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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9406/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9406/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 8 dicembre 1976; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monia Mora del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 gennaio 2025, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio celebrato il 18 settembre 2021 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 20 dicembre 2024 e premettevano Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio civile in Berceto (PR), il 18 settembre 2021, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro separazione era stata formalizzata in data 1 febbraio 2024 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Berceto (PR) e che, in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti a questioni eminentemente patrimoniali).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 29 gennaio 2025, chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 18 settembre 2021 in Berceto (PR), iscritto al Numero 4, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno
[...]
2021, del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 19 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9406/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 8 dicembre 1976; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monia Mora del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 gennaio 2025, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio celebrato il 18 settembre 2021 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 20 dicembre 2024 e premettevano Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio civile in Berceto (PR), il 18 settembre 2021, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro separazione era stata formalizzata in data 1 febbraio 2024 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Berceto (PR) e che, in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti a questioni eminentemente patrimoniali).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 29 gennaio 2025, chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 18 settembre 2021 in Berceto (PR), iscritto al Numero 4, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno
[...]
2021, del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 19 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2