CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TT Presidente dott. IC IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2880/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA già , con gli avv. Italico Perlini Parte_1 Controparte_1
e TA CA
APPELLANTE
E
CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Cassino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 ha adito il Tribunale di CP_2
Cassino esponendo di essere stato dipendente di dal 1° luglio 2005 Controparte_1 presso lo stabilimento dell'azienda sito in Piedimonte San Germano, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento come operaio dapprima nel III livello o categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-Industria, poi nel V Gruppo professionale, seconda fascia del contratto collettivo specifico di lavoro (c.c.s.l.) e, dal febbraio 2020, nella I Area professionale A1 del predetto c.c.s.l.; di prestare la propria
Pag. 1 di 8 opera, fin dal luglio del 2005, come allestitore di linea produttiva dello stampaggio nel reparto presse a freddo del suddetto stabilimento, svolgendo tali mansioni in totale e specifica autonomia esecutiva e operativa, con specifiche cognizioni tecnico-pratiche e particolari capacità e abilità, nonché con responsabilità personale, decisionale ed esecutiva.
Ha dunque descritto le attività svolte puntualmente, legate all'imbragatura dello stampo, al suo trasporto mediante carroponte nella sequenza necessaria per l'allestimento per ogni matricola, al fissaggio degli stampi sui carri “Bolster” per le diverse linee produttive, alla predisposizione delle “candele” sui singoli carri per l'operazione di “imbutitura” attenendosi a uno schema preciso, alla compilazione delle check-list riepilogative delle attività, sostenendo di averle tutte svolte “in via continuativa e di fatto in completa e piena autonomia esecutiva e decisionale senza la specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale nonché con l'apporto di particolare e personale competenza tecnica e di cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, e fanno riferimento ad attività complesse da lui eseguite con particolari capacità e abilità, responsabilità e perizia e con cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale”.
Ha altresì riportato le declaratorie prima della III categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-
Industria applicato in azienda fino al 2011, poi del V Gruppo professionale, seconda fascia, del c.c.s.l. del 2010 applicato in azienda nel periodo successivo, e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del c.c.s.l. del 2020 che ha previsto, con decorrenza febbraio 2020, un nuovo sistema di classificazione di inquadramento del personale, suddiviso non più in gruppi professionali e fasce, ma in aree professionali, della I Area professionale, in cui erano confluiti i lavoratori inquadrati nel V Gruppo, livelli riconosciuti al ricorrente e indicati nel contratto individuale.
Ha quindi riportato le declaratorie dei livelli superiori rivendicati (IV categoria del c.c.n.l.
Metalmeccanico-Industria, IV Gruppo professionale, seconda fascia, e II Area professionale A2 dal febbraio 2020), a cui invece sarebbero riconducibili le mansioni effettivamente svolte per come descritte.
Ha infatti precisato che le singole attività svolte in concreto non erano quelle genericamente “richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”,
Pag. 2 di 8 proprie della categoria riconosciuta, ma erano piuttosto “caratterizzate dalla complessità operativa e decisionale, dalla responsabilità, da un elevato grado di autonomia e da una professionalità corrispondenti a quelle previste nel 4 livello e categoria CCNL
Metalmeccanico Ind., nel 4° gruppo professionale, seconda fascia e dal febbraio 2020, nella seconda area professionale A2 del CCSL”.
Pertanto, ha evidenziato di avere diritto, in applicazione dell'art. 2103 c.c., all'applicazione del trattamento economico previsto per le categorie corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, sulla base della comparazione tra tali attività e le descrizioni contenute nelle declaratorie riportate;
ha dunque dedotto di aver diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni, ovverossia dal 1° luglio 2005, e di aver maturato dal luglio
2015, nei limiti della prescrizione, interrotta con diffida stragiudiziale del luglio 2020, un credito di complessivi € 6.478,04, riservandosi di agire per ulteriori somme maturate dal mese di ottobre 2020.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio inquadrato a) nella 4° categoria
o livello del CCNL Metalmeccanico Industria dal mese di luglio 2010 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al 31.12.2011; b) nel 4° gruppo professionale 2ª fascia del CCLS dal 1.01.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e c) nella seconda area professionale A2 del CCSL, a far data dal 1 febbraio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi illustrati in ricorso, e al relativo trattamento retributivo;
2.–per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma lorda di € 6.478,04 CP_2 dal mese di luglio 2015 al mese di ottobre 2020, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per i titoli e le causali di cui in ricorso , oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U.”; con vittoria di spese del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive, e nel merito confermando la correttezza dell'inquadramento attribuito al lavoratore, argomentando in ordine alla natura esecutiva delle mansioni da questi svolte,
Pag. 3 di 8 che non necessitavano di quelle specifiche capacità teoriche, pratiche, tecniche e complesse cognizioni, competenze e capacità indicate nella declaratoria della categoria rivendicata, atteso che non comportavano l'interpretazione di disegni e non implicavano alcuna autonomia decisionale o esecutiva in capo al lavoratore, dovendo questi operare nell'ambito delimitato e definito dal suo responsabile e dalle procedure operative.
Ha poi precisato come tale raffronto fosse valido anche per la declaratoria dei livelli spettanti in virtù del c.c.s.l. 2019, entrato in vigore nel febbraio 2020.
Ha infine evidenziato, in ogni caso e in via subordinata in caso di accoglimento della domanda, la necessità di detrarre gli scatti di anzianità dall'eventuale credito, in virtù del principio dell'assorbimento degli stessi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita anche mediante l'esame di alcuni testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 293/2024, depositata il 22 aprile 2024, che ha accolto il ricorso
• dichiarando il diritto del ad essere inquadrato a far data dal luglio 2010 CP_2 nella IV categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-Industria e dal 1° gennaio 2012 nel
IV Gruppo professionale, seconda fascia, del c.c.s.l. del 13 dicembre 2010 e quindi dal 1° febbraio 2020 nella II Area professionale del c.c.s.l. dell'11 marzo
2019
• condannando al pagamento in suo favore della somma di € 6.478,04 CP_1 oltre accessori a titolo di differenze retributive per il periodo dal luglio 2105 all'ottobre 2020 e delle spese processuali.
Con atto depositato il 18 ottobre 2024 – nuova denominazione Parte_1 assunta da – ha impugnato la sentenza. Controparte_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della pronuncia nel punto in cui aveva riconosciuto al lo svolgimento di mansioni riferibili sia alla IV Categoria del c.c.n.l. CP_2
Metalmeccanici, sia al IV Gruppo professionale, seconda fascia del c.c.s.l. Segnatamente, ha evidenziato che il tirocinio richiamato in tali livelli differiva dalla normale formazione e/o addestramento o, come riferito da alcuni testimoni, dall'affiancamento a cui era stato sottoposto l'appellato atteso che diversamente si sarebbe dovuto riconoscere a qualunque operaio che si sottopone ad un addestramento o formazione il diritto all'inquadramento nel suddetto Gruppo professionale, mentre lo svolgimento di un periodo di addestramento o formazione al momento dell'adibizione ad una nuova mansione costituisce una normale eventualità in ogni organizzazione aziendale. Ha addotto che la formazione in esame
Pag. 4 di 8 afferiva comunque in via esclusiva ad aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, ciò che era stato chiarito dalle deposizioni raccolte, analiticamente richiamate, e che era obbligatorio, con particolare riferimento all'uso del carroponte, a mente del d.lgs n. 81/2008. Ne conseguiva che “l'abilità e la capacità nel manovrare il carroponte non vengono conseguite attraverso il «necessario tirocinio», ma attraverso l'esperienza di lavoro, che consente all'operaio, in ragione del fatto di manovrare il mezzo con continuità ed attenzione, [di] acquisire la necessaria padronanza e abilità del medesimo mezzo, nonché prendere dimestichezza e familiarità con gli spazi di manovra”, atteso che il CP_2 svolgeva questa stessa mansione dal lontano 1° luglio 2005. Né l'espletamento di detta mansione richiedeva conoscenze tecnico-pratiche riguardanti la tecnologia del lavoro e l'interpretazione del disegno, dato che nell'espletamento delle operazioni non era adoperata alcuna tecnologia e che gli allestitori non erano chiamati ad interpretare alcun disegno, ma dovevano unicamente leggere gli schemi a loro disposizione. Neppure ci si trovava di fronte a operazioni di manovra complesse, peraltro eseguite in coppia, come dimostrato dal video depositato in atti, o da svolgersi in presenza di ostacoli o in ambienti angusti, come erroneamente reputato dal Tribunale, con la conseguenza della correttezza dell'inquadramento assegnato, specie in considerazione che ogni movimentazione era eseguita tramite una “pulsantiera mobile autoesplicativa”, ove si trovavano dettagliati tutti i comandi. Tanto valeva anche per la sistemazione delle candele, atteso che gli allestitori potevano “avvalersi di maschere che, in forza di appositi fori, sanno dove inserire le candele, nonché di schemi che, in sostanza, forniscono le istruzioni per procedere alla sistemazione delle stesse”, come ugualmente chiarito dai testimoni esaminati.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità anche del riconoscimento dell'inquadramento nella II Area professionale del c.c.s.l. rilevando che il primo giudice
“nel corroborare la propria decisione di riconoscere all'appellato l'inquadramento nella
2a Area Professionale del CCSL, ha fatto riferimento al profilo professionale del
«Gruista/Imbragatore», quando, invece, nella parte riguardante l'inquadramento secondo le previgenti classificazioni del personale, non ha fatto minimamente alcun cenno al predetto profilo professionale, in ragione del fatto che, rispetto alla nuova classificazione del personale, il profilo professionale del «Gruista/Imbragatore» era previsto in ambo i livelli professionali interessati”. Tanto avrebbe dimostrato che
Pag. 5 di 8 • che “la formazione e l'addestramento per la conduzione del carroponte non possono assurgere ad elementi distintivi tra i due livelli di inquadramento della precedente classificazione del personale, in quanto, indipendentemente dall'inquadramento professionale di appartenenza, la formazione e
l'addestramento sono obbligatorie in ragione delle diposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e, quindi, rappresentano elementi comuni ad entrambi i gruppi professionali”
• che “il tirocinio indicato dalla declaratoria contrattuale della 4a Categoria del
CCNL Metalmeccanici e del 4° Gruppo Professionale, IIa Fascia, deve essere un quid pluris rispetto alla normale formazione e/o addestramento ricevuta e/o eseguito dall'appellato”
• “la non complessità delle operazioni che contraddistinguono la mansione dell'appellato, anche alla luce della definizione di «Gruista Imbragatore» prevista dalla 4a Categoria del CCNL Metalmeccanici”.
Ha dunque sostenuto che, dovendo sussistere congiuntamente – come dimostrato dalla presenza della congiunzione “e” – “un grado di autonomia operativa maggiore e la messa in campo di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», nonché lo svolgimento di attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico”, i compiti del non erano affatto riferibili CP_2 ai livelli riconosciuti atteso che “i) l'appellato non svolge «attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico», poiché la mansione da lui espletata risulta elementare e prevalentemente esecutiva e metodica;
ii) che per tale ragione, la mansione non richiede il possesso e l'applicazione di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», bensì richiede «prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate», nonché «conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro» come prevede, invece, la Prima Area Professionale
(A1); iii) né si contraddistingue da una «maggiore autonomia operativa», posto che trattasi di un'attività prevalentemente metodica ed esecutiva;
l'appellato, ai fini dell'espletamento della mansione, deve osservare le indicazioni o direttive date dal proprio Capo UTE, nonché la sequenza degli stampi”.
Pag. 6 di 8 Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo dal , con vittoria di spese di entrambi i gradi CP_2 del giudizio.
Il non si è costituito in giudizio, né vi è prova della notifica del ricorso in appello. CP_2
All'odierna udienza nessuno è comparso, sicché all'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione, unitamente alla carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 18 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Cassino n. 293/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC IG LA TO CO TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TT Presidente dott. IC IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2880/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA già , con gli avv. Italico Perlini Parte_1 Controparte_1
e TA CA
APPELLANTE
E
CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Cassino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 ha adito il Tribunale di CP_2
Cassino esponendo di essere stato dipendente di dal 1° luglio 2005 Controparte_1 presso lo stabilimento dell'azienda sito in Piedimonte San Germano, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento come operaio dapprima nel III livello o categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-Industria, poi nel V Gruppo professionale, seconda fascia del contratto collettivo specifico di lavoro (c.c.s.l.) e, dal febbraio 2020, nella I Area professionale A1 del predetto c.c.s.l.; di prestare la propria
Pag. 1 di 8 opera, fin dal luglio del 2005, come allestitore di linea produttiva dello stampaggio nel reparto presse a freddo del suddetto stabilimento, svolgendo tali mansioni in totale e specifica autonomia esecutiva e operativa, con specifiche cognizioni tecnico-pratiche e particolari capacità e abilità, nonché con responsabilità personale, decisionale ed esecutiva.
Ha dunque descritto le attività svolte puntualmente, legate all'imbragatura dello stampo, al suo trasporto mediante carroponte nella sequenza necessaria per l'allestimento per ogni matricola, al fissaggio degli stampi sui carri “Bolster” per le diverse linee produttive, alla predisposizione delle “candele” sui singoli carri per l'operazione di “imbutitura” attenendosi a uno schema preciso, alla compilazione delle check-list riepilogative delle attività, sostenendo di averle tutte svolte “in via continuativa e di fatto in completa e piena autonomia esecutiva e decisionale senza la specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale nonché con l'apporto di particolare e personale competenza tecnica e di cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, e fanno riferimento ad attività complesse da lui eseguite con particolari capacità e abilità, responsabilità e perizia e con cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale”.
Ha altresì riportato le declaratorie prima della III categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-
Industria applicato in azienda fino al 2011, poi del V Gruppo professionale, seconda fascia, del c.c.s.l. del 2010 applicato in azienda nel periodo successivo, e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del c.c.s.l. del 2020 che ha previsto, con decorrenza febbraio 2020, un nuovo sistema di classificazione di inquadramento del personale, suddiviso non più in gruppi professionali e fasce, ma in aree professionali, della I Area professionale, in cui erano confluiti i lavoratori inquadrati nel V Gruppo, livelli riconosciuti al ricorrente e indicati nel contratto individuale.
Ha quindi riportato le declaratorie dei livelli superiori rivendicati (IV categoria del c.c.n.l.
Metalmeccanico-Industria, IV Gruppo professionale, seconda fascia, e II Area professionale A2 dal febbraio 2020), a cui invece sarebbero riconducibili le mansioni effettivamente svolte per come descritte.
Ha infatti precisato che le singole attività svolte in concreto non erano quelle genericamente “richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”,
Pag. 2 di 8 proprie della categoria riconosciuta, ma erano piuttosto “caratterizzate dalla complessità operativa e decisionale, dalla responsabilità, da un elevato grado di autonomia e da una professionalità corrispondenti a quelle previste nel 4 livello e categoria CCNL
Metalmeccanico Ind., nel 4° gruppo professionale, seconda fascia e dal febbraio 2020, nella seconda area professionale A2 del CCSL”.
Pertanto, ha evidenziato di avere diritto, in applicazione dell'art. 2103 c.c., all'applicazione del trattamento economico previsto per le categorie corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, sulla base della comparazione tra tali attività e le descrizioni contenute nelle declaratorie riportate;
ha dunque dedotto di aver diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni, ovverossia dal 1° luglio 2005, e di aver maturato dal luglio
2015, nei limiti della prescrizione, interrotta con diffida stragiudiziale del luglio 2020, un credito di complessivi € 6.478,04, riservandosi di agire per ulteriori somme maturate dal mese di ottobre 2020.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio inquadrato a) nella 4° categoria
o livello del CCNL Metalmeccanico Industria dal mese di luglio 2010 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al 31.12.2011; b) nel 4° gruppo professionale 2ª fascia del CCLS dal 1.01.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e c) nella seconda area professionale A2 del CCSL, a far data dal 1 febbraio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi illustrati in ricorso, e al relativo trattamento retributivo;
2.–per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma lorda di € 6.478,04 CP_2 dal mese di luglio 2015 al mese di ottobre 2020, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per i titoli e le causali di cui in ricorso , oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U.”; con vittoria di spese del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive, e nel merito confermando la correttezza dell'inquadramento attribuito al lavoratore, argomentando in ordine alla natura esecutiva delle mansioni da questi svolte,
Pag. 3 di 8 che non necessitavano di quelle specifiche capacità teoriche, pratiche, tecniche e complesse cognizioni, competenze e capacità indicate nella declaratoria della categoria rivendicata, atteso che non comportavano l'interpretazione di disegni e non implicavano alcuna autonomia decisionale o esecutiva in capo al lavoratore, dovendo questi operare nell'ambito delimitato e definito dal suo responsabile e dalle procedure operative.
Ha poi precisato come tale raffronto fosse valido anche per la declaratoria dei livelli spettanti in virtù del c.c.s.l. 2019, entrato in vigore nel febbraio 2020.
Ha infine evidenziato, in ogni caso e in via subordinata in caso di accoglimento della domanda, la necessità di detrarre gli scatti di anzianità dall'eventuale credito, in virtù del principio dell'assorbimento degli stessi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita anche mediante l'esame di alcuni testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 293/2024, depositata il 22 aprile 2024, che ha accolto il ricorso
• dichiarando il diritto del ad essere inquadrato a far data dal luglio 2010 CP_2 nella IV categoria del c.c.n.l. Metalmeccanico-Industria e dal 1° gennaio 2012 nel
IV Gruppo professionale, seconda fascia, del c.c.s.l. del 13 dicembre 2010 e quindi dal 1° febbraio 2020 nella II Area professionale del c.c.s.l. dell'11 marzo
2019
• condannando al pagamento in suo favore della somma di € 6.478,04 CP_1 oltre accessori a titolo di differenze retributive per il periodo dal luglio 2105 all'ottobre 2020 e delle spese processuali.
Con atto depositato il 18 ottobre 2024 – nuova denominazione Parte_1 assunta da – ha impugnato la sentenza. Controparte_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della pronuncia nel punto in cui aveva riconosciuto al lo svolgimento di mansioni riferibili sia alla IV Categoria del c.c.n.l. CP_2
Metalmeccanici, sia al IV Gruppo professionale, seconda fascia del c.c.s.l. Segnatamente, ha evidenziato che il tirocinio richiamato in tali livelli differiva dalla normale formazione e/o addestramento o, come riferito da alcuni testimoni, dall'affiancamento a cui era stato sottoposto l'appellato atteso che diversamente si sarebbe dovuto riconoscere a qualunque operaio che si sottopone ad un addestramento o formazione il diritto all'inquadramento nel suddetto Gruppo professionale, mentre lo svolgimento di un periodo di addestramento o formazione al momento dell'adibizione ad una nuova mansione costituisce una normale eventualità in ogni organizzazione aziendale. Ha addotto che la formazione in esame
Pag. 4 di 8 afferiva comunque in via esclusiva ad aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, ciò che era stato chiarito dalle deposizioni raccolte, analiticamente richiamate, e che era obbligatorio, con particolare riferimento all'uso del carroponte, a mente del d.lgs n. 81/2008. Ne conseguiva che “l'abilità e la capacità nel manovrare il carroponte non vengono conseguite attraverso il «necessario tirocinio», ma attraverso l'esperienza di lavoro, che consente all'operaio, in ragione del fatto di manovrare il mezzo con continuità ed attenzione, [di] acquisire la necessaria padronanza e abilità del medesimo mezzo, nonché prendere dimestichezza e familiarità con gli spazi di manovra”, atteso che il CP_2 svolgeva questa stessa mansione dal lontano 1° luglio 2005. Né l'espletamento di detta mansione richiedeva conoscenze tecnico-pratiche riguardanti la tecnologia del lavoro e l'interpretazione del disegno, dato che nell'espletamento delle operazioni non era adoperata alcuna tecnologia e che gli allestitori non erano chiamati ad interpretare alcun disegno, ma dovevano unicamente leggere gli schemi a loro disposizione. Neppure ci si trovava di fronte a operazioni di manovra complesse, peraltro eseguite in coppia, come dimostrato dal video depositato in atti, o da svolgersi in presenza di ostacoli o in ambienti angusti, come erroneamente reputato dal Tribunale, con la conseguenza della correttezza dell'inquadramento assegnato, specie in considerazione che ogni movimentazione era eseguita tramite una “pulsantiera mobile autoesplicativa”, ove si trovavano dettagliati tutti i comandi. Tanto valeva anche per la sistemazione delle candele, atteso che gli allestitori potevano “avvalersi di maschere che, in forza di appositi fori, sanno dove inserire le candele, nonché di schemi che, in sostanza, forniscono le istruzioni per procedere alla sistemazione delle stesse”, come ugualmente chiarito dai testimoni esaminati.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità anche del riconoscimento dell'inquadramento nella II Area professionale del c.c.s.l. rilevando che il primo giudice
“nel corroborare la propria decisione di riconoscere all'appellato l'inquadramento nella
2a Area Professionale del CCSL, ha fatto riferimento al profilo professionale del
«Gruista/Imbragatore», quando, invece, nella parte riguardante l'inquadramento secondo le previgenti classificazioni del personale, non ha fatto minimamente alcun cenno al predetto profilo professionale, in ragione del fatto che, rispetto alla nuova classificazione del personale, il profilo professionale del «Gruista/Imbragatore» era previsto in ambo i livelli professionali interessati”. Tanto avrebbe dimostrato che
Pag. 5 di 8 • che “la formazione e l'addestramento per la conduzione del carroponte non possono assurgere ad elementi distintivi tra i due livelli di inquadramento della precedente classificazione del personale, in quanto, indipendentemente dall'inquadramento professionale di appartenenza, la formazione e
l'addestramento sono obbligatorie in ragione delle diposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e, quindi, rappresentano elementi comuni ad entrambi i gruppi professionali”
• che “il tirocinio indicato dalla declaratoria contrattuale della 4a Categoria del
CCNL Metalmeccanici e del 4° Gruppo Professionale, IIa Fascia, deve essere un quid pluris rispetto alla normale formazione e/o addestramento ricevuta e/o eseguito dall'appellato”
• “la non complessità delle operazioni che contraddistinguono la mansione dell'appellato, anche alla luce della definizione di «Gruista Imbragatore» prevista dalla 4a Categoria del CCNL Metalmeccanici”.
Ha dunque sostenuto che, dovendo sussistere congiuntamente – come dimostrato dalla presenza della congiunzione “e” – “un grado di autonomia operativa maggiore e la messa in campo di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», nonché lo svolgimento di attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico”, i compiti del non erano affatto riferibili CP_2 ai livelli riconosciuti atteso che “i) l'appellato non svolge «attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico», poiché la mansione da lui espletata risulta elementare e prevalentemente esecutiva e metodica;
ii) che per tale ragione, la mansione non richiede il possesso e l'applicazione di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», bensì richiede «prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate», nonché «conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro» come prevede, invece, la Prima Area Professionale
(A1); iii) né si contraddistingue da una «maggiore autonomia operativa», posto che trattasi di un'attività prevalentemente metodica ed esecutiva;
l'appellato, ai fini dell'espletamento della mansione, deve osservare le indicazioni o direttive date dal proprio Capo UTE, nonché la sequenza degli stampi”.
Pag. 6 di 8 Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo dal , con vittoria di spese di entrambi i gradi CP_2 del giudizio.
Il non si è costituito in giudizio, né vi è prova della notifica del ricorso in appello. CP_2
All'odierna udienza nessuno è comparso, sicché all'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione, unitamente alla carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 18 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Cassino n. 293/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC IG LA TO CO TT
Pag. 8 di 8