Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8715 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. La Franca Irene;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Caputo Costanza;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo , premesso di aver contratto Parte_1
il 21/03/2014 e che, venuta meno la comunione materiale Persona_2
e spirituale tra i coniugi, gli stessi si sono separati con sentenza non definiti- va n. 2185/2020 emessa da questo Tribunale il 13.07.2020, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, ponendo a carico suo l'obbligo di corri- spondere in favore del coniuge la somma di euro 300,00 mensili esclusiva- mente a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro
150,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ne- cessarie.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
24/01/2025, ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti e, pur aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli minori, ha invocato la conferma delle sta- tuizioni economiche adottate in sede di separazione e, quindi, ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 500,00 mensili, di cui 100,00 euro a titolo di assegno divorzile e 400,00 euro a titolo di mantenimento per la prole minore.
Ha, infine, chiesto di ammonire il sig. affinché lo stesso adotti un Pt_1 comportamento rispettoso del prioritario interesse dei figli a trascorrere con il padre tempi adeguati e dunque non inferiori a quelli stabiliti, nonché la condanna del ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno mo- rale ed esistenziale patito dai figli e dalla moglie, da determinarsi in una somma non inferiore a 2.000,00 euro ciascuno.
3. All'udienza del 4/03/2025, innanzi al Giudice Delegato, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
4. Orbene, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi- dente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, avve- nuta in data 03/02/2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della com- munio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza non definitiva n. 2185/2020 del 13/07/2020, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
5. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio, nell'ambito del quale sono stati già adottati, con l'ordinanza del 5.03.2025, i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole ex art. 473 bis. 22, primo comma, c.p.c.
6. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 12/07/2008, da
, nato a [...] il [...] e da , nata Parte_1 CP_1
a Palermo in data 01/10/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 2008;
2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice per la prosecuzio- ne;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Relatore.