Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12833 del 2025, proposto da OR UC, rappresentata e difesa dall’avvocato Ivano Cimatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
XV Municipio di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN S.r.l. e AC AM, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
del diniego (implicito) dell’istanza di accesso agli atti del 21 settembre 2025 (prot. CU/2025/0099493) inerente alla documentazione urbanistica acquisita dalla Direzione Tecnica del XV Municipio presso il Dipartimento Attuazione Urbanistica — Ufficio Condono Edilizio;
e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta domanda di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LU AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che la parte ricorrente, nella sua qualità di proprietaria di un immobile sito nel territorio del comune di Roma, ubicato nei pressi di un immobile di proprietà di un distinto soggetto, ha chiesto al XV Municipio di Roma Capitale l’abbattimento di una porzione di tale ultimo immobile, ritenendo che la stessa fosse stata realizzata abusivamente;
Premesso, altresì, che la parte ricorrente, dopo aver constatato la difformità tra la copia della domanda di condono presentata dal terzo titolare dell’immobile parzialmente abusivo e quella in possesso del XV Municipio di Roma Capitale, in data 30 giugno 2025 ha chiesto di accedere alla copia della domanda di condono acquisita presso l’Ufficio Condono di Roma Capitale;
Premesso, inoltre, che la parte ricorrente, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, ha rappresentato di aver presentato una ulteriore istanza di accesso in data 21 settembre 2025, chiedendo l’ostensione della documentazione urbanistica acquisita presso l’U.S.C.E. e presso il Dipartimento D.A.U., giusta nota della Direzione Tecnica del XV Municipio di Roma Capitale dell’11 giugno 2025. Tale istanza è stata negativamente riscontrata in data 26 settembre 2025, sull’assunto che la documentazione richiesta fosse già stata trasmessa;
Considerato che Roma Capitale, con memoria del 16 gennaio 2026, ha evidenziato come il XV Municipio, nel riscontrare le richieste di accesso presentate dalla parte ricorrente, aveva più volte segnalato che la documentazione richiesta era in possesso di un distinto Ufficio della Amministrazione capitolina, ossia l’Ufficio Condono di Roma Capitale, presso il quale si invitava a rivolgere le richieste ostensive di cui si tratta;
Rilevato che Roma Capitale ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione oggetto delle istanze d’accesso presentate dalla parte ricorrente;
Rilevato, inoltre, che la parte ricorrente, in data 25 gennaio 2026, ha chiesto il passaggio in decisione della presente controversia in ragione dello “ avvenuto adempimento, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’istanza di accesso agli atti successivamente alla notifica del ricorso e alla sua iscrizione a ruolo ”, insistendo per la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
All’udienza camerale del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, alla luce del deposito documentale operato da Roma Capitale nelle more del presente giudizio, sia stata integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, come dalla stessa espressamente dichiarato in corso di causa. Per tale ragione, quindi, la controversia in esame può essere definita mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza di giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione del fatto che la parte ricorrente non ha presentato le istanze di accesso per cui è causa all’Ufficio che risultava materialmente in possesso dei documenti richiesti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
LU AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR | IT RI |
IL SEGRETARIO