Art. 23.
All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per le servitu' che non gravano l'intera particella, dovra' essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto".
All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per le servitu' che non gravano l'intera particella, dovra' essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto".