CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4758/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035826805000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035826805000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: 1) In via preliminare sospendere l'atto impugnato;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei tributi riferiti agli anni 2011 e 2012; 3) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento 295
2024 00358268 05 notificata in data 19.03.2025; 4) Conseguentemente annullare e/o revocare o comunque caducare la cartella, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi.
AdER: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AdER con condanna del ricorrente a spese e competenze di giudizio.
ATO: 1) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensiva;
2) nel merito, dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
3) statuire la legittimità della richiesta di pagamento, confermando la debenza del tributo per tutte le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 00358268 05 notificata il 19 marzo 2025 per l'importo di 1.063,88 euro a titolo di tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Resistendo ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito, la domanda di sospensione dell'atto impugnato è stata rigettata con ordinanza del 12 dicembre 2025. Si è costituita anche Agenzia delle entrate – riscossione (AdER).
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 sostiene innanzitutto di avere sempre regolarmente pagato il tributo, ma ammette di non poterlo provare.
Sostiene ancora che il credito sia prescritto non essendo stato interrotto il termine quinquennale da alcun atto intermedio, e che il procedimento perché la cartella sarebbe un duplicato di precedenti cartelle, sostenendo, senza tuttavia alcuna concreta argomentazione in diritto, che l'ordinamento non consente i duplicati.
Riguardo l'unico motivo non manifestamente infondato, e cioè la prescrizione, ATO dimostra di avere notificato non solo le fatture relative alle annate in contestazione, ma anche due intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali in data 19 settembre 2020. Il termine di prescrizione non è stato pertanto mai oltrepassato.
Il ricorso è dunque infondato. Resta a questo punto assorbita la questione di legittimazione passiva sollevata da AdER.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare. Quanto al merito, le spese seguono la soccombenza, liquidate nel minimo tariffario (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e ad AdER le spese di lite, liquidate in 278,00 euro ciascuno oltre accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4758/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035826805000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035826805000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: 1) In via preliminare sospendere l'atto impugnato;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei tributi riferiti agli anni 2011 e 2012; 3) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento 295
2024 00358268 05 notificata in data 19.03.2025; 4) Conseguentemente annullare e/o revocare o comunque caducare la cartella, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi.
AdER: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AdER con condanna del ricorrente a spese e competenze di giudizio.
ATO: 1) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensiva;
2) nel merito, dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
3) statuire la legittimità della richiesta di pagamento, confermando la debenza del tributo per tutte le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 00358268 05 notificata il 19 marzo 2025 per l'importo di 1.063,88 euro a titolo di tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Resistendo ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito, la domanda di sospensione dell'atto impugnato è stata rigettata con ordinanza del 12 dicembre 2025. Si è costituita anche Agenzia delle entrate – riscossione (AdER).
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 sostiene innanzitutto di avere sempre regolarmente pagato il tributo, ma ammette di non poterlo provare.
Sostiene ancora che il credito sia prescritto non essendo stato interrotto il termine quinquennale da alcun atto intermedio, e che il procedimento perché la cartella sarebbe un duplicato di precedenti cartelle, sostenendo, senza tuttavia alcuna concreta argomentazione in diritto, che l'ordinamento non consente i duplicati.
Riguardo l'unico motivo non manifestamente infondato, e cioè la prescrizione, ATO dimostra di avere notificato non solo le fatture relative alle annate in contestazione, ma anche due intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali in data 19 settembre 2020. Il termine di prescrizione non è stato pertanto mai oltrepassato.
Il ricorso è dunque infondato. Resta a questo punto assorbita la questione di legittimazione passiva sollevata da AdER.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare. Quanto al merito, le spese seguono la soccombenza, liquidate nel minimo tariffario (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e ad AdER le spese di lite, liquidate in 278,00 euro ciascuno oltre accessori di legge.