sede in Agrigento in Viale della Vittoria n. 119, C.F. P.IVA_2
iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA);
o l'atto del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. Notaio in Licata, rep. Persona_2
n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6747,
registro particolare n. 5614), con cui la signora ha donato al figlio CP_3
nato a [...] il [...], la nuda proprietà (giacchè Persona_1
l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due immobili, ossia:
(i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in Agrigento
nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
Pag. 14 di 15 142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T,
censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno
1, esteso 39 mq;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e/o al conservatore del registro delle imprese nonché a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Agrigento, 11/2/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato ad [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente nella via Piersanti Mattarella n. 225, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società C.F./P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86, iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento al n. REA
AG-126727, rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Galluzzo (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Oreste Natoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_3
del primo in Agrigento, via Imera n. 149, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. e CP_3 C.F._4
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Immordino
(C.F. ) e dall'Avv. Gloria Orlando (C.F. ), giusta C.F._5 C.F._6
procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pag. 1 di 15 PARTI CONVENUTE
, nato ad Agrigento l'01/10/1960 (C.F. ) ed ivi Controparte_4 C.F._7
residente nel Viale Viareggio n. 3/B, VIALE VIAREGGIO 3/B, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), residente in [...]; , C.F._8 Controparte_5
nata ad [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente nel Viale Viareggio C.F._9
n. 3/B;
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ritenere e dichiarare l'inefficacia
nei confronti del sig. , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente nella via Piersanti Mattarella n. 225, nonché nei confronti della C.F._10
società con sede in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n. REA AG126727, di cui il predetto sig.
[...]
è amministratore unico e legale rappresentante: - dell'atto del 3.04.2018 ai rogiti del CP_1
dott. , Notaio in Licata, rep. n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 Persona_2
(registro generale d'ordine n. 6746, registro particolare n. 5613, nonché registrato presso l'Ufficio
del Registro delle Imprese di Agrigento in data 26.04.2018 al n. 2042, con cui la signora CP_3
ha donato alla figlia signora , nata ad [...] il [...], l'intera
[...] Controparte_5
proprietà dell'immobile costituito da appartamento per civile abitazione sito in Agrigento nel Viale
della Vittoria n. 51 (ex 39), piano secondo, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
150, particella 50, subalterno 10, consistenza 7 vani, nonché il 51% dell'intero capitale sociale della
società “ limitata semplificata” con sede in Agrigento in Viale della Controparte_6
Vittoria n. 119, C.F. , iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA); - dell'atto P.IVA_2
del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. , Notaio in Licata, rep. n. 39416 racc. n. Persona_2
19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6747, registro particolare n. 5614, con
Pag. 2 di 15 cui la signora ha donato al figlio , nato a [...] il [...], CP_3 Persona_1
la nuda proprietà (giacché l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due
immobili, ossia: (i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in
Agrigento nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e
botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T, censito al Catasto del
Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno 1, esteso 39 mq. Ritenere e
dichiarare pertanto che all'esito vittorioso della presente azione, gli attori, ancorché muniti di titolo
esecutivo, potranno sottoporre ad espropriazione forzata i beni oggetto delle citate donazioni.
Conseguentemente, all'accoglimento della superiore domanda di revocatoria: - ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento l'annotazione di inefficacia delle donazioni
relative ai beni immobili anzidetti, nei confronti del sig. , nato ad [...]_1
il 22.12.1960 (C.F. ), nonché nei confronti della società C.F._10 Controparte_2
con sede in Agrigento nella Via Unità d'Italia n. 86 (C.F. ), iscritta al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Agrigento al n. REA AG-126727; - ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di
Agrigento. l'annotazione di inefficacia della donazione relativa alle anzidette quote societarie della
società “ a responsabilità limitata semplificata” con sede in Agrigento in Viale della CP_6
Vittoria n. 119, C.F. , iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA. Con vittoria P.IVA_2
di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Nell'interesse di parte VE: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE Disattesa ogni contraria
istanza, eccezione o difesa. Rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato in data 27/04/2023, , in Controparte_1
proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società CP_1
Pag. 3 di 15 ha convenuto in giudizio , anche quale genitore Controparte_2 CP_3
esercente la responsabilità sul minore , , Persona_1 Controparte_4
nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul medesimo minore, e CP_5
chiedendo la pronuncia della declaratoria d'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...]
di due atti di donazione e, precisamente:
1.1.1. dell'atto pubblico del 03/04/2018, rep. n. 39416/19939, con il quale CP_3
aveva trasferito
- alla figlia A) l'immobile sito in Agrigento, nel Viale della Controparte_5
Vittoria n. 51, costituito da sette vani, in catasto al Foglio 150, Particella 50,
subalterno 10, oltre che, il 51% dell'intero capitale sociale della società
[...]
responsabilità limitata semplificata” con sede in Agrigento, Viale della CP_6
Vittoria n. 119;
- al figlio B) due immobili di cui uno sito in Agrigento nella Persona_1
Via Ficani n.1, al catasto al Foglio 142, particella 2749, subalterno 1, e l'altro sito in Agrigento nella Via Atenea n. 108, al catasto al Foglio 142, particella 2751,
subalterno 1;
1.1.2. dell'atto del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. Notaio in Licata, Persona_2
rep. n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n.
6746, registro particolare n. 5614, con cui la signora aveva donato al CP_3
figlio nato a [...] il [...], la nuda proprietà (giacchè Persona_1
l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due immobili, ossia:
(i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in Agrigento
nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T,
Pag. 4 di 15 censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno
1, esteso 39 mq.
1.2. A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha in primo luogo riferito di essere creditrice della VE a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla stipula del CP_3
contratto del 15 aprile 2021, in Notar del Distretto Notarile di Agrigento (rep. n. Persona_3
6961, racc. n. 4315, trascritto in Agrigento il 22.04.2021 al n. 2089), con cui la medesima
VE aveva ceduto agli odierni attori le sue quote di partecipazione al capitale sociale della società avente quale oggetto sociale “la gestione sia in proprio che a mezzo di terzi CP
di alberghi, pensioni, ostelli camping, bar, ristoranti, locali pubblici a ballo, impianti sportivi e turistici ed in generale di strutture ricettive - alberghiere”.
1.3. La parte attrice ha riferito che, dopo la stipula del contratto di acquisto delle quote, sarebbero emerse sopravvenienze passive di ingente ammontare, scaturenti da presupposti taciuti dalla cedente, odierna VE, e non indicati nelle scritture contabili e nei bilanci sociali. In base alla prospettazione attorea, la VE avrebbe volontariamente celato agli CP_3
acquirenti, odierni attori, l'effettiva situazione economico-patrimoniale della società ed in particolare la reale situazione urbanistico-edilizia degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare della e la portata dei debiti erariali (anche per sanzioni) derivanti da CP
operazioni illecite del precedente amministratore della medesima società.
1.4. Per tali ragioni, le odierne parti attrici hanno riferito di aver avviato un'azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Palermo per far valere il diritto al risarcimento del danno che hanno quantificato in non meno di tre milioni di euro o comunque il diritto ad ottenere l'indennizzo previsto per le sopravvenienze passive in base alla garanzia assunta dalle venditrice delle quote CP_3
con il contratto preliminare di cessione.
1.5. Sempre in base alla prospettazione attorea, la VE avrebbe donato ai suoi CP_3
figli i beni immobili e le partecipazioni sociali già menzionati rendendo più incerto o difficile il Pag. 5 di 15 soddisfacimento del credito vantato dagli odierni attori. Gli atti di donazione sarebbero stati preordinati a sottrarre la garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni contratte. Sotto tale profilo, gli attori hanno sostenuto che l'elemento soggettivo della cd. “dolosa preordinazione”
andrebbe inteso quale dolo generico, ossia in termini di “consapevolezza” e “conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso”.
Nondimeno, sussisterebbe nel caso di specie anche il cd. “dolo specifico” inteso come l'intenzione di nuocere alle ragioni creditorie con gli atti dismissivi impugnati. In base alla prospettazione attorea, infatti, l'odierna VE, al momento della stipula degli atti di donazione, sarebbe stata gravata da un'ingentissima esposizione debitoria per fideiussioni rilasciate a garanzia dei debiti sociali della avrebbe impiegato gli atti di donazione CP
Cont e la cessione delle quote della stessa quale strumento doloso finalizzato ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'insostenibile indebitamento della società e dei soci.
1.6. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha CP_3
chiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che difetterebbero nel caso di specie sia l'esistenza del credito che l'eventus damni e la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori.
1.7. , e nonostante la regolare notificazione Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
1.8. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione,
sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, in seguito a trattazione mista ex art. 281-
quinquies c.p.c.
1.9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
2. La legittimazione ad agire della parte attrice
Pag. 6 di 15 2.1. Per ciò che concerne i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., legittimato all'azione è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare.
2.2. Sul punto, è necessario richiamare il principio di diritto in base al quale «ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014 (Rv. 630998
- 01)).
2.3. Si è infatti affermato che « l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità
di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 (Rv. 639291
- 01)).
2.4. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati, deve essere osservato che l'attore
è titolare di un credito oggetto di accertamento in un separato giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di imprese, iscritto al n. R.G. 6949/2023.
La domanda, a supporto della quale sono state offerte approfondite allegazioni ed una copiosa documentazione, ha ad oggetto la pretesa risarcitoria (o indennitaria) relativa al contratto di cessione delle quote, di proprietà della VE , di partecipazione al capitale CP_3
sociale della cessione dalla quale, in base alla prospettazione attorea, sarebbero CP
derivate ingenti conseguenze negative per gli acquirenti in termini di (a) minor valore del
Pag. 7 di 15 patrimonio immobiliare della società in ragione della situazione urbanistico-edilizia degli immobili della società e (b) sopravvenienze passive derivanti da debiti verso l'Erario non ancora emersi nel loro esatto ammontare al momento dell'acquisto delle quote. I presupposti di tali profili di pregiudizio sarebbero stati celati al momento della vendita o comunque riferiti solo in modo parziale e inesatto dalla parte venditrice che avrebbe agito con dolo incidente rilevante ai sensi dell'art. 1440 c.c. Inoltre, l'odierna VE avrebbe assunto, con la stipula del preliminare di cessione delle quote, una specifica garanzia impegnandosi a tenere indenne gli acquirenti, odierni attori, dalle eventuali sopravvenienze passive dal valore superiore ad Euro
300.000,00. A tal proposito, le sopravvenienze passive lamentate supererebbero di certo tale importo dovendosi considerare che solo il debito erariale emerso nella sua consistenza in data successiva all'acquisto ascende ad Euro 816.200,50 (doc. 54 parte attrice).
2.5. Ritiene il Tribunale che, a fronte della pretesa in tal modo sinteticamente descritta, l'odierna parte attrice assuma senz'altro la veste di creditore legittimato a proporre, a tutela del credito vantato, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., considerato che l'incertezza del credito non fa venir meno l'interesse del creditore a garantire la fruttuosità della successiva ed eventuale riscossione dello stesso.
2.6. Neppure può ritenersi che la pretesa creditoria della parte attrice sia prima facie pretestuosa o manifestamente infondata. In questa sede non può essere compiuto un esaustivo accertamento sulla fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte attrice dinanzi al Tribunale di Palermo. Può
però evidenziarsi che le contestazioni sollevate dalla parte VE in relazione alla domanda avanzata nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Palermo attengono al merito della controversia e non evidenziano profili di evidente, macroscopica infondatezza. Dev'essere rilevato, infatti, che l'esito del predetto giudizio è necessariamente condizionato dalle valutazioni del materiale probatorio che verrà raccolto in quella sede e dal rilievo che tali risultanze avranno in relazione (1) all'eventuale, autonoma efficacia della garanzia assunta dai
Pag. 8 di 15 venditori nell'ambito del contratto preliminare di cessione delle quote sociale pur dopo la stipula del definitivo e (2) al rilievo delle reticenze o comunque delle informazioni inesatte lamentate da parte attrice in relazione alle circostanze e al complesso del contegno serbato dalle parti in fase precontrattuale. Si tratta di valutazioni che, all'evidenza, non consentono in questa sede una valutazione prognostica netta e sono condizionate dall'esito dell'istruttoria nel giudizio principale.
3. L'eventus damni
3.1. Quanto al presupposto dell'eventus damni, va rilevato che il relativo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
3.2. Sul punto va infatti ricordato che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)).
3.3. Alla luce del principio di diritto appena enunciato, ritiene il Tribunale che gli atti dismissivi qui impugnati siano sicuramente idonei a determinare effetti pregiudizievoli per i creditori trattandosi di donazioni di immobili e quote sociali e dunque di atti che hanno indubbiamente generato una diminuzione quantitativa del patrimonio della parte debitrice. Quest'ultima, inoltre,
non ha offerto alcuna dimostrazione della residua capienza del suo patrimonio. La parte Pag. 9 di 15 VE si è infatti limitata a contestare le ragioni di credito rappresentate dall'attore senza nulla dedurre in ordine ad una eventuale idoneità del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie. Ne consegue che sussiste nel caso di specie il presupposto dell'eventus damni.
4. Il consilium fraudis
4.1. Gli atti di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia sono anteriori al sorgere del credito. Si tratta,
infatti, di atti di donazione risalenti all'anno 2018 mentre la genesi del credito è certamente successiva all'insorgere del rapporto contrattuale tra le parti in causa e dunque alla stipula dell'atto di cessione di quote societarie della società del 15.04.2021. CP
4.2. Ne consegue, quanto al presupposto soggettivo della revocatoria, che è necessario verificare se gli atti impugnati fossero dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
4.3. Va rilevato che sono stati affermati, in proposito, dalla Corte Suprema di Cassazione, principi di diritto contrapposti. Si è affermato, infatti, il principio di diritto per il quale, «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè,
la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023 (Rv. 668987 - 01)).
All'opposto, si è ritenuto che «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è
anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma
1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore,
del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico,
vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16092 del 07/06/2023 (Rv. 667828 - 01)).
Pag. 10 di 15 4.4. Ad accomunare gli orientamenti appena sinteticamente richiamati, vi è l'affermazione per cui l'elemento soggettivo può accertato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
4.5. Ritiene il Tribunale che, anche aderendo al secondo dei due orientamenti appena esposti, che richiede requisiti più stringenti ai fini dell'accoglimento della revocatoria, sussistono in ogni caso, nell'ipotesi in esame, elementi presuntivi tali da indurre a ritenere la sussistenza dell'animus nocendi in capo alla debitrice disponente.
4.6. Vanno posti in evidenza, infatti, i seguenti elementi presuntivi che impongono di ritenere che gli atti di liberalità di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia si collochino nel contesto di un'operazione specificamente mirata a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale generica.
4.7. Sotto un primo profilo, è emerso che la donante, odierna VE, era gravata, CP_3
al momento in cui stipulò gli atti di donazione, da una significativa esposizione debitoria derivante dalle fideiussioni rilasciate in favore della società che non era in CP
condizione di adempiere alle normali scadenze le obbligazioni contratte. Tanto si ricava dai seguenti elementi che evidenziano come, al momento della donazione, la società era già incorsa in importanti inadempimenti verso il sistema bancario in relazione ad obbligazioni garantite dall'odierna VE che, peraltro, era coinvolta in un processo esecutivo per CP_3
espropriazione di quote sociali sin dall'anno 2011. Tanto si evince:
4.7.1. dalla nota della società IRFIS n. 3364 del 22.03.2018 con cui si comunicava alla CP
(nonché all'odierna VE ) che il debito scaduto e non pagato
[...] CP_3
per il contratto di apertura di credito in essere ascendeva ad € 790.613,01 oltre interessi di mora, rilevando peraltro che, in ragione degli inadempimenti maturati, erano venuti meno i presupposti per mantenere in vigore il contratto;
la società IRFIS comunicava che i dati dell'operazione sarebbero stati trasmessi alla Centrale Rischi e che l'ufficio contenzioso avrebbe proceduto al recupero del credito (doc. 11 di parte attrice); dal contratto preliminare e dalla stessa corrispondenza intercorsa con IRFIS emerge che Pag. 11 di 15 la odierna VE era garante delle obbligazioni contratte nei CP_3
confronti di IRFIS dalla (doc. 11, 15 e 8 di parte attrice); CP
4.7.2. dalla pendenza, dall'anno 2011 e sino al 22/01/2021 di un processo esecutivo per espropriazione delle quote della di proprietà di , CP Controparte_8
, E (visura camerale, CP_9 CP_3 CP_10
pag. 5, doc. 7 di parte attrice).
4.8. A fronte della situazione debitoria appena sinteticamente evidenziata, è emerso che la debitrice odierna VE ha posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio tali da CP_3
azzerare la garanzia patrimoniale generica. La circostanza non è stata contestata in modo specifico dalla parte VE che non ha in alcun modo riferito di avere un patrimonio residuo.
In ogni caso dalla documentazione in atti si ricava che l'odierna VE , oltre CP_3
a porre in essere gli atti di donazione qui impugnati, ha ceduto, con contratto di vendita stipulato il 15 aprile 2021, anche “la piena proprietà della quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili siti in Agrigento, San Leone, e precisamente: - villetta con ingresso dalla via delle
Stelle Alpine, dislocata tra piano terra e piano interrato, costituita da tre vani catastali e mezzo,
con corte di pertinenza esclusiva al piano terra, confinante con l'immobile sotto descritto da due lati e con la via delle Stelle Alpine, salvo terzi. Censita al Catasto Fabbricati di Agrigento al foglio 163, particella 4490 (ex 1490) sub graffati 14 e 16, z.c. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza
3,5 vani, superficie catastale totale mq.71, rendita euro 497,09, viale dei Pini, piano T-S 1; -
villetta con ingresso dalla via delle Stelle Alpine e dal viale dei Pini, dislocata tra piano terra e piano interrato, costituita da tre vani catastali, con corte di pertinenza esclusiva al piano terra,
confinante con l'immobile sopra descritto, con la via delle Stelle Alpine e con il viale dei Pini,
salvo terzi. Censita al Catasto Fabbricati di Agrigento al foglio 163, particella 4490 (ex 1490)
sub graffati 15 e 17, z.c. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza 3 vani, superficie catastale totale mq.64,
rendita euro 426,08, viale dei Pini, piano T-S 1.” (doc. 60 di parte attrice).
Pag. 12 di 15 4.9. Da ultimo, va posto in evidenza che la parte VE non ha offerto alcun elemento dal quale desumere che gli atti dismissivi appena indicati fossero giustificati da ragioni concrete, anche nella tempistica, diverse dalla necessità e dall'intento di sottrarre la garanzia patrimoniale generica ai creditori.
4.10. Alla luce degli elementi appena sintetizzati, deve ritenersi che l'atto dispositivo impugnato sia stato posto in essere al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori poiché: (1) gli atti di donazione si collocano cronologicamente in concomitanza con l'emersione di un ingente indebitamento verso il sistema bancario della società di cui l'odierna VE era socia e garante;
CP
(2) non è stata fornita alcuna giustificazione alternativa degli atti dismissivi posti in essere, né è
stato offerto alcun elemento tale da consentire di ritenere la residua capienza del patrimonio della debitrice.
4.11. Trattandosi di atti a titolo gratuito posti in essere in epoca antecedente al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessaria la dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo contraente, essendo sufficiente la dimostrazione dell'animus nocendi del debitore.
4.12. In conclusione, sussistendone i presupposti, l'azione revocatoria esercitata dall'odierna parte attrice è fondata e dev'essere accolta.
5. Le spese
3.1. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza. I convenuti devono pertanto essere condannati alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in conformità ai criteri previsti dal DM 55/2014 tenendo conto dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi successive, non connotate da elementi difensivi nuovi di rilievo.
P.Q.M.
Pag. 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1364/ 2023 promossa da
[...]
e contro , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] [...]
, e , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così Persona_1 Controparte_5
provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
o l'atto del 3.04.2018 ai rogiti del dott. Notaio in Licata, rep. n. 39416 Persona_2
racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6746, registro particolare n. 5613, nonché registrato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Agrigento in data 26.04.2018 al n. 2042), con cui la signora ha donato CP_3
alla figlia signora , nata ad [...] il [...], l'intera proprietà Controparte_5
dell'immobile costituito da appartamento per civile abitazione sito in Agrigento nel
Viale della Vittoria n. 51 (ex 39), piano secondo, censito al Catasto del Comune di
Agrigento al Foglio 150, particella 50, subalterno 10, consistenza 7 vani, nonché il
51% dell'intero capitale sociale della società “ limitata Controparte_6
semplificata” con sede in Agrigento in Viale della Vittoria n. 119, C.F. P.IVA_2
iscritta alla CC.I.AA. di Agrigento al n. 206701 REA);
o l'atto del 3.04.2018, sempre ai rogiti del dott. Notaio in Licata, rep. Persona_2
n. 39416 racc. n. 19939, trascritto il 04.05.2018 (registro generale d'ordine n. 6747,
registro particolare n. 5614), con cui la signora ha donato al figlio CP_3
nato a [...] il [...], la nuda proprietà (giacchè Persona_1
l'usufrutto era - all'epoca - “in testa ai genitori della donante”) di due immobili, ossia:
(i) l'immobile costituito da un magazzino e annessi locali di deposito sito in Agrigento
nella Via Ficani n.1, piano TZC, censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio
Pag. 14 di 15 142, particella 2749, subalterno 1, esteso 67 mq, Cat. C 2; (ii) l'immobile costituito da negozio e botteghe sito in Agrigento nella Via Atenea (già via Roma) n. 108, piano T,
censito al Catasto del Comune di Agrigento al Foglio 142, particella 2751, subalterno
1, esteso 39 mq;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e/o al conservatore del registro delle imprese nonché a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Agrigento, 11/2/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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