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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento dell'11/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione dell'11/07/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico,
fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5005 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA/
nato a Vietri sul Mare (SA) in data 01/08/1938 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall' avv.to Melchiorre Scudiero e dall'avv.to Davide Scudiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Salerno, alla Via Fiume, n 15;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
1 giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_2
PEC: t;
Email_4
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/10/2024, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., lo stesso proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente in CP_2
data 08/01/2025, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio il ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione dell'11/07/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non è fondata e va,
pertanto, disattesa.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo,
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e
3 la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, nel riscontrare una diagnosi di: <
Cardiopatia ischemico-ipertensiva. Pregressa valvulopatia mitro-aortica ed aneurisma
dell'aorta ascendente sottoposti a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi, a plastica
mitralica ed a sostituzione dell'aorta ascendente con protesi tubulare. Pregressa
tracheostomia. Deficit ventilatorio ostruttivo per BPCO. Encefalopatia vascolare ischemica
cronica con lieve deterioramento cognitivo. Disturbo depressivo. Poliartrosi.>>, pur ritenendo tali patologie idonee a ridurre marcatamente la validità psicofisica del ricorrente,
tanto da renderlo totalmente e permanentemente inabile (invalido al 100%), ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle provvidenze dedotte in giudizio,
confermando la valutazione espressa prima dall' e poi dallo stesso in sede di CP_2
A.T.P.
In particolare, il C.T.U. ha svolto considerazioni che obiettivamente appaiono del tutto persuasive, coerenti con le risultanze medico-legali e fondate sulla migliore esegesi della normativa di riferimento, evidenziando, anche alla luce dell'ulteriore documentazione medica sopravvenuta, che <Nel caso in oggetto, per quanto concerne le patologie che
affliggono il ricorrente, rispetto all'esame clinico effettuato dal sottoscritto in data
29/04/2024, è da rilevare che non sussistono, a tutt'oggi, significative variazioni in senso
peggiorativo, né significative ingravescenze dal punto di vista clinico. Specificamente, per
quanto riguarda:
4 1) la patologia cardiaca: la pregressa significativa valvulopatia mitro-aortica con
aneurisma dell'aorta ascendente, che affliggeva il ricorrente, è stata efficacemente
corretta con un riuscito intervento cardiochirurgico correttivo di sostituzione valvolare
aortica con bioprotesi, plastica mitralica e sostituzione dell'aorta ascendente con protesi
tubulare. Come già in precedenza rimarcato, tale intervento, seppur complesso e gravato
da un significativo rischio perioperatorio, ha dato buoni esiti, attesa la riuscita correzione
delle pregresse valvulopatie, sia aortica (con bioprotesi), sia mitralica (con plastica
valvolare), sia della dilatazione dell'aorta ascendente (sostituita con un tubo protesico); la
cardiopatia sclerotico-ipertensiva è tuttora in buon compenso clinico, sotto specifico ed
appropriato trattamento farmacologico. La correzione efficace mediante trattamento
medico e chirurgico della complessa cardiopatia è evidenziata dall'assenza di dispnea a
riposo nel Sig. Pt_1
2) la patologia respiratoria (deficit ventilatorio di tipo ostruttivo correlato a BPCO):
anch'essa, allo stato attuale, è in buon compenso clinico e ben controllata da una efficace
terapia farmacologica. Anche in tal caso, il buon compenso della patologia respiratoria è
testimoniato dall'assenza di dispnea a riposo nel ricorrente.
3) la patologia neurologica (encefalopatia vascolare ischemica cronica con lieve
deterioramento cognitivo e disturbo depressivo): tale patologia neurologica, ugualmente,
è in attuale controllo farmacologico e non presenta, allo stato, elementi di significativa
severità o di ingravescenza.
Tutti i succitati stati patologici sono, allo stato, in buon compenso clinico ed
adeguatamente controllati da appropriata terapia medica e non sussistono significative
evidenze di ingravescenza rispetto alla precedente visita peritale. Anche oggi, come
allora, nel Sig. si assiste ad una indubbia compromissione della "validità" e ad Pt_1
5 una indubbia limitazione delle autonomie, ma la compromissione dell'autonomia, anche
allo stato attuale, non è tale da consentire di giudicare il ricorrente bisognevole di
assistenza continuativa e costante per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Il
signor conserva ancora la capacità di spostarsi in autonomia, seppur con Pt_1
appoggio precauzionale monolaterale, e di provvedere in maniera soddisfacente alla cura
della propria persona e dei propri interessi>>.
Inoltre, il C.T.U., nel rispondere alle osservazioni del difensore di parte attrice, ha rappresentato che
e delle valutazioni specialistiche esaminate ha evidenziato una stazionarietà delle
condizioni cardio-respiratorie e neurologiche del paziente, rispetto alla visita peritale
effettuata, in data 29/04/2024. Per tali motivazioni, si ribadisce quanto in precedenza
esposto, ovvero che le patologie che affliggono il ricorrente, pur limitando sicuramente la
sua capacità di vita autonoma e deambulatoria, non assumono connotazione di gravità
tale da raggiungere i requisiti previsti dalla legge ai fini della concessione dei benefici
richiesti.>>, confermando le conclusioni già rassegnate in sede di A.T.P., con conseguente insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento dei benefici richiesti.
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto in merito alle stesse.
6 Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_2
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5005 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Pt_1
ontro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l e, per l'effetto, omologa l'esito negativo CP_3
dell'accertamento tecnico preventivo in atti;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_2
Salerno, 30.7.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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