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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14305/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 14305/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife- Parte_1 P.IVA_1
sa, giusta procura in atti, dagli avvocati Matteo Castioni (C.F.
[...]
) del Foro di Verona, Alessandro Di Carlo (C.F. C.F._1
) del Foro di Milano, RI ST NG (C.F. C.F._2 [...]
) del Foro di Verona e IA IN (C.F. del C.F._3 C.F._4
Foro di Modena
- Opponente
E
(c.f.: , nella Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Pierluigi Umberto Di Pal- ma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti dell'ENAC Gianluca Lo Bianco (C.F. , Eleonora Papi Rea C.F._5
( ), AO LI UR (C.F. ) e RI CodiceFiscale_6 C.F._7
AL (C.F. ), come da procura in atti, elettivamente do- C.F._8
miciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell' in Ro- CP_1
ma, al Viale del Castro Pretorio, n. 118
- Opposta
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
1
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 26 giugno 2025, Pt_1
ha inteso opporsi, ex art.6 D.Lgs. 150/2011, all'Ordinanza Ingiunzione n.
[...]
12/2025 ( ) emessa e notificata il 29 maggio CodiceFiscale_9
2025 dalla di invocando l'applicazione Controparte_2 CP_1
del minimo edittale.
Ha dedotto in fatto che, con il richiamato provvedimento, veniva ingiunto al Vettore il pagamento della somma di euro 10.961,55 a titolo sanzione ammi- nistrativa per l'illecito oggetto del verbale di accertamento e contestazione n.
44/2025 emesso il 22 febbraio 2025 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Napoli Capodichino per la violazione da parte del Vettore dell'art. 1
(rectius, art. 5) del d.lgs 53/20181 (nel prosieguo “Decreto PNR”) in occasione del volo FR 1474 dell'8 gennaio 2025 proveniente da Stansted.
Nel dettaglio, con il Verbale si contestava a che: “in data Pt_1
08.01.2025, nella lista passeggeri del volo FR1474 partito dall'aeroporto di STN e giunto presso questo scalo aereo alle ore 12:15 circa, veniva caricato il numero passaporto errato del passeggero PE RC CO AL: nello speci- fico il predetto passeggero viaggiava con passaporto numero , mentre Numer_1
sul sistema P.N.R, veniva indicato numero passaporto , (si allega re- Numer_1
port e copia del passaporto esibito dal Sig. PE RC CO AL all'atto del controllo di polizia di frontiera)”.
La ricorrente ha formulato un unico, articolato, motivo di opposizione con cui ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione, da considerarsi, in ogni caso, sproporzionata rispetto alla gravità della condotta sanzionata. Ha, quindi, concluso chiedendo “ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale per i motivi esposti in narrativa”.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale di rito, CP_4
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art.100 c.p.c., attesa l'inutilizzabilità del ricorso per ottenere unicamente una riduzione della sanzio-
2
ne e non già l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
ha, inoltre, ritenuto inammissibile l'azione in quanto finalizzata ad avviare un giudizio equitativo (ai sensi dell'art. 113 c.p.c.), invocando l'esercizio del potere discrezionale di cui il
Giudice gode nella determinazione della sanzione, senza che adduca realmente un giudizio secondo diritto.
Nel merito ha sostenuto la legittimità della sanzione determinata, attesa la vicinanza con il minimo edittale ed, in ogni caso, l'insussistenza dei presuppo- sti per invocare l'applicazione del minimo edittale.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rinviata alla data del 27 novem- bre 2025 per la discussione e decisione, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta da- ta.
****
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre soffermarsi sulla mo- tivazione addotta dalla resistente in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa;
nell'impugnata ordinanza ingiunzione è, in effetti, assente un'espressa motivazione, limitandosi, la PA, a confermare l'importo già indivi- duato nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta a norma dell'art.16 L. n.689 del 1981 (“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione previ- sta per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il mi- nimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spe- se del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione im- mediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della viola- zione).
Invero nel verbale tale importo è individuato in euro 10.000,00, ovvero il doppio del minimo edittale.
La norma sanzionatoria (art.24 1° comma D. Lgs. n.53 del 2018) prevede che “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ov- vero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito
3
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La san- zione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
Ciò premesso, appaiono palesemente infondati i rilievi preliminari solle- vati da ben potendo l'opposizione essere espressamente indirizzata al so- CP_1
lo fine di ottenere una diversa quantificazione della sanzione amministrativa, che sia proporzionata alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;
ciò qualora assuma, con nel caso di specie, che la PA non abbia fatto buon uso dei criteri che governano detta quantifica- zione;
neppure è corretto ritenere che la ricorrente invochi una decisione se- condo equità, atteso che la stessa invoca, in realtà, un corretto uso dei predetti criteri legali.
Passando al merito della controversia, la ricorrente invoca l'applicazione dell'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale, (euro
5.000,00), ritenuta proporzionata alla gravità dell'illecito contestato.
Ha, a tal fine, ritenuto valorizzabili:
a) la totale assenza in concreto di alcun rischio di immigrazione irregola- re (cfr. punti da 1.1 ad 1.21 del ricorso), atteso che “tutti i passeggeri giunti a Napoli con il volo FR 1474 del 8 gennaio 2025, compresa la
Sig.ra Cooper, avevano quindi pieno diritto di fare ingresso sul suolo italiano. Fatto che, va da sé, è idoneo e sufficiente ad escludere qual- siasi rischio di immigrazione irregolare. La fattispecie, quindi, ha ri- guardato un solo passeggero che poteva fare regolarmente ingresso in Italia”;
b) le plurime ordinanze ingiunzione adottate dall' (seppur da altre CP_1
direzioni territoriali) con cui, a fronte dell'analogo illecito (coinvol- gente un unico passeggero) veniva applicata la sanzione in misura pari
4
al minimo edittale (euro 5.000,00).
Il motivo di opposizione e va, pertanto, accolto per l'elementare eviden- za che la PA, a prescindere dalle diverse direzioni territoriali che adottano le re- lative ordinanze ingiunzione, sono tenute ad assumere, nella quantificazione della sanzione amministrativa concretamente comminata, criteri valutativi della gravità dell'illecito omogenei volti a comminare sanzioni uniformi a fronte di fattispecie obiettivamente sovrapponibili.
Orbene la lettura delle ordinanze ingiunzione allegate dall'opponente dà conto della piena sovrapponibilità degli illeciti sanzionati con il minimo editta- le (euro 5.000,00) alla fattispecie all'esame di questo Giudice, ove l'errore ha coinvolto un solo passeggero (rispetto al quale neppure si è posto, in concreto, il pericolo di immigrazione clandestina;
ciò per le ragioni evidenziate in ricorso) ed un solo dato identificativo (inversione di una cifra del numero di passapor- to).
Conclusivamente l'opposizione va accolta, con rideterminazione della sanzione comminata in misura pari al minimo edittale (euro 5.000,00).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione del DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui l'opposizione è stata accolta (euro
5.000,00) e dei minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni po- ste.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 12/2025 (ENAC-
) emessa e notificata il 29 maggio 2025 dalla CodiceFiscale_10
di e, per l'effetto, ridetermina in Controparte_2 CP_1
euro 5.000,00 la sanzione comminata;
• condanna la resistente al pagamento in favore dell'opponente CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.278,00 Pt_2
5
per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge;
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 14305/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife- Parte_1 P.IVA_1
sa, giusta procura in atti, dagli avvocati Matteo Castioni (C.F.
[...]
) del Foro di Verona, Alessandro Di Carlo (C.F. C.F._1
) del Foro di Milano, RI ST NG (C.F. C.F._2 [...]
) del Foro di Verona e IA IN (C.F. del C.F._3 C.F._4
Foro di Modena
- Opponente
E
(c.f.: , nella Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Pierluigi Umberto Di Pal- ma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti dell'ENAC Gianluca Lo Bianco (C.F. , Eleonora Papi Rea C.F._5
( ), AO LI UR (C.F. ) e RI CodiceFiscale_6 C.F._7
AL (C.F. ), come da procura in atti, elettivamente do- C.F._8
miciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell' in Ro- CP_1
ma, al Viale del Castro Pretorio, n. 118
- Opposta
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
1
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 26 giugno 2025, Pt_1
ha inteso opporsi, ex art.6 D.Lgs. 150/2011, all'Ordinanza Ingiunzione n.
[...]
12/2025 ( ) emessa e notificata il 29 maggio CodiceFiscale_9
2025 dalla di invocando l'applicazione Controparte_2 CP_1
del minimo edittale.
Ha dedotto in fatto che, con il richiamato provvedimento, veniva ingiunto al Vettore il pagamento della somma di euro 10.961,55 a titolo sanzione ammi- nistrativa per l'illecito oggetto del verbale di accertamento e contestazione n.
44/2025 emesso il 22 febbraio 2025 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Napoli Capodichino per la violazione da parte del Vettore dell'art. 1
(rectius, art. 5) del d.lgs 53/20181 (nel prosieguo “Decreto PNR”) in occasione del volo FR 1474 dell'8 gennaio 2025 proveniente da Stansted.
Nel dettaglio, con il Verbale si contestava a che: “in data Pt_1
08.01.2025, nella lista passeggeri del volo FR1474 partito dall'aeroporto di STN e giunto presso questo scalo aereo alle ore 12:15 circa, veniva caricato il numero passaporto errato del passeggero PE RC CO AL: nello speci- fico il predetto passeggero viaggiava con passaporto numero , mentre Numer_1
sul sistema P.N.R, veniva indicato numero passaporto , (si allega re- Numer_1
port e copia del passaporto esibito dal Sig. PE RC CO AL all'atto del controllo di polizia di frontiera)”.
La ricorrente ha formulato un unico, articolato, motivo di opposizione con cui ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione, da considerarsi, in ogni caso, sproporzionata rispetto alla gravità della condotta sanzionata. Ha, quindi, concluso chiedendo “ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale per i motivi esposti in narrativa”.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale di rito, CP_4
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art.100 c.p.c., attesa l'inutilizzabilità del ricorso per ottenere unicamente una riduzione della sanzio-
2
ne e non già l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
ha, inoltre, ritenuto inammissibile l'azione in quanto finalizzata ad avviare un giudizio equitativo (ai sensi dell'art. 113 c.p.c.), invocando l'esercizio del potere discrezionale di cui il
Giudice gode nella determinazione della sanzione, senza che adduca realmente un giudizio secondo diritto.
Nel merito ha sostenuto la legittimità della sanzione determinata, attesa la vicinanza con il minimo edittale ed, in ogni caso, l'insussistenza dei presuppo- sti per invocare l'applicazione del minimo edittale.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rinviata alla data del 27 novem- bre 2025 per la discussione e decisione, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta da- ta.
****
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre soffermarsi sulla mo- tivazione addotta dalla resistente in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa;
nell'impugnata ordinanza ingiunzione è, in effetti, assente un'espressa motivazione, limitandosi, la PA, a confermare l'importo già indivi- duato nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta a norma dell'art.16 L. n.689 del 1981 (“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione previ- sta per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il mi- nimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spe- se del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione im- mediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della viola- zione).
Invero nel verbale tale importo è individuato in euro 10.000,00, ovvero il doppio del minimo edittale.
La norma sanzionatoria (art.24 1° comma D. Lgs. n.53 del 2018) prevede che “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ov- vero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito
3
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La san- zione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
Ciò premesso, appaiono palesemente infondati i rilievi preliminari solle- vati da ben potendo l'opposizione essere espressamente indirizzata al so- CP_1
lo fine di ottenere una diversa quantificazione della sanzione amministrativa, che sia proporzionata alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;
ciò qualora assuma, con nel caso di specie, che la PA non abbia fatto buon uso dei criteri che governano detta quantifica- zione;
neppure è corretto ritenere che la ricorrente invochi una decisione se- condo equità, atteso che la stessa invoca, in realtà, un corretto uso dei predetti criteri legali.
Passando al merito della controversia, la ricorrente invoca l'applicazione dell'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale, (euro
5.000,00), ritenuta proporzionata alla gravità dell'illecito contestato.
Ha, a tal fine, ritenuto valorizzabili:
a) la totale assenza in concreto di alcun rischio di immigrazione irregola- re (cfr. punti da 1.1 ad 1.21 del ricorso), atteso che “tutti i passeggeri giunti a Napoli con il volo FR 1474 del 8 gennaio 2025, compresa la
Sig.ra Cooper, avevano quindi pieno diritto di fare ingresso sul suolo italiano. Fatto che, va da sé, è idoneo e sufficiente ad escludere qual- siasi rischio di immigrazione irregolare. La fattispecie, quindi, ha ri- guardato un solo passeggero che poteva fare regolarmente ingresso in Italia”;
b) le plurime ordinanze ingiunzione adottate dall' (seppur da altre CP_1
direzioni territoriali) con cui, a fronte dell'analogo illecito (coinvol- gente un unico passeggero) veniva applicata la sanzione in misura pari
4
al minimo edittale (euro 5.000,00).
Il motivo di opposizione e va, pertanto, accolto per l'elementare eviden- za che la PA, a prescindere dalle diverse direzioni territoriali che adottano le re- lative ordinanze ingiunzione, sono tenute ad assumere, nella quantificazione della sanzione amministrativa concretamente comminata, criteri valutativi della gravità dell'illecito omogenei volti a comminare sanzioni uniformi a fronte di fattispecie obiettivamente sovrapponibili.
Orbene la lettura delle ordinanze ingiunzione allegate dall'opponente dà conto della piena sovrapponibilità degli illeciti sanzionati con il minimo editta- le (euro 5.000,00) alla fattispecie all'esame di questo Giudice, ove l'errore ha coinvolto un solo passeggero (rispetto al quale neppure si è posto, in concreto, il pericolo di immigrazione clandestina;
ciò per le ragioni evidenziate in ricorso) ed un solo dato identificativo (inversione di una cifra del numero di passapor- to).
Conclusivamente l'opposizione va accolta, con rideterminazione della sanzione comminata in misura pari al minimo edittale (euro 5.000,00).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione del DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui l'opposizione è stata accolta (euro
5.000,00) e dei minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni po- ste.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 12/2025 (ENAC-
) emessa e notificata il 29 maggio 2025 dalla CodiceFiscale_10
di e, per l'effetto, ridetermina in Controparte_2 CP_1
euro 5.000,00 la sanzione comminata;
• condanna la resistente al pagamento in favore dell'opponente CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.278,00 Pt_2
5
per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge;
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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