CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
Massime • 1
In tema di affidamento in prova terapeutico, prevedendo la condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 29873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29873 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata da RE ED, di sospensione dell'esecuzione della pena e di concessione dell'affidamento al servizio sociale ai sensi degli artt. 90 e 94 T.U. stup. Osserva a ragione della decisione che il provvedimento di cumulo in esecuzione unifica anche condanne per rapina aggravata che costituiscono delitti ostatavi ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. sicché trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, qualora sia richiesto l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ad un titolo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29873 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 esecutivo comprendente una pena da espiare superiore ai quattro anni, non è consentita, al fine di imputare quella già espiata ai reati di cui all'art.
4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, la scissione virtuale del cumulo poiché il legislatore ha previsto quale condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni. 2. Ricorre ED, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione in riferimento all'art. 4- bis Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, richiamando un orientamento giurisprudenziale tutt'altro che consolidato, non abbia provveduto ad operare la scissione del cumulo giuridico, imputando la pena espiata ai reati cosiddetti ostativi. Sostiene che è, invece, condivisibile, perché maggiormente aderente alla ratio dell'istituto oltre che ai principi costituzionali enunciati dalla Consulta in alcune pronunce analiticamente richiamate, l'orientamento secondo il quale "In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche di cui all'art. 94, comma primo, L. n. 309 del 1990), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Paolo, Rv. 258403 - 01). D'altra parte, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a più istituti, che è necessario unificare i reati ogni qual volta la considerazione unitaria garantisca un risultato favorevole, specie in tema di concessione dei benefici penitenziari. La soluzione contraria implica una irragionevole discriminazione lesiva del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione di situazioni assimilabili finendo per diversificare il regime dei presupposti applicativi delle misure alternative alla detenzione in correlazione a dati contingenti e meramente causali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio di dare seguito, sia pure in presenza di decisioni di contrario avviso (Sez. 1, n. 15275, del 21.12.2016, Mazzoni), all'opzione ermeneutica già in passato adottata da questa Corte (Sez. 1 n. 51882, del 2 9\ 13/09/2016, Fiori e Sez. 1 n. 41322, del 7.10.2009, Francavilla) e di recente ribadita (Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294), alla stregua della quale l'invocato principio della scindibilità del cumulo non può trovare applicazione allorquando la misura alternativa richiesta sia, come nel caso in esame, l'affidamento terapeutico, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990 e ciò a prescindere dalla circostanza che la pena inflitta per detto titolo di reato sia in corso di esecuzione o meno. La disposizione da ultimo citata, infatti, gradua la applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, in trattamento o che intendano sottoporsi al programma di recupero, in funzione della misura della pena detentiva inflitta o di quella residua espianda e, in proposito, stabilisce, come condizione di ammissibilità della misura alternativa, che la ridetta pena deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero - più rigorosamente - di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni. A differenza di quanto stabilito a proposito di altri benefici penitenziari, il criterio distintivo stabilito dal Legislatore è costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo di alcuno dei reati previsti dall'art.
4-bis Ord. pen. La disciplina positiva, per il riferimento operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo e in funzione della condizione che (anche) uno (solo) di essi corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall'art.
4-bis Ord. pen., comporta che detti reati assumano rilievo in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione. La disposizione è testuale e risponde alla esigenza, non irrazionale, di limitare, più restrittivamente, l'applicazione della misura alternativa (col requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato (Sez. 1, n. 41322 del 7.10.2009, Francavilla, Rv 245057). 2. L'iter argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata è stato sviluppato in modo conforme alla richiamata normativa: qualora il titolo esecutivo, sia pure sopravvenuto e valutato nei termini previsti dall'art. 51-bis Ord. pen., comprenda (anche) un reato c.d. «ostativo», la soglia per la concessione del beneficio penitenziario de quo è quella di complessivi quattro anni di detenzione;
si tratta di un riferimento testuale che non è superabile attraverso lo scioglimento del cumulo, in quanto tale meccanismo, attraverso la parcellizzazione delle condanne, finirebbe t per aggirare i limiti stabiliti dall'art. 94 cl.P.R. n. 309/90 e consentirebbe di ipotizzare termini di ammissione differenti in relazione alle diverse condanne di un medesimo cumulo in espiazione. 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore , Il Presidente
lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata da RE ED, di sospensione dell'esecuzione della pena e di concessione dell'affidamento al servizio sociale ai sensi degli artt. 90 e 94 T.U. stup. Osserva a ragione della decisione che il provvedimento di cumulo in esecuzione unifica anche condanne per rapina aggravata che costituiscono delitti ostatavi ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. sicché trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, qualora sia richiesto l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ad un titolo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29873 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 esecutivo comprendente una pena da espiare superiore ai quattro anni, non è consentita, al fine di imputare quella già espiata ai reati di cui all'art.
4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, la scissione virtuale del cumulo poiché il legislatore ha previsto quale condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni. 2. Ricorre ED, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione in riferimento all'art. 4- bis Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, richiamando un orientamento giurisprudenziale tutt'altro che consolidato, non abbia provveduto ad operare la scissione del cumulo giuridico, imputando la pena espiata ai reati cosiddetti ostativi. Sostiene che è, invece, condivisibile, perché maggiormente aderente alla ratio dell'istituto oltre che ai principi costituzionali enunciati dalla Consulta in alcune pronunce analiticamente richiamate, l'orientamento secondo il quale "In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche di cui all'art. 94, comma primo, L. n. 309 del 1990), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Paolo, Rv. 258403 - 01). D'altra parte, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento a più istituti, che è necessario unificare i reati ogni qual volta la considerazione unitaria garantisca un risultato favorevole, specie in tema di concessione dei benefici penitenziari. La soluzione contraria implica una irragionevole discriminazione lesiva del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione di situazioni assimilabili finendo per diversificare il regime dei presupposti applicativi delle misure alternative alla detenzione in correlazione a dati contingenti e meramente causali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio di dare seguito, sia pure in presenza di decisioni di contrario avviso (Sez. 1, n. 15275, del 21.12.2016, Mazzoni), all'opzione ermeneutica già in passato adottata da questa Corte (Sez. 1 n. 51882, del 2 9\ 13/09/2016, Fiori e Sez. 1 n. 41322, del 7.10.2009, Francavilla) e di recente ribadita (Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294), alla stregua della quale l'invocato principio della scindibilità del cumulo non può trovare applicazione allorquando la misura alternativa richiesta sia, come nel caso in esame, l'affidamento terapeutico, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990 e ciò a prescindere dalla circostanza che la pena inflitta per detto titolo di reato sia in corso di esecuzione o meno. La disposizione da ultimo citata, infatti, gradua la applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, in trattamento o che intendano sottoporsi al programma di recupero, in funzione della misura della pena detentiva inflitta o di quella residua espianda e, in proposito, stabilisce, come condizione di ammissibilità della misura alternativa, che la ridetta pena deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero - più rigorosamente - di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni. A differenza di quanto stabilito a proposito di altri benefici penitenziari, il criterio distintivo stabilito dal Legislatore è costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo di alcuno dei reati previsti dall'art.
4-bis Ord. pen. La disciplina positiva, per il riferimento operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo e in funzione della condizione che (anche) uno (solo) di essi corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall'art.
4-bis Ord. pen., comporta che detti reati assumano rilievo in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione. La disposizione è testuale e risponde alla esigenza, non irrazionale, di limitare, più restrittivamente, l'applicazione della misura alternativa (col requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato (Sez. 1, n. 41322 del 7.10.2009, Francavilla, Rv 245057). 2. L'iter argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata è stato sviluppato in modo conforme alla richiamata normativa: qualora il titolo esecutivo, sia pure sopravvenuto e valutato nei termini previsti dall'art. 51-bis Ord. pen., comprenda (anche) un reato c.d. «ostativo», la soglia per la concessione del beneficio penitenziario de quo è quella di complessivi quattro anni di detenzione;
si tratta di un riferimento testuale che non è superabile attraverso lo scioglimento del cumulo, in quanto tale meccanismo, attraverso la parcellizzazione delle condanne, finirebbe t per aggirare i limiti stabiliti dall'art. 94 cl.P.R. n. 309/90 e consentirebbe di ipotizzare termini di ammissione differenti in relazione alle diverse condanne di un medesimo cumulo in espiazione. 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore , Il Presidente